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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA NS, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6470/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Mauromicale Giacomo Giuseppe;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Procuratore Avv. CP_1 P.IVA_1 Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Pulsoni Fabio, Prudente Simona,
AT UL e CU CE;
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.6.2023 ha convenuto in giudizio la Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare che la ricorrente ha CP_1 prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della per il CP_1 periodo dall'ottobre 2020 ad oggi con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di 5°S livello del CCNL
1 Telecomunicazioni. Voglia condannare la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 2.500,00 comprensiva di: maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge.
Voglia altresì condannare la resistente a procedere alla trasformazione oraria da tempo parziale a tempo continuo, così come previsto dall'art. 5 del Verbale di Accordo siglato in
Milano il 6.2.2020”.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
- di essere dipendente di con attuale inquadramento nel livello 5 del CCNL CP_1 applicato al rapporto;
stata assunta nel 2006 da con inquadramento nel livello 4° del CCNL CP_1 applicato al rapporto e qualifica di impiegata;
- di avere svolto, dal momento della riassunzione in servizio per nel 2020, CP_1 mansioni superiori corrispondenti al livello di inquadramento 5S del CCNL e, in particolare, di aver svolto dal febbraio al maggio del 2020 mansioni di back office provisoning mobile e, dal giugno 2020 in poi, di back office preprovisoning res/shp fisso, occupandosi della gestione degli ordini c.d. parked, ossia in fase di stallo, attività cui si aggiunge anche lo svolgimento di compiti di “supporto al proprio gruppo di riferimento, con estrazioni e reporting di dati relativi al backlog, alle lavorazioni da effettuare e alle performances raggiunte […]”, consistenti nella assegnazione ai colleghi dell'elenco delle attività da svolgere giornalmente e nella eliminazione delle pratiche in blocco o non trattabili in quella giornata di lavoro;
- di essere stata altresì assegnata dall'ottobre 2022 alla gestione della inbox fw costumer gestione parked;
- che le mansioni svolte sono sussumibili nel livello di inquadramento 5S e, in particolare, ascrivibili alla qualifica di Supervisor Attività di , atteso lo svolgimento di compiti Pt_2 implicanti il coordinamento e la gestione del proprio gruppo di lavoro;
- di avere altresì diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in applicazione del verbale di accordo sindacale del 6.2.2020 con cui l'azienda e le parti sindacali avevano concordato “di procedere a trasformazioni di contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di almeno 25 lavoratori entro il 31 dicembre 2022”;
2 - di avere fatto espressa richiesta in tal senso alla società datrice di lavoro, rimanendo tuttavia esclusa dalla trasformazione pur essendo in possesso di tutti i parametri oggettivi e soggettivi previsti dall'accordo.
Con memoria del 6.112023 si è costituita in giudizio la svolgendo ampie CP_1 difese tese al rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha negato che abbia svolto Pt_1 mansioni ascrivibili al livello di inquadramento 5S, dovendosi escludere l' “elevato grado di specializzazione” contemplato dalla relativa declaratoria contrattuale nonché il coordinamento e la direzione operativa di altre risorse, risultando piuttosto le mansioni svolte riconducibili al livello proprio di inquadramento formale e alla qualifica di Operatore Specialista di CP_2
Quanto alla domanda di trasformazione del rapporto a tempo pieno, ne ha parimenti
[...] dedotto l'infondatezza in quanto l'accordo sindacale richiamato non prevedeva un obbligo di trasformazione dei contratti a carico di ma una valutazione basata su “particolari CP_1 esigenze organizzative e produttive dell'azienda” non ritenuti sussistenti rispetto alla sede di
Catania. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso e accertarti comunque come non dovute le somme oggetto di domanda.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
In data 5.10.2025 si è costituito per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. Mazzerbo,
l'avv. Giuseppe Giacomo Mauromicale.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. La domanda diretta al riconoscimento delle mansioni superiori ascrivibili al livello 5S del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, nonché al pagamento delle relative differenze retributive, è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. C. Cass. 27887/2009).
3 A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C. Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema
Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e
i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (C. Cass. n. 4923 del 14/3/2016).
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di avere svolto le mansioni di Supervisor
Attività di Caring (livello 5S del CCNL) per essersi occupata dell'attività di estrazione degli
4 ordini c.d. parked, ponendosi in una posizione di “coordinamento e direzione all'interno del proprio gruppo, scegliendo autonomamente le attività da fare, coordinando e assegnando le varie gestioni ai colleghi del proprio gruppo”.
2.3. Il CCNL applicato al rapporto (cfr. doc. 13 di parte ricorrente, pagg. 40 e 41) prevede che appartengono al livello professionale 5 “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”; in tale livello è tipizzata la qualifica di Operatore Specialista di (qualifica attribuita alla ricorrente), le CP_2 cui mansioni sono descritte dalla declaratoria contrattuale nei seguenti termini:
“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita e alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici, e/o telematici/social/digital, oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di customer care, svolge inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo. Inoltre assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea. Gestisce inoltre attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi
e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite”.
