Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2026, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Foglieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Manica, Evelina Stefani, Vera Magnani, con domicilio eletto presso l’avv. Vera Magnani in Trento, piazza Dante, n. 15;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
1) della determinazione PAT 11.12.2025-14133 con la quale è stata disposta la decadenza dal contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione ai sensi della Legge provinciale 5.8.24 n. 9, art. 15, sottoscritta dalla Dirigente Dr.ssa Ileana Olivo, comunicata con raccomandata AR nota prot. S179/2025/23.7.1-2025-429/DZ del 18.12.2025-0992678 pervenuta in data 08.01.2026 e trasmessa tramite e-mail PEO in data 14.01.2025;
2) in via subordinata, cautelativamente della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1713 del 25.10.2024 avente ad oggetto Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose - Bando 2024 (codice CUP C44F24000590003) qualora la clausola prevista dall’art. 4 co. 1 dell’allegato 1 (Bando) alla medesima debba essere interpretata in senso contrario all’interesse dei ricorrenti, per le ragioni di cui ai motivi di ricorso;
3) in via subordinata, cautelativamente della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1757 del 31.10.2024 avente ad oggetto Modifica dell'Allegato 1 (Bando) della deliberazione n. 1713 del 25 ottobre 2024 concernente l'Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose - Bando 2024 (codice CUP C44F24000590003) qualora la clausola prevista dall’art. 4 co. 1 dell’allegato 1 (Bando) debba essere interpretata in senso contrario all’interesse dei ricorrenti, per le ragioni di cui ai motivi di ricorso;
4) in via subordinata, cautelativamente, dell’allegato 1 denominato contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose bando 2024 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1713 del 25.10.2024 di cui al punto n. 2 del presente atto, qualora la clausola prevista dall’art. 4 co. 1 debba essere interpretata in senso contrario all’interesse dei ricorrenti, per le ragioni di cui ai motivi di ricorso;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il cons. MO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Con deliberazione n. 1713 di data 25 ottobre 2024 avente ad oggetto “ Edilizia abitativa agevolata: Legge provinciale 5 agosto2024, n. 9 – art. 15. Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose – Bando 2024 (codice CUPC44F24000590003) ” venivano approvati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui all’art. 15 della legge provinciale 15 agosto2024, n. 9 (legge di assestamento), nonché ogni altro elemento necessario all’attuazione della disposizione provinciale, come riportati nell’Allegato 1 “ Contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose - Bando 2024 ”, parte integrante e sostanziale di detto provvedimento.
Tale deliberazione prevedeva i termini di presentazione della richiesta di contributo dal 6 novembre 2024 al 31 agosto 2025 (art. 5, c. 1).
Il precitato Allegato 1 alla deliberazione 1713/2024 prevede, all’art. 4 c. 1, rubricato “ Intervento ammesso a contributo ”, che “ È ammesso a contributo l’acquisto della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo di imposte, pari ad almeno euro 30.000,00, interamente sostenuto dal/i richiedente/i ”.
Il successivo art. 11 - “ Decadenza dal contributo ” -, prevede “ la decadenza totale del contributo concesso al/i beneficiario/i, con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell’effettivo versamento, nei seguenti casi:(...) “a) mancato possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 e/o mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 ”.
In data 31 ottobre 2024, la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con apposita deliberazione, la n. 1757, modificava l’allegato n. 1 di cui alla precedente deliberazione, con riferimento ad alcune previsioni del bando, confermandosi quant’altro stabilito con la precedente deliberazione n. 1713.
Con nota prot. n. 3120167 di data 20 aprile 2025 i ricorrenti presentavano, al Servizio politiche della casa, domanda di contributo per l’acquisto di una prima casa - Bando 2024, allegando la proposta irrevocabile di acquisto di un immobile da adibire a prima casa di abitazione.
Con determinazione del Servizio politiche della casa n. 6570 di data 19giugno 2025 veniva concesso ai ricorrenti il contributo prima casa - Bando 2024 per l’importo complessivo di euro 25.000,00 (euro 12.500,00 ciascuno).
In data 16 aprile 2025 i ricorrenti concludevano il contratto definitivo di compravendita del citato immobile a rogito Notaio Daniel Vidalot, Rep n. 7.387, Racc. n. 6.366, mentre il successivo 25 aprile 2025 il Giudice Tavolare del Tribunale di Trento emetteva il relativo decreto tavolare, ordinando l’intavolazione del diritto di proprietà dell’immobile oggetto di compravendita.
In data 22 luglio 2025 i ricorrenti trasmettevano il contratto di compravendita alla Provincia Autonoma ai fini dell’erogazione del contributo ammesso (invero, l’art. 8, c. 1, lettera a) del Bando 2024 prevede che, nel caso di presentazione della domanda di contributo senza allegato un contratto definitivo, lo stesso vada stipulato ed intavolato entro 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione e, al contempo, l’art. 7 c. 3 prevede che la liquidazione del contributo avvenga entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’atto di compravendita).
