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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.59/2025 del Tribunale di
MO ( est. Greco) , e promossa
DA
, con Sede in Parte_1
Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore Cod.Fisc. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Demaestri, Grazia Guerra e Roberto
Maio i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, via Savarè 1 presso l'Ufficio
Legale Distrettuale dell' Pt_1
APPELLANTE
Contro
, C.F.: ,rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Massimo Grattarola ed elettivamente domiciliato ad Alessandria, Via Trotti n.
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APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
-In totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia n. 59/25 respingere il ricorso e le domande formulate da contro . CP_1 Pt_1
Vinte le spese.
PER L' APPELLATA
1 rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Vinte le spese del grado.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di MO ha accolto il ricorso proposto da con cui chiedeva di accertare e dichiarare il diritto della stessa a Controparte_1 ricevere dall' il trattamento NA fino al mese di gennaio 2025 e di condannare Pt_1
a corrispondere la relativa indennità. Pt_1
deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
dal 1.2.2003 al 21.11.2022 che l'aveva licenziata per giustificato Controparte_2
motivo oggettivo con atto poi dichiarato illegittimo giudizialmente a seguito di ricorso al
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di Alessandria che aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con i conseguenti provvedimenti risarcitori.
L'odierna appellata esercitava il diritto di opzione per il pagamento delle 15 mensilità in luogo della reintegrazione.
Nelle more del giudizio la aveva ottenuto dall' l'indennità NASPI. CP_1 Pt_1
A seguito della sentenza di reintegra, l' aveva comunicato la decadenza dal Pt_1
beneficio e richiesto il rimborso di quanto erogato a tale titolo.
faceva rilevare che a fronte dell'ordinanza del Tribunale di Alessandria del Pt_1
16.06.2023 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto il reintegro della ricorrente nel posto di lavoro, il datore di lavoro aveva regolarizzato la posizione della ricorrente dal 18/11/2022 al 05/07/2023 denunciando i relativi imponibili retributivi .
L' riteneva, inoltre, che l'opzione dell'indennità sostitutiva con la conseguente Pt_1
scelta di non proseguire il rapporto di lavoro da parte della lavoratrice facesse venir meno il requisito principale della NASPI costituito dall'involontarietà della perdita della propria occupazione, determinando l'indebito in caso di avvenuta concessione medio tempore della NASPI.
Il Tribunale di MO motivava l'accoglimento del ricorso statuendo che :” “Non è in contestazione il fatto che la ricorrente, al momento della presentazione della richiesta della prestazione, in questione si trovasse in stato di disoccupazione involontaria per effetto del licenziamento che le era stato comunicato dal datore di lavoro;
il fatto che la ricorrente abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra
è una circostanza irrilevante e non fa venir meno la condizione della disoccupazione involontaria, pur sempre causata dall'atto datoriale di risoluzione e non dalla mancata esecuzione della decisione giudiziale di reintegrazione (alla cui esecuzione il lavoratore
2 non è obbligato). La più recente giurisprudenza di legittimità e di merito in materia ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni assistenziali de quibus, il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de jure, ossia è necessaria l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, nei suoi aspetti giuridici ed economici (Cass. N. 24950/2021, 28295/2019 e 17793/2020).
Da ultimo la C. di Cassazione con ordinanza 22850/2022 ha ribadito che la reintegra debba essere de facto e non de iure, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione tale da escludere la sussistenza dello stato di disoccupazione protetta ex lege:
“se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è e resta involontario, in quanto provocato e giustificato dall'atto datoriale di risoluzione”.; tali principi sono stati, condivisibilmente, ribaditi anche da giurisprudenza successiva (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30553 del 18/10/2022).”.
Con unico ed articolato motivo di appello , censura la sentenza impugnata per Pt_1
violazione degli artt.
1-3 del D.lgs. 22/15, 45 comma 3 R.D.L.
