CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1507 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Alberto Abbate e Rosanna Papa presso cui el.te dom.to in Parte_1
Caserta alla via Cesare Battista 68
Appellante
E
Controparte_1
Appellata - contumace
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 18.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 2792 del
20.12.2024 del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva rigettato la sua domanda di differenze retributive sulla base della non sussistenza tra le parti processuali della subordinazione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva valutato erroneamente gli elementi probatori ai sensi degli artt. 115 116 cpc e 2697 cc.
Con il secondo motivo, l'appellante rilevava che la Giudice di primo grado aveva fatto un' applicazione erronea della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative in ambito familiare perché la prova aveva dimostrato che le prestazioni erano onerose e di natura subordinata.
Con il terzo e ultimo motivo l'appellante chiedeva la riapertura dell'istruttoria con l'escussione di altro teste fondamentale ai fini della decisione.
La parte appellata pur regolarmente citata non si costituiva.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza . Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. La causa è fondata sulle prove testimoniali circa il rapporto di lavoro intervenuto tra le parti che erano nonna e nipote. La prima aveva una pasticceria in Marcianise dove il nipote aveva lavorato.
Le prove testimoniali addotte nel numero di tre , due di parte appellante del tutto sufficienti senza necessità di alcuna integrazione in appello, erano dei clienti che frequentavano il bar pasticceria “ un paio di volte a settimana e per circa un quarto d'ora / venti minuti “ (teste anche se passava davanti al bar molto Tes_1 spesso abitando vicino e vedeva dietro al bancone l'appellante. Altre circostanze dirette il teste non ne ha riferite e solo de relato actoris. Aveva sentito dare delle direttive circa la preparazione del caffè o di servire ai clienti. Sapeva di una retribuzione di 200 euro a settimana in modo generico.
Anche il teste ha confermato di essere cliente del bar e di andarci sia la mattina verso le ore 9,00 e Tes_2 al pomeriggio verso le 15,00 in quanto svolgeva le mansioni di autista in una ditta di trasporto e andava a
MA e si fermava lungo il tragitto a Marcianise al bar dove lavorava l'attuale appellante. Come amico dell'appellante e come cliente si tratteneva al bar il tempo necessario per consumare un caffè o mangiare o comprare dei dolci. Nulla sapeva di preciso e di diretto sulla retribuzione. L'altro teste ascoltato di parte appellata , , ha dichiarato che l'appellante lavorava saltuariamente soprattutto quando non andava a Tes_3 scuola e che il nonno per non farlo stare per strada senza far niente lo chiamava a lavorare al bar e gli dava
50 euro a settimana. L'appellante però no chiedeva il permesso né avvisava quando usciva dal bar.
Le prove testimoniali ascoltate, come correttamente ha rilevato la Giudice di primo grado, non danno un quadro probatorio certo e sicuro circa l'esistenza di una rapporto di lavoro subordinato tra le parti che erano parenti stretti. L'appellante non era tenuto a rispettare alcun orario di lavoro né ad assicurare la continuità giornaliera , poteva entrare e uscire quando voleva, era saltuario e gli orari non erano stati individuati con certezza così anche il periodo lavorativo poiché sono poco credibili i testi che ricordano a distanza di tanti anni quando l'appellante avesse iniziato a lavorare e quando avesse finito.
Nulla per le spese data la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Nulla per le spese;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 21.10.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1507 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Alberto Abbate e Rosanna Papa presso cui el.te dom.to in Parte_1
Caserta alla via Cesare Battista 68
Appellante
E
Controparte_1
Appellata - contumace
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 18.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 2792 del
20.12.2024 del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva rigettato la sua domanda di differenze retributive sulla base della non sussistenza tra le parti processuali della subordinazione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva valutato erroneamente gli elementi probatori ai sensi degli artt. 115 116 cpc e 2697 cc.
Con il secondo motivo, l'appellante rilevava che la Giudice di primo grado aveva fatto un' applicazione erronea della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative in ambito familiare perché la prova aveva dimostrato che le prestazioni erano onerose e di natura subordinata.
Con il terzo e ultimo motivo l'appellante chiedeva la riapertura dell'istruttoria con l'escussione di altro teste fondamentale ai fini della decisione.
La parte appellata pur regolarmente citata non si costituiva.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza . Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. La causa è fondata sulle prove testimoniali circa il rapporto di lavoro intervenuto tra le parti che erano nonna e nipote. La prima aveva una pasticceria in Marcianise dove il nipote aveva lavorato.
Le prove testimoniali addotte nel numero di tre , due di parte appellante del tutto sufficienti senza necessità di alcuna integrazione in appello, erano dei clienti che frequentavano il bar pasticceria “ un paio di volte a settimana e per circa un quarto d'ora / venti minuti “ (teste anche se passava davanti al bar molto Tes_1 spesso abitando vicino e vedeva dietro al bancone l'appellante. Altre circostanze dirette il teste non ne ha riferite e solo de relato actoris. Aveva sentito dare delle direttive circa la preparazione del caffè o di servire ai clienti. Sapeva di una retribuzione di 200 euro a settimana in modo generico.
Anche il teste ha confermato di essere cliente del bar e di andarci sia la mattina verso le ore 9,00 e Tes_2 al pomeriggio verso le 15,00 in quanto svolgeva le mansioni di autista in una ditta di trasporto e andava a
MA e si fermava lungo il tragitto a Marcianise al bar dove lavorava l'attuale appellante. Come amico dell'appellante e come cliente si tratteneva al bar il tempo necessario per consumare un caffè o mangiare o comprare dei dolci. Nulla sapeva di preciso e di diretto sulla retribuzione. L'altro teste ascoltato di parte appellata , , ha dichiarato che l'appellante lavorava saltuariamente soprattutto quando non andava a Tes_3 scuola e che il nonno per non farlo stare per strada senza far niente lo chiamava a lavorare al bar e gli dava
50 euro a settimana. L'appellante però no chiedeva il permesso né avvisava quando usciva dal bar.
Le prove testimoniali ascoltate, come correttamente ha rilevato la Giudice di primo grado, non danno un quadro probatorio certo e sicuro circa l'esistenza di una rapporto di lavoro subordinato tra le parti che erano parenti stretti. L'appellante non era tenuto a rispettare alcun orario di lavoro né ad assicurare la continuità giornaliera , poteva entrare e uscire quando voleva, era saltuario e gli orari non erano stati individuati con certezza così anche il periodo lavorativo poiché sono poco credibili i testi che ricordano a distanza di tanti anni quando l'appellante avesse iniziato a lavorare e quando avesse finito.
Nulla per le spese data la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Nulla per le spese;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 21.10.2025
Il Presidente rel