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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 668/2022 RGC promossa
DA
- , nata a [...] il [...]; Parte_1
C.F.: ; C.F._1
- , nato a [...] il [...]; Parte_2
C.F.: ; C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Stracci del Foro di Macerata, e con questi elettivamente domiciliati presso in Ancona alla Marsala n. 8 presso lo studio dell'avv. Silvia
Galmozzi;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- Macerata, in persona Controparte_1
dell'amministratore e legale rapp.te p.t.;
C.F.: ; P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Ponzelli del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato con questi presso il suo studio in Macerata alla via Lorenzoni n. 7;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
con sede in Tolentino alla via Controparte_2
Prampolini n. 1;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Bommarito e Stefania Maroni
presso il cui studio in Macerata alla via don Minzoni n. 11 è elettivamente domiciliata;
(altra appellata)
pag. 2/19 , in persona del Controparte_3
Curatore avv. Cecilia Barilli del Foro di Reggio Emilia;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dal curatore medesimo presso il cui studio in Reggio
Emilia alla via Rosario Livatino n. 9 elettivamente domicilia;
(altra appellata)
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_4
C.F.: ; P.IVA_4
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Sante Monti e
Andrea Petracci del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Macerata alla via G. Mameli n. 66;
(altra appellata)
, nata a [...] il [...] e res.te in Fabriano alla Controparte_5
Frazione Nebbiano n. 74/C;
C.F.: ; C.F._3
, nato a [...] il [...] e res.te in Fabriano Parte_3
alla via De Gasperi n. 41;
C.F.: ; C.F._4
pag. 3/19 in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Persona_1
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), quale
[...] C.F._5
chiamato all'eredità di;
Controparte_3
rappresentati e difesi in primo grado dagli avv.ti Francesca Paoletti e Beatrice
Magnalbò ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Macerata al C.so Matteotti n. 56;
(altri appellati)
con sede legale in Bologna alla via Controparte_6
Stalingrado n. 45;
C.F.: ; P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Netti del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata alla via Carducci n.
63;
(altra appellati)
AVVERSO la sentenza n. 595/2022 del 17.06.2022 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 3647/2011 RGC.
* * *
e hanno impugnato dinanzi a questa Corte la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado che aveva respinto, per diversi motivi, tutte le pag. 4/19 domande dai medesimi avanzate in primo grado condannandoli altresì al ristoro delle spese di lite.
Si sono costituiti nel grado il in Controparte_7
Macerata, la l'eredità giacente di e la CP_2 Controparte_3 [...]
compagnia assicuratrice della RC del defunto ing. CP_6 CP_3
, tutti per contestare l'appello e chiedere la conferma della decisione
[...]
gravata, il Condominio anche reiterando domanda di manleva nei confronti della di quanto fosse eventualmente condannato a corrispondere agli CP_2
appellanti.
Con ordinanza del 04.08.2022 questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, avanzata dagli appellanti, sul presupposto della sussistenza sia del fumus boni iuris che del
periculum in mora.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 10.12.2024 con concessione alle parti dei termini di rito per le difese.
Nel loro esteso, diffuso atto di appello, i signori e Parte_1 Parte_2
impugnano la sentenza di prime cure muovendo alla medesima (e personalmente al Giudice che la redasse) una serie di censure – a più tratti aspre e piccate – che possono come di seguito succintamente compendiarsi. Dopo
aver sollevato con un primo motivo critiche (non integranti richiesta di pag. 5/19 modifica della decisione) anche sulle osservazioni contenute nella sentenza impugnata circa l'avvenuta vocatio in ius della soc. Controparte_4
– costruttrice del compendio immobiliare cancellata dal R.I. prima
[...]
della notifica del'atto di citazione – la quale peraltro, citata in appello ai soli dichiarati fini (nella prospettazione degli appellanti) di integrazione del contraddittorio, non risulta ovviamente costituita nel grado, gli appellanti si dolgono (peraltro non reiterando nelle conclusioni la relativa doglianza) della regolazione delle spese di primo grado nei confronti dei signori CP_8
e – quali esercenti la potestà sul minore Controparte_9 Persona_1
, chiamato all'eredità di – osservando come la scelta
[...] Controparte_3
processuale di evocare in giudizio il chiamato sarebbe stata corretta, con conseguente ingiustizia dell'onere delle spese di lite nel rapporto processuale con quest'ultimo. Viene poi impugnato il capo della decisione riguardante la posizione dell'ing. (oggi della sua eredità giacente) nella parte in cui il CP_3
Tribunale di Macerata ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di questi già sulla base della stessa prospettazione degli attori odierni appellanti. Al
contrario, osservano questi ultimi, il sarebbe comunque responsabile CP_3
nella sua qualità di progettista del fabbricato ed in ogni caso dell'impianto fognario risultato frutto di una errata scelta progettuale come accertata dall'ATP a suo tempo promosso dal Condominio. Ai sensi dell'art. 2055 c.c.,
dunque – proseguono e – l'eredità giacente del Parte_1 Parte_2 CP_3
pag. 6/19 doveva essere condannata al risarcimento del danno in solido con gli altri responsabili evocati in giudizio. Con altro motivo di censura gli appellanti contestano la decisione anche nei riguardi della posto che la stessa – CP_10
dopo aver correttamente qualificato l'azione proposta come volta all'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice e al conseguente risarcimento danni – ha ritenuto non provato il danno effettivamente subito dai signori e Al riguardo questi ribadiscono invece come da Parte_1 Parte_2
tutte le risultanze processuali, ivi compreso l'interrogatorio formale del legale rapp.te della e la CTU, si ricavi agevolmente tanto l'inadempimento CP_2
dell'appaltatrice quanto l'entità del danno subito. Quest'ultimo viene poi censurato anche con altro specifico motivo (il quinto) sotto il profilo del pregiudizio subito per effetto della indisponibilità del giardino dell'abitazione degli appellanti, la cui liquidazione avrebbe ben potuto essere operata in via equitativa. Con il sesto motivo di censura la sentenza viene criticata nel capo in cui esclude altresì la responsabilità del – per aver deciso di CP_1
sospendere i lavori nella proprietà / – sul presupposto che Parte_1 Parte_2
la relativa delibera del 15.07.2011, impugnata in altro giudizio dai medesimi attori, era stata riconosciuta valida con sentenza passata in giudicato. Sul punto gli appellanti osservano che comunque, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale custode dei beni comuni (nella specie la linea fognaria), è in CP_1
ogni caso responsabile dei danni dai medesimi arrecati alle proprietà
pag. 7/19 particolari. Il settimo motivo di appello è dedicato poi alla riproposizione dell'impugnazione della delibera condominiale del 28.09.2011 – anch'essa esclusa dalla decisione gravata – che sarebbe nulla in quanto avrebbe deliberato su questioni coinvolgenti i diritti individuali dei condomini. Anche la regolazione delle spese di CTU di primo grado è infine sottoposta a contestazione con l'ottavo motivo di appello, in quanto le stesse – non costituendo la CTU un mezzo di prova in senso proprio – avrebbero dovuto più
correttamente essere compensate.
