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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/02/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 953/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Maria Proia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. di r.g. 953/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in via Garibaldi n. 1, Avezzano (AQ), presso lo studio dell'Avv. Sara Capoccetti che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratrice p.t. , elettivamente domiciliato in via Roma n. 62, Carsoli Controparte_2
(AQ), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marcangeli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese – condominiali
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 06.09.2023 ovvero “Nel rispetto dei termini assegnati dal Giudice Istruttore, l'Avv. Sara Capoccetti, per gli attori, con le presenti note, per l'udienza fissata per il giorno 11 settembre 2023, si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione, in particolare, insiste per la dichiarazione di nullità o comunque, annullabilità della delibera assembleare impugnata, opponendosi a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, in quanto infondato in fatto e diritto. Insiste altresì, in virtù del principio della soccombenza virtuale
(nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere), per la condanna del convenuto, CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, non avendo nelle more del procedimento, provveduto a deliberare sulle spese di giudizio. Giudizio, che proprio per colpa del
, che ha resistito temerariamente e pretestuosamente, si è protratto fino ad oggi.” CP_1
Parte convenuta ha concluso come da note depositate in data 04.09.2023 “Il convenuto CP_1 così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto ovvero in subordine per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi di lite o quanto meno con compensazione totale, essendo stata rimossa la lamentata situazione prima ancora dell'udienza cautelare del 19 agosto 2020 e non più ripristinata. L'avv. Marcangeli chiede che la causa venga assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e dichiara di non accettare il contraddittorio su questioni e domande nuove ex adverso eventualmente sollevate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.07.2020, i sig.ri Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio il in Parte_3 Parte_2 Controparte_1 persona dell'amministratrice e legale rappresentante pro tempore, per sentir dichiarare, previa sospensione, la nullità o comunque l'annullamento della delibera assembleare del 27 giugno 2020.
A fondamento della domanda gli attori hanno lamentato: a) la nullità della delibera per mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 1117 ter c.c.; b) l'annullabilità della delibera per mancato rispetto delle norme relative alla convocazione e comunicazione dell'assemblea ai condomini secondo quanto previsto dagli artt. 1173 ter e quater c.c.; c) l'annullabilità della delibera per irregolarità e falsità presenti nel verbale;
d) in ogni caso l'annullamento della delibera, in quanto contraria a quanto statuito dall'ordinanza n. 264/2011 (r.g. 1641/2011) del
Tribunale di Avezzano mediante la quale era stato già ordinato ai gestori del Parte_4 di rimuovere tavolini, fioriere ed altri ingombri dalle parti comuni del
[...] condominio.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il convenuto deducendo, preliminarmente, l'infondatezza e l'inammissibilità della CP_1 domanda ex adverso proposta ed in subordine di dichiarare cessata la materia del contendere avendo il definitivamente rimosso le sedie ed i tavoli dagli spazi comuni del Parte_4
. CP_1
Espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata successivamente istruita mediante l'acquisizione delle sole prove documentali offerte dalle parti.
A seguito di un breve rinvio concesso dal precedente magistrato titolare del ruolo in virtù di trattative pendenti, la causa è stata poi rimessa dinanzi alla scrivente all'udienza cartolare dell'11.9.2023 all'esito della quale, precisate le conclusioni delle parti mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Venendo all'esame della fattispecie che ci occupa, va preliminarmente rilevato che con note di trattazione scritta del 01.04.2021 il convenuto ha provveduto a depositare agli atti CP_1 del presente giudizio il verbale di assemblea del 20.01.2021 mediante il quale è stata revocata la delibera del 20.06.2020 di cui è causa (cfr. “VERBALE DI ASSEMBLEA 20.01.2021” allegato alle note di trattazione scritta dell' 1.04.2021 di parte convenuta).
Con successivo preverbale di udienza del 22.12.2022 il convenuto, nel riportarsi alle CP_1 conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ha pertanto chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria o compensazione totale delle spese di lite essendo venuta meno, mediante la revoca della delibera assembleare del 20.06.2020, la situazione di occupazione degli spazi comuni del da parte del CP_1 Parte_4
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità – con indirizzo pressochè unanime – ha affermato che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata, in ogni stato e grado del giudizio, ogniqualvolta sia stata acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti, una situazione dalla quale emerga il venir meno di ogni contrasto tra le stesse
(in termini Cass., civ., n. 23289/2007; Cass., civ., n. 2567/2007: “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento de giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”).