Nell'ambito del livello di inquadramento 5, il CCNL individua poi, con elencazione tassativa, ulteriori profili professionali “connotati da un elevato grado di specializzazione”, cui
è riconosciuto un incremento retributivo sui minimi tabellari (livello 5S). Nell'ambito di tali profili è tipizzato quello di Supervisor Attività di , le cui mansioni sono così descritte: Pt_2
“Lavoratrice/tore che, in possesso di elevata specializzazione e competenza sui processi, sui modelli di caring aziendali e sui diversi servizi operativi:
5 - coordina ed indirizza operativamente le attività di gruppi di addetti e operatori customer care assegnati;
- supporta gli addetti/operatori nella loro attività di informazione e gestione delle esigenze del cliente, anche curando direttamente la relazione con quest'ultimo nei casi di maggiore complessità;
- controlla le attività/risorse ed i risultati del nucleo operativo di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei livelli di servizio attesi;
- controlla l'applicazione delle normative di riferimento;
- gestisce le risorse del nucleo coordinato sotto i profili della costante formazione e aggiornamento, rispetto a procedure/informazioni/strumenti aziendali necessari all'espletamento dell'attività”.
Dal confronto tra profili professionali invocati emerge che il livello 5S si caratterizza, oltre che per l'elevata specializzazione e competenza relative al complesso dei processi aziendali, ai modelli di caring e ai diversi servizi operativi, anche per lo svolgimento di specifiche attività di coordinamento e indirizzo di operatori assegnati, supporto fornito a tali operatori nelle attività di informazione e gestione del cliente, con assunzione da parte del supervisor della cura dei casi di maggiore complessità, controllo sulle attività e sui risultati del gruppo e gestione delle risorse assegnate sotto il profilo della formazione e aggiornamento.
2.4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che quanto allegato in ricorso e quanto risultante dall'attività istruttoria non consenta di ricondurre l'attività svolta, siccome descritta in atti, alla superiore qualifica pretesa, non ravvisandosi i tratti caratterizzanti descritti dalla declaratoria contrattuale.
Va in primo luogo osservato che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto che il riconoscimento delle mansioni superiori dovrebbe essere ricollegato allo svolgimento dell'attività di estrazione degli ordini c.d. parked e alla conseguente distribuzione di tali ordini agli operatori di costumer care facenti parte del gruppo di lavoro, il che implicherebbe l'esercizio di attività di coordinamento e direzione sussumibili al profilo professionale di Supervisor Attività di Caring, livello 5S.
In particolare, secondo la prospettazione offerta in ricorso, il coordinamento degli operatori si realizzerebbe attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: ricezione da parte del
Service aziendale di un elenco di ordini dal quale estrarre i c.d. ordini parked, ossia in stato di blocco, estrazione da compiere attraverso l'utilizzo di speciali abilitazioni;
eliminazione degli
6 ordini non lavorabili nella giornata;
assegnazione degli ordini parked lavorabili agli altri operatori, affinché si possa procedere allo svolgimento dell'attività giornaliera su di essi;
alla fine del turno, invio del report delle attività svolte al Service aziendale.
Dalla descrizione delle attività effettuata in ricorso, tuttavia, non è chiaramente evincibile in che termini la ricorrente sia in possesso della “elevata specializzazione e competenza” sui processi, modelli di caring aziendali e sui diversi servizi operativi richiesta ai lavoratori inquadrati con qualifica professionale e livello 5S.
Invero, dalla lettura della declaratoria contrattuale emerge che tale specializzazione e competenza debba riguardare una generalità di processi e servizi operativi aziendali, in relazione alla cui gestione la ricorrente nulla ha specificato, emergendo al contrario che la stessa fosse specializzata per lo più nella gestione o, comunque, nello svolgimento di compiti specificamente riferiti agli ordini c.d. parked che, per quanto allegato in ricorso, riguardano uno specifico segmento del processo aziendale. Invero, la ricorrente non ha indicato se e in che modo svolgesse attività tali da incidere su molteplici servizi aziendali o diversi servizi operativi o su diversi modelli di assistenza alla clientela, il che non consente di connotare l'attività svolta con le caratteristiche proprie del livello 5S, risultando piuttosto i compiti allegati in ricorso ascrivibili alla declaratoria del livello 5 di Operatore Specialista di e, in CP_2 particolare, alla gestione di “attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e […] alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite”.
A ciò si aggiunga che, secondo la prospettazione attorea, il riconoscimento della qualifica professionale superiore dovrebbe essere ricollegato allo svolgimento delle attività di coordinamento e direzione del gruppo di lavoro assegnato, che tuttavia costituisce solo una delle attività caratterizzanti il profilo del Supervisor Attività di il quale, secondo la Pt_2 declaratoria contrattuale, dovrebbe altresì svolgere compiti di indirizzo operativo delle attività dei gruppi di addetti, supporto agli altri operatori per la gestione delle esigenze del cliente, controllo delle risorse e dei risultati con garanzia del raggiungimento degli obiettivi assegnati, controllo dell'applicazione della normativa di riferimento, gestione delle risorse coordinate sotto i profili della formazione e aggiornamento.
Con riguardo a tutti questi ulteriori compiti caratterizzanti l'attività propria del
Supervisor, nulla di specifico è stato allegato dalla ricorrente, non ravvisandosi le relative
7 caratteristiche nella sola attività di gestione degli ordini parked così come descritta in ricorso, atteso che rispetto a tale attività la ricorrente non ha indicato lo svolgimento di alcun compito di supporto agli altri operatori, non ha specificato se e in che termini venisse svolto un controllo sul raggiungimento degli obiettivi (non potendo tale controllo ravvisarsi nella sola trasmissione dei report al Service alla fine della giornata lavorativa), non ha allegato di svolgere alcun controllo sul rispetto delle normative né ha dedotto di occuparsi della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.