4.10.1935 N. 1827 convertito dalla legge 6 aprile 1936, N. 1155, 18 LEGGE 300/70 e 2033 c.c..
Secondo parte appellante qualsiasi indennità NA che venga erogata in presenza di un licenziamento impugnato dal lavoratore (e la parte appellata nemmeno ha comunicato ad l'avvio del contenzioso
contro
IP ON spa) costituisce prestazione Pt_1
“precaria” nel senso che il diritto previdenziale è sempre sottoponibile a revisione all'esito del procedimento instaurato dal lavoratore verso il datore di lavoro che lo ha licenziato.
Nessuna norma del d.lgs 22/15 consente di ritenere che il lavoratore possa cumulare negli stessi periodi retribuzioni erogate a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento e indennità di disoccupazione medio tempore percepita la quale ultima si accompagna al riconoscimento della contribuzione figurativa, riconoscimento nemmeno ipotizzabile nel caso di specie visto che la contribuzione dal 2022 al 2023 è stata interamente versata dal datore di lavoro.
Alla data del licenziamento la ricorrente non può più ritenersi in stato di disoccupazione ex art. 3 del d.lgs 22/15 stante la regolarizzazione operata dal datore di lavoro ex tunc in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Alessandria.
3 Nel caso di specie la ricorrente ha percepito compensi sottoposti a prelievo contributivo con continuità giuridica ed economica del rapporto di lavoro fino al 05.07.2023.
L'appellata ha quindi ricevuto, per il periodo dal 07/01/2023 (data del primo pagamento) al 31/03/2024, un pagamento non dovuto sulla prestazione NA per un importo complessivo di euro 18.501,81.
Chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata.
All'interposto appello ha resistito con memoria del 06.05.2025 . CP_1
All'udienza del 28 ottobre 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Sulla questione oggetto di causa, la sezione lavoro della Corte di Cassazione con le ordinanze del 21 agosto 2024, n.22985 e del 23 settembre 2024 n. 25399, ha chiesto l'intervento delle Sezioni Unite al fine di dipanare l'ambito della tutela dell'indennità di disoccupazione e l'idoneità ad assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è preordinata l'indennità anzidetta, di natura previdenziale e funzionale all'attuazione della previsione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
In particolare, la Sezione Lavoro ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione della ripetibilità – alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost., tenuto conto del carattere satisfattivo dei trattamenti e delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento – dei trattamenti di disoccupazione percepiti dal lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, nel caso in cui all'ordine di reintegrazione non sia conseguita l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.23476/2025, così hanno statuito: “Le considerazioni svolte in questa sede devono pertanto prendere le mosse da quali siano le finalità che, attuative del disposto della norma costituzionale, debbano essere perseguite, pure nelle diversità dele situazioni a cui sono dirette, dagli istituti giuridici in discussione.
L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita.
4 La disposizione raccoglie nel suo dictum i principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e ne direzionano l'operatività.
Si tratta, peraltro, di disposizione che, considerando sullo stesso piano meritevole di tutela, sia le condizioni legate alla disabilità fisica o per età che la disoccupazione involontaria, ha posto l'attenzione a circostanze di fatto che possono riguardare la vita del lavoratore e che siano tali da privarlo, concretamente, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento.
La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano.
L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento. L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione.
Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore.
A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione,
(come anche della NA), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale.
5 La persistenza dello stato di disoccupazione, come sopra inteso, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, non potrà che determinare il legittimo pagamento dell'indennità in questione e l'insussistenza del diritto dell' al recupero. Pt_1
A sostegno di tali conclusioni militano recenti pronunce del Giudice costituzionale in tema di NA (Corte Cost. n.90/2024 e Corte Cost. n. 194/2021).
Con la recente sentenza n. 90/24 è stato esaminato il caso in cui il lavoratore percettore dell'indennità in questione, che aveva in origine optato per la forma anticipata della stessa, svolgendo una attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo, ed aveva poi dovuto cessare detta attività per ragioni a lui non imputabili, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo assoggettato al beneficio in questione.
