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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 634/2024 tra le parti:
AVV. c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Letizia Liguori, elettivamente domiciliato in Prato, via Armando Spadini n. 29 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
contumace;
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 09/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Ricorrente: (…) condannare il sig. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, residente in [...], al pagamento, in favore C.F._2 dell'avv. della somma, liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e Controparte_1
ss.mm., e ritenuta di giustizia, a titolo di compensi professionali per la difesa nel procedimento penale RGNR Tribunale di Prato 3655/2019; somma che sin d'ora si chieda non sia inferiore ad euro 3.586,52, oltre interessi moratori sulla medesima, a decorrere dal dì della domanda al saldo pagina 1 di 4 effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., l'avv. ha chiesto che Controparte_1 CP_2
sia condannato a pagare in suo favore, a titolo di compenso professionale, la somma
[...]
indicata in epigrafe.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere stato nominato difensore di fiducia del convenuto, imputato nel procedimento penale n. 3655/2019 r.g.n.r. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Prato;
di avere provveduto a depositare in data 20/10/2021 richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; di avere inviato in data 11/11/2020 proposta risarcitoria alla persona offesa;
di avere presenziato all'udienza del 5/10/2022 presso il
Tribunale di Prato;
di avere ottenuto la definizione del procedimento nelle forme richieste del patteggiamento con riduzione di 1/3 della pena prevista, oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, come da sentenza n. 2183/2022 pronunciata dal Tribunale di Prato all'udienza del 5/10/2022; di avere inviato in data 24/10/2022 al sig. copia della sentenza di patteggiamento, invitandolo al CP_2
saldo delle proprie competenze professionali;
che nessun pagamento è stato effettuato.
Il convenuto, malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del diritto di credito azionato con la produzione della scrittura recante la nomina come difensore di fiducia nel procedimento penale n. 3655/2019 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, recante la procura speciale a richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dalla quale pagina 2 di 4 si presume l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto d'opera intellettuale, nella specie di un contratto di patrocinio.
L'avv. ha anche provato l'attività espletata nell'adempimento del contratto concluso con CP_1
il sig. consistente nel deposito della richiesta di applicazione della pena ai sensi CP_3
dell'art. 444 c.p.p., nell'invio di una lettera recante offerta risarcitoria alla persona offesa e nel presenziare a due udienze di rinvio, nonché all'udienza del 5/10/2022 in cui il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento.
Quanto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avv. in applicazione dei CP_1
parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nella versione anteriore alle modifiche apportate con d.m. n.
127/2022 (in vigore dal 23/10/2022), vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza ex art. 444 c.p.p., spettano al ricorrente € 450,00 per la fase di studio, € 540,00 per la fase introduttiva
(richiesta di applicazione della pena) ed € 1.000,00 per la fase decisionale (partecipazione all'udienza dibattimentale e relative conclusioni). I compensi sono calcolati, avuto riguardo alla tabella n. 15 allegata al d.m. n. 55/2014 per il tribunale monocratico, nella misura media per le prime due fasi e in misura ridotta per l'ultima fase, considerata la non complessità dell'attività defensionale espletata.
Il difensore ha inoltre diritto al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 (1.990:15 x 100 = € 298,50).
Spettano inoltre gli accessori di legge (CPA e IVA), se dovuti.
Il convenuto, che è rimasto contumace, non ha provato di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento dei compensi spettanti al proprio difensore, come sarebbe stato suo onere fare.
Lo stesso dev'essere quindi condannato a pagare al ricorrente la somma di € 2.288,50, oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (26/03/2024, data di deposito del ricorso).