2.5. Non consentono di addivenire a diverse conclusioni nemmeno le risultanze dell'istruttoria orale svolta, dalla quale emerge che la ricorrente non aveva un gruppo di operatori a lei assegnati e che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha svolto alcuna attività di coordinamento e indirizzo operativo del gruppo di lavoro in senso proprio.
In particolare, la teste di parte ricorrente premesso di avere Testimone_1 lavorato con la ricorrente dal 2020 e fino al 2023 e di essersi occupata insieme a lei dell'attività di gestione degli ordini c.d. parked, in relazione a tale attività ha riferito: “la mattina venivano dati dei files con gli ordini da gestire e dovevamo controllare questi ordini, fare le verifiche e in base all'esito delle verifiche sbloccarli o meno. I files li ricevevamo inizialmente dal service, ossia dal nostro responsabile, la persona che sta sopra di noi;
queste mansioni, successivamente, sono state distribuite anche ad altri, anche io mi sono occupata di distribuire gli ordini. Ciò è avvenuto quando il gruppo della gestione degli ordini parked ha cominciato ad acquisire un'autonomia. Quando svolgevo io questa mansione mi è stata data un'abilitazione, che gli operatori normali non hanno, che mi consentiva di vedere e di fare
l'estrazione di tutti gli ordini parcheggiati. Preciso che al mattino noi svolgevamo due operazioni: per un verso ci occupavamo di estrare gli ordini parked rispetto ai quali serve una specifica abilitazione. Per altro verso verificavamo quali erano le pratiche da lavorare e le distribuivamo ai colleghi del nostro gruppo di lavoro. […] ruotavamo in 2-3 persone per il lavoro di estrazione e la rotazione avveniva circa una volta al mese […] Per quanto riguarda gli ordini parked le abilitazioni erano date a 2-3 persone, ossia io e . […] Il nostro Pt_1 intervento era necessario per fornire i dati degli ordini parked a chi si occupava quel giorno dell'estrazione dei dati. […] Io e la collega toglievamo dal report da dare agli operatori le voci in errore. Il report è un file excel in cui sono indicati gli ordini e la motivazione di blocco. Noi facevamo una tabella pivot per la selezione degli ordini da lavorare. […] chi si occupava dei parcheggi, come la ricorrente, oltre a fare l'estrazione al mattino per individuare gli ordini
8 parcheggiati da lavorare, si occupava a fine giornata di fare una nuova estrazione per verificare quanti ordini fossero ancora pendenti, e poi la inviava al service e metteva in copia per l'invio dei dati anche gli operatori che avevano lavorato. […] Quando mi sono occupata dell'estrazione degli ordini parked, mi occupavo anche di assegnarli a chi doveva lavorarli.
Chi si occupava degli ordini parcheggiati si occupava anche di assegnarli. Lo stesso ha fatto la ricorrente. […] no, non posso dire che [la ricorrente] avesse degli operatori assegnati, ma si occupava di dare i report dei dati estratti relativi solo agli ordini parcheggiati. La divisione del lavoro tendeva a far svolgere sempre alle stesse persone le stesse mansioni, tranne quando
c'era più lavoro in un particolare ambito. Poteva capitare che il numero di parcheggi fosse troppo elevato, ad esempio a fine mese, e allora venivano adibiti più operatori alla lavorazione degli stessi. Di regola il numero degli ordini da lavorare veniva diviso equamente, in base alle ore, tra i lavoratori in turno. In generale ciascun operatore era destinato a svolgere l'attività su un certo tipo di ordine, salvo che ci fossero criticità di volumi che rendessero necessario
l'intervento di più operatori sul tipo di lavoro”.
Pur avendo la testimone confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività di estrazione e gestione degli ordini parked, da quanto dichiarato non può dirsi che tale attività si sostanzi in un vero e proprio coordinamento e indirizzo operativo di altri operatori.
Invero, la distribuzione degli ordini da gestire non comporta l'esercizio di un margine di scelta discrezionale da parte della ricorrente, ma avviene “equamente, in base alle ore, tra i lavoratori in turni” e in base al tipo di ordini che l'operatore è solito gestire, mentre non è emerso che su tale assegnazione la ricorrente incidesse concretamente con scelte o discrezionalità proprie. Nemmeno è emerso che la ricorrente svolgesse un effettivo controllo qualitativo sull'attività svolta degli altri operatori o che avesse compiti di verifica di raggiungimento degli obiettivi giornalmente assegnati e ciò in quanto le attività di report svolte a fine giornata, sì come descritte dalla testimone escussa, consistevano in un semplice controllo quantitativo degli ordini lavorati e di quelli ancora pendenti e nella trasmissione di tali dati al service aziendale.
