TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
2750/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. LEGGIERI LOREDANA
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 proponeva Parte_1 opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n.
510/2022 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che aveva diritto all'indennità di accompagnamento come da domanda amministrativa del 23.4.2021, con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. In via preliminare, va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis I co., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda risulta parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Il CTU dott. ha presentato le seguenti valutazioni, ritenute Persona_1 valide e condivisibili da questo G.L.:
“premesso che per il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento il ricorrente deve essere impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o avere necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita;
- nella precedente valutazione clinica da me effettuata durante le operazioni peritali non sono emersi deficit di deambulazione né deficit cognitivi o neurologici tali da indirizzarmi al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a differenza di come sostiene il procuratore di parte, che non avendo competenze cliniche, non ha presenziato alle operazioni peritali
(in alternativa poteva far partecipare un consulente di parte); - la nuova documentazione presentata dimostra un aggravamento della patologia cardiaca già in atto nel ricorrente e che, comunque, a seguito dell'intervento di TAVI sulla valvola aortica, ha sicuramente determinato un miglioramento clinico del paziente;
- dalla documentazione è emerso, però, un peggioramento dell'insufficienza renale che ha determinato la necessità di effettuare un trattamento dialitico temporaneo, in un soggetto monorene già affetto di insufficienza renale cronica (V° stadio K-DOQI)”.
Il CTU ha, pertanto, così concluso: “è possibile stabilire che il sopravvenuto episodio cardiologico, con la conseguente riacutizzazione dell'insufficienza renale cronica, può aver peggiorato le capacità di autonomia del ricorrente, fino ad allora conservate, soprattutto in riferimento al periodo di ricovero ospedaliero e nei mesi immediatamente successivi, per cui è plausibile stabilire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data del ricovero ospedaliero (dicembre
Pag. 2 di 4 2024) e per un periodo di un anno, con la necessità di rivalutazione da parte dell' CP_1 sulla persistenza del beneficio (dicembre 2025)”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
Il procuratore di parte ricorrente, tramite note di trattazione scritta del 02.11.2025, ha dichiarato di aderire alle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2024.
Le spese di lite possono ritenersi compensate alla luce della decorrenza successiva del requisito sanitario.
Le spese di CTU della prima e della seconda fase vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato il 15/03/2024, nella causa iscritta al n. CP_1
2750/2024 R.G.A.C. così provvede:
Pag. 3 di 4 1. dichiara che parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento da dicembre 2024;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento ATP RG CP_1
510/2022 e del presente giudizio.
Foggia, 11/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
2750/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. LEGGIERI LOREDANA
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 proponeva Parte_1 opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n.
510/2022 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che aveva diritto all'indennità di accompagnamento come da domanda amministrativa del 23.4.2021, con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. In via preliminare, va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis I co., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda risulta parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Il CTU dott. ha presentato le seguenti valutazioni, ritenute Persona_1 valide e condivisibili da questo G.L.:
“premesso che per il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento il ricorrente deve essere impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o avere necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita;
- nella precedente valutazione clinica da me effettuata durante le operazioni peritali non sono emersi deficit di deambulazione né deficit cognitivi o neurologici tali da indirizzarmi al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a differenza di come sostiene il procuratore di parte, che non avendo competenze cliniche, non ha presenziato alle operazioni peritali
(in alternativa poteva far partecipare un consulente di parte); - la nuova documentazione presentata dimostra un aggravamento della patologia cardiaca già in atto nel ricorrente e che, comunque, a seguito dell'intervento di TAVI sulla valvola aortica, ha sicuramente determinato un miglioramento clinico del paziente;
- dalla documentazione è emerso, però, un peggioramento dell'insufficienza renale che ha determinato la necessità di effettuare un trattamento dialitico temporaneo, in un soggetto monorene già affetto di insufficienza renale cronica (V° stadio K-DOQI)”.
Il CTU ha, pertanto, così concluso: “è possibile stabilire che il sopravvenuto episodio cardiologico, con la conseguente riacutizzazione dell'insufficienza renale cronica, può aver peggiorato le capacità di autonomia del ricorrente, fino ad allora conservate, soprattutto in riferimento al periodo di ricovero ospedaliero e nei mesi immediatamente successivi, per cui è plausibile stabilire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data del ricovero ospedaliero (dicembre
Pag. 2 di 4 2024) e per un periodo di un anno, con la necessità di rivalutazione da parte dell' CP_1 sulla persistenza del beneficio (dicembre 2025)”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
Il procuratore di parte ricorrente, tramite note di trattazione scritta del 02.11.2025, ha dichiarato di aderire alle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2024.
Le spese di lite possono ritenersi compensate alla luce della decorrenza successiva del requisito sanitario.
Le spese di CTU della prima e della seconda fase vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato il 15/03/2024, nella causa iscritta al n. CP_1
2750/2024 R.G.A.C. così provvede:
Pag. 3 di 4 1. dichiara che parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento da dicembre 2024;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento ATP RG CP_1
510/2022 e del presente giudizio.
Foggia, 11/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
Pag. 4 di 4