Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15383 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 383 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA ZI O Oggetto isarcimento SEZIONE Composta dagli Ill.1 istrati: Sig Presidente R.G.N. 18639/01 NICASTRO Dott. Gaetano - Cron.35871 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. 3991 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Ud. 03/06/02 Dott. Fabio MAZZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. ISOLE 24 ORE 3.10. SE NTENZA per diritti - 4 NOV. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA D'NG CLAUDIO, elettivamente PIAZZA S LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DEL PRATO, che lo difende anche GIUSEPPE NUZZO, giusta disgiuntamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA CH LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo difende anche 2002 disgiuntamente agli avvocati GUIDO ALPA, VINCENZO ZENO 1288 ZENOVICH, ALFREDO VITERBO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 298/01 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 20/12/00 depositata il 30/01/01 (R.G. 1591/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli Avvocati Enrico DEL PRATO e Giuseppe NUZZO;
udito l'Avvocato Zeno ZENOVICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo di ricorso, il rigetto del 1° e del 2° motivo. -2- ། SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata tra l'8 ed il 15/2/1988 CLAUDIO D'NG, premesso: che aveva istruito, quale Giudice Istruttore presso il Tribunale penale di Roma, il procedimento relativo alla morte di GI MA, avvenuta il 12/5/1977 durante una manifestazione promossa nella capitale dal partito radicale;
- che dopo una lunga e laboriosa indagine il processo si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato;
- che il 10/5/1981, giorno successivo a quello del deposito della sentenza, era stato pubblicato sul quotidiano "Messaggero di Roma", sotto il titolo: Il legale della famiglia: "Una pervicace volontà di non appurare il vero", un articolo altamente diffamatorio e lesivo della propria onorabilità; che a seguito della querela proposta da lui il Tribunale di Perugia, con sentenza in data 23/5/1985 - successivamente confermata in grado d'appello (il 18/3/1986) ed in Cassazione (in data 5/2/1987) esclusa l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di LUCA CH - legale della famiglia MA al quale, nell'articolo, erano stati attribuiti i giudizi diffamatori e di TT EM, quale direttore del quotidiano, per essere i reati estinti per amnistia;
- che nei tre anni successivi alla pubblicazione dell'articolo era stato oggetto, insieme con i componenti della sua famiglia, di telefonate minatorie anonime che traevano spunto dall'attività svolta nel corso di quell'istruttoria; tutto ciò premesso conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'avv. LUCA CH, la SOCIETÀ EDITRICE IL MESSAGGERO S.p.A. e TT EM, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. I primi due convenuti si costituivano nel giudizio, mentre l'EM rimaneva contumace. La SOCIETÀ EDITRICE affermava di avere riportato nell'articolo le dichiarazioni, attribuite al legale, contenute in una nota diffusa dall'Agenzia di stampa ANSA. Il CH contestava che le affermazioni contenute nell'articolo pubblicato il 10/5/1981 fossero a lui riferibili. Precisava in proposito che la sera del giorno 9/5/1981 aveva avuto un colloquio con la militante del partito radicale VA RR, la quale gli aveva chiesto di esprimere la sua opinione sul contenuto della sentenza istruttoria del dr. D'NG, informandolo che avrebbe poi trasmesso la comunicazione all'agenzia di stampa ANSA e che in quella circostanza le dichiarazioni alla RR avevano avuto "tono e contenuto totalmente diverso e difforme" rispetto a quello dell'articolo pubblicato sul quotidiano romano il giorno successivo. A riprova del proprio assunto il legale richiamava il diverso testo del comunicato, trasmesso all'ANSA, emesso in qualità di Presidente del Centro Calamandrei. L'attribuzione alla sua persona di dichiarazioni pubblicate tra virgolette dal giornale costituiva in sostanza il frutto di malintesi o errori attribuibili, alternativamente o congiuntamente, alla RR e alla agenzia di stampa. Venivano respinte dal G.I. l'istanza del CH di essere autorizzato a chiamare in causa l'ANSA ed il Partito Radicale, quella avente ad oggetto la prova testimoniale formulata (integrata con altri capitoli articolati nell'atto di reclamo al Collegio) e la richiesta di informazioni all'agenzia di stampa ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Con sentenza in data 24/5/90 il Tribunale di Roma