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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 820 2024 R.G promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA LETTERIO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.MARRAS MARIA CHIARA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/03/2024, adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2017 per nn.
51 giornate, nell'anno 2018 per nn. 52 giornate e nell'anno 2019 per nn.102 giornate, alle dipendenze della ditta Louis s.r.l. con sede legale in Piraino (ME), Via Nazionale, 74.
Lamentava che l' , con diverse note datate 26/09/2023 aveva provveduto alla CP_1 cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate per gli anni 2017, 2018 e 2019. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per CP_1
l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito CP_1 la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione la causa veniva decisa con la presente sentenza. Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali.
Passando ad esaminare le domande del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_2 periodi e le giornate già indicate, nonché il diritto ad ottenere le correlate prestazioni previdenziali.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da CP_1 parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola Louis S.r.l., al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 28/02/2023 prodotto n atti dall' , redatto dagli ispettori e nel quale si dà atto di operazioni CP_1 Persona_1 Persona_2 di accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta Louis S.r.l.
In particolare, gli Ispettori hanno accertato che: CP_
Dall'analisi storica dell'azienda, condotta attraverso l'esame di archivi informatici dell' dell'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, della documentazione esibita, è emerso che la ditta Louis Srl. Ha per oggetto l'attività di coltivazione di alberi da frutto, frutti di bosco e in guscio.
Attualmente l'azienda risulta inattiva e le quote societarie sono state sottoposte a sequestro dal
Gip di Messina con decreto numero 3279/17, depositato il 12/11/2020.
La ha operato sin dalla sua costituzione sui terreni siti in agro di Sinagra e Torrenova, CP_3 con i quali annualmente la ditta ha stipulato apposito contratto di comodato, nonché sui terreni siti in agro di Santa Domenica di Vittoria, del quale invece non è stato possibile rintracciare la scrittura privata in forza della quale la avrebbe avuto in uso tali terreni. CP_3
L'Ispettori hanno accertato che l'estensione dei terreni e il tipo di colture denunciate non consentono di ritenere congruo l'impegno di manodopera normalmente utilizzato dall'azienda; hanno proceduto ad una comparazione i dati provenienti dalla Denuncia Aziendale presentata dall' CP_4 al momento di avviare la presunta attività agricola, (ove vengono indicati i terreni, le colture e il fabbisogno di manodopera stimato) con le c.d. tabelle ettaro-colturali (contenute nel decreto assessoriale del 5/3/2001 pubblicato nella GURS 30/8/2001) indicanti i valori medi di manodopera per singola coltura, e da ciò è derivata una notevole sproporzione, che va ben oltre il ragionevole limite di scostamento, tra la manodopera effettivamente necessaria per lo svolgimento delle attività relative ai terreni di oggetto e a quelle colture praticate, e la quantità di manodopera denunciata dalla
LOUIS S.r.l..
Ancora, gli Ispettori hanno provveduto ad effettuare due sopralluoghi con i militari della GdF-
Tenenza di Patti, ed i tecnici comunali dei Comuni di Sinagra e Torrenova al fine di accertare lo stato dei luoghi e la condizione delle colture denunciate.
La verifica delle singole particelle ha consentito di accertare che le stesse erano occupate da
“noccioleto abbandonato da diversi anni, posto in zona scoscesa. Presenza di rovi diffusi e vegetazione spontanea. Gli alberi di nocciolo si presentano alla base con polloni diffusi” oppure
“presenti alberi di nocciolo in stato di abbandono. Terreno con presenza di rovi, felci e piante rampicanti anche sugli alberi di nocciole” ed anche “Terreno posto a monte della linea ferroviaria.
Sullo stesso non sono presenti colture, sussistono n.2 alberi di agrumi ed un canneto. Il terreno non risulta curato”.
Infine, dall'analisi della documentazione fiscale e contabile ottenuta in copia dal materiale oggetto del sequestro, gli ispettori hanno ricostruito la situazione economico-finanziaria della società, da cui è emerso che il costo per l'assunzione del personale supera di gran lunga il volume di affari.
Per quanto attiene i bonifici effettuati per il pagamento dei salari corrisposti ai lavoratori nel periodo oggetto dell'accertamento, gli stessi hanno consentito una connessione certa con le prestazioni lavorative effettuate;
pertanto, individuati i beneficiari dei bonifici nei singoli anni e rilevate le retribuzioni giornaliere denunciate dall'azienda, gli ispettori hanno provveduto ad attribuire ad ogni singolo beneficiario il numero di giornate corrispondente all'importo delle somme indicate nei bonifici stessi.
