Decreto cautelare 21 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento di sospensione del -OMISSIS-1 a firma del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Piemonte e -OMISSIS-;
della nota di invito alla vaccinazione del -OMISSIS-;
di ogni altro provvedimento presupposto connesse e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. SS CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto prot. n. -OMISSIS- rep. -OMISSIS- del 24 dicembre 2021 il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale “-OMISSIS-” ha disposto la sospensione con decorrenza immediata del ricorrente dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa per mancata sottoposizione dello stesso alla vaccinazione anti SARS CoV-2 ai sensi dell’art. 4- ter , comma 3, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44.
In tale decreto è stata evidenziato che, dalle verifiche esperite, non è risultata l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione da parte dell’odierno ricorrente, sicché lo stesso in data 18 dicembre 2021 è stato invitato a produrre, entro cinque giorni, dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Tuttavia, il ricorrente, ancorché invitato, non ha prodotto tempestivamente la documentazione richiesta.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 19 gennaio 2022 e depositato in data 20 gennaio 2022) il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- rep. -OMISSIS- e degli altri atti indicati in epigrafe.
In punto di fatto il ricorrente ha dedotto:
- di essere assistente capo coordinatore presso la polizia stradale -OMISSIS- – Compartimento -OMISSIS-;
- di essere stato in malattia dal 6 al 17 dicembre 2021;
- di essere stato invitato alla vaccinazione in data 18 dicembre 2021, e quindi il 24 dicembre di essere stato sospeso.
Il ricorrente ha quindi censurato gli atti impugnati per i seguenti motivi:
1) “ Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente ”; in particolare, il ricorrente deduce che l’invito ometterebbe di rendere edotto l’interessato della possibilità di comunicare differimento o esenzione, ex art. 4 comma 2 del D.L. n. 44/2021 a cui rinvia l’art. 4-ter comma 3 del D.L. n. 44/2021. Ciò che renderebbe nullo il successivo provvedimento di sospensione che è atto susseguente e vincolato all’invito medesimo;
2) “ Nullità del provvedimento per carenza di potere in astratto – violazione di legge – motivazione assente e/o insufficiente – Commissario di PS firmatario del provvedimento privo del potere di incidere sullo status giuridico del personale. – artt. 6 e 7 DPR 737/1981 ”; ad avviso del ricorrente, al capo dell’Ufficio spetterebbe il compito di accertare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, non anche quello di adottare la sospensione, per il quale dovrebbero essere applicati gli artt. 16 e 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 25/10/1981 n. 737, in tema di “ Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti ”.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 13 febbraio 2022, n. -OMISSIS-, non appellata.
Il ricorrente non ha spiegato difese successive.
3. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso alla luce della sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento ivi gravato; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è volto all’annullamento del provvedimento di sospensione dal servizio, a suo tempo disposta in base all’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), che, nella versione ratione temporis vigente anteriormente all’abrogazione della lett. b) del comma 1 del citato art. 4-ter da parte dell’art. 8, comma 3, lett. a), n. 2 del D.L. n. 24 del 2022, obbligava i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (a cui il ricorrente appartiene) a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 e prevedeva la sospensione dall’attività lavorativa dei dipendenti che non avessero osservato il predetto obbligo fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 (cfr. art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1).
Sennonché, con l’art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina dell’obbligo vaccinale per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è stata trasposta dall’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’art. 4-ter.1 del medesimo D.L. n. 44/2021, che ha mantenuto l’obbligatorietà della vaccinazione, fissandone la scadenza al 15 giugno 2022, mentre ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento del suddetto obbligo.
Ne deriva che, per effetto delle novità introdotte con il D.L. n. 24/2022, è immediatamente terminato l’effetto sospensivo ricollegato alla mancata vaccinazione, mentre dal 15 giugno 2022 è venuto meno anche l’obbligo vaccinale.
In tale contesto, l’atto con cui il ricorrente è stato dichiarato sospeso dal servizio ha cessato di spiegare effetti lesivi, sicché il lavoratore medesimo non vanta più alcun interesse al suo annullamento.