condannava l'avv. CH al risarcimento dei danni, liquidati in complessive L. 65.000.000, oltre alla rifusione delle spese di lite, respingendo invece la domanda proposta nei confronti degli altri due convenuti. La sentenza veniva appellata dall'attore dr. D'NG con citazione notificata tra il 17 ed il 21/5/ 1991, con la quale veniva chiesta la condanna anche della società editrice del quotidiano e del direttore del giornale EM, oltre che del CH, al pagamento dell'importo richiesto nell'originaria domanda, ammontante a L. 150.000.000 Avverso la pronunzia era proposto appello anche dall'avv. CH che, con citazione notificata 1'11/6/1991, reiterava, tra l'altro, le istanze E istruttorie aventi ad oggetto l'interrogatorio formale dell'originario attore e la prova testimoniale richiesta in primo grado. Riunite le due impugnazioni, con sentenza in data 5 maggio-5 luglio 1993 la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello del CH solo sul punto concernente l'entità del risarcimento - determinata in L. 35.000.000, oltre interessi, nella misura legale, dalla data della pronunzia – confermando, per il resto, la sentenza di primo grado. Il Giudice del gravame, in particolare, attribuiva efficacia vincolante al giudicato che, nel processo penale, si sarebbe formato sul punto concernente la riferibilità al CH delle dichiarazioni pubblicate sul quotidiano, in quanto i Giudici penali avevano accuratamente esaminato il merito dell'imputazione, e, con ampia ed esauriente motivazione, avevano riconosciuto l'esistenza della prova che egli aveva rilasciato le dichiarazioni successivamente comparse sul "Messaggero" con la consapevolezza che le stesse erano destinate alla pubblicazione. Veniva invece respinta l'istanza istruttoria concernente l'interrogatorio formale del dr. D'NG, tendente a dimostrare la verità dei fatti indicati nelle dichiarazioni riportate nell'articolo di stampa e di riflesso, attesa la - ricorrenza dell'interesse pubblico all'informazione giornalistica, ad escludere l'antigiuridicità del danno in quanto i capitoli si riferivano a circostanze che, se ammesse, non avrebbero discriminato il contenuto delle dichiarazioni, atteso il tenore di queste ultime. La sentenza veniva annullata dalla Suprema Corte con la pronunzia n. 3084/1997, che, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal CH, ravvisava il vizio di insufficiente motivazione della pronunzia per avere ritenuto l'esistenza, in conseguenza dell'esito del processo penale, di un giudicato esterno in realtà insussistente. Con la medesima sentenza erano ritenuti assorbiti, e sottoposti alla valutazione del giudice del rinvio, individuato in altra sezione della Corte di Appello di Roma, gli altri motivi contenuti nel ricorso, consistenti nell'individuazione del regime applicabile in materia di prova della condotta lesiva (secondo e quarto motivo) nella valenza diffamatoria dello scritto (terzo), nella ravvisabilità dell'esimente del diritto di critica (quinto) e nella richiesta prova liberatoria (sesto). Riassunto il giudizio a cura del D'NG la Corte di Appello di Roma, con sentenza 30 gennaio 2001, in accoglimento del gravame, rigettava l'originaria domanda del D'NG che condannava alla restituzione della somma riscossa a seguito della prima sentenza d'appello e compensava in toto le spese di tutti i gradi del giudizio, ritenendo, per quanto possa ancora interessare: - che mancava la prova che il contenuto del comunicato stampa dell'ANSA corrispondesse effettivamente al testo trasmesso dalla RR e che, comunque, non era stata acquisita prova che smentisse la tesi prospettata dal CH circa l'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese alla suddetta giornalista. Per la cassazione di tale sentenza il D'NG ha proposto ricorso, affidandolo a tre motivi;
ha resistito il CH con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' opportuno premettere che con la sentenza n. 3084/97 questa Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso del CH, cassava quella impugnata e censurando il giudice di appello per avere ravvisato l'efficacia preclusiva del giudicato esterno penale costituito da una sentenza dibattimentale di proscioglimento per amnistia, affidava al giudice di rinvio il compito di "interamente rivalutare il fatto, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti nella sede penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti". Al riguardo, va fin da ora chiarito che siffatta "rivalutazione" non poteva limitarsi alla qualificazione giuridica dei fatti storicamente accertati in sede penale e come tali vincolanti nella loro realtà oggettiva e fenomenica come auspica l'attuale