L'attività svolta da è stata descritta nei medesimi termini dall'ulteriore teste di Pt_1 parte ricorrente escussa, la quale ha riferito: “Ogni mattina mi veniva Testimone_2 assegnato dal responsabile un file excel in cui vi erano indicati i contratti che avrei dovuto lavorare nell'arco della giornata lavorativa, quantificati in base alle ore secondo il criterio del responsabile. Il numero di ordini variava per ogni operatore in base alle ore contrattuali di
9 ciascuno. […] Dopo l'attività di estrazione degli ordini parcheggiati, da un calderone numeroso di ordini, questi venivano divisi numericamente come ho già detto in base alle ore di lavoro agli appartenenti al gruppo, secondo il criterio di anzianità del pezzo, dai più vecchi ai più giovani”. A conferma dei capitoli 9 e 10 del ricorso, la teste ha specificato: “Questa mail consisteva in un messaggio contenente un file in cui c'era la ripartizione degli ordini da lavorare per ciascun operatore. Specifico che i files mandati erano diversi per ciascun operatore (ad esempio se a me era assegnata la lavorazione degli ordini da 1 a 100 arrivava la mail contenente l'elenco degli ordini da 1 a 100, mentre agli altri arrivava il file contenente
i dati diversi degli ordini assegnati)”; a prova contraria sul capitolo 16 della memoria di costituzione ha poi riferito: “la ricorrente non aveva gruppi o risorse assegnate. Non c'era una discrezionalità nella ripartizione degli ordini che veniva effettuata solo in base al monte orario”.
Ciò conferma che l'attività svolta da di distribuzione degli ordini da lavorare ai Pt_1 colleghi è effettuata sulla base di criteri predeterminati (orario di lavoro, anzianità dell'ordine)
e si sostanzia solo in uno smistamento quantitativo delle lavorazioni giornaliere, senza che ciò comporti un coordinamento del gruppo di addetti (peraltro non specificamente assegnati alla ricorrente), né lo svolgimento di attività di indirizzo operativo, dovendosi ribadire che da quanto dichiarato dalle testimoni escusse non risulta che la ricorrente svolgesse le ulteriori attività di supporto agli operatori, controllo dei risultati o formazione e aggiornamento, come descritte dalla declaratoria del profilo del Supervisor.
Nessuna diversa conclusione può trarsi d'altronde dalle dichiarazioni rese dai testi escussi per parte resistente, e , i quali non hanno avuto diretta Testimone_3 Testimone_4 cognizione della concreta attività lavorativa e delle mansioni svolte da Pt_1
A quanto già sopra rilevato, si aggiunga che nessuna specifica valenza funzionale al riconoscimento delle mansioni superiori può essere attribuita al fatto che la ricorrente possedeva specifiche abilitazioni per l'estrazione degli ordini c.d. parked, non integrando tale circostanza di per sé una delle caratteristiche proprie del livello 5S preteso.
2.6. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, la domanda diretta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e alla condanna al pagamento delle relative differenze retributive va rigettata in quanto infondata.
3. Parimenti infondata è la domanda di trasformazione oraria del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, richiesta da parte ricorrente sulla base di quanto previsto dal verbale di
10 accordo sindacale del 6.2.2020 stipulato tra la e le organizzazioni sindacali (cfr. CP_1 doc. 5 di parte ricorrente).
Alla lettera B, punto 5, rubricato “Flessibilità oraria”, il suddetto accordo prevede che
“le parti, a fronte di particolari esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, concordano di procedere con trasformazioni di contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di almeno 25 lavoratori entro il 31 dicembre 2022, in ambito Customer Operations.
Le parti a livello locale si rincontreranno per verificare l'applicazione di quanto concordato con cadenza annale.
Le parti si riservano di valutare la possibilità di riequilibrare a livello di orario individuale, con lavoratori che ne facciano richiesta, eventuali concessioni di contrazioni di orario derivanti da necessità individuali”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente tale previsione le avrebbe attribuito il diritto,
a richiesta, di ottenere la trasformazione oraria del rapporto a tempo pieno e ciò anche in considerazione della frequente richiesta aziendale di svolgimento di lavoro straordinario per portare a termine le attività lavorative.
La tesi difensiva appare tuttavia infondata, dal momento che il richiamato punto 5 dell'accordo non ha imposto alla datrice di lavoro uno specifico obbligo di trasformazione dei rapporti di lavoro nei confronti dei dipendenti, bensì ha contemplato tale possibilità solo nei confronti di venticinque di loro e alla presenza di “particolari esigenze organizzative e produttive dell'Azienda”. La decisione di trasformare alcuni contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno risulta quindi condizionata e rimessa ad una preventiva valutazione delle esigenze aziendali.
Nessuna doglianza può dunque essere mossa dalla lavoratrice in merito alla mancata trasformazione del proprio rapporto di lavoro, non discendendo un tale diritto in via automatica dalla previsione pattizia, né potendo ravvisarsi alcun profilo di illegittimità nella scelta aziendale di applicare tale incremento orario a lavoratori esclusivamente assegnati alla sede di
Bari che, peraltro, secondo quanto dedotto da parte resistente e non diversamente contestato, presentava un numero di lavoratori part time superiore a quello della sede di Catania, sicché si ravvisavano rispetto a tale sede specifiche esigenze aziendali funzionali alla trasformazione.
Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso è infondato e va rigettato.
11 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente.
