TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 140
TAR
Decreto cautelare 21 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente

    L'invito ha espressamente indicato la possibilità di produrre attestazione di esenzione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.L. n. 44/2021.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per carenza di potere in astratto

    Il provvedimento di sospensione è stato adottato dalla competente Direzione, non dal Commissario di P.S. firmatario dell'invito. La normativa richiamata dal ricorrente (DPR 737/1981) disciplina il procedimento disciplinare e non è pertinente alla sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, che non ha carattere sanzionatorio.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento impugnato

    La normativa (D.L. n. 24/2022) ha modificato la disciplina dell'obbligo vaccinale, eliminando la previsione della sospensione dal servizio per inadempimento e facendo cessare l'effetto sospensivo. L'ulteriore effetto della non spettanza della retribuzione non rileva, non essendo state proposte domande di condanna al pagamento. L'inciso sul periodo di sospensione non utile ai fini previdenziali non ha effetti giuridici autonomi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 140
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 140
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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