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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FALCONE FABIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato SILVIA CASADIO in sostituzione di
[...]
, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi CP_1
formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 119/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FALCONE FABIO Parte_1
RICORRENTE contro
e rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa recata dall'avviso di addebito
pagina 2 di 5 impugnato, n. 393 2023 00009473 90 000, in quanto emesso a fronte di un avviso di accertamento ormai non più “esistente”, atteso che la lite tributaria sorta a seguito della relativa impugnazione è stata condonata, ai sensi della Legge di Bilancio del
2023; ovvero: - accertare e dichiarare che le sanzioni dell'importo di euro 2.185,02 non sono comunque dovute non esistendo nella fattispecie in esame nessuna violazione sanzionabile;
ovvero: - Accertare e dichiarare che le sanzioni di euro 2.185,02 e gli interessi moratori di euro 428,90 non sono comunque dovuti, stante l'ormai maturata prescrizione quinquennale;
ovvero: - Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa per cui è causa, in quanto illegittima ed infondata, stando a quanto argomentato sub punto 4 del ricorso;
annullando, pertanto, l'avviso di addebito n. 393 2023 00009473 90
000, per cui è qui causa, dell'importo di € 6.259,74”.
e si costituivano con separate memorie, resistendo al ricorso (la CP_2 CP_3
seconda contestando la propria legittimazione passiva).
Va innanzi tutto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , non CP_3
avendo mai quest'ultima ricevuto in cessione il credito per cui è causa.
Il credito in questione è relativo a contributi dovuti su un maggiore utile di una società della quale il ricorrente è socio (accertamento THQ01DG001238/2022: “Premesso che la società Cervia Gomme sas di UR RC C.F. è stata oggetto di un P.IVA_1
controllo fiscale per l'anno 2016, a conclusione del quale l'Ufficio ha determinato un reddito d'impresa pari ad Euro 52.141,00”).
Nello specifico il maggior reddito così veniva individuato nell'atto di accertamento:
“Sono state analizzate le voci di costo del Conto Economico di importo più rilevante, ed in particolare il conto n. 835002 “sopravvenienze passive “pari ad € 19.706,00: in tale conto sono confluiti n. 10 movimenti per i quali sono stati chiesti chiarimenti al depositario delle scritture contabili . Quest'ultimo ha comunicato che i CP_4
movimenti si riferiscono a pagamenti a fornitori di fatture o somme di fatture non ricevute e sono stati trattati come integralmente deducibili. L'Ufficio, considerato quanto sopra, ritiene che la società abbia dedotto l'importo del saldo del conto n.
pagina 3 di 5 835002 “sopravvenienze passive”, senza che i relativi costi siano correttamente registrati nelle scritture contabili e che sia stata data prova della spettanza del costo mediante fattura;
conseguentemente ritiene che l'intero importo vada recuperato a tassazione. Sulla base di quanto sopra esposto, si recupera quale costo non deducibile ex art. 109 del T.U.I.R. l'importo di € 19.706,00; conseguentemente il reddito d'impresa conseguito nell'anno 2016 ammonta ad € 52.141,00 (€ 32.435,00 reddito dichiarato + €
19.706,00)”.
Il ricorrente sostiene che “Al vero, come del resto indicato anche in atti, la parte, mediante il proprio consulente fiscale Rag. dello Studio Tes_1 Parte_2
ha spiegato che il conto si riferisce a pagamenti a favore di fornitori che non hanno emesso le relative fatture.
6. Trattandosi di oneri comunque sostenuti, è evidente che il relativo costo possa, o, meglio, debba essere considerato deducibile”.
Pur venuta mano la lite fiscale, per effetto dell'accesso del ricorrente ad una delle variegate forme di definizione agevolata del contenzioso tributario che si sono manifestate in questi anni, ha tutto il diritto di fare valere il proprio credito CP_2
contributivo, laddove ne risultino gli elementi costitutivi (ossia laddove ne dia la CP_2
relativa prova).
Sul punto l'atto di accertamento in atti e le concordi allegazioni delle parti dimostrano l'esistenza di un costo di esercizio non imputabile (ossia inesistente).
Nessuna prova – di alcun tipo, se si eccettua l'email del consulente fiscale del ricorrente, che evidentemente non riveste alcuna efficacia di alcun tipo – è stata fornita dell'esistenza di un tale costo, peraltro non oggetto di regolare fattura a debito e quindi certamente non scaricabile.
Ne consegue che l'assunto dell'accertamento e dell' è fondato. CP_2
Nessuna prescrizione di alcun tipo di è verificata, posto che l'accertamento arriva tempestivamente (mai è stato sostenuto od eccepito il contrario) nel 2022 – in relazione all'anno 2016 – (e l'atto fiscale in questo caso interrompe ogni prescrizione anche in relazione alle spettanze contributive, ad ogni titolo, anche accessorio, vantate da ) e CP_2
pagina 4 di 5 l'AVA per cui è causa data dicembre del 2023.
Il regime delle sanzioni è certamente quello evasivo posto che l'introduzione di un costo inesistente al fine di abbassare l'imponibile rappresenta evidentemente un fenomeno di evasione.
Allo stesso modo, non si comprende per quale motivo non dovrebbero spettare gli accessori di legge quali gli interessi moratori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (nei rapporti tra il ricorrente e le spese possono compensarsi attesa l'assenza sostanziale di CP_3
attività difensiva, peraltro riconducibile agli stessi uffici , vittoriosi delle loro CP_2
spese).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la carenza di legittimazione passiva di , compensando tra le CP_3
parti le relative spese;
2) respinge il ricorso nei confronti di;
CP_2
3) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FALCONE FABIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato SILVIA CASADIO in sostituzione di
[...]
, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi CP_1
formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 119/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FALCONE FABIO Parte_1
RICORRENTE contro
e rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa recata dall'avviso di addebito
pagina 2 di 5 impugnato, n. 393 2023 00009473 90 000, in quanto emesso a fronte di un avviso di accertamento ormai non più “esistente”, atteso che la lite tributaria sorta a seguito della relativa impugnazione è stata condonata, ai sensi della Legge di Bilancio del
2023; ovvero: - accertare e dichiarare che le sanzioni dell'importo di euro 2.185,02 non sono comunque dovute non esistendo nella fattispecie in esame nessuna violazione sanzionabile;
ovvero: - Accertare e dichiarare che le sanzioni di euro 2.185,02 e gli interessi moratori di euro 428,90 non sono comunque dovuti, stante l'ormai maturata prescrizione quinquennale;
ovvero: - Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa per cui è causa, in quanto illegittima ed infondata, stando a quanto argomentato sub punto 4 del ricorso;
annullando, pertanto, l'avviso di addebito n. 393 2023 00009473 90
000, per cui è qui causa, dell'importo di € 6.259,74”.
e si costituivano con separate memorie, resistendo al ricorso (la CP_2 CP_3
seconda contestando la propria legittimazione passiva).
Va innanzi tutto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , non CP_3
avendo mai quest'ultima ricevuto in cessione il credito per cui è causa.
Il credito in questione è relativo a contributi dovuti su un maggiore utile di una società della quale il ricorrente è socio (accertamento THQ01DG001238/2022: “Premesso che la società Cervia Gomme sas di UR RC C.F. è stata oggetto di un P.IVA_1
controllo fiscale per l'anno 2016, a conclusione del quale l'Ufficio ha determinato un reddito d'impresa pari ad Euro 52.141,00”).
Nello specifico il maggior reddito così veniva individuato nell'atto di accertamento:
“Sono state analizzate le voci di costo del Conto Economico di importo più rilevante, ed in particolare il conto n. 835002 “sopravvenienze passive “pari ad € 19.706,00: in tale conto sono confluiti n. 10 movimenti per i quali sono stati chiesti chiarimenti al depositario delle scritture contabili . Quest'ultimo ha comunicato che i CP_4
movimenti si riferiscono a pagamenti a fornitori di fatture o somme di fatture non ricevute e sono stati trattati come integralmente deducibili. L'Ufficio, considerato quanto sopra, ritiene che la società abbia dedotto l'importo del saldo del conto n.
pagina 3 di 5 835002 “sopravvenienze passive”, senza che i relativi costi siano correttamente registrati nelle scritture contabili e che sia stata data prova della spettanza del costo mediante fattura;
conseguentemente ritiene che l'intero importo vada recuperato a tassazione. Sulla base di quanto sopra esposto, si recupera quale costo non deducibile ex art. 109 del T.U.I.R. l'importo di € 19.706,00; conseguentemente il reddito d'impresa conseguito nell'anno 2016 ammonta ad € 52.141,00 (€ 32.435,00 reddito dichiarato + €
19.706,00)”.
Il ricorrente sostiene che “Al vero, come del resto indicato anche in atti, la parte, mediante il proprio consulente fiscale Rag. dello Studio Tes_1 Parte_2
ha spiegato che il conto si riferisce a pagamenti a favore di fornitori che non hanno emesso le relative fatture.
6. Trattandosi di oneri comunque sostenuti, è evidente che il relativo costo possa, o, meglio, debba essere considerato deducibile”.
Pur venuta mano la lite fiscale, per effetto dell'accesso del ricorrente ad una delle variegate forme di definizione agevolata del contenzioso tributario che si sono manifestate in questi anni, ha tutto il diritto di fare valere il proprio credito CP_2
contributivo, laddove ne risultino gli elementi costitutivi (ossia laddove ne dia la CP_2
relativa prova).
Sul punto l'atto di accertamento in atti e le concordi allegazioni delle parti dimostrano l'esistenza di un costo di esercizio non imputabile (ossia inesistente).
Nessuna prova – di alcun tipo, se si eccettua l'email del consulente fiscale del ricorrente, che evidentemente non riveste alcuna efficacia di alcun tipo – è stata fornita dell'esistenza di un tale costo, peraltro non oggetto di regolare fattura a debito e quindi certamente non scaricabile.
Ne consegue che l'assunto dell'accertamento e dell' è fondato. CP_2
Nessuna prescrizione di alcun tipo di è verificata, posto che l'accertamento arriva tempestivamente (mai è stato sostenuto od eccepito il contrario) nel 2022 – in relazione all'anno 2016 – (e l'atto fiscale in questo caso interrompe ogni prescrizione anche in relazione alle spettanze contributive, ad ogni titolo, anche accessorio, vantate da ) e CP_2
pagina 4 di 5 l'AVA per cui è causa data dicembre del 2023.
Il regime delle sanzioni è certamente quello evasivo posto che l'introduzione di un costo inesistente al fine di abbassare l'imponibile rappresenta evidentemente un fenomeno di evasione.
Allo stesso modo, non si comprende per quale motivo non dovrebbero spettare gli accessori di legge quali gli interessi moratori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (nei rapporti tra il ricorrente e le spese possono compensarsi attesa l'assenza sostanziale di CP_3
attività difensiva, peraltro riconducibile agli stessi uffici , vittoriosi delle loro CP_2
spese).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la carenza di legittimazione passiva di , compensando tra le CP_3
parti le relative spese;
2) respinge il ricorso nei confronti di;
CP_2
3) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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