Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4588/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4588 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in NT EN (CE) alla Via Galileo Galilei n. 20 presso lo studio dell'Avv. Arturo De Sibio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore e
(CF: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Bologna alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Via Giovanni Porzio - Isola G/1 Sc. B Piano 4 int
Napoli presso lo studio dell'Avv. Agostino Del Vacchio (CF: ) che la C.F._2
rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Sig. deduceva di essere proprietario Parte_1 dell'autovettura Jaguar F-Pace tg. FX798YF, che il giorno 22.07.2020, nell'arco temporale compreso tra le 22.00 del 22.07.2020 e le 00:05 del 23.07.2020, regolarmente chiusa e parcheggiata in Aversa (CE), Viale Della Libertà, veniva asportato da ignoti.
Deduceva il ricorrente che il giorno 23.07.2020, alle ore 09:50, sporgeva regolare denunzia orale di furto dell'autovettura, contro ignoti, presso il Commissariato di P.S. di Giugliano in Campania
“rischio di furto” con la compagnia con polizza n. Controparte_2
39347/132/83832458/1 21.02.2020 per il periodo 21.02.2020 al 21.02.2021, Parte_2 quest'ultima negava l'indennizzo.
Difatti, proseguiva l'istante, il sinistro veniva regolarmente denunciato alla compagnia assicurativa in data 23.07.2020 e rubricato al numero 1-8101-2020-0465137 e Controparte_2
consegnata tutta la documentazione necessaria alla regolare istruttoria del sinistro al fine di poter ottenere la liquidazione dell'indennizzo contrattualmente pattuito e previsto, (consegna di n. 2 chiavi per l'apertura e l'accensione del veicolo, n. 2 transponder del dispositivo satellitare Viasat, denuncia di furto in originale, attestazione di presentazione formalità per trasferimento di proprietà, estratto cronologico generale, copia fronte retro della carta di circolazione ed infine dossier scatola nera rilasciato da Viasat, certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso), la compagnia assicurativa decideva unilateralmente di non indennizzare il sinistro, in virtù della seguente motivazione: “i danni lamentati non sono compatibili con la dinamica denunciata”.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
I . accogliere integralmente la domanda attorea;
II . in via preliminare, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per il negato indennizzo in conseguenza dell'evento furto descritto come in narrativa;
I . in accoglimento della presente domanda, condannare la convenuta compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore del sig. , della somma di Euro 32.700,00 Parte_1
(trentaduemilasettecento\00) corrispondente al valore assicurato ovvero al valore commerciale del veicolo a seguito di adeguamento automatico del valore assicurato come da condizioni di polizza, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto totale dell'autovettura Jaguar F-Pace tg. FX
798 YF assicurata contro il “rischio di furto” con la compagnia con Controparte_1
polizza n° 39347/132/83832458/1 data 21.02.2020 per il periodo 21.02.2020 al Parte_2
21.02.2021;
IV. condannare per l'effetto, la convenuta compagnia assicurativa in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione su tutte le somme dovute, nei confronti della parte attorea, per quanto innanzi argomentato e richiesto, a far data dal dì del perpetrato furto sino all'effettivo soddisfo;
2 V. condannare la convenuta compagnia assicurativa in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e per
l'attività stragiudiziale svolta, oltre IVA e CPA, con maggiorazione di legge per spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
VI. munire l'emittenda sentenza di clausola provvisoria esecuzione come per legge
VII. Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Costituitasi la eccepiva la improponibilità, improcedibilità, nullità della Controparte_1
domanda formulata, la carenza di prova sulla legittimazione delle parti a stare in giudizio intesa quale titolarità del diritto azionato. Disconosceva tutti i documenti non prodotti dall'attore in forma non originale. Deduceva che la richiesta di indennizzo per il furto dell'autovettura tg. FX798YF, non era stata accolta già in sede stragiudiziale in quanto il veicolo tg. FX798YF, in data 05.02.2018 risultava coinvolto in un incidente talmente grave da non rendere più utilizzabile la vettura (come da documenti allegati), dubitando della effettiva riparazione del veicolo e della sua messa in circolazione, anche in considerazione della circostanza che, a seguito del sinistro, la vettura non era stata sottoposta ad alcuna revisione, considerati i gravissimi danni riportati come documentato, né alcuna prova delle riparazioni era stata data.