In tal senso, è utile osservare che l’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 ricollegava alla sospensione dell’attività lavorativa unicamente la non spettanza, per il relativo periodo di inattività, della retribuzione e di altri compensi o emolumenti, ma tale ulteriore effetto non rileva nella fattispecie, non essendo state proposte domande di condanna dell’amministrazione all’erogazione di somme non percepite. Né, ai fini dell’esistenza di un interesse al ricorso, può essere valorizzato l’inciso provvedimentale (che, comunque, non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente), secondo cui il periodo di sospensione “ non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario ”, trattandosi di un mero avviso, inidoneo a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro in assenza di ulteriori atti applicativi.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
5. In ogni caso il ricorso si appalesa infondato.
Stante il tenore letterale dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, in ossequio a quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso, il responsabile della struttura in cui presta servizio il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico ha l’obbligo di verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei rispettivi dipendenti, acquisendo le informazioni necessarie. Nel caso di specie, per effetto dell’atto di delega n. 210017619 del 14 dicembre 2021, la Direzione, al fine di garantire la tempestività e l’immediatezza procedurale richiesta dalla normativa in questione, ha incaricato il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS-, Commissario Capo della P. di S. dott.ssa -OMISSIS-, della verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021.
La dott.ssa -OMISSIS-, con nota prot. n. 210012061 del 18 dicembre 2021, notificato nella stessa data all’interessato (documento n. 2 di parte resistente), ha invitato il lavoratore “ a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del presente atto, in alternativa: a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; b) l’attestazione relativa all’esenzione, temporanea o permanente, dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 (da produrre al medico competente); c) la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito; d) la dichiarazione di insussistenza, per altri motivi, dei presupposti per l’obbligo vaccinale ”.
In data 24 dicembre 2021, decorso il termine ultimo previsto dalla normativa vigente senza che fosse pervenuta da parte del ricorrente alcuna documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- rep. 105A.2 con il quale è stata decretata a carico dell’istante la sospensione dal servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, a decorrere dalla data di notifica dello stesso provvedimento, avvenuta in data 24 dicembre 2021.
Si evince pertanto che l’invito (che peraltro ricalca fedelmente la modulistica fornita dal Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. per mezzo della circolare n. 333-A/22010 del 14/12/2021 – documento n. 4 di parte resistente) inoltrato al ricorrente ha espressamente evidenziato che il lavoratore, entro cinque giorni dalla ricezione, avrebbe dovuto produrre anche l’eventuale “ b) l’attestazione relativa all’esenzione, temporanea o permanente, dalla vaccinazione Sars-Cov-2, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 (da produrre al medico competente) ”, sicché la prima censura è priva di pregio.
Quanto alla seconda censura, si osserva che il provvedimento di sospensione è stato adottato dalla competente Direzione e non anche dal Commissario di P.S. dott.ssa -OMISSIS-, Dirigente della Sezione di Aosta, nello specifico incaricato unicamente degli adempimenti relativi alla notificazione dell’atto. Detto provvedimento è stato assunto in base alla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333/A21554 del 10 dicembre 2021 (documento n. 5 di parte resistente) che ha fornito le disposizioni applicative in materia di obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato. Più specificamente, nella circolare in parola è precisato che “ Il provvedimento di sospensione dovrà essere redatto immediatamente dai responsabili delle strutture, notificato a ciascun dipendente interessato e trasmesso, con le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l’applicazione dei conseguenti effetti economici ”. Ne discende che risulta inconferente il richiamo al D.P.R. n. 737/1981, posto che detto D.P.R. regolamenta il procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alle Forze di Polizia e quindi non risulta pertinente alla sospensione adottata a seguito della mancata ottemperanza al prescritto obbligo vaccinale, la quale, per espressa previsione normativa, non ha carattere sanzionatorio, come rilevato dallo stesso ricorrente, ragione per cui esula dall’ambito di applicazione del richiamato decreto.
6. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e comunque deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese processuali vanno poste a carico della parte virtualmente soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e comunque lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
SS CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS CA | SA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.