In ragione del disposto dell'art. 8 co.4 del d.lgs n. 22/2015, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo “coperto” dalla misura di sostegno, il percettore era tenuto alla restituzione dell'intera somma in origine erogata.
Con la decisione richiamata Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione non rispondente ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 Cost. in quanto l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da
NA, poiché solo per esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita.
Il Giudice delle leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato.
Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità era dovuta e non poteva essere oggetto di restituzione all' Pt_1
L'attenzione al dato concreto del bisogno di sostegno è stata peraltro esplicitata nell'intero assetto normativo contenuto nella legge n. 223/1991, allorchè, nell'art. 8 commi 6 e 7, è stata prevista la conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità, in caso in cui il lavoratore accetti un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato.
Risulta evidente come, la presenza di una occupazione temporanea accompagnata dalla relativa retribuzione non determina il venir meno dell'intera situazione di assoggettamento del lavoratore alla tutela, in quanto, l'erogazione dell'indennità è sospesa per il solo tempo della temporanea occupazione, restando operativa per il successivo stato di cessazione del rapporto di lavoro (….. ).
6 Quanto poi al comportamento richiesto al lavoratore in circostanze quali quelle in esame, (questione posta nell'ordinanza interlocutoria), deve richiamarsi, condividendola, la statuizione sul punto assunta dal Cass.n. 28295/2019 secondo cui
“neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole.
Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare
(con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.
A conclusione delle argomentazioni svolte, e con decisione di merito in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, deve rigettarsi il ricorso dell' poiché la Pt_1
mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione.
Con la coeva sentenza n.23876/2025, sempre le Sezione Unite della Corte di
Cassazione, in tema di contratti a termine poi dichiarati giudizialmente nulli, aggiungevano: “Ebbene, ad avviso di queste Sezioni Unite, la soluzione interpretativa dev'essere improntata alla diversità e distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto lavorativo - che pur del rapporto previdenziale ne rappresenta il presupposto - e non possono, perciò, predicarsi conseguenze automatiche delle vicende che interessano il rapporto di lavoro sul rapporto previdenziale.
66. L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) - si legge in Cass. n. 28295 del 2019 - è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost.
7 67. Già Cass. n. 5850 del 1998 - resa con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115 - aveva affermato che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento.
68. Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di «disoccupazione involontaria», in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragione di una situazione di fatto - la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria - cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare;
e questo a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v. art. 7, comma 1, legge n. 223 del 1991 e art. 1 e 3, commi 1, alinea, e 2, d.lgs. n. 22 del 2015).
69. I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 cit. che, in riferimento all'impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo.
70. Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e nel cui Pt_1 alveo si colloca l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato - d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro - che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione.
71. Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura;
l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 d.lgs. n. 22 cit.).
8 72. Se l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è la disoccupazione involontaria (Cass. n. 28295 del 2019) che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo (Cass. n. 9850 del 1998), l'evento protetto della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo - la condizione di bisogno - non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine, deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 602 del
CP_ 2025), rapporto diverso e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore ed previdenziale.
73. In altri termini, se a seguito della declaratoria di nullità del termine finale apposto al contratto e conseguente ripresa del sinallagma contrattuale, prestazione lavorativa e retribuzione, di lì in avanti, lo stato di disoccupazione involontaria viene meno - e viene meno, perciò, la condizione di fatto per l'erogazione dell'indennità - lo stesso non può affermarsi in relazione allo stato di disoccupazione e di bisogno dell'assicurato precedenti all'effettiva ripresa, situazione di fatto che la mera conversione giudiziale del rapporto costituito, ad origine, a tempo determinato, pur fondata sull'assunto del rapporto di lavoro mai estinto per effetto della nullità del termine finale, non può travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettività.