Ed invero, posto che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre e resistere ad una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale che la parte assume violato attraverso la richiesta della pronuncia di un provvedimento idoneo a tutelarlo – essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza della domanda – va rilevato che, nel caso di specie, gli attori non hanno più interesse ad una pronuncia giudiziale che accerti la nullità o, comunque, l'annullabilità della delibera assembleare del 20.06.2020 originariamente adottata dal convenuto. CP_1
Ed infatti, con la revoca della suddetta delibera in data 20.01.2021 è stato completamente eliminato, in tutti i suoi aspetti, ogni contrasto tra le parti del presente giudizio.
Per tali ragioni, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di declaratoria di nullità o annullabilità della delibera assembleare del 20.06.2020 adottata dal avanzata da parte attrice, non potendo il giudice dichiarare nulla o Controparte_1 annullabile una delibera ormai revocata.
A ben vedere, la revoca, a differenza dell'annullamento, non richiede l'intervento del giudice rientrando nell'ambito della categoria dei negozi giuridici a carattere unilaterale.
Ed invero, mediante la revoca si produce l'effetto di eliminare con efficacia ex tunc gli effetti di un negozio giuridico precedentemente posto in essere, in quanto la revoca esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva.
Ciò posto, si da atto che, con le note di trattazione scritta del 06.09.2023, parte attrice ha insistito, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, per l'accertamento della c.d. soccombenza virtuale al fine della determinazione della condanna alle spese del presente giudizio.
Ora, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice di merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale individuando la parte soccombente – sebbene virtualmente – sulla base della ricognizione della probabilità di accoglimento della domanda basata su un criterio di verosimiglianza (cfr. Cass., civ., sez. VI, n. 24714/2022).
Pertanto, ai fini della individuazione della parte virtualmente soccombente si osserva quanto segue.
Appare assorbente, nel caso di specie, la fondatezza della censura relativa alla mancanza del quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 1117 ter c.c. come, tra l'altro, già evidenziato dall'ordinanza cautelare di sospensione dell'1.09.2020. Il nuovo art. 1117 ter c.c. – aggiunto dall'art. 2 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 – prevede al 1° comma che, per il soddisfacimento di esigenze di interesse condominiale – l'assemblea dei condomini possa modificare la destinazione d'uso delle parti comuni con una maggioranza qualificata che richiede il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al che rappresentino CP_1
a loro volta i 4/5 del valore dell'edificio.
Ai successivi secondo, terzo e quarto comma la norma prevede poi un minuzioso procedimento in ordine alla convocazione del consesso assembleare, la pubblicizzazione e la predisposizione dell'avviso di convocazione, la redazione del verbale contenente le statuizioni assunte nonché la previsione di sanzioni che il legislatore ha stabilito nei confronti della delibera che abbia statuito in ordine alle modificazioni della destinazione d'uso delle parti comuni del in CP_1 violazione delle prescritte disposizioni di legge. L'ultimo comma dell'art. 1117 ter c.c. prevede, infine, una norma di chiusura che, nel limitare i poteri assembleari, vieta le modifiche alle parti comuni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio o che ne alterino il decoro architettonico.
Il procedimento attraverso il quale i condomini possono procedere alla modifica della destinazione d'uso delle parti comuni prescrive, quindi, una duplice modalità per rendere edotta la collettività condominiale prevedendo, innanzitutto, che l'avviso contenente la convocazione dell'assemblea debba essere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi precedenti l'assemblea presso i locali condominiali di maggior uso o presso spazi appositamente predisposti ed, inoltre, che l'avviso sia spedito a ciascun condomino o mediante lettera raccomandata o altri equipollenti mezzi telematici, di modo che l'avviso sia ricevuto dagli stessi almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.
Da ultimo è, altresì, previsto che l'avviso di convocazione assembleare debba contenere, a pena di nullità della delibera eventualmente adottata, l'indicazione delle parti comuni interessate dalla modificazione d'uso nonché l'esplicita indicazione della nuova destinazione cui esse saranno destinate.