Le fasi processuali liquidate sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e il valore della causa è determinato in ragione delle somme oggetto di domanda di condanna (€
2.500,00), con applicazione dei compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA NS , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6470/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.626,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
Catania, 30/11/2025
La giudice del lavoro
RA NS
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA NS, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6470/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Mauromicale Giacomo Giuseppe;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Procuratore Avv. CP_1 P.IVA_1 Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Pulsoni Fabio, Prudente Simona,
AT UL e CU CE;
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.6.2023 ha convenuto in giudizio la Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare che la ricorrente ha CP_1 prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della per il CP_1 periodo dall'ottobre 2020 ad oggi con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di 5°S livello del CCNL
1 Telecomunicazioni. Voglia condannare la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 2.500,00 comprensiva di: maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge.
Voglia altresì condannare la resistente a procedere alla trasformazione oraria da tempo parziale a tempo continuo, così come previsto dall'art. 5 del Verbale di Accordo siglato in
Milano il 6.2.2020”.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
- di essere dipendente di con attuale inquadramento nel livello 5 del CCNL CP_1 applicato al rapporto;
stata assunta nel 2006 da con inquadramento nel livello 4° del CCNL CP_1 applicato al rapporto e qualifica di impiegata;
- di avere svolto, dal momento della riassunzione in servizio per nel 2020, CP_1 mansioni superiori corrispondenti al livello di inquadramento 5S del CCNL e, in particolare, di aver svolto dal febbraio al maggio del 2020 mansioni di back office provisoning mobile e, dal giugno 2020 in poi, di back office preprovisoning res/shp fisso, occupandosi della gestione degli ordini c.d. parked, ossia in fase di stallo, attività cui si aggiunge anche lo svolgimento di compiti di “supporto al proprio gruppo di riferimento, con estrazioni e reporting di dati relativi al backlog, alle lavorazioni da effettuare e alle performances raggiunte […]”, consistenti nella assegnazione ai colleghi dell'elenco delle attività da svolgere giornalmente e nella eliminazione delle pratiche in blocco o non trattabili in quella giornata di lavoro;
- di essere stata altresì assegnata dall'ottobre 2022 alla gestione della inbox fw costumer gestione parked;
- che le mansioni svolte sono sussumibili nel livello di inquadramento 5S e, in particolare, ascrivibili alla qualifica di Supervisor Attività di , atteso lo svolgimento di compiti Pt_2 implicanti il coordinamento e la gestione del proprio gruppo di lavoro;
- di avere altresì diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in applicazione del verbale di accordo sindacale del 6.2.2020 con cui l'azienda e le parti sindacali avevano concordato “di procedere a trasformazioni di contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di almeno 25 lavoratori entro il 31 dicembre 2022”;
2 - di avere fatto espressa richiesta in tal senso alla società datrice di lavoro, rimanendo tuttavia esclusa dalla trasformazione pur essendo in possesso di tutti i parametri oggettivi e soggettivi previsti dall'accordo.
Con memoria del 6.112023 si è costituita in giudizio la svolgendo ampie CP_1 difese tese al rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha negato che abbia svolto Pt_1 mansioni ascrivibili al livello di inquadramento 5S, dovendosi escludere l' “elevato grado di specializzazione” contemplato dalla relativa declaratoria contrattuale nonché il coordinamento e la direzione operativa di altre risorse, risultando piuttosto le mansioni svolte riconducibili al livello proprio di inquadramento formale e alla qualifica di Operatore Specialista di CP_2
Quanto alla domanda di trasformazione del rapporto a tempo pieno, ne ha parimenti
[...] dedotto l'infondatezza in quanto l'accordo sindacale richiamato non prevedeva un obbligo di trasformazione dei contratti a carico di ma una valutazione basata su “particolari CP_1 esigenze organizzative e produttive dell'azienda” non ritenuti sussistenti rispetto alla sede di
Catania. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso e accertarti comunque come non dovute le somme oggetto di domanda.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
In data 5.10.2025 si è costituito per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. Mazzerbo,
l'avv. Giuseppe Giacomo Mauromicale.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. La domanda diretta al riconoscimento delle mansioni superiori ascrivibili al livello 5S del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, nonché al pagamento delle relative differenze retributive, è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. C. Cass. 27887/2009).
3 A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C. Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema
Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e
i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (C. Cass. n. 4923 del 14/3/2016).
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di avere svolto le mansioni di Supervisor
Attività di Caring (livello 5S del CCNL) per essersi occupata dell'attività di estrazione degli
4 ordini c.d. parked, ponendosi in una posizione di “coordinamento e direzione all'interno del proprio gruppo, scegliendo autonomamente le attività da fare, coordinando e assegnando le varie gestioni ai colleghi del proprio gruppo”.
2.3. Il CCNL applicato al rapporto (cfr. doc. 13 di parte ricorrente, pagg. 40 e 41) prevede che appartengono al livello professionale 5 “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”; in tale livello è tipizzata la qualifica di Operatore Specialista di (qualifica attribuita alla ricorrente), le CP_2 cui mansioni sono descritte dalla declaratoria contrattuale nei seguenti termini:
“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita e alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici, e/o telematici/social/digital, oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di customer care, svolge inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo. Inoltre assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea. Gestisce inoltre attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi
e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite”.