74. Non si verifica, in tal caso, né l'ipotesi della prestazione erroneamente concessa in misura superiore al dovuto, né l'ipotesi in cui l'ente abbia riconosciuto il diritto alle prestazioni nell'erronea convinzione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione o abbia continuato ad erogarla ritenendo erroneamente sussistenti le condizioni di legge.
75. D'altro canto, non si può non rilevare che la declaratoria di nullità del termine finale non ripristina, per il periodo antecedente, in mancanza della prestazione lavorativa l'obbligo retributivo – che viene sostituito dalla prestazione di disoccupazione, ad esso commisurata (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 22) - ma condanna il datore ad indennizzare il danno cagionato al lavoratore in misura non esorbitante, come nella specie, le dodici mensilità.
76. Il provvedimento giudiziale che dispone la conversione del rapporto di lavoro costituito ab origine a tempo determinato mediante l'apposizione di un termine finale poi dichiarato giudizialmente nullo, si pone nel solco della disciplina comune delle obbligazioni, tranne che per il profilo risarcitorio, regolato, come dianzi detto, dall'art. 32 L. n. 183 del 2010, non idoneo, nemmeno sulla carta, a porre rimedio alla situazione
9 di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione che l'indennità di disoccupazione
è servita a proteggere e fronteggiare.
77. Ne' l'indennità onnicomprensiva che viene qui in rilievo, ratione temporis, reca in nuce un'impronta finalistica di protezione del reddito, sì da porre in conflitto la tutela previdenziale e la tutela lavoristica: solo la prima realizza la protezione dal bisogno del lavoratore rimasto privo di reddito, mentre la seconda, nelle forme volute dal
Legislatore del 2010 e, in via d'interpretazione autentica, dal Legislatore del 2012
(ambito temporale ristretto in cui va collocato il ricorso all'esame), con disposizioni cogenti nel bilanciamento delle opposte pretese tra lavoratore e datore di lavoro, esprime esclusivamente, per mutuare l'espressione di Corte cost. n. 226 del 2014, un criterio uniforme e certo per la quantificazione del danno allo scopo di semplificare il contenzioso.
78. In quel contesto temporale, poi mutato radicalmente, la finalità perseguita con l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, come affermato da Corte cost. n.226 cit., non era quella di recepire ed attuare l'accordo quadro in materia di contratto a tempo determinato, sibbene quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, imponendo un meccanismo semplificato e di più rapida definizione di liquidazione del danno (evitando accertamenti probatori in ordine alla mora accipiendi, all'aliunde perceptum, al percipiendum, ecc.), a fronte della illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro.
79. Che, poi, detto impianto normativo sia stato oggetto di ampia rivisitazione non vale ad incrinarne la portata e sarebbe un fuor d'opera metterne, in questa sede, in discussione la forza cogente, trattandosi di un profilo affatto estraneo al thema decidendum delibare la tenuta della tutela indennitaria, in termini di quanto sia assicurata la protezione del lavoratore rimasto sprovvisto di reddito, rispetto alla tutela assicurata dall'ammortizzatore sociale, qual è l'indennità di disoccupazione.
80.L'indennità forfettaria proporzionata non si limita a forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma va ad integrare la garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato che costituisce la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario e la relativa previsione risponde all'esigenza d'introduzione di un criterio uniforme e certo nella tutela economica dei lavoratori a tempo determinato, più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le
10 parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente (Corte cost. n.303 del 2011, richiamata da Corte cost. n.226 del 2014 cit.).
81.Questi elementi consentono di ravvisare l'obiettivo perseguito dal legislatore, ancora una volta, nell'esigenza di assicurare certezza nella quantificazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore in caso d'illegittima apposizione del termine al contratto, rendendo cogente la soluzione, già prevista, che bilanciava le opposte pretese del lavoratore e del datore di lavoro, nonché nello scoraggiare ulteriore contenzioso.