In appello tutte le parti costituite hanno variamente contestato l'impugnazione ed illustrato le ragioni di conferma della decisione impugnata, per la quale hanno insistito. Il Condominio ha altresì chiesto di essere manlevato dalla nell'ipotesi di sua condanna in favore degli appellanti, mentre la CP_2
ha anche eccepito l'inoperatività della polizza per effetto dell'avvenuto CP_11
decesso dell'ing. CP_3
Posto che il primo motivo proposto non configura una censura vera e propria nei confronti della sentenza, di cui non si chiede conseguente riforma, si osserva che il secondo motivo di doglianza relativo alla regolazione delle spese di lite nei confronti del chiamato all'eredità di è senz'altro Controparte_3
infondato. Premesso difatti che la “legitimatio ad causam” non si trasmette dal de
cuius al mero chiamato all'eredità per effetto della sola apertura della successione (cfr. Cass., trib., 16369/2025), la possibilità per la parte non colpita pag. 8/19 dall'evento interruttivo del processo (morte della controparte) di affrancarsi dall'obbligo di procedere alla verifica della effettiva qualità di eredi nei chiamati all'eredità è limitata alla sola ipotesi in cui, entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303 co. 2 cpc, essa proceda alla notifica dell'atto di riassunzione collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto. Solo in questo caso,
difatti, può essere riconosciuta una (temporanea e limitata) legitimatio ad causam
del semplice chiamato, il quale comunque potrà contestare la propria qualità di erede costituendosi in giudizio, senza averla acquista per il sol fatto di aver accettato la notifica dell'atto di riassunzione (cfr. Cass., 17445/2019). Poiché nel caso di specie si è al di fuori di tale ipotesi, è evidente che la vocatio in ius del chiamato all'eredità doveva e deve ritenersi errata e, Persona_1
come tale, meritevole dell'onere delle spese relative al soggetto scorrettamente evocato in giudizio. Anche il secondo motivo di appello, concernente la posizione dell'ing. (e oggi della sua eredità giacente) nonché della CP_3
propria compagnia di assicurazioni chiamata in causa dall'assicurato CP_11
ancora in vita, deve certamente ritenersi infondato. Anche volendo superare le argomentazioni svolte dal Tribunale di Macerata circa la sostanziale assenza di una argomentata causa petendi nei confronti dell'ingegnere – argomentazioni peraltro comunque meritevoli di considerazione, dacchè la responsabilità
dell'ing. appare più implicita che abbozzata nella prospettazione di CP_3
primo grado degli attori odierni appellanti, come si ricava sia dall'atto di pag. 9/19 citazione che dalle memorie ex art. 183, n. 1) cpc – il punto è, in ogni caso, che il non può che essere considerato estraneo al danno lamentato dagli CP_3
appellanti, così come dagli stessi rappresentato. Ferma la responsabilità della impresa di costruzioni e dello stesso ing. (che può dirsi CP_3
sufficientemente documentata agli atti di causa) nella realizzazione della linea fognaria che ha dato origine all'odierno giudizio, ciò che però i sigg.ri Parte_1
e contestano è che, commissionati dal i Parte_2 Parte_4
lavori di sistemazione dell'intero fabbricato (fra cui la predetta linea fognaria)
questa, contravvenendo agli impegni presi, dopo aver comunque proceduto ai necessari lavori di sistemazione e ripristino (ivi compresi quelli della linea fognaria), abbia poi omesso di completare l'opera, lasciando in uno stato di rovina e abbandono il giardino della loro abitazione, inevitabilmente interessato dai lavori (posto che al di sotto dello stesso passava appunto la linea fognaria).
Ora, anche volendo appunto accedere alla prospettazione degli appellanti in ordine alla originaria responsabilità dell'ing. circa la realizzazione CP_3
della linea fognaria difettosa, non può però certamente essere ascritta al medesimo – per la mancanza di un nesso causale giuridicamente ad esso imputabile – la condotta inadempiente (ed il relativo danno che ne sarebbe conseguito) dell'impresa contrattualmente tenuta alla eliminazione del difetto nell'opera. In altre parole, il fatto (come prospettato dagli appellanti) del terzo che, violando gli obblighi contrattuali (consistenti nel ripristino e CP_10
pag. 10/19 nella rettificazione della linea fognaria), arreca il danno contestato al giardino dei medesimi, non può essere neppure causalmente imputato alla responsabilità dell'ingegnere che ebbe originariamente a progettare la linea fognaria pur difettosa. Ciò a maggior ragione laddove si consideri, inoltre, che il danno lamentato non consiste affatto nella difettosità della fogna (che anzi è
stata riparata), quanto invece nei danni creati (e lasciati senza ripristino) al giardino dove la fogna era situata, e causati proprio per effetto dell'avvenuta riparazione della stessa.
