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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
RG 1686/2024
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRAZZANI Parte_1 C.F._1 STEFANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRAZZANI STEFANIA Ricorrente nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL BALZO Controparte_1 C.F._2 RICCARDO BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO DEL BALZO 103, 83012 CERVINARA presso il difensore avv. DEL BALZO RICCARDO BRUNO Resistente In relazione al RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Montefiascone (VT) in data 17 maggio 2003 tra e e trascritto Controparte_1 Parte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montefiascone (Atto n. 5 Parte 2 Serie A, Ufficio 1), nonché per la modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Viterbo con Decreto dell'08.05.2017 con il quale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
con l'intervento ex lege del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Visto il verbale di udienza del 9.01.2025 nel corso della quale le parti, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza (ad eccezione del punto relativo al contributo di mantenimento dovuto dal al figlio CP_1 maggiorenne;
segnatamente, “la ricorrente propone che, laddove il figlio maggiorenne Per_1 andasse a vivere con il padre, sarebbe disposta a rinunciare all'assegno di Per_1 mantenimento”), e che di seguito si riporta:
“a) affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, salvo che venga accertata la proposta di cui sopra;
b) diritto di visita flessibile;
pagina1 di 3 c) 50% spese straordinarie;
d) assegno unico della minore nella misura del 100% a favore della Sig.ra Per_2 Parte_1
Rilevato e Ritenuto: Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti è possibile adottare le decisioni con riguardo all'affidamento e collocamento dei figli e (nati Per_1 Per_2 rispettivamente il 30.10.2003 e 20.05.2008) nonchè alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria. Come poc'anzi evidenziato, all'udienza del giorno 9.1.2025, la ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al contributo di mantenimento corrisposto dal padre al figlio maggiorenne Per_1 esclusivamente nel caso in cui dovesse decidere di andare a vivere con il padre stesso. Per_1
Rilevato pertanto che il Collegio è chiamato ad adottare provvedimenti esclusivamente in merito al mantenimento ed alla partecipazione alle spese straordinarie del figlio da parte del padre;
Per_1
- Considerato che in merito al contributo per il mantenimento dei figli lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo, pertanto devono considerarsi i seguenti aspetti: a) le esigenze dei figli, uno oramai maggiorenne;
b) il collocamento attuale dei figli;
c) le condizioni reddituali dei genitori che non risultano mutate rispetto a quanto disposto nel Decreto di omologa della Separazione;
d) la percezione dell'assegno unico che, secondo l'accordo intercorso tra le parti, viene interamente devoluto alla madre. Alla luce di tali dati, considerando quindi le rispettive situazioni economiche, l'età dei figli, i loro bisogni, le necessità legate alla loro crescita non emergono elementi per non confermare quanto già disposto dal Tribunale di Viterbo con il Decreto più volte richiamato. Preso altresì atto della dichiarazione della l'obbligo di corresponsione del contributo di Parte_1 mantenimento dovuto dal in favore del figlio maggiorenne sarà immediatamente CP_1 Per_1 revocato a decorrere dal giorno in cui il figlio dovesse decidere di vivere stabilmente con il padre. Considerato infine che in merito alle rispettive istanze, poichè v'è stato un accoglimento sostanziale delle stesse, appare legittima una statuizione di compensazione delle spese processuali. Tutto ciò premesso, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi. La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione. Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015. Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti. Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (VT) in data 17 maggio 2003 tra e e Controparte_1 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montefiascone (Atto n. 5 Parte 2 Serie A, Ufficio 1). Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Viterbo con Decreto dell'08.05.2017 con il quale omologava la separazione consensuale dei coniugi e ferme le ulteriori statuizioni, così
pagina2 di 3 dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (VT) in data 17 maggio 2003 tra e e Controparte_1 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montefiascone (Atto n. 5 Parte 2 Serie A, Ufficio 1);
2) Conferma, a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente il contributo Controparte_1 di mantenimento in favore del figlio maggiorenne attualmente collocato presso la Per_1 madre;
l'obbligo sarà revocato a decorrere dal giorno in cui il figlio dovesse Per_1 decidere di stabilirsi definitivamente presso la dimora del padre;
3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
4) Il diritto di visita è flessibile;
5) Le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti al 50% secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
6) L'assegno unico universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
Parte_1 Spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montefiascone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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