L'onere della prova dell'assolvimento di dette formalità, incombe chiaramente sul CP_1 convenuto nel giudizio volto all'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare adottata senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 1117 ter c.c.
Ciò posto e venendo al caso di specie, nella vicenda in esame la ricostruzione fattuale fornita dagli attori risulta trovare pieno riscontro documentale negli allegati all'atto di citazione.
Infatti, se da un lato va rilevato che il convenuto nulla ha dedotto circa l'adempimento CP_1 delle formalità richieste dall'art. 1117 ter c.c. per l'adozione della delibera assembleare relativa alla modifica della destinazione d'uso delle parti comuni, in ogni caso risulta documentalmente provato che la delibera assembleare del 20.06.2020 era stata adottata senza il rispetto della maggioranza dei 4/5 dei partecipanti al e dei 4/5 del valore dell'edificio come CP_1 prescritto dall'art. 1117 ter c.c.
Ed infatti, dalla lettura del verbale del 27.06.2020 allegato all'atto di citazione, risulta che l'assemblea si era costituita con “n. 6 teste presenti e millesimi 547,93” a fronte degli 8 condomini e 800 millesimi richiesti per la regolare costituzione ai sensi dell'art. 1117 ter c.c.
Ne deriva, dunque, che a fronte di un quadro documentale così tratteggiato e considerato che – come chiarito dalla dottrina e fatto proprio dalla giurisprudenza anche di legittimità – sono annullabili le delibere che presentano vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, la domanda proposta dagli odierni attori sarebbe stata accolta con conseguente soccombenza del convenuto. CP_1
3. Per le ragioni sopra esposte, le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/14 considerato il valore della controversia, l'attività processuale in concreto espletata (esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi), facendo applicazione dei parametri minimi di riferimento il relazione allo scaglione di valore della controversia (valore indeterminabile) tenuto altresì conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività difensiva disimpegnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano ogni contraria domanda, richiesta e eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
a) DICHIARA cessata la materia del contendere;
b) CONDANNA la parte resistente alle refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 1453 oltre al rimborso forfetario per spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Avezzano, 14.2.24
Il Giudice
Dott.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Maria Proia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. di r.g. 953/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in via Garibaldi n. 1, Avezzano (AQ), presso lo studio dell'Avv. Sara Capoccetti che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratrice p.t. , elettivamente domiciliato in via Roma n. 62, Carsoli Controparte_2
(AQ), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marcangeli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese – condominiali
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 06.09.2023 ovvero “Nel rispetto dei termini assegnati dal Giudice Istruttore, l'Avv. Sara Capoccetti, per gli attori, con le presenti note, per l'udienza fissata per il giorno 11 settembre 2023, si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione, in particolare, insiste per la dichiarazione di nullità o comunque, annullabilità della delibera assembleare impugnata, opponendosi a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, in quanto infondato in fatto e diritto. Insiste altresì, in virtù del principio della soccombenza virtuale
(nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere), per la condanna del convenuto, CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, non avendo nelle more del procedimento, provveduto a deliberare sulle spese di giudizio. Giudizio, che proprio per colpa del
, che ha resistito temerariamente e pretestuosamente, si è protratto fino ad oggi.” CP_1
Parte convenuta ha concluso come da note depositate in data 04.09.2023 “Il convenuto CP_1 così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto ovvero in subordine per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi di lite o quanto meno con compensazione totale, essendo stata rimossa la lamentata situazione prima ancora dell'udienza cautelare del 19 agosto 2020 e non più ripristinata. L'avv. Marcangeli chiede che la causa venga assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e dichiara di non accettare il contraddittorio su questioni e domande nuove ex adverso eventualmente sollevate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.07.2020, i sig.ri Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio il in Parte_3 Parte_2 Controparte_1 persona dell'amministratrice e legale rappresentante pro tempore, per sentir dichiarare, previa sospensione, la nullità o comunque l'annullamento della delibera assembleare del 27 giugno 2020.