Inoltre, deduceva la convenuta, era stato richiesto il cambio di targa avvenuto, a seguito di distruzione, in data 08/10/2019 passando da tg. FF349HK a tg. FX798Y e che dopo l'evento del
05.02.2018 l'auto era stata alienata al prezzo di € 6.883,00, e rivenduta per € 8.000,00, infine, era stata acquistata dal sig. per l'esorbitante cifra di € 33.000,00. Pt_1
La società convenuta sosteneva che l'aumento del prezzo di vendita era avvenuto al solo fine di lucrare ai danni delle compagnie assicurative attraverso richieste di risarcimenti per presunti sinistri, tra cui quello del 31.03.2020 per il quale pendeva giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marano, relativo al veicolo oggetto di furto, in cui i danni risultavano incompatibili con la sagoma di un veicolo similare a quello del presunto responsabile.
Infine, deduceva la società secondo le risultanze dei cd. Parametri di significatività di CP_3
cui al registro IVASS al , erano riconducibili ben 20 ricorrenze negli ultimi cinque Parte_1
anni.
La convenuta contestava, altresì, il quantum della pretesa. Difatti, la richiesta di indennizzo, nella misura formulata di € 32.700,00, sulla base delle considerazioni espresse appariva palesemente, eccessiva, incongrua e speculativa, e la richiesta di cumulo di rivalutazione e interessi.
Tanto premesso, la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere:
a) dichiarare la improponibilità, improcedibilità, nullità della domanda
3 formulata, nonché la carenza di prova sulla legittimazione delle parti a stare in giudizio, o, comunque rigettare integralmente la medesima nel merito perché assolutamente infondata e/o non provata;
b) in subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga la domanda formulata meritevole di accoglimento, ridurre sensibilmente l'ammontare dell'indennizzo richiesto, in considerazione di tutte le osservazioni sopra evidenziate;
c) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza del 31.10.2023 il Tribunale rilevata la necessità di una istruttoria non sommaria disponeva il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata fissata per la decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per l'udienza del 28.11.2024 ex art. 281 quinquies c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
1. Questioni preliminari
Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità della domanda per avere l'istante esperito sia il procedimento di negoziazione assistita che di mediazione quest'ultimo espressamente previsto per l'ipotesi in esame dall'art. 5 D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, come da verbale negativo del 05.04.2023 allegato (Produzione ricorso).
2. Sul merito
La presente controversia trova soluzione nell'applicazione della generale normativa di cui all'art. 1882 e seguenti c.c., ovvero nella previsione normativa che definisce il contratto di assicurazione come tipicamente aleatorio – poiché il rischio/alea ne è l'elemento essenziale -, normativa applicabile anche alla polizza furto. La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro. In merito alla specifica tipologia di contratto dedotto in causa, si osserva che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicurativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, per cui le stesse si configurano come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova, nel generale rispetto del principio dell'onere della prova, di cui all'art.2697 c.c.
In merito alla prova del furto del bene assicurato ovvero alla dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, la Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti
4 certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale”.
La mera produzione della denuncia di furto non esime dunque l'assicurato dalla prova rigorosa:
– in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato;
– e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto.
Difatti, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione;
deve essere cioè dimostrata la così detta “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” ciò in quanto “La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato” (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003) “la denunzia… fatta all'autorità…, come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo… ha valore… di semplice indizio” (Cfr.: Cass. Civ. n. 1225 del 29.4.1974).
Pertanto, in caso di assenza della dimostrazione dell'evento “furto” deve prevalere la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime, a mente della quale “in tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
(mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato, che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno, del quale chiede di essere indennizzato”.
Seguendo questa impostazione, nell'ipotesi di furto di un'autovettura assicurata con garanzia furto, il proprietario-assicurato per ottenere l'indennizzo dovrà presentare all'assicurazione vari documenti, quali la denunzia di furto, l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al P.R.A., la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia
5 bonifico, assegno, ecc.), la serie completa delle chiavi (due, rilasciate dal venditore al momento della consegna), altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 cod. civ.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'assicurato-proprietario debba aver adottato misure idonee a impedirne la circolazione da parte di terzi non autorizzati. Tra le tante,
Cass. sent. 16217/2013: “Non é sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo.”
Le misure idonee per dimostrare che il furto e poi la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà (prohibente domino) – sarebbero che l'auto, parcheggiata sulla pubblica via, sarebbe stata rubata priva delle chiavi e chiusa. Infatti, se poi non si consegnassero all'assicurazione tutte e due le chiavi del veicolo rubato, si potrebbe considerare non provato il comportamento specificamente inteso a vietare e/o impedire la circolazione del veicolo.