Nell'ambito del livello di inquadramento 5, il CCNL individua poi, con elencazione tassativa, ulteriori profili professionali “connotati da un elevato grado di specializzazione”, cui
è riconosciuto un incremento retributivo sui minimi tabellari (livello 5S). Nell'ambito di tali profili è tipizzato quello di Supervisor Attività di , le cui mansioni sono così descritte: Pt_2
“Lavoratrice/tore che, in possesso di elevata specializzazione e competenza sui processi, sui modelli di caring aziendali e sui diversi servizi operativi:
5 - coordina ed indirizza operativamente le attività di gruppi di addetti e operatori customer care assegnati;
- supporta gli addetti/operatori nella loro attività di informazione e gestione delle esigenze del cliente, anche curando direttamente la relazione con quest'ultimo nei casi di maggiore complessità;
- controlla le attività/risorse ed i risultati del nucleo operativo di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei livelli di servizio attesi;
- controlla l'applicazione delle normative di riferimento;
- gestisce le risorse del nucleo coordinato sotto i profili della costante formazione e aggiornamento, rispetto a procedure/informazioni/strumenti aziendali necessari all'espletamento dell'attività”.
Dal confronto tra profili professionali invocati emerge che il livello 5S si caratterizza, oltre che per l'elevata specializzazione e competenza relative al complesso dei processi aziendali, ai modelli di caring e ai diversi servizi operativi, anche per lo svolgimento di specifiche attività di coordinamento e indirizzo di operatori assegnati, supporto fornito a tali operatori nelle attività di informazione e gestione del cliente, con assunzione da parte del supervisor della cura dei casi di maggiore complessità, controllo sulle attività e sui risultati del gruppo e gestione delle risorse assegnate sotto il profilo della formazione e aggiornamento.
2.4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che quanto allegato in ricorso e quanto risultante dall'attività istruttoria non consenta di ricondurre l'attività svolta, siccome descritta in atti, alla superiore qualifica pretesa, non ravvisandosi i tratti caratterizzanti descritti dalla declaratoria contrattuale.
Va in primo luogo osservato che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto che il riconoscimento delle mansioni superiori dovrebbe essere ricollegato allo svolgimento dell'attività di estrazione degli ordini c.d. parked e alla conseguente distribuzione di tali ordini agli operatori di costumer care facenti parte del gruppo di lavoro, il che implicherebbe l'esercizio di attività di coordinamento e direzione sussumibili al profilo professionale di Supervisor Attività di Caring, livello 5S.
In particolare, secondo la prospettazione offerta in ricorso, il coordinamento degli operatori si realizzerebbe attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: ricezione da parte del
Service aziendale di un elenco di ordini dal quale estrarre i c.d. ordini parked, ossia in stato di blocco, estrazione da compiere attraverso l'utilizzo di speciali abilitazioni;
eliminazione degli
6 ordini non lavorabili nella giornata;
assegnazione degli ordini parked lavorabili agli altri operatori, affinché si possa procedere allo svolgimento dell'attività giornaliera su di essi;
alla fine del turno, invio del report delle attività svolte al Service aziendale.
Dalla descrizione delle attività effettuata in ricorso, tuttavia, non è chiaramente evincibile in che termini la ricorrente sia in possesso della “elevata specializzazione e competenza” sui processi, modelli di caring aziendali e sui diversi servizi operativi richiesta ai lavoratori inquadrati con qualifica professionale e livello 5S.
Invero, dalla lettura della declaratoria contrattuale emerge che tale specializzazione e competenza debba riguardare una generalità di processi e servizi operativi aziendali, in relazione alla cui gestione la ricorrente nulla ha specificato, emergendo al contrario che la stessa fosse specializzata per lo più nella gestione o, comunque, nello svolgimento di compiti specificamente riferiti agli ordini c.d. parked che, per quanto allegato in ricorso, riguardano uno specifico segmento del processo aziendale. Invero, la ricorrente non ha indicato se e in che modo svolgesse attività tali da incidere su molteplici servizi aziendali o diversi servizi operativi o su diversi modelli di assistenza alla clientela, il che non consente di connotare l'attività svolta con le caratteristiche proprie del livello 5S, risultando piuttosto i compiti allegati in ricorso ascrivibili alla declaratoria del livello 5 di Operatore Specialista di e, in CP_2 particolare, alla gestione di “attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e […] alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite”.
A ciò si aggiunga che, secondo la prospettazione attorea, il riconoscimento della qualifica professionale superiore dovrebbe essere ricollegato allo svolgimento delle attività di coordinamento e direzione del gruppo di lavoro assegnato, che tuttavia costituisce solo una delle attività caratterizzanti il profilo del Supervisor Attività di il quale, secondo la Pt_2 declaratoria contrattuale, dovrebbe altresì svolgere compiti di indirizzo operativo delle attività dei gruppi di addetti, supporto agli altri operatori per la gestione delle esigenze del cliente, controllo delle risorse e dei risultati con garanzia del raggiungimento degli obiettivi assegnati, controllo dell'applicazione della normativa di riferimento, gestione delle risorse coordinate sotto i profili della formazione e aggiornamento.
Con riguardo a tutti questi ulteriori compiti caratterizzanti l'attività propria del
Supervisor, nulla di specifico è stato allegato dalla ricorrente, non ravvisandosi le relative
7 caratteristiche nella sola attività di gestione degli ordini parked così come descritta in ricorso, atteso che rispetto a tale attività la ricorrente non ha indicato lo svolgimento di alcun compito di supporto agli altri operatori, non ha specificato se e in che termini venisse svolto un controllo sul raggiungimento degli obiettivi (non potendo tale controllo ravvisarsi nella sola trasmissione dei report al Service alla fine della giornata lavorativa), non ha allegato di svolgere alcun controllo sul rispetto delle normative né ha dedotto di occuparsi della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.