A fondamento della domanda gli attori hanno lamentato: a) la nullità della delibera per mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 1117 ter c.c.; b) l'annullabilità della delibera per mancato rispetto delle norme relative alla convocazione e comunicazione dell'assemblea ai condomini secondo quanto previsto dagli artt. 1173 ter e quater c.c.; c) l'annullabilità della delibera per irregolarità e falsità presenti nel verbale;
d) in ogni caso l'annullamento della delibera, in quanto contraria a quanto statuito dall'ordinanza n. 264/2011 (r.g. 1641/2011) del
Tribunale di Avezzano mediante la quale era stato già ordinato ai gestori del Parte_4 di rimuovere tavolini, fioriere ed altri ingombri dalle parti comuni del
[...] condominio.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il convenuto deducendo, preliminarmente, l'infondatezza e l'inammissibilità della CP_1 domanda ex adverso proposta ed in subordine di dichiarare cessata la materia del contendere avendo il definitivamente rimosso le sedie ed i tavoli dagli spazi comuni del Parte_4
. CP_1
Espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata successivamente istruita mediante l'acquisizione delle sole prove documentali offerte dalle parti.
A seguito di un breve rinvio concesso dal precedente magistrato titolare del ruolo in virtù di trattative pendenti, la causa è stata poi rimessa dinanzi alla scrivente all'udienza cartolare dell'11.9.2023 all'esito della quale, precisate le conclusioni delle parti mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Venendo all'esame della fattispecie che ci occupa, va preliminarmente rilevato che con note di trattazione scritta del 01.04.2021 il convenuto ha provveduto a depositare agli atti CP_1 del presente giudizio il verbale di assemblea del 20.01.2021 mediante il quale è stata revocata la delibera del 20.06.2020 di cui è causa (cfr. “VERBALE DI ASSEMBLEA 20.01.2021” allegato alle note di trattazione scritta dell' 1.04.2021 di parte convenuta).
Con successivo preverbale di udienza del 22.12.2022 il convenuto, nel riportarsi alle CP_1 conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ha pertanto chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria o compensazione totale delle spese di lite essendo venuta meno, mediante la revoca della delibera assembleare del 20.06.2020, la situazione di occupazione degli spazi comuni del da parte del CP_1 Parte_4
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità – con indirizzo pressochè unanime – ha affermato che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata, in ogni stato e grado del giudizio, ogniqualvolta sia stata acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti, una situazione dalla quale emerga il venir meno di ogni contrasto tra le stesse
(in termini Cass., civ., n. 23289/2007; Cass., civ., n. 2567/2007: “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento de giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”).
Ed invero, posto che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre e resistere ad una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale che la parte assume violato attraverso la richiesta della pronuncia di un provvedimento idoneo a tutelarlo – essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza della domanda – va rilevato che, nel caso di specie, gli attori non hanno più interesse ad una pronuncia giudiziale che accerti la nullità o, comunque, l'annullabilità della delibera assembleare del 20.06.2020 originariamente adottata dal convenuto. CP_1
Ed infatti, con la revoca della suddetta delibera in data 20.01.2021 è stato completamente eliminato, in tutti i suoi aspetti, ogni contrasto tra le parti del presente giudizio.
Per tali ragioni, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di declaratoria di nullità o annullabilità della delibera assembleare del 20.06.2020 adottata dal avanzata da parte attrice, non potendo il giudice dichiarare nulla o Controparte_1 annullabile una delibera ormai revocata.
A ben vedere, la revoca, a differenza dell'annullamento, non richiede l'intervento del giudice rientrando nell'ambito della categoria dei negozi giuridici a carattere unilaterale.
Ed invero, mediante la revoca si produce l'effetto di eliminare con efficacia ex tunc gli effetti di un negozio giuridico precedentemente posto in essere, in quanto la revoca esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva.
Ciò posto, si da atto che, con le note di trattazione scritta del 06.09.2023, parte attrice ha insistito, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, per l'accertamento della c.d. soccombenza virtuale al fine della determinazione della condanna alle spese del presente giudizio.
Ora, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice di merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale individuando la parte soccombente – sebbene virtualmente – sulla base della ricognizione della probabilità di accoglimento della domanda basata su un criterio di verosimiglianza (cfr. Cass., civ., sez. VI, n. 24714/2022).
Pertanto, ai fini della individuazione della parte virtualmente soccombente si osserva quanto segue.