82.La protezione economica assicurata ad integrazione della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato si muove sul piano della tutela del lavoratore precario nei confronti del datore di lavoro e attiene, dunque, al piano del rapporto di lavoro.
83.La tutela della situazione di bisogno volta a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi incidenti sul rapporto lavorativo che non si è voluto o saputo evitare, attiene al rapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e le vicende concernenti quest'ultimo ed il suo svolgimento - in particolare, con riferimento alla tutele apprestate per il ripristino del rapporto - non possono riverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, a pena d'infirmare la protezione costituzionale della situazione di bisogno effettivamente prodottasi fino al ripristino del rapporto lavorativo e del sinallagma contrattuale.
84.L'articolo 38, che istituisce la garanzia della somministrazione di «mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore», si rapporta necessitatamente alla norma di legislazione ordinaria, che, di fatto, quell'articolo rende destinataria del compito di determinare, in concreto, contenuto e sostanza della garanzia che esso enuncia.
85.In altre parole, come pure rimarcato da autorevole dottrina, è il programma tracciato dalla Costituzione che inequivocabilmente indica come quella promessa di
«libertà dal bisogno», costituente l'essenza delle forme di tutela dei diritti sociali, implichi non soltanto la garanzia di ristoro rispetto agli effetti pregiudizievoli dell'evento dannoso che non sia stato possibile evitare, ma, soprattutto, e ancor prima, la «serenità» derivante, di fatto, dalla consapevolezza di poter fondatamente confidare su un efficace sistema di prevenzione nei confronti degli stessi eventi generatori di bisogno.
86. Quanto al rischio, paventato dall'ente previdenziale, di ledere il principio della incumulabilità della contribuzione effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del
11 rapporto di lavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, vale affermare che la contribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogata quella effettiva e non vi è sovrapposizione tra contribuzione figurativa derivante dalla prestazione previdenziale e contribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapporto assicurativo sicché la contribuzione figurativa verrebbe cancellata automaticamente ex art. 10 d.P.R. n. 818 del 26.4.1958.
87. Così tratteggiata la disciplina della prestazione previdenziale dedotta in causa, va in conclusione affermato che la condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019; Cass., Sez. Un., n.
2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass. n. 602 del 2025 cit.); la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore. “
Applicando i su estesi principi al caso in ispecie, una volta quindi dichiarato illegittimo il licenziamento, se alla pronunzia giudiziale non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato,
e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, dovendosi pertanto ritenere comunque involontario.
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, se è vero che la sentenza di reintegra funge da veicolo per la ricostituzione del vincolo contrattuale de iure, sino a quando la pronuncia giudiziale sia ineseguita permane lo stato di disoccupazione involontaria e l'opzione per l'indennità, sostituiva della reintegra, da parte del lavoratore, implica la risoluzione del rapporto nell'esercizio di un diritto potestativo che la legge n.108 del 1990 ha riconosciuto nel contesto di una disciplina, quella dell'art.18
L. n.300 del 1970, in cui la reintegrazione era l'unica sanzione applicabile al licenziamento illegittimo.
Né coglie nel segno la deduzione di parte appellante laddove rileva che se la sentenza di primo grado venisse confermata, la Sig.ra riceverebbe due volte le stesse CP_1
somme, sotto forma di retribuzioni e sotto forma di NA, nella considerazione che
12 allorchè il Giudice dichiara illegittimo un licenziamento condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, non al pagamento delle retribuzioni, e dette somme non possono essere defalcate dal trattamento NA , vista la diversità e distinzione fra rapporto previdenziale e rapporto lavorativo, così come richiamata nelle citate sentenze delle
Sezioni Unite della Suprema Corte.
L'appello deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza appellata.
Il contrasto giurisprudenziale sulla questione di merito affrontata, composto solo con le recentissime sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, rende equa la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.59/2025 del Tribunale di Pavia;
Compensa fra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano,28.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Susanna Mantovani
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