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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/08/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2410/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2410 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Gricignano di Aversa
(CE) alla Via Vittorio Ronza n. 78 presso lo studio dell'Avv. Paola Parrinello (CF:
) che la rappresenta e difende come da procura agli atti C.F._2
- attore e
PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Verona alla Lungadige Cangrande n. 16
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l'attore conveniva in giudizio la compagnia assicurativa deducendo di aver stipulato, con la stessa, la polizza “Cattolica e Salute – Ogni Controparte_1
Giorno” n. 03994431006789 e che in data 1.5.2022, verso le ore 17.00, mentre era in bicicletta in
Cesa, subiva un infortunio.
Tanto premesso, considerato che la convenuta compagnia non procedeva a offerta nonostante la denuncia di sinistro, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, preventivamente ascoltate le parti, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa:
1 - accogliere la domanda attrice;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante dei danni tutti subiti, nessuno escluso, così come quantificati;
- il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo, nonché interessi legali sulla somma rivalutata dall'evento al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri fiscali, con la maggiorazione di legge del 15% per le spese generali, ex art. 93 cpc;
- il tutto comunque nei limiti della competenza per valore dell'adito Magistrato, si precisa che, ai sensi dell'art. 9 com. 5 L.488/99 e succ. modifiche il valore della controversia è contenuto in €
20.000,00;”.
La convenuta, cui la notifica della citazione veniva effettuata in data 23.02.2023 a mezzo p.e.c. all'indirizzo estratto dal Registro INI-PEC, come da Email_1 attestazione del difensore dell'attore, non si costituiva in giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., denegate le istanze istruttorie formulate dall'attrice, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 18.2.2025.
Questioni preliminari
Va rilevato che è stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria come da verbale negativo del 20.11.2023 e, quindi, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Sul merito della domanda
La domanda è infondata e va disattesa.
Nel merito, vertendosi in materia di adempimento contrattuale, si deve fare applicazione del ben noto principio secondo cui la parte che asserisce di vantare un credito e lamenta l'inadempimento della controparte deve provare il fondamento della propria pretesa, e cioè il titolo negoziale o legale sulla cui base è azionata la ragione creditoria, laddove il presunto debitore deve fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019; Cass. Civ.,
Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015;
Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
Specificamente, in materia di prova di contratto assicurativo, l'art. 1888 co. 1 c.c. prevede che “Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. […]” richiedendo, pertanto, la forma scritta ad probationem.
La polizza ha, quindi, valore probatorio rispetto all'esistenza e al contenuto del contratto stipulato tra assicuratore e assicurato.
2 La conseguenza di quanto detto è, quindi, che onere dell'assicurato è quello di provare tanto l'esistenza del rapporto assicurativo, quanto del relativo contratto, tramite produzione in giudizio della polizza e delle relative condizioni generali.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza, difatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare (Cfr.: Corte Cass., Sez. III, n. 1558/2018).
Tracciate le coordinate da seguire per la soluzione della controversia in esame, va subito evidenziato che parte attrice ha omesso di allegare la polizza assicurativa, quindi, non potendo operare il principio
3 di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., attesa la mancata costituzione in giudizio della società convenuta, la domanda non risulta fondata.
Vero è che l'attore ha prodotto la polizza, ma solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., quindi, in via estremamente tardiva e, comunque, priva delle condizioni generali di assicurazione, sicché risulta, comunque, non identificato il contenuto del negozio concluso tra le parti.
In definitiva, non è possibile avere contezza né del rischio assicurato, né è possibile risalire ai criteri di calcolo dell'indennizzo pattuiti, pur tralasciando l'estrema genericità dell'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale genericamente viene dedotto che l'attore, in data 1.5.2022, ore 17:00, si infortunava allorquando si trovava in bicicletta in Cesa, senza alcuna indicazione né del luogo del sinistro, né della dinamica e né del certificato di pronto soccorso.