ricorrente richiamando la recente sentenza n. 14328/00 di questa stessa Sezione stante l'inequivocabile tenore letterale della - statuizione di cui alla precedente pronuncia 3084/97 ed il carattere chiuso del giudizio di rinvio. Per ulteriore chiarimento vale la pena riportare compiutamente l'articolo del quotidiano “Il Messaggero", intitolato “Il legale della famiglia: Una pervicace volontà di non appurare il vero", che, dopo avere riportato genericamente il parere dell'avv. CH critico con la sentenza istruttoria pronunciata dal giudice D'NG, di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dell'uccisione di GI MA, così prosegue: "Soltanto la pervicace e ostinata volontà di non appurare la verità - ha aggiunto CH soltanto la decisione preventiva di proteggere le responsabilità - altissime sul comportamento delle forze dell'ordine possono portare a simili decisioni". Secondo l'avvocato, infine, l'istruttoria è "ricca di omissioni, di rapporti inesistenti, di prove distrutte, di periti dichiarati incapaci dai loro colleghi". Ora il giudice di rinvio ha ritenuto di assolvere il compito demandatogli da questa Corte con una pronuncia complessa e meditata, la cui motivazione si sviluppa sui seguenti punti logico-giuridici: che il CH, nella conclusionale 25/11/00, aveva denunciato il - carattere informale e privato della conversazione telefonica avuta con la RR nella serata del 9/5/81, il cui tenore non era destinato in alcun modo ad una diffusione pubblica;
che tale assunto era smentito dalle dichiarazioni rese dal CH nell'interrogatorio del 27/1/82 davanti al Tribunale penale di Perugia e dalla comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio civile, atti dai quali emergeva "chiaramente la consapevolezza del CH che quanto dichiarato alla RR era destinato ad essere riportato all'agenzia di stampa"; - che, peraltro, la non veridicità della deduzione difensiva era "priva di una significativa efficacia probatoria al fine della decisione della causa"; - che quest'asserzione dipendeva dal fatto che "tenuto conto dei dati probatori acquisiti, doveva escludersi che fosse stata raggiunta la prova, da un lato, che le dichiarazioni attribuite al legale dalla nota dell'ANSA riportassero fedelmente la comunicazione resa all'agenzia di stampa dalla RR e, dall'altro, che quest'ultima fosse stata altrettanto fedele nel trasmettere all'ANSA il colloquio telefonico avuto col CH"; - che a siffatta conclusione, negativa per il D'NG, si doveva pervenire rilevando: - che l'affermazione relativa alle lacune istruttorie riguardava la condotta della polizia giudiziaria e dei periti del giudice e non quest'ultimo e che, comunque, non eccedeva i limiti di critica, consentita ancorché severa;
che invece era incontestabilmente diffamatoria la frase relativa alla "pervicace ed ostinata volontà di non appurare la verità..."; ن - che peraltro, pur con incertezza, la RR aveva dichiarato in sede penale ه che durante la conversazione telefonica del 9/5/91 il CH non aveva attribuito al magistrato "addebiti ed accuse particolari"; che in tema di ripartizione dell'onere probatorio, gli elementi indiziari dai quali il Tribunale aveva ritenuto di presumere l'effettiva riferibilità al CH del testo attribuitogli, deducendoli dal comportamento processuale dell'avvocato, non erano idonei al fine in quanto: la richiesta di chiamata in causa del Partito Radicale rientrava nell'ambito delle libere scelte di strategia difensiva;
la mancata intimazione della RR come teste non poteva essere attribuita alla volontà di non coinvolgerla nel processo, dal momento che le dichiarazioni da costei rese in sede penale erano state sostanzialmente favorevoli al CH;
l'effettiva corrispondenza del comunicato dell'ANSA al testo trasmesso dalla RR non poteva dedursi dalla mera serietà professionale dell'agenzia, non essendosi rintracciata, neppure in sede penale, la persona che ricevette la telefonata della donna. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di rinvio, che il D'NG impugna con tre motivi. Con il primo, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. anche sotto il profilo dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, lamenta che il giudice di rinvio non abbia fatto concreta applicazione del criterio enunciato dalla sentenza n. 3084/97, omettendo di prendere in considerazione tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale ed emergenti dalle relative sentenze degli uffici giudiziari perugini, nonché travisando la portata delle risultanze esaminate. Il D'NG contesta in particolare la mancata valutazione unitaria e complessiva delle frasi riportate dal comunicato ANSA. Con il secondo mezzo denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 342, 346 e 394 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che non sia stata rilevata la mancata impugnazione, nel primo giudizio di appello, da parte del CH, dell'affermazione dei giudici di primo grado secondo cui, al fine della prova dell'illecito diffamatorio a suo carico, ben potevano trarsi elementi di prova dalle presunzioni e queste, a loro volta, dal complessivo comportamento del CH stesso. Infine, con l'ultimo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c. nonché un ulteriore vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il D'NG lamenta che con motivazione sbrigativa il giudice di rinvio abbia violato sia le norme in tema di presunzioni, sia il principio per cui il giudice può trarre argomento di prova dal contegno processuale delle parti (con particolare riferimento alle dichiarazioni della RR, all'attendibilità del comunicato ANSA ed al comportamento contraddittorio del CH, valutati uniformemente dai numerosi giudici che, in sede penale e civile, si erano occupati della controversia). I tre motivi, che per il loro collegamento logico e giuridico possono esaminarsi congiuntamente, sono in parte fondati, secondo le considerazioni seguenti. Può innanzi tutto affermarsi che, a rigore, non è rilevabile la violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio ha concretamente rivalutato il materiale probatorio acquisito in sede penale;
così come deve escludersi la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere disatteso la formazione di un giudicato implicito circa il ricorso, esplicitamente affermato in prime cure, alle prove presuntive, atteso il carattere devolutivo del giudizio di appello e la portata totalizzante del gravame proposto in via incidentale dal CH e relativo anche all'operatività, nella specie, delle presunzioni. Ma detto questo, emergono altri profili relativi, rispettivamente, alla portata diffamatoria dell'articolo in questione, alla distribuzione dell'onere della prova ed alla valutazione del comportamento processuale dell'attuale resistente, riguardo ai quali la motivazione dell'impugnata sentenza mostra diverse carenze logico- giuridiche e non può ritenersi appagante;
e valga il vero. Innanzi tutto non convince l'apprezzamento del giudice di rinvio circa la valenza diffamatoria delle dichiarazioni relative alla "pervicace e ostinata volontà di non appurare il vero" e non anche di quella riguardante le omissioni e le irregolarità dell'istruttoria, cioè di un'attività processuale che per quanto condizionata dall'apporto della polizia giudiziaria e dei periti, fa pur sempre capo al magistrato istruttore, che ne assume l'intera responsabilità. Nẻ vale opporre che quest'ultima parte dell'articolo, ove riferita al D'NG, non travalicherebbe i limiti di una critica “severa (ma) certamente consentita dall'ordinamento", perché tale limitato apprezzamento sarebbe verosimilmente venuto meno ove il giudice di rinvio avesse proceduto ad una valutazione complessiva ed unitaria del comunicato. Si consideri, altresì, che anche nella dichiarazione prodotta all'udienza penale del 12/11/84 (quasi tre anni dopo l'inizio del processo) il CH ribadi le sue accuse alla magistratura romana di avere "condannato" ancora una volta la verità. Ma i due punti decisivi sui quali il suddetto giudice ha ritenuto non raggiunta la prova riguardano: 1) che il comunicato ANSA, testualmente riportato dal Messaggero, riportasse fedelmente le dichiarazioni rese all'agenzia dalla RR e che quest'ultima avesse altrettanto fedelmente trasmesso il contenuto della conversazione telefonica avuta con l'avv. CH. Al riguardo, che tale prova fosse stata raggiunta, è stato ritenuto concordemente, in sede penale, dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Perugia nonché dalla Cassazione (secondo la quale correttamente i giudici del merito avevano escluso "attraverso la valutazione della testimonianza RR che il comunicato ANSA virgolettato avesse contenuto diverso dalle effettive dichiarazioni dettate dal dr. CH") ed, in sede civile, dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma (quest'ultima peraltro incorrendo nell'errore di diritto che causò la cassazione della pronuncia). A fronte di tali molteplici e concordi apprezzamenti ed alle pertinenti considerazioni della sentenza 24 maggio 1990 del Tribunale civile romano, la rivalutazione del giudice di rinvio avrebbe dovuto essere ben più completa e convincente. Il suddetto Tribunale, infatti, aveva precisato, con felice intuizione giuridica, che "la giurisprudenza ha fatto ricorso, tutte le volte che il modello legale prefissato non