Deve pertanto confermarsi il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'ing. e ora della relativa eredità giacente, seppur sulla base della CP_3
diversa motivazione che precede. Ne consegue l'assorbimento di ogni ulteriore questione, anche circa l'operatività della polizza assicurativa, sollevata dalla
. Controparte_6
Passando all'analisi dei successivi motivi di appello concernenti la posizione della e del (contrassegnati con i numeri 4, 5, 6), i quali CP_10 CP_1
possono essere congiuntamente trattati, si rende necessario operare un opportuno approfondimento analitico degli elementi complessivi acquisiti al giudizio, pervenendo così ad un più corretto e tranquillizzante inquadramento della intera vicenda. Occorre muovere dal dato documentale per cui le lavorazioni per il ripristino della fogna condominiale erano indubbiamente inserite nel computo metrico (depositato agli atti al n. 21 del fascicolo di parte pag. 11/19 appellante in primo grado) relativo al contratto di appalto stipulato tra il e la Già tale aspetto si presenta di per sé estremamente CP_1 CP_10
significativo perché è ovvio che i costi – previsti in computo metrico – per i lavori di rifacimento di una fogna, per la cui esecuzione è inevitabile operare su di un'area privata, non possono non prevedere, necessariamente, anche quelli di ripristino di tale area una volta eseguita l'opera. La circostanza è
sostanzialmente riscontrata (ad abundantiam) anche dalla CTU svolta in primo grado la quale non solo non ha rilevato che i lavori di ripristino (la cui mancata esecuzione è lamentata dagli attori appellanti) non fossero ricompresi nell'ambito dell'originario appalto, ma ha anzi sottolineato che alcuni degli stessi erano stati anche iniziati dalla sebbene non completati. E' in CP_10
questo quadro che va letta la delibera condominiale del 15.07.2011, con la quale il decide di non autorizzare ulteriori lavori sulle predette proprietà CP_1
private (tra cui appunto quella degli attori), nel senso che cioè (come si legge dalla verbalizzazione di uno degli interventi dei condòmini presenti) tutte le opere da realizzarsi (anche nelle predette aree private) erano già state comprese e deliberate nell'ambito del contratto di appalto iniziale e del relativo computo metrico. Ed è per lo stesso motivo – e cioè perché le opere da eseguire anche nei luoghi privati facevano parte dell'originario contratto di appalto e dovevano ritenersi comprese nell'ambito del compenso complessivo pattuito per il medesimo – che l'ing. in data 26.01.2011, ebbe ad emanare un ordine di CP_12
pag. 12/19 servizio all'appaltatrice con cui le intimava, appunto, di procedere all'ultimazione delle opere, eseguendo anche le lavorazioni di cui oggi gli appellanti lamentano la mancata esecuzione. Né d'altro canto è possibile ritenere – come invece ha fatto il Tribunale di Macerata – che per le opere di cui si discute (in quanto ricomprese sin dall'inizio, come si ripete, nell'appalto stipulato tra le parti) la non fosse stata regolarmente pagata. CP_10
Sebbene nel corso del giudizio, difatti, quest'ultima abbia sostenuto che il pagamento di dette opere dovesse considerarsi ulteriore rispetto all'appalto iniziale e che pertanto, per effetto della decisione del condominio, i lavori e i pagamenti furono poi sospesi, non vi può essere alcun dubbio invece circa il fatto che l'importo complessivo del compenso inizialmente pattuito per l'appalto sia stato regolarmente pagato dal e dalla CP_1 CP_2
regolarmente incassato. A parte il fatto che ciò risulta in qualche modo anche dalla stessa delibera condominiale del 15.07.2011 (nel cui prosieguo il
Condominio delibera di proseguire il pagamento dei SAL, attendendo per il saldo il termine dei lavori), il punto è che se, per avventura, la non CP_10
fosse stata saldata dell'importo contrattualmente previsto, non solo – senza alcun dubbio – lo avrebbe dedotto in giudizio, ma avrebbe anche introdotto quantomeno una riconvenzionale per conseguire quanto dovuto. Deve pertanto certamente ritenersi da un lato che le lavorazioni oggetto del presente giudizio fossero comprese e compensate nell'originario contratto di appalto, ma anche pag. 13/19 che lo stesso sia stato integralmente saldato dal Condominio all'appaltatrice. La
delibera condominiale del 15.07.2011, semmai, dimostra piuttosto come vi fosse un contrasto tra l'impresa (che voleva considerare dette opere extra contratto) e il (che invece le riteneva comprese); contrasto tuttavia che non può CP_1
che risolversi in favore del per tutte le considerazioni in CP_1
antecedenza svolte. Alla luce di tutto quel che precede, dunque, la mancata realizzazione e/o ultimazione delle lavorazioni oggetto di contestazione – come accertata dalla CTU, che ha anche provveduto alla liquidazione del danno dagli attori appellanti subito a tal titolo – non può che restare a carico della CP_10
[...
la quale, come s'è detto – e al contrario di quanto sul punto affermato dal
Tribunale di Macerata - deve ritenersi essere stata regolarmente saldata del compenso originariamente pattuito per l'appalto, in cui dette lavorazioni erano indubbiamente comprese. La pertanto, in accoglimento della CP_10
domanda attorea, va condannata al risarcimento in favore dei signori Parte_1
e dell'importo di € 29.500,00= oltre interessi legali sulla somma Parte_2
rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT a partire dal deposito della
CTU di primo grado e sino all'effettivo soddisfo. Non vi è invece spazio all'accoglimento dell'ulteriore domanda risarcitoria circa il mancato godimento del giardino nelle condizioni in cui esso è stato lasciato: a parte il fatto che non è
stata data prova dell'effettiva – o comunque completa – inservibilità dello stesso, anche in questo caso il danno non può essere ritenuto in re ipsa, avendo pag. 14/19 gli interessati mancato di dedurre adeguatamente, e comunque di provare, in che cosa sia consistita l'effettiva privazione rispetto alle precedenti condizioni di fruibilità del bene.
La ricostruzione della vicenda come sin qui svolta rende infine ragione anche delle domande avanzate dagli attori appellanti nei confronti del CP_1
Come s'è detto, nonostante una quota di oggettiva cripticità della delibera del
15.07.2011 (che esigeva peraltro una sorta di successiva interpretazione autentica da parte dello stesso con la delibera del 28.09.2011), in CP_1
realtà mediante le decisioni richiamate il Condominio non intendeva fare altro che ribadire come le lavorazioni pretese dagli odierni appellanti fossero in realtà ricomprese nell'originario appalto affidato alla e come pertanto CP_2
non vi fosse alcun bisogno di deliberare (e pagare) ulteriori lavori a tal titolo. In
questo senso, il non ha inteso negare agli attori appellanti il CP_1
proprio diritto ad ottenere la ultimazione dei lavori, ma ha semplicemente ritenuto – peraltro correttamente – che gli stessi fossero già previsti e compensati nell'appalto già stipulato. Non è condivisibile, dunque, sul punto, la prospettazione degli attori appellanti secondo cui il avrebbe CP_1
determinato, con la sua decisione, la negazione del diritto dei medesimi ad ottenere l'ultimazione dei lavori nella loro proprietà. Ciò, invero, sarebbe stato possibile sostenerlo solo se – risolta in qualche modo la querelle con la CP_2
(per la cui risoluzione in realtà è stato necessario l'odierno giudizio), ed pag. 15/19 assodato eventualmente che questa non avesse dovuto procedere a completare i lavori – il avesse continuato a negare la propria responsabilità e il CP_1
proprio intervento per la sistemazione definitiva dell'area privata;
il che però
non è quanto accaduto nella specie. Per questo motivo dunque – e non perché la delibera del 15.07.2011 è stata riconosciuta valida con sentenza passata in giudicato, come affermato dalla decisione gravata (posto che, evidentemente,
una delibera pienamente valida può comunque determinare danno a terzi –
condòmini compresi - e come tale esporre il all'azione risarcitoria CP_1
di detti terzi) – deve essere confermato il rigetto della domanda degli attori appellanti di risarcimento danni nei confronti del Va del pari CP_1
infine confermato il rigetto dell'ulteriore domanda dei signori – Parte_1
relativa all'impugnazione per nullità della delibera condominiale del Parte_2
28.09.2011 (concernente peraltro una mera conferma, per interpretazione autentica, di quanto dall'assemblea già deciso in precedenza, e dunque davvero priva di contenuto decisorio come già rilevato dalla decisione gravata), posto che la stessa, lungi dal disporre e/o comunque incidere sui diritti soggettivi dei singoli condòmini (nella specie gli attori appellanti) ha semplicemente (e legittimamente) deliberato su modalità di comportamento dell'ente comune che
– pur potendo in astratto esporre lo stesso, come s'è spiegato, a responsabilità –
nella specie non possono neppure essere considerate come tali illegittime.
pag. 16/19 Passando infine così alla regolazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
Ferme le disposizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto tra gli attori e il chiamato all'eredità di (nei cui riguardi non vi è Controparte_3
luogo a provvedere per le spese del grado, vista la mancata costituzione del medesimo), come pure tra gli attori e l'eredità giacente di e Controparte_3
tra gli attori e la le spese del grado seguono la Controparte_6
soccombenza in favore tanto dell'eredità giacente che della compagnia di assicurazioni. La deve invece essere condannata, sempre in base alla CP_10
soccombenza, a rifondere le spese di primo e secondo grado agli attori appellanti. Nel rapporto infine tra questi ultimi e il le spese di lite, CP_1
sia di primo che secondo grado, debbono essere integralmente compensate,
posto che il seppur come s'è detto mossosi nei limiti del proprio CP_1
diritto, ha tenuto un atteggiamento complessivamente ostativo nei riguardi delle legittime pretese dei signori e i quali dopotutto Parte_1 Parte_2
lamentavano danni conseguenti a lavori disposti ed ordinati dal CP_1
stesso.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- Condanna a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, CP_10
a e l'importo di € 29.500,00= oltre Parte_1 Parte_2
pag. 17/19 interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data di deposito della CTU di primo grado all'effettivo soddisfo;
- Condanna la a rifondere a e CP_10 Parte_1 Parte_2
le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, per il primo grado,
nella stessa misura indicata dalla sentenza gravata e, per il secondo grado, in complessivi € 5.500,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€
1.250,00= per fase introduttiva;
€ 2.750,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado nel rapporto tra gli attori appellanti e il Controparte_7
in Macerata;
[...]
- Conferma nel resto le disposizioni della sentenza di primo grado;
- Condanna e a rifondere alla curatela Parte_1 Parte_2
dell'eredità giacente di e a Controparte_3 Controparte_6
le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di dette parti, in
[...]
complessivi € 5.500,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€ 1.250,00=
per fase introduttiva;
€ 2.750,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15%
LP, CAP e IVA come per legge.
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
pag. 18/19 Il Giudice Ausiliario Relatore
avv. Rodolfo Giungi
pag. 19/19
Il Presidente
dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 668/2022 RGC promossa
DA
- , nata a [...] il [...]; Parte_1
C.F.: ; C.F._1
- , nato a [...] il [...]; Parte_2
C.F.: ; C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Stracci del Foro di Macerata, e con questi elettivamente domiciliati presso in Ancona alla Marsala n. 8 presso lo studio dell'avv. Silvia
Galmozzi;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- Macerata, in persona Controparte_1
dell'amministratore e legale rapp.te p.t.;
C.F.: ; P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Ponzelli del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato con questi presso il suo studio in Macerata alla via Lorenzoni n. 7;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
con sede in Tolentino alla via Controparte_2
Prampolini n. 1;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Bommarito e Stefania Maroni
presso il cui studio in Macerata alla via don Minzoni n. 11 è elettivamente domiciliata;
(altra appellata)
pag. 2/19 , in persona del Controparte_3
Curatore avv. Cecilia Barilli del Foro di Reggio Emilia;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dal curatore medesimo presso il cui studio in Reggio
Emilia alla via Rosario Livatino n. 9 elettivamente domicilia;
(altra appellata)
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_4
C.F.: ; P.IVA_4
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Sante Monti e
Andrea Petracci del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Macerata alla via G. Mameli n. 66;
(altra appellata)
, nata a [...] il [...] e res.te in Fabriano alla Controparte_5
Frazione Nebbiano n. 74/C;
C.F.: ; C.F._3
, nato a [...] il [...] e res.te in Fabriano Parte_3
alla via De Gasperi n. 41;
C.F.: ; C.F._4
pag. 3/19 in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Persona_1
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), quale
[...] C.F._5
chiamato all'eredità di;
Controparte_3
rappresentati e difesi in primo grado dagli avv.ti Francesca Paoletti e Beatrice
Magnalbò ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Macerata al C.so Matteotti n. 56;
(altri appellati)
con sede legale in Bologna alla via Controparte_6
Stalingrado n. 45;
C.F.: ; P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Netti del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata alla via Carducci n.
63;
(altra appellati)
AVVERSO la sentenza n. 595/2022 del 17.06.2022 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 3647/2011 RGC.
* * *
e hanno impugnato dinanzi a questa Corte la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado che aveva respinto, per diversi motivi, tutte le pag. 4/19 domande dai medesimi avanzate in primo grado condannandoli altresì al ristoro delle spese di lite.
Si sono costituiti nel grado il in Controparte_7
Macerata, la l'eredità giacente di e la CP_2 Controparte_3 [...]
compagnia assicuratrice della RC del defunto ing. CP_6 CP_3
, tutti per contestare l'appello e chiedere la conferma della decisione
[...]
gravata, il Condominio anche reiterando domanda di manleva nei confronti della di quanto fosse eventualmente condannato a corrispondere agli CP_2
appellanti.
Con ordinanza del 04.08.2022 questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, avanzata dagli appellanti, sul presupposto della sussistenza sia del fumus boni iuris che del
periculum in mora.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 10.12.2024 con concessione alle parti dei termini di rito per le difese.
Nel loro esteso, diffuso atto di appello, i signori e Parte_1 Parte_2
impugnano la sentenza di prime cure muovendo alla medesima (e personalmente al Giudice che la redasse) una serie di censure – a più tratti aspre e piccate – che possono come di seguito succintamente compendiarsi. Dopo
aver sollevato con un primo motivo critiche (non integranti richiesta di pag. 5/19 modifica della decisione) anche sulle osservazioni contenute nella sentenza impugnata circa l'avvenuta vocatio in ius della soc. Controparte_4
– costruttrice del compendio immobiliare cancellata dal R.I. prima
[...]
della notifica del'atto di citazione – la quale peraltro, citata in appello ai soli dichiarati fini (nella prospettazione degli appellanti) di integrazione del contraddittorio, non risulta ovviamente costituita nel grado, gli appellanti si dolgono (peraltro non reiterando nelle conclusioni la relativa doglianza) della regolazione delle spese di primo grado nei confronti dei signori CP_8
e – quali esercenti la potestà sul minore Controparte_9 Persona_1
, chiamato all'eredità di – osservando come la scelta
[...] Controparte_3
processuale di evocare in giudizio il chiamato sarebbe stata corretta, con conseguente ingiustizia dell'onere delle spese di lite nel rapporto processuale con quest'ultimo. Viene poi impugnato il capo della decisione riguardante la posizione dell'ing. (oggi della sua eredità giacente) nella parte in cui il CP_3
Tribunale di Macerata ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di questi già sulla base della stessa prospettazione degli attori odierni appellanti. Al
contrario, osservano questi ultimi, il sarebbe comunque responsabile CP_3
nella sua qualità di progettista del fabbricato ed in ogni caso dell'impianto fognario risultato frutto di una errata scelta progettuale come accertata dall'ATP a suo tempo promosso dal Condominio. Ai sensi dell'art. 2055 c.c.,
dunque – proseguono e – l'eredità giacente del Parte_1 Parte_2 CP_3
pag. 6/19 doveva essere condannata al risarcimento del danno in solido con gli altri responsabili evocati in giudizio. Con altro motivo di censura gli appellanti contestano la decisione anche nei riguardi della posto che la stessa – CP_10
dopo aver correttamente qualificato l'azione proposta come volta all'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice e al conseguente risarcimento danni – ha ritenuto non provato il danno effettivamente subito dai signori e Al riguardo questi ribadiscono invece come da Parte_1 Parte_2
tutte le risultanze processuali, ivi compreso l'interrogatorio formale del legale rapp.te della e la CTU, si ricavi agevolmente tanto l'inadempimento CP_2
dell'appaltatrice quanto l'entità del danno subito. Quest'ultimo viene poi censurato anche con altro specifico motivo (il quinto) sotto il profilo del pregiudizio subito per effetto della indisponibilità del giardino dell'abitazione degli appellanti, la cui liquidazione avrebbe ben potuto essere operata in via equitativa. Con il sesto motivo di censura la sentenza viene criticata nel capo in cui esclude altresì la responsabilità del – per aver deciso di CP_1
sospendere i lavori nella proprietà / – sul presupposto che Parte_1 Parte_2
la relativa delibera del 15.07.2011, impugnata in altro giudizio dai medesimi attori, era stata riconosciuta valida con sentenza passata in giudicato. Sul punto gli appellanti osservano che comunque, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale custode dei beni comuni (nella specie la linea fognaria), è in CP_1
ogni caso responsabile dei danni dai medesimi arrecati alle proprietà
pag. 7/19 particolari. Il settimo motivo di appello è dedicato poi alla riproposizione dell'impugnazione della delibera condominiale del 28.09.2011 – anch'essa esclusa dalla decisione gravata – che sarebbe nulla in quanto avrebbe deliberato su questioni coinvolgenti i diritti individuali dei condomini. Anche la regolazione delle spese di CTU di primo grado è infine sottoposta a contestazione con l'ottavo motivo di appello, in quanto le stesse – non costituendo la CTU un mezzo di prova in senso proprio – avrebbero dovuto più
correttamente essere compensate.
In appello tutte le parti costituite hanno variamente contestato l'impugnazione ed illustrato le ragioni di conferma della decisione impugnata, per la quale hanno insistito. Il Condominio ha altresì chiesto di essere manlevato dalla nell'ipotesi di sua condanna in favore degli appellanti, mentre la CP_2
ha anche eccepito l'inoperatività della polizza per effetto dell'avvenuto CP_11
decesso dell'ing. CP_3
Posto che il primo motivo proposto non configura una censura vera e propria nei confronti della sentenza, di cui non si chiede conseguente riforma, si osserva che il secondo motivo di doglianza relativo alla regolazione delle spese di lite nei confronti del chiamato all'eredità di è senz'altro Controparte_3
infondato. Premesso difatti che la “legitimatio ad causam” non si trasmette dal de
cuius al mero chiamato all'eredità per effetto della sola apertura della successione (cfr. Cass., trib., 16369/2025), la possibilità per la parte non colpita pag. 8/19 dall'evento interruttivo del processo (morte della controparte) di affrancarsi dall'obbligo di procedere alla verifica della effettiva qualità di eredi nei chiamati all'eredità è limitata alla sola ipotesi in cui, entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303 co. 2 cpc, essa proceda alla notifica dell'atto di riassunzione collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto. Solo in questo caso,
difatti, può essere riconosciuta una (temporanea e limitata) legitimatio ad causam
del semplice chiamato, il quale comunque potrà contestare la propria qualità di erede costituendosi in giudizio, senza averla acquista per il sol fatto di aver accettato la notifica dell'atto di riassunzione (cfr. Cass., 17445/2019). Poiché nel caso di specie si è al di fuori di tale ipotesi, è evidente che la vocatio in ius del chiamato all'eredità doveva e deve ritenersi errata e, Persona_1
come tale, meritevole dell'onere delle spese relative al soggetto scorrettamente evocato in giudizio. Anche il secondo motivo di appello, concernente la posizione dell'ing. (e oggi della sua eredità giacente) nonché della CP_3
propria compagnia di assicurazioni chiamata in causa dall'assicurato CP_11
ancora in vita, deve certamente ritenersi infondato. Anche volendo superare le argomentazioni svolte dal Tribunale di Macerata circa la sostanziale assenza di una argomentata causa petendi nei confronti dell'ingegnere – argomentazioni peraltro comunque meritevoli di considerazione, dacchè la responsabilità
dell'ing. appare più implicita che abbozzata nella prospettazione di CP_3
primo grado degli attori odierni appellanti, come si ricava sia dall'atto di pag. 9/19 citazione che dalle memorie ex art. 183, n. 1) cpc – il punto è, in ogni caso, che il non può che essere considerato estraneo al danno lamentato dagli CP_3
appellanti, così come dagli stessi rappresentato. Ferma la responsabilità della impresa di costruzioni e dello stesso ing. (che può dirsi CP_3
sufficientemente documentata agli atti di causa) nella realizzazione della linea fognaria che ha dato origine all'odierno giudizio, ciò che però i sigg.ri Parte_1
e contestano è che, commissionati dal i Parte_2 Parte_4
lavori di sistemazione dell'intero fabbricato (fra cui la predetta linea fognaria)
questa, contravvenendo agli impegni presi, dopo aver comunque proceduto ai necessari lavori di sistemazione e ripristino (ivi compresi quelli della linea fognaria), abbia poi omesso di completare l'opera, lasciando in uno stato di rovina e abbandono il giardino della loro abitazione, inevitabilmente interessato dai lavori (posto che al di sotto dello stesso passava appunto la linea fognaria).
Ora, anche volendo appunto accedere alla prospettazione degli appellanti in ordine alla originaria responsabilità dell'ing. circa la realizzazione CP_3
della linea fognaria difettosa, non può però certamente essere ascritta al medesimo – per la mancanza di un nesso causale giuridicamente ad esso imputabile – la condotta inadempiente (ed il relativo danno che ne sarebbe conseguito) dell'impresa contrattualmente tenuta alla eliminazione del difetto nell'opera. In altre parole, il fatto (come prospettato dagli appellanti) del terzo che, violando gli obblighi contrattuali (consistenti nel ripristino e CP_10
pag. 10/19 nella rettificazione della linea fognaria), arreca il danno contestato al giardino dei medesimi, non può essere neppure causalmente imputato alla responsabilità dell'ingegnere che ebbe originariamente a progettare la linea fognaria pur difettosa. Ciò a maggior ragione laddove si consideri, inoltre, che il danno lamentato non consiste affatto nella difettosità della fogna (che anzi è
stata riparata), quanto invece nei danni creati (e lasciati senza ripristino) al giardino dove la fogna era situata, e causati proprio per effetto dell'avvenuta riparazione della stessa.
Deve pertanto confermarsi il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'ing. e ora della relativa eredità giacente, seppur sulla base della CP_3
diversa motivazione che precede. Ne consegue l'assorbimento di ogni ulteriore questione, anche circa l'operatività della polizza assicurativa, sollevata dalla
. Controparte_6
Passando all'analisi dei successivi motivi di appello concernenti la posizione della e del (contrassegnati con i numeri 4, 5, 6), i quali CP_10 CP_1
possono essere congiuntamente trattati, si rende necessario operare un opportuno approfondimento analitico degli elementi complessivi acquisiti al giudizio, pervenendo così ad un più corretto e tranquillizzante inquadramento della intera vicenda. Occorre muovere dal dato documentale per cui le lavorazioni per il ripristino della fogna condominiale erano indubbiamente inserite nel computo metrico (depositato agli atti al n. 21 del fascicolo di parte pag. 11/19 appellante in primo grado) relativo al contratto di appalto stipulato tra il e la Già tale aspetto si presenta di per sé estremamente CP_1 CP_10
significativo perché è ovvio che i costi – previsti in computo metrico – per i lavori di rifacimento di una fogna, per la cui esecuzione è inevitabile operare su di un'area privata, non possono non prevedere, necessariamente, anche quelli di ripristino di tale area una volta eseguita l'opera. La circostanza è
sostanzialmente riscontrata (ad abundantiam) anche dalla CTU svolta in primo grado la quale non solo non ha rilevato che i lavori di ripristino (la cui mancata esecuzione è lamentata dagli attori appellanti) non fossero ricompresi nell'ambito dell'originario appalto, ma ha anzi sottolineato che alcuni degli stessi erano stati anche iniziati dalla sebbene non completati. E' in CP_10
questo quadro che va letta la delibera condominiale del 15.07.2011, con la quale il decide di non autorizzare ulteriori lavori sulle predette proprietà CP_1
private (tra cui appunto quella degli attori), nel senso che cioè (come si legge dalla verbalizzazione di uno degli interventi dei condòmini presenti) tutte le opere da realizzarsi (anche nelle predette aree private) erano già state comprese e deliberate nell'ambito del contratto di appalto iniziale e del relativo computo metrico. Ed è per lo stesso motivo – e cioè perché le opere da eseguire anche nei luoghi privati facevano parte dell'originario contratto di appalto e dovevano ritenersi comprese nell'ambito del compenso complessivo pattuito per il medesimo – che l'ing. in data 26.01.2011, ebbe ad emanare un ordine di CP_12
pag. 12/19 servizio all'appaltatrice con cui le intimava, appunto, di procedere all'ultimazione delle opere, eseguendo anche le lavorazioni di cui oggi gli appellanti lamentano la mancata esecuzione. Né d'altro canto è possibile ritenere – come invece ha fatto il Tribunale di Macerata – che per le opere di cui si discute (in quanto ricomprese sin dall'inizio, come si ripete, nell'appalto stipulato tra le parti) la non fosse stata regolarmente pagata. CP_10
Sebbene nel corso del giudizio, difatti, quest'ultima abbia sostenuto che il pagamento di dette opere dovesse considerarsi ulteriore rispetto all'appalto iniziale e che pertanto, per effetto della decisione del condominio, i lavori e i pagamenti furono poi sospesi, non vi può essere alcun dubbio invece circa il fatto che l'importo complessivo del compenso inizialmente pattuito per l'appalto sia stato regolarmente pagato dal e dalla CP_1 CP_2
regolarmente incassato. A parte il fatto che ciò risulta in qualche modo anche dalla stessa delibera condominiale del 15.07.2011 (nel cui prosieguo il
Condominio delibera di proseguire il pagamento dei SAL, attendendo per il saldo il termine dei lavori), il punto è che se, per avventura, la non CP_10
fosse stata saldata dell'importo contrattualmente previsto, non solo – senza alcun dubbio – lo avrebbe dedotto in giudizio, ma avrebbe anche introdotto quantomeno una riconvenzionale per conseguire quanto dovuto. Deve pertanto certamente ritenersi da un lato che le lavorazioni oggetto del presente giudizio fossero comprese e compensate nell'originario contratto di appalto, ma anche pag. 13/19 che lo stesso sia stato integralmente saldato dal Condominio all'appaltatrice. La
delibera condominiale del 15.07.2011, semmai, dimostra piuttosto come vi fosse un contrasto tra l'impresa (che voleva considerare dette opere extra contratto) e il (che invece le riteneva comprese); contrasto tuttavia che non può CP_1
che risolversi in favore del per tutte le considerazioni in CP_1
antecedenza svolte. Alla luce di tutto quel che precede, dunque, la mancata realizzazione e/o ultimazione delle lavorazioni oggetto di contestazione – come accertata dalla CTU, che ha anche provveduto alla liquidazione del danno dagli attori appellanti subito a tal titolo – non può che restare a carico della CP_10
[...
la quale, come s'è detto – e al contrario di quanto sul punto affermato dal
Tribunale di Macerata - deve ritenersi essere stata regolarmente saldata del compenso originariamente pattuito per l'appalto, in cui dette lavorazioni erano indubbiamente comprese. La pertanto, in accoglimento della CP_10
domanda attorea, va condannata al risarcimento in favore dei signori Parte_1
e dell'importo di € 29.500,00= oltre interessi legali sulla somma Parte_2
rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT a partire dal deposito della
CTU di primo grado e sino all'effettivo soddisfo. Non vi è invece spazio all'accoglimento dell'ulteriore domanda risarcitoria circa il mancato godimento del giardino nelle condizioni in cui esso è stato lasciato: a parte il fatto che non è
stata data prova dell'effettiva – o comunque completa – inservibilità dello stesso, anche in questo caso il danno non può essere ritenuto in re ipsa, avendo pag. 14/19 gli interessati mancato di dedurre adeguatamente, e comunque di provare, in che cosa sia consistita l'effettiva privazione rispetto alle precedenti condizioni di fruibilità del bene.
La ricostruzione della vicenda come sin qui svolta rende infine ragione anche delle domande avanzate dagli attori appellanti nei confronti del CP_1
Come s'è detto, nonostante una quota di oggettiva cripticità della delibera del
15.07.2011 (che esigeva peraltro una sorta di successiva interpretazione autentica da parte dello stesso con la delibera del 28.09.2011), in CP_1
realtà mediante le decisioni richiamate il Condominio non intendeva fare altro che ribadire come le lavorazioni pretese dagli odierni appellanti fossero in realtà ricomprese nell'originario appalto affidato alla e come pertanto CP_2
non vi fosse alcun bisogno di deliberare (e pagare) ulteriori lavori a tal titolo. In
questo senso, il non ha inteso negare agli attori appellanti il CP_1
proprio diritto ad ottenere la ultimazione dei lavori, ma ha semplicemente ritenuto – peraltro correttamente – che gli stessi fossero già previsti e compensati nell'appalto già stipulato. Non è condivisibile, dunque, sul punto, la prospettazione degli attori appellanti secondo cui il avrebbe CP_1
determinato, con la sua decisione, la negazione del diritto dei medesimi ad ottenere l'ultimazione dei lavori nella loro proprietà. Ciò, invero, sarebbe stato possibile sostenerlo solo se – risolta in qualche modo la querelle con la CP_2
(per la cui risoluzione in realtà è stato necessario l'odierno giudizio), ed pag. 15/19 assodato eventualmente che questa non avesse dovuto procedere a completare i lavori – il avesse continuato a negare la propria responsabilità e il CP_1
proprio intervento per la sistemazione definitiva dell'area privata;
il che però
non è quanto accaduto nella specie. Per questo motivo dunque – e non perché la delibera del 15.07.2011 è stata riconosciuta valida con sentenza passata in giudicato, come affermato dalla decisione gravata (posto che, evidentemente,
una delibera pienamente valida può comunque determinare danno a terzi –
condòmini compresi - e come tale esporre il all'azione risarcitoria CP_1
di detti terzi) – deve essere confermato il rigetto della domanda degli attori appellanti di risarcimento danni nei confronti del Va del pari CP_1
infine confermato il rigetto dell'ulteriore domanda dei signori – Parte_1
relativa all'impugnazione per nullità della delibera condominiale del Parte_2
28.09.2011 (concernente peraltro una mera conferma, per interpretazione autentica, di quanto dall'assemblea già deciso in precedenza, e dunque davvero priva di contenuto decisorio come già rilevato dalla decisione gravata), posto che la stessa, lungi dal disporre e/o comunque incidere sui diritti soggettivi dei singoli condòmini (nella specie gli attori appellanti) ha semplicemente (e legittimamente) deliberato su modalità di comportamento dell'ente comune che
– pur potendo in astratto esporre lo stesso, come s'è spiegato, a responsabilità –
nella specie non possono neppure essere considerate come tali illegittime.
pag. 16/19 Passando infine così alla regolazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
Ferme le disposizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto tra gli attori e il chiamato all'eredità di (nei cui riguardi non vi è Controparte_3
luogo a provvedere per le spese del grado, vista la mancata costituzione del medesimo), come pure tra gli attori e l'eredità giacente di e Controparte_3
tra gli attori e la le spese del grado seguono la Controparte_6
soccombenza in favore tanto dell'eredità giacente che della compagnia di assicurazioni. La deve invece essere condannata, sempre in base alla CP_10
soccombenza, a rifondere le spese di primo e secondo grado agli attori appellanti. Nel rapporto infine tra questi ultimi e il le spese di lite, CP_1
sia di primo che secondo grado, debbono essere integralmente compensate,
posto che il seppur come s'è detto mossosi nei limiti del proprio CP_1
diritto, ha tenuto un atteggiamento complessivamente ostativo nei riguardi delle legittime pretese dei signori e i quali dopotutto Parte_1 Parte_2
lamentavano danni conseguenti a lavori disposti ed ordinati dal CP_1
stesso.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- Condanna a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, CP_10
a e l'importo di € 29.500,00= oltre Parte_1 Parte_2
pag. 17/19 interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data di deposito della CTU di primo grado all'effettivo soddisfo;
- Condanna la a rifondere a e CP_10 Parte_1 Parte_2
le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, per il primo grado,
nella stessa misura indicata dalla sentenza gravata e, per il secondo grado, in complessivi € 5.500,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€
1.250,00= per fase introduttiva;
€ 2.750,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado nel rapporto tra gli attori appellanti e il Controparte_7
in Macerata;
[...]
- Conferma nel resto le disposizioni della sentenza di primo grado;
- Condanna e a rifondere alla curatela Parte_1 Parte_2
dell'eredità giacente di e a Controparte_3 Controparte_6
le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di dette parti, in
[...]
complessivi € 5.500,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€ 1.250,00=
per fase introduttiva;
€ 2.750,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15%
LP, CAP e IVA come per legge.
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
pag. 18/19 Il Giudice Ausiliario Relatore
avv. Rodolfo Giungi
pag. 19/19
Il Presidente
dott. Gianmichele Marcelli