2.5. Non consentono di addivenire a diverse conclusioni nemmeno le risultanze dell'istruttoria orale svolta, dalla quale emerge che la ricorrente non aveva un gruppo di operatori a lei assegnati e che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha svolto alcuna attività di coordinamento e indirizzo operativo del gruppo di lavoro in senso proprio.
In particolare, la teste di parte ricorrente premesso di avere Testimone_1 lavorato con la ricorrente dal 2020 e fino al 2023 e di essersi occupata insieme a lei dell'attività di gestione degli ordini c.d. parked, in relazione a tale attività ha riferito: “la mattina venivano dati dei files con gli ordini da gestire e dovevamo controllare questi ordini, fare le verifiche e in base all'esito delle verifiche sbloccarli o meno. I files li ricevevamo inizialmente dal service, ossia dal nostro responsabile, la persona che sta sopra di noi;
queste mansioni, successivamente, sono state distribuite anche ad altri, anche io mi sono occupata di distribuire gli ordini. Ciò è avvenuto quando il gruppo della gestione degli ordini parked ha cominciato ad acquisire un'autonomia. Quando svolgevo io questa mansione mi è stata data un'abilitazione, che gli operatori normali non hanno, che mi consentiva di vedere e di fare
l'estrazione di tutti gli ordini parcheggiati. Preciso che al mattino noi svolgevamo due operazioni: per un verso ci occupavamo di estrare gli ordini parked rispetto ai quali serve una specifica abilitazione. Per altro verso verificavamo quali erano le pratiche da lavorare e le distribuivamo ai colleghi del nostro gruppo di lavoro. […] ruotavamo in 2-3 persone per il lavoro di estrazione e la rotazione avveniva circa una volta al mese […] Per quanto riguarda gli ordini parked le abilitazioni erano date a 2-3 persone, ossia io e . […] Il nostro Pt_1 intervento era necessario per fornire i dati degli ordini parked a chi si occupava quel giorno dell'estrazione dei dati. […] Io e la collega toglievamo dal report da dare agli operatori le voci in errore. Il report è un file excel in cui sono indicati gli ordini e la motivazione di blocco. Noi facevamo una tabella pivot per la selezione degli ordini da lavorare. […] chi si occupava dei parcheggi, come la ricorrente, oltre a fare l'estrazione al mattino per individuare gli ordini
8 parcheggiati da lavorare, si occupava a fine giornata di fare una nuova estrazione per verificare quanti ordini fossero ancora pendenti, e poi la inviava al service e metteva in copia per l'invio dei dati anche gli operatori che avevano lavorato. […] Quando mi sono occupata dell'estrazione degli ordini parked, mi occupavo anche di assegnarli a chi doveva lavorarli.
Chi si occupava degli ordini parcheggiati si occupava anche di assegnarli. Lo stesso ha fatto la ricorrente. […] no, non posso dire che [la ricorrente] avesse degli operatori assegnati, ma si occupava di dare i report dei dati estratti relativi solo agli ordini parcheggiati. La divisione del lavoro tendeva a far svolgere sempre alle stesse persone le stesse mansioni, tranne quando
c'era più lavoro in un particolare ambito. Poteva capitare che il numero di parcheggi fosse troppo elevato, ad esempio a fine mese, e allora venivano adibiti più operatori alla lavorazione degli stessi. Di regola il numero degli ordini da lavorare veniva diviso equamente, in base alle ore, tra i lavoratori in turno. In generale ciascun operatore era destinato a svolgere l'attività su un certo tipo di ordine, salvo che ci fossero criticità di volumi che rendessero necessario
l'intervento di più operatori sul tipo di lavoro”.
Pur avendo la testimone confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività di estrazione e gestione degli ordini parked, da quanto dichiarato non può dirsi che tale attività si sostanzi in un vero e proprio coordinamento e indirizzo operativo di altri operatori.
Invero, la distribuzione degli ordini da gestire non comporta l'esercizio di un margine di scelta discrezionale da parte della ricorrente, ma avviene “equamente, in base alle ore, tra i lavoratori in turni” e in base al tipo di ordini che l'operatore è solito gestire, mentre non è emerso che su tale assegnazione la ricorrente incidesse concretamente con scelte o discrezionalità proprie. Nemmeno è emerso che la ricorrente svolgesse un effettivo controllo qualitativo sull'attività svolta degli altri operatori o che avesse compiti di verifica di raggiungimento degli obiettivi giornalmente assegnati e ciò in quanto le attività di report svolte a fine giornata, sì come descritte dalla testimone escussa, consistevano in un semplice controllo quantitativo degli ordini lavorati e di quelli ancora pendenti e nella trasmissione di tali dati al service aziendale.