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di Controparte_2
I compensi professionali sono liquidati in base ai parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), nella misura minima per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerato che il processo si è concluso alla prima udienza senza espletamento di istruttoria, con formulazione di conclusioni orali, e che le questioni trattate sono semplici in fatto e in diritto.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 3 di 4 1) condanna per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore Controparte_2 dell'avv. della somma di € 2.288,50, oltre CPA e IVA se dovuti come per Controparte_1
legge, oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal 26/03/2024 al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 137,80 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 09/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 634/2024 tra le parti:
AVV. c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Letizia Liguori, elettivamente domiciliato in Prato, via Armando Spadini n. 29 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
contumace;
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 09/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Ricorrente: (…) condannare il sig. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, residente in [...], al pagamento, in favore C.F._2 dell'avv. della somma, liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e Controparte_1
ss.mm., e ritenuta di giustizia, a titolo di compensi professionali per la difesa nel procedimento penale RGNR Tribunale di Prato 3655/2019; somma che sin d'ora si chieda non sia inferiore ad euro 3.586,52, oltre interessi moratori sulla medesima, a decorrere dal dì della domanda al saldo pagina 1 di 4 effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., l'avv. ha chiesto che Controparte_1 CP_2
sia condannato a pagare in suo favore, a titolo di compenso professionale, la somma
[...]
indicata in epigrafe.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere stato nominato difensore di fiducia del convenuto, imputato nel procedimento penale n. 3655/2019 r.g.n.r. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Prato;
di avere provveduto a depositare in data 20/10/2021 richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; di avere inviato in data 11/11/2020 proposta risarcitoria alla persona offesa;
di avere presenziato all'udienza del 5/10/2022 presso il
Tribunale di Prato;
di avere ottenuto la definizione del procedimento nelle forme richieste del patteggiamento con riduzione di 1/3 della pena prevista, oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, come da sentenza n. 2183/2022 pronunciata dal Tribunale di Prato all'udienza del 5/10/2022; di avere inviato in data 24/10/2022 al sig. copia della sentenza di patteggiamento, invitandolo al CP_2
saldo delle proprie competenze professionali;
che nessun pagamento è stato effettuato.
Il convenuto, malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del diritto di credito azionato con la produzione della scrittura recante la nomina come difensore di fiducia nel procedimento penale n. 3655/2019 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, recante la procura speciale a richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dalla quale pagina 2 di 4 si presume l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto d'opera intellettuale, nella specie di un contratto di patrocinio.
L'avv. ha anche provato l'attività espletata nell'adempimento del contratto concluso con CP_1
il sig. consistente nel deposito della richiesta di applicazione della pena ai sensi CP_3
dell'art. 444 c.p.p., nell'invio di una lettera recante offerta risarcitoria alla persona offesa e nel presenziare a due udienze di rinvio, nonché all'udienza del 5/10/2022 in cui il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento.
Quanto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avv. in applicazione dei CP_1
parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nella versione anteriore alle modifiche apportate con d.m. n.
127/2022 (in vigore dal 23/10/2022), vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza ex art. 444 c.p.p., spettano al ricorrente € 450,00 per la fase di studio, € 540,00 per la fase introduttiva
(richiesta di applicazione della pena) ed € 1.000,00 per la fase decisionale (partecipazione all'udienza dibattimentale e relative conclusioni). I compensi sono calcolati, avuto riguardo alla tabella n. 15 allegata al d.m. n. 55/2014 per il tribunale monocratico, nella misura media per le prime due fasi e in misura ridotta per l'ultima fase, considerata la non complessità dell'attività defensionale espletata.
Il difensore ha inoltre diritto al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 (1.990:15 x 100 = € 298,50).
Spettano inoltre gli accessori di legge (CPA e IVA), se dovuti.
Il convenuto, che è rimasto contumace, non ha provato di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento dei compensi spettanti al proprio difensore, come sarebbe stato suo onere fare.
Lo stesso dev'essere quindi condannato a pagare al ricorrente la somma di € 2.288,50, oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (26/03/2024, data di deposito del ricorso).
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di Controparte_2
I compensi professionali sono liquidati in base ai parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), nella misura minima per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerato che il processo si è concluso alla prima udienza senza espletamento di istruttoria, con formulazione di conclusioni orali, e che le questioni trattate sono semplici in fatto e in diritto.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 3 di 4 1) condanna per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore Controparte_2 dell'avv. della somma di € 2.288,50, oltre CPA e IVA se dovuti come per Controparte_1
legge, oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal 26/03/2024 al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 137,80 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 09/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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