Appare assorbente, nel caso di specie, la fondatezza della censura relativa alla mancanza del quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 1117 ter c.c. come, tra l'altro, già evidenziato dall'ordinanza cautelare di sospensione dell'1.09.2020. Il nuovo art. 1117 ter c.c. – aggiunto dall'art. 2 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 – prevede al 1° comma che, per il soddisfacimento di esigenze di interesse condominiale – l'assemblea dei condomini possa modificare la destinazione d'uso delle parti comuni con una maggioranza qualificata che richiede il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al che rappresentino CP_1
a loro volta i 4/5 del valore dell'edificio.
Ai successivi secondo, terzo e quarto comma la norma prevede poi un minuzioso procedimento in ordine alla convocazione del consesso assembleare, la pubblicizzazione e la predisposizione dell'avviso di convocazione, la redazione del verbale contenente le statuizioni assunte nonché la previsione di sanzioni che il legislatore ha stabilito nei confronti della delibera che abbia statuito in ordine alle modificazioni della destinazione d'uso delle parti comuni del in CP_1 violazione delle prescritte disposizioni di legge. L'ultimo comma dell'art. 1117 ter c.c. prevede, infine, una norma di chiusura che, nel limitare i poteri assembleari, vieta le modifiche alle parti comuni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio o che ne alterino il decoro architettonico.
Il procedimento attraverso il quale i condomini possono procedere alla modifica della destinazione d'uso delle parti comuni prescrive, quindi, una duplice modalità per rendere edotta la collettività condominiale prevedendo, innanzitutto, che l'avviso contenente la convocazione dell'assemblea debba essere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi precedenti l'assemblea presso i locali condominiali di maggior uso o presso spazi appositamente predisposti ed, inoltre, che l'avviso sia spedito a ciascun condomino o mediante lettera raccomandata o altri equipollenti mezzi telematici, di modo che l'avviso sia ricevuto dagli stessi almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.
Da ultimo è, altresì, previsto che l'avviso di convocazione assembleare debba contenere, a pena di nullità della delibera eventualmente adottata, l'indicazione delle parti comuni interessate dalla modificazione d'uso nonché l'esplicita indicazione della nuova destinazione cui esse saranno destinate.
L'onere della prova dell'assolvimento di dette formalità, incombe chiaramente sul CP_1 convenuto nel giudizio volto all'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare adottata senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 1117 ter c.c.
Ciò posto e venendo al caso di specie, nella vicenda in esame la ricostruzione fattuale fornita dagli attori risulta trovare pieno riscontro documentale negli allegati all'atto di citazione.
Infatti, se da un lato va rilevato che il convenuto nulla ha dedotto circa l'adempimento CP_1 delle formalità richieste dall'art. 1117 ter c.c. per l'adozione della delibera assembleare relativa alla modifica della destinazione d'uso delle parti comuni, in ogni caso risulta documentalmente provato che la delibera assembleare del 20.06.2020 era stata adottata senza il rispetto della maggioranza dei 4/5 dei partecipanti al e dei 4/5 del valore dell'edificio come CP_1 prescritto dall'art. 1117 ter c.c.
Ed infatti, dalla lettura del verbale del 27.06.2020 allegato all'atto di citazione, risulta che l'assemblea si era costituita con “n. 6 teste presenti e millesimi 547,93” a fronte degli 8 condomini e 800 millesimi richiesti per la regolare costituzione ai sensi dell'art. 1117 ter c.c.
Ne deriva, dunque, che a fronte di un quadro documentale così tratteggiato e considerato che – come chiarito dalla dottrina e fatto proprio dalla giurisprudenza anche di legittimità – sono annullabili le delibere che presentano vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, la domanda proposta dagli odierni attori sarebbe stata accolta con conseguente soccombenza del convenuto. CP_1
3. Per le ragioni sopra esposte, le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/14 considerato il valore della controversia, l'attività processuale in concreto espletata (esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi), facendo applicazione dei parametri minimi di riferimento il relazione allo scaglione di valore della controversia (valore indeterminabile) tenuto altresì conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività difensiva disimpegnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano ogni contraria domanda, richiesta e eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
a) DICHIARA cessata la materia del contendere;
b) CONDANNA la parte resistente alle refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 1453 oltre al rimborso forfetario per spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Avezzano, 14.2.24
Il Giudice
Dott.ssa Maria Proia