Dalla lettura del detto contratto di compravendita risulta, tra l’altro, all’art. 2 - “ corrispettivo ” - che: “ Il signor -OMISSIS- dichiara che parte della provvista di cui sopra, pari ad Euro 50.000 (cinquantamila) è stata messa a disposizione dai genitori signori (…) , il tutto quale adempimento effettuato, a titolo di liberalità, ai sensi dell'art. 1180 C.C. Il signor -OMISSIS- dichiara che la predetta liberalità è collegata alla vendita il tutto ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990 ”.
Per tale ragione, con nota prot. 708679 di data 11 settembre 2025 il Servizio Politiche della casa comunicava l’avvio del procedimento di decadenza dal contributo concesso con la determinazione n. 6570 di data 19 giugno 2025, dal momento che la provvista per l’acquisto dell’immobile ammesso a contributo era stata parzialmente sostenuta da soggetti diversi dai ricorrenti, in contrasto con quanto previsto dall’art. 4 c. 1 del Bando 2024.
I sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, con nota assunta al protocollo n. 784274 in data 8 ottobre 2025, inviavano una memoria difensiva in risposta all’avvio del procedimento di decadenza, al fine di comprovare la correttezza del loro operato e chiedendo l’archiviazione del procedimento di decadenza.
Con determinazione n. 14133 di data 11 dicembre 2025, comunicata agli odierni ricorrenti con raccomandata A/R, protocollo provinciale n. 992678 del 18 dicembre 2025, il Servizio provinciale competente dichiarava la decadenza dal contributo concesso (ma non corrisposto) per mancato rispetto dell’art. 4 c. 1 del bando (in quanto la spesa per l’acquisto della prima casa di abitazione non era stata interamente sostenuta dai richiedenti).
In data 2 febbraio 2026 i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- depositavano un’istanza di annullamento in autotutela, evidenziando i diversi profili di ritenuta illegittimità della determinazione.
Nelle more del riscontro da parte della Provincia, i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- proponevano l’odierno ricorso, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo (“ violazione di legge per la illegittima interpretazione delle clausole previste dal bando pubblicato ”) sostengono sostanzialmente i ricorrenti che il bando di partecipazione per l’ammissione al contributo, segnatamente l’art. 4, c. 1, debba venire interpretato nel senso che gli istanti debbano sostenere una spesa per l’acquisto della prima abitazione pari ad almeno trentamila euro, e non l’intero prezzo, in forza della delibera n. 1713 della Giunta provinciale, oggetto di gravame, che prevedrebbe che i richiedenti sostengano una “ spesa minima ” “ almeno pari ad un importo, comprensivo di imposte, di 30.000,00 euro (…)”.
Col secondo motivo di ricorso (“ eccesso di potere per difetto di istruttoria e per irragionevolezza e sproporzionalità dell’azione della provincia autonoma ”), i ricorrenti assumono che il prezzo sia stato effettivamente da loro interamente corrisposto stando alla piana lettura del contratto (assegni circolari a loro esclusivo ordine di pagamento) e che comunque la “ liberalità ” di cui in contratto rientrerebbe nella quota di legittima in futura successione e pertanto insindacabilmente già di loro esclusiva pertinenza.
Rilevano altresì una discrasia nella FAQ n. 18, da cui si evincerebbe che “ gli atti di liberalità sono irrilevanti ”.
Concludono dunque per l’annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione.
Si è costituita la Provincia, dapprima con memoria di costituzione formale, depositata in data 3 marzo 2026 ed indi con memoria difensiva, depositata il 13 marzo 2026.
La difesa dell’Amministrazione, preliminarmente, “ in via pregiudiziale ” eccepisce il “ difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adìto in favore del Giudice ordinario ”, facendo rinvio, tra l’altro, ha quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell’ordinanza n. 19167/2023 ai sensi della quale: “ In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo una volta che l'ente locale delegato per legge abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, il riconoscimento, da parte dell'Ente Comunale del diritto del privato alla percezione del contributo determina l'insorgere, a favore di quest'ultimo, di un diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario ”.
Nel merito poi contesta gli assunti dei ricorrenti, dando lettura diversa delle disposizioni di bando, per cui questo dovrebbe essere interpretato nel senso che l’intero prezzo di acquisto della prima casa di abitazione vada sostenuto dai richiedenti il contributo e che il richiamo alle norme in materia di successione non possano avere effetto alcuno, in spregio alle previsioni sui “ patti successori ”, peraltro rilevando che il pagamento quota parte effettuato dai genitori si configuri come “ adempimento del terzo ” e dunque in aperta violazione delle condizioni per l’ammissione al contributo che, come scritto, dispongono che il prezzo sia interamente pagato dai possibili beneficiari.