L'attività svolta da è stata descritta nei medesimi termini dall'ulteriore teste di Pt_1 parte ricorrente escussa, la quale ha riferito: “Ogni mattina mi veniva Testimone_2 assegnato dal responsabile un file excel in cui vi erano indicati i contratti che avrei dovuto lavorare nell'arco della giornata lavorativa, quantificati in base alle ore secondo il criterio del responsabile. Il numero di ordini variava per ogni operatore in base alle ore contrattuali di
9 ciascuno. […] Dopo l'attività di estrazione degli ordini parcheggiati, da un calderone numeroso di ordini, questi venivano divisi numericamente come ho già detto in base alle ore di lavoro agli appartenenti al gruppo, secondo il criterio di anzianità del pezzo, dai più vecchi ai più giovani”. A conferma dei capitoli 9 e 10 del ricorso, la teste ha specificato: “Questa mail consisteva in un messaggio contenente un file in cui c'era la ripartizione degli ordini da lavorare per ciascun operatore. Specifico che i files mandati erano diversi per ciascun operatore (ad esempio se a me era assegnata la lavorazione degli ordini da 1 a 100 arrivava la mail contenente l'elenco degli ordini da 1 a 100, mentre agli altri arrivava il file contenente
i dati diversi degli ordini assegnati)”; a prova contraria sul capitolo 16 della memoria di costituzione ha poi riferito: “la ricorrente non aveva gruppi o risorse assegnate. Non c'era una discrezionalità nella ripartizione degli ordini che veniva effettuata solo in base al monte orario”.
Ciò conferma che l'attività svolta da di distribuzione degli ordini da lavorare ai Pt_1 colleghi è effettuata sulla base di criteri predeterminati (orario di lavoro, anzianità dell'ordine)
e si sostanzia solo in uno smistamento quantitativo delle lavorazioni giornaliere, senza che ciò comporti un coordinamento del gruppo di addetti (peraltro non specificamente assegnati alla ricorrente), né lo svolgimento di attività di indirizzo operativo, dovendosi ribadire che da quanto dichiarato dalle testimoni escusse non risulta che la ricorrente svolgesse le ulteriori attività di supporto agli operatori, controllo dei risultati o formazione e aggiornamento, come descritte dalla declaratoria del profilo del Supervisor.
Nessuna diversa conclusione può trarsi d'altronde dalle dichiarazioni rese dai testi escussi per parte resistente, e , i quali non hanno avuto diretta Testimone_3 Testimone_4 cognizione della concreta attività lavorativa e delle mansioni svolte da Pt_1
A quanto già sopra rilevato, si aggiunga che nessuna specifica valenza funzionale al riconoscimento delle mansioni superiori può essere attribuita al fatto che la ricorrente possedeva specifiche abilitazioni per l'estrazione degli ordini c.d. parked, non integrando tale circostanza di per sé una delle caratteristiche proprie del livello 5S preteso.
2.6. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, la domanda diretta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e alla condanna al pagamento delle relative differenze retributive va rigettata in quanto infondata.
3. Parimenti infondata è la domanda di trasformazione oraria del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, richiesta da parte ricorrente sulla base di quanto previsto dal verbale di
10 accordo sindacale del 6.2.2020 stipulato tra la e le organizzazioni sindacali (cfr. CP_1 doc. 5 di parte ricorrente).
Alla lettera B, punto 5, rubricato “Flessibilità oraria”, il suddetto accordo prevede che
“le parti, a fronte di particolari esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, concordano di procedere con trasformazioni di contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di almeno 25 lavoratori entro il 31 dicembre 2022, in ambito Customer Operations.
Le parti a livello locale si rincontreranno per verificare l'applicazione di quanto concordato con cadenza annale.
Le parti si riservano di valutare la possibilità di riequilibrare a livello di orario individuale, con lavoratori che ne facciano richiesta, eventuali concessioni di contrazioni di orario derivanti da necessità individuali”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente tale previsione le avrebbe attribuito il diritto,
a richiesta, di ottenere la trasformazione oraria del rapporto a tempo pieno e ciò anche in considerazione della frequente richiesta aziendale di svolgimento di lavoro straordinario per portare a termine le attività lavorative.
La tesi difensiva appare tuttavia infondata, dal momento che il richiamato punto 5 dell'accordo non ha imposto alla datrice di lavoro uno specifico obbligo di trasformazione dei rapporti di lavoro nei confronti dei dipendenti, bensì ha contemplato tale possibilità solo nei confronti di venticinque di loro e alla presenza di “particolari esigenze organizzative e produttive dell'Azienda”. La decisione di trasformare alcuni contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno risulta quindi condizionata e rimessa ad una preventiva valutazione delle esigenze aziendali.
Nessuna doglianza può dunque essere mossa dalla lavoratrice in merito alla mancata trasformazione del proprio rapporto di lavoro, non discendendo un tale diritto in via automatica dalla previsione pattizia, né potendo ravvisarsi alcun profilo di illegittimità nella scelta aziendale di applicare tale incremento orario a lavoratori esclusivamente assegnati alla sede di
Bari che, peraltro, secondo quanto dedotto da parte resistente e non diversamente contestato, presentava un numero di lavoratori part time superiore a quello della sede di Catania, sicché si ravvisavano rispetto a tale sede specifiche esigenze aziendali funzionali alla trasformazione.
Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso è infondato e va rigettato.
11 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente.
Le fasi processuali liquidate sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e il valore della causa è determinato in ragione delle somme oggetto di domanda di condanna (€
2.500,00), con applicazione dei compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA NS , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6470/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.626,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
Catania, 30/11/2025
La giudice del lavoro
RA NS
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