Ciò ha condotto in alcuni casi a confermare il numero delle giornate come denunciate dall'azienda, in altri casi si è dovuta effettuare una riduzione anche consistente o una cancellazione delle giornate.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento del rapporto lavorativo della parte ricorrente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Louis S.r.l.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Louis S.r.l.. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del ST, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del ST al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della parte ricorrente, sono stati sentiti in corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando , per alcuni profili e in linea teorica, gli assunti di parte attrice
(esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
Il ST ha dichiarato di avere analogo ricorso pendente nei confronti Testimone_1 dell' , e di avere indicato la ricorrente come sua testimone. CP_1
Anche il ST , marito della predetta ha dichiarato Testimone_2 Testimone_1 di avere precedenti conteziosi nella materia agricola per gli anni 2013, 2014,2015 e 2016, periodo in cui lavorava con la Ditta La Coccinella, e non per il periodo lavorato alla dipendenze della Louis
S.r.l., 2017, 2018 e 2019. Specificava altresì di aver indicato la ricorrente quale testimone a suo favore: “Ho cause contro l' riguardante la materia agricola per gli anni 2013-2014-2015 e CP_1
2016 con la ditta La Coccinella, mentre per gli anni 2017-2018 e 2019 non sono stato cancellato.
Sono in pensione dal giugno 2019 ed in questo anno ho fatto solo 19 giornate perché sono andato in pensione. Non so se il ricorrente è mio testimone, ma io l'ho indicato come testimone, ma non so se il mio legale lo ha citato o meno. Il mio legale è l'Avv. Antonio Timpanaro. Conosco il ricorrente in quanto collega di lavoro presso la ditta Louis s.r.l. ed anche presso la ditta La Coccinella, dove io ho prestato attività lavorativa come bracciante agricolo, negli anni 2011-2013-2014-2015 e 2016 e per la Louis s.r.l. per gli anni 2017-2018 e 2019. Con il ricorrente abbiamo lavorato insieme con la ditta Coccinella, ma se mal non ricordo parecchi anni.”
Le superiori circostanze inducono a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il ST ha un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso Testimone_1 favorevole all'odierno appellante, tale per cui le dichiarazioni rese vanno sottoposte ad una valutazione prudenziale;
analoga considerazione va fatta per le dichiarazioni del ST , marito Tes_2 della che pur non essendo stato destinatario di provvedimenti di cancellazione nel Testimone_1 periodo lavorato alle dipendenze della Louis s.r.l., ha invece contenzioso per la Ditta La Coccinella, nel quale la ricorrente è stata indicata come testimone a suo favore.
Alla luce delle superiori circostanze, le deposizioni dei testi non appaiono, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Anche nel merito, le dichiarazioni non appaiono precise e coerenti in riferimento all'oggetto del giudizio.
Più specificamente, la ST ha riferito “abbiamo lavorato insieme per la ditta Louis Tes_1
s.r.l. nei terreni siti in Sinagra ed in Ficarra”, mentre, invece, la non svolgeva attività su terreni CP_3 siti in Ficarra, ma solo Sinagra, Torrenova, Santa Domenica Vittoria;
salvo poi correggere il tiro e aggiungere: “Molto più in Sinagra”.
Il ST , nel riferire sulla modalità di retribuzione, afferma: “Ci dirigeva il datore di Tes_2 lavoro che ci retribuiva in contanti, sia in ufficio che sui terreni;
” e aggiunge “io sono Persona_3 stato retribuito negli anni 2017-2018 e 2019 con bonifici, ma non tutti i mesi, perché a volte gli domandavo l'acconto che mi dava in contanti.”.
Tali dichiarazioni non risultano del tutto coerenti, se si consideri la circostanza che il Tes_2 non è stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione, in quanto gli ispettori hanno rinvenuto una totale conformità delle giornate dichiarate alle dipendenze della Louis con i bonifici ricevuti a titolo di retribuzione.
Sembra quantomeno singolare che lo stesso, in ordine alle modalità di pagamento, risponda in prima battuta che il pagasse in contanti, anziché ricordare la modalità di pagamento di cui Per_3 invece era stato destinatario in maniera se non esclusiva, sicuramente prevalente. Infine, Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (Unilav e buste paga, CUD), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale
(da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Si ritiene pertanto di dover propendere per la ricostruzione fornita dall' nel verbale CP_1 ispettivo, per cui, a fronte di una sproporzione tra quanto dichiarato dall'azienda nelle denunce trimestrali e il fabbisogno di personale desunto dalle tabelle ettaro colturali, nonché in considerazione della manifesta illogicità della gestione dell'azienda, in cui il costo delle assunzioni del personale supera di gran lunga il volume di affari, ha ritenuto correttamente di dover procedere alla cancellazione delle giornate denunciate dall'azienda in capo a , mancando Parte_1 una connessione certa con le prestazioni lavorative effettuate, non avendo rinvenuto il nominativo della ricorrente tra i beneficiari dei bonifici nei singoli anni.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c..
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere
a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato 18/03/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in € 1.312,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 02/10/2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena