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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3580/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 25/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. SPINA CHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dal ricorrente, delle difese e delle richieste avanzate
1 dal convenuto;
rilevato che all'udienza del 18.02.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo:
“Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
e in data 29/04/1995 in Riese Pio X (TV), con atto trascritto Parte_1 CP_1
nei registri di detto Comune al n. 4, Anno 1995, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando
all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza.
La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, conserverà la Per_1
propria residenza presso l'abitazione paterna.
Il padre, sig. , provvederà in via esclusiva ad ogni esigenza di vita della Parte_1
figlia , facendosi carico in via esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario Per_1
della stessa.
Il sig. , a titolo di liquidazione una tantum di tutti i diritti spettanti alla moglie Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 e ss.., corrisponderà
alla sig.ra un assegno divorzile in un'unica soluzione dell'importo CP_1
complessivo di € 15.000,00 (= euro quindicimila/00), che verrà versato, a titolo
assistenziale, compensativo e perequativo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
intestato alla stessa sig.ra nella giornata odierna. Le parti si danno reciprocamente CP_1
atto che, stante l'ammontare dell'importo come sopra concordato, la capitalizzazione una
tantum dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, è da
considerarsi equa essendo stata determinata tenendo conto anche di tutti i criteri
attributivi e quantificativi indicati dall'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970. Tale
somma viene, altresì, versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento destinato al
coniuge e già previsto in sede di separazione, il cui obbligo di versamento cesserà a far
data dal corrente mese di febbraio;
per tale motivo a marzo 2025 nulla più verrà versato.
Con l'esatto adempimento di quanto in questa sede pattuito le parti dichiarano di aver
2 definito ogni questione originatasi durante e dopo il matrimonio anche con riferimento alle
pronunce giudiziali che li hanno visti contrapposti e di null'altro avere reciprocamente a
pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Spese di procedura compensate tra le parti”.
Rilevato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, non presentano profili di illegittimità e che l'assegno una tantum è da considerarsi equo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/04/1995 da e , trascritto al n. 4, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 CP_1
1995, Uff. 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Riese Pio X alle seguenti condizioni:
1. La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, conserverà Per_1
la propria residenza presso l'abitazione paterna. Il padre, sig. , Parte_1
provvederà in via esclusiva ad ogni esigenza di vita della figlia , facendosi Per_1
carico in via esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario della stessa.
2. Il sig. , a titolo di liquidazione una tantum di tutti i diritti spettanti Parte_1
alla moglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 e ss.., corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile in un'unica CP_1
3 soluzione dell'importo complessivo di € 15.000,00 (=euro quindicimila/00), che questo tribunale ritiene equo e che verrà versato, a titolo assistenziale,
compensativo e perequativo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa sig.ra nella giornata odierna. Le parti si danno reciprocamente CP_1
atto che, stante l'ammontare dell'importo come sopra concordato, la capitalizzazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 8, della Legge
n. 898/1970, è da considerarsi equa essendo stata determinata tenendo conto anche di tutti i criteri attributivi e quantificativi indicati dall'art. 5, comma 6, della
Legge n. 898/1970. Tale somma viene, altresì, versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento destinato al coniuge e già previsto in sede di separazione, il cui obbligo di versamento cesserà a far data dal corrente mese di febbraio;
per tale motivo a marzo 2025 nulla più verrà versato.
3. Si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto in questa sede pattuito le parti dichiarano di aver definito ogni questione originatasi durante e dopo il matrimonio anche con riferimento alle pronunce giudiziali che li hanno visti contrapposti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo.
4. Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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