risultava appagante in relazione alla posizione delle parti riguardo ai singoli temi probatori, allo schema della presunzione in modo talora così tipico e costante da creare, in definitiva, vere e proprie regole di giudizio, volte a riempire quella norma in bianco che, secondo autorevolissima dottrina, l'art. 2697 rappresenta (...) Col risultato non già di invertire l'onere della prova, ma di distribuirlo in senso conforme alla realtà dell'esperienza positiva (...) ai casi nei quali la prova della ricorrenza di tutti gli elementi della fattispecie legale tipica sia oggettivamente impossibile, (… ) nel senso che, allorché inequivoci elementi indiziari autorizzino in favore dell'attore anche solo una presunzione semplice ed egli versi nell'oggettiva impossibilità di dare la prova positiva richiesta dallo schema legale tipico, debba valutarsi, ex art. 116 c.p.c., in senso determinantemente negativo per il convenuto l'omessa, processualmente rituale, allegazione da parte del medesimo di circostanze che egli solo potrebbe provare e che varrebbero a mandarlo assolto dalla pretesa attorea" (pag. 29). Da qui il Tribunale di Roma aveva concluso che, non potendo il diffamato a mezzo della stampa provare che "colui del quale il giornale riferisca le dichiarazioni (...) le abbia effettivamente rilasciate ed essendo univoci e concordanti gli elementi che autorizzano a presumere la effettiva riferibilità al Boneschi del testo delle dichiarazioni al medesimo attribuite, il complessivo comportamento processuale del convenuto fuga ogni dubbio sulla fondatezza della domanda nei suoi confronti proposta". Orbene, da un lato andava rilevato che rispondendo in sede di interrogatorio davanti al Tribunale penale di Perugia, lo stesso CH aveva affermato, con riguardo al comunicato ANSA e pur tendendo a sminuirne la portata diffamatoria: "Dettai delle dichiarazioni alla RR, perché venissero ritrasmesse all'ANSA". Ciò sembra costituire una presunzione sul fatto che la RR abbia recepito e trasmesso fedelmente le dichiarazioni dell'avv. CH;
e se si considera la nota serietà professionale dell'Agenzia ANSA, si rinviene un'altra presunzione circa l'aderenza del comunicato stampa alle dichiarazioni rese dalla RR. comportamento processuale dell'avv. In questo contesto, il CH, nel quale lo stesso giudice di rinvio ha rilevato contraddizioni ed incertezze e che ben può essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c., potrebbe assumere una valenza diversa da quella attribuitagli nella sentenza impugnata. In particolare, la mancata citazione come teste della RR, cioè dell'unica persona in grado di chiarire le reali affermazioni dell'avv. CH, ed i cui ricordi – già ritenuti imprecisi dal giudice penale - non potevano farla ritenere - a priori persona favorevole al professionista, tanto che quest'ultimo aveva ripetutamente prospettato che la telefonata poteva essere stata effettuata da altra persona all'uopo incaricata dal Partito Radicale. Comunque, non sembra allo stato fornita quella cosiddetta "prova liberatoria" a carico del resistente correttamente pretesa dalla pronuncia di primo grado. Così opinando, non può obiettarsi che questa Corte di legittimità commetta un'indebita ed inammissibile intrusione nelle valutazioni di fatto istituzionalmente devolute al giudice del merito, privilegiando una tesi contro l'altra; perché se il ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ha un senso effettivo e concrete possibilità di applicazione, esso deve ritenersi fondato laddove, come nella specie, nella motivazione contestata si rilevino un esame insufficiente ed un ragionamento contraddittorio con riguardo a punti decisivi della controversia che se affrontati in maniera corretta, avrebbero potuto verosimilmente indurre ad un accertamento diverso. Concludendo, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte a qua che provvederà ad un nuovo esame del complesso degli elementi suscettibili di valutazione probatoria, emersi nei giudizi penali e civili, alla luce delle considerazioni e dei suggerimenti esposti. Detto giudice pronuncerà anche sulle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà anche alle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Светом Сегода Schelvarm ✓IERE IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Лодт 129, 11 Depositata in Cancelleria 4567 41,32 Oggi, 4.11 02 170,43 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Malta O I I C F F U 20 NOV 002 TEENTRA A AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in do 20 NOV. 2003 erie 4 aln. 48982 vorrate € 170,43... (euro auto huto/43 cent p. Dirigente Area Sas (Dott.ssa Mane Son Il Responsable Som Ar