L'attore, si è limitato a produrre copia di documenti comprovanti l'avvenuto acquisto della proprietà de qua, nonché della presentazione della denuncia di furto, la perdita di possesso, ma nulla ha dedotto in merito alle gravi affermazioni documentate di parte convenuta in relazione alle condizioni del veicolo a seguito del sinistro del 05.02.2018 secondo le quali il veicolo risultava
“distrutto” e se la riparazione/ricostruzione sia avvenuta nel rispetto delle procedure della casa produttrice e con pezzi di ricambio originali.
Deve osservarsi sul punto che il silenzio dell'attore, che in sede di libero interrogatorio ha dichiarato: “… Io svolgo attività di compravendita di auto usate regolarmente autorizzato”, per la qualità di operatore del settore, appare significativo.
In merito al prezzo di acquisto vi sono diverse criticità da segnalare.
Il pagamento da parte del di €. 33.000,00 nel 2020, cifra risultante dall'estratto cronologico, Pt_1 per un'auto immatricolata il 15.09.2016 appare privo di prova. Difatti, non vi è una fattura che provi il pagamento del detto prezzo ed i bonifici allegati datati 30.12.2019 e 06.02.2020 per €. 10.000,00 ciascuno e del 17.02.2020 per € 8.000,00 nemmeno corrispondono al preteso prezzo di acquisto.
Qualche perplessità sorge anche in merito alle lacune della medesima parte attrice, sempre per la sua qualità professionale, circa l'agenzia assicuratrice. Difatti, sul punto il ha riferito: “Non Pt_1 ricordo né l'agenzia dove è stata effettuata la polizza né il mio agente”.
In merito al furto del veicolo, occorre rilevare che la prova appare carente.
6 Il in sede di libero interrogatorio ha dichiarato: “L'auto mi è stata sottratta ad Aversa, ero Pt_1 andato a mangiare in una ristopescheria con degli amici eravamo in sei, l'auto la parcheggiai fuori alla strada sul marciapiede, non c'era un custode, e oltre il dispositivo satellitare e la scatola nera, che mi venne consigliata dalla società assicuratrice, non avevo alcun dispositivo antifurto.
Eravamo giunti alla ristopescheria verso le ore 21:15 e siamo usciti verso le 24:15/24:30, quando siamo usciti la Jaguar FPace non c'era più. Io non mi sono mai preoccupato di andare a vedere
l'auto fuori. Ho fatto la denuncia scritta il giorno dopo, ma già la notte mi recai alla Polizia di
Giugliano per denunciare l'accaduto, e anzi, feci un giro per cercare di trovarla, senza risultato”.
Il teste escusso Sig. all'udienza dell'11.07.2024 ha dichiarato: “Ricordo che Testimone_1 verso la fine di luglio dell'anno 2020 eravamo a cena in un ristorante al confine tra Aversa e
Lusciano, il nome del ristorante era “Le Delizie del mare”, “eravamo giunti verso le ore 21:00 al ristorante. Io ero giunto in auto con il . Verso le ore 23:30/24:00, siamo usciti dal Pt_1 ristorante e non abbiamo più trovato l'auto. L'auto era una jaguar modello Suv di colore blu.
L'auto era stata parcheggiata sulla strada nei pressi del ristorante. L'auto non è stata affidata ad alcun parcheggiatore, non so se fosse munita di sistema antifurto. Il quando siamo usciti Pt_1 dall'auto ha chiuso l'auto con il telecomando. Uscendo dal ristorante l'auto si vedeva, ma dall'interno no”. “Che io ricordi il sig. non si è mai affacciato per controllare l'auto; Pt_1
l'auto era nuova, mi sembra che l'avesse presa da poco”. “Quando siamo usciti dal ristorante il
non vedendo l'auto ha chiamato carabinieri o polizia al telefono, non ricordo cosa Pt_1
dicesse; il è entrato in auto con degli amici che erano stati con noi a cena per vedere se Pt_1
l'auto era nei pressi ed è andato in giro per cercarla. Se non sbaglio, la ricerca è durata circa
10/15 minuti. Io ero fuori al ristorante in attesa, quando è ritornato siamo andati a casa con altri amici. A cena eravamo sei persone, all'andata eravamo con due auto al ritorno solo con una”.
“A.D. - il sig. procedeva senza indugio alla segnalazione dell'accadimento, essendo il Pt_1
veicolo munito di