I ricorrenti hanno replicato con memoria depositata il 16 marzo 2026, in cui respingono l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il segmento in cui si inserisce il provvedimento adottato dalla Provincia di decadenza del contributo sia ancora nell’ambito procedimentale e dunque espressione del potere autoritativo dell’Amministrazione cui corrisponderebbe la situazione di interesse legittimo dei ricorrenti, radicando la giurisdizione in capo a questo Tribunale.
Ribadiscono poi le ragioni di merito avanzate in ricorso.
All'udienza camerale del 19 marzo 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare, il ricorso - previo avviso della possibilità di definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. - non sollevando le parti obiezione e/o eccezione e/o istanza alcuna, è stato trattenuto in decisione.
B) In limine litis deve essere primariamente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa della Provincia, poiché l'analisi della questione di giurisdizione ha carattere prioritario e preliminare rispetto ad ogni altra, giacché il difetto di giurisdizione del giudice adito priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, in rito e nel merito. Invero, il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi , la quale è un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione.
B.1) L’eccezione è fondata e merita accoglimento per quanto qui di seguito esposto.
B.2) L'esame della questione relativa alla corretta attribuzione della giurisdizione impone di valutare il petitum sostanziale, ossia l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (cfr., fra le tante, Cass. Sez. Un., 31 gennaio 2005, n. 6743; 28 giugno 2006, n. 14846).
Inoltre, secondo i principi espressi dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (29 gennaio 2014, n. 6), il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche (fattispecie assimilabili a quella in esame) deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
“ - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione;
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
È configurabile, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato, revocato, o ridotto in parte qua per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare: <<in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario>> (cfr. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16602; 10 febbraio 2022, n. 4292; 20 maggio 2024, n. 13992) ” (Cons. Stato, Sez. V, 07/11/2025, n. 8681).
Nella vicenda per cui è causa non è da revocarsi in dubbio che la concessione del contributo sia stata formalizzata già con la determinazione del Servizio politiche della casa n. 6570 del 19 giugno 2025, con ciò cristallizzandosi la fase procedurale di ammissione al contributo alla luce di quanto prodotto dai ricorrenti (nella specie proposta irrevocabile d’acquisto/contratto preliminare di compravendita).
“ Ed è appunto con l’emissione del provvedimento di attribuzione del beneficio che si determina in capo al beneficiario l’insorgenza di un diritto soggettivo alla successiva concreta erogazione dello stesso, tutelabile avanti al giudice ordinario in caso di relativa mancata concreta attuazione per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in relazione alla mancata osservanza di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta ” ( ibidem ).
L’Amministrazione ha successivamente accertato - in seguito alla produzione del contratto definitivo di compravendita - che i ricorrenti non abbiano ottemperato, recte non abbiano correttamente adempiuto alle prescrizioni di bando in riguardo alle modalità di pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile da adibire a prima casa di abitazione, che, secondo la sua prospettazione, non è stato pagato interamente dai richiedenti il contributo, odierni ricorrenti.
Ed è in tale fase, indiscutibilmente di esecuzione della previa delibera di ammissione al contributo, che radica appunto la giurisdizione del Giudice ordinario, e che avrebbe dovuto comportare la liquidazione/pagamento del contributo, che la Provincia si è determinata nel senso della “decadenza” dal diritto (soggettivo) al contributo in capo ai ricorrenti, attesa la loro violazione dell’art. 4, c. 1 del bando (“ È ammesso a contributo l’acquisto della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno euro 30.000,00, interamente sostenuto dal/i richiedente/i ”), per l’intervenuto pagamento di quota parte del prezzo con provvista fornita dai genitori del sig. FE (nello stesso senso vedasi i precedenti di questo Tribunale 14/11/2022, n. 189; 12.2.2021, n. 15).
Per incidens , si rileva che anche la giurisprudenza richiamata in maniera del tutto travisante da parte della difesa dei ricorrenti depone nello stesso senso qui esposto.
Vedasi ad esempio Consiglio di Stato, sez. V, 9/6/2022, n. 4716, per cui: “ La situazione giuridica soggettiva individuabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione possono sintetizzarsi secondo il seguente paradigma: a) tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che prevede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; b) l'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario del contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza (…)”.
C) In conclusione, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a..
D) Le spese di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, stante la mancata definizione nel merito della controversia ed attesa la peculiare natura della questione prospettata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il processo può essere riproposto ex art. 11, c. 2, c.p.a.;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS FA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
MO ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO ER | SS FA |
IL SEGRETARIO