Tutto quanto detto comporta, quindi, il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta compagnia.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, 8 agosto 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2410 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Gricignano di Aversa
(CE) alla Via Vittorio Ronza n. 78 presso lo studio dell'Avv. Paola Parrinello (CF:
) che la rappresenta e difende come da procura agli atti C.F._2
- attore e
PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Verona alla Lungadige Cangrande n. 16
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l'attore conveniva in giudizio la compagnia assicurativa deducendo di aver stipulato, con la stessa, la polizza “Cattolica e Salute – Ogni Controparte_1
Giorno” n. 03994431006789 e che in data 1.5.2022, verso le ore 17.00, mentre era in bicicletta in
Cesa, subiva un infortunio.
Tanto premesso, considerato che la convenuta compagnia non procedeva a offerta nonostante la denuncia di sinistro, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, preventivamente ascoltate le parti, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa:
1 - accogliere la domanda attrice;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante dei danni tutti subiti, nessuno escluso, così come quantificati;
- il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo, nonché interessi legali sulla somma rivalutata dall'evento al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri fiscali, con la maggiorazione di legge del 15% per le spese generali, ex art. 93 cpc;
- il tutto comunque nei limiti della competenza per valore dell'adito Magistrato, si precisa che, ai sensi dell'art. 9 com. 5 L.488/99 e succ. modifiche il valore della controversia è contenuto in €
20.000,00;”.
La convenuta, cui la notifica della citazione veniva effettuata in data 23.02.2023 a mezzo p.e.c. all'indirizzo estratto dal Registro INI-PEC, come da Email_1 attestazione del difensore dell'attore, non si costituiva in giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., denegate le istanze istruttorie formulate dall'attrice, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 18.2.2025.
Questioni preliminari
Va rilevato che è stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria come da verbale negativo del 20.11.2023 e, quindi, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Sul merito della domanda
La domanda è infondata e va disattesa.
Nel merito, vertendosi in materia di adempimento contrattuale, si deve fare applicazione del ben noto principio secondo cui la parte che asserisce di vantare un credito e lamenta l'inadempimento della controparte deve provare il fondamento della propria pretesa, e cioè il titolo negoziale o legale sulla cui base è azionata la ragione creditoria, laddove il presunto debitore deve fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019; Cass. Civ.,
Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015;
Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
Specificamente, in materia di prova di contratto assicurativo, l'art. 1888 co. 1 c.c. prevede che “Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. […]” richiedendo, pertanto, la forma scritta ad probationem.
La polizza ha, quindi, valore probatorio rispetto all'esistenza e al contenuto del contratto stipulato tra assicuratore e assicurato.
2 La conseguenza di quanto detto è, quindi, che onere dell'assicurato è quello di provare tanto l'esistenza del rapporto assicurativo, quanto del relativo contratto, tramite produzione in giudizio della polizza e delle relative condizioni generali.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza, difatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare (Cfr.: Corte Cass., Sez. III, n. 1558/2018).
Tracciate le coordinate da seguire per la soluzione della controversia in esame, va subito evidenziato che parte attrice ha omesso di allegare la polizza assicurativa, quindi, non potendo operare il principio
3 di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., attesa la mancata costituzione in giudizio della società convenuta, la domanda non risulta fondata.
Vero è che l'attore ha prodotto la polizza, ma solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., quindi, in via estremamente tardiva e, comunque, priva delle condizioni generali di assicurazione, sicché risulta, comunque, non identificato il contenuto del negozio concluso tra le parti.
In definitiva, non è possibile avere contezza né del rischio assicurato, né è possibile risalire ai criteri di calcolo dell'indennizzo pattuiti, pur tralasciando l'estrema genericità dell'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale genericamente viene dedotto che l'attore, in data 1.5.2022, ore 17:00, si infortunava allorquando si trovava in bicicletta in Cesa, senza alcuna indicazione né del luogo del sinistro, né della dinamica e né del certificato di pronto soccorso.
Tutto quanto detto comporta, quindi, il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta compagnia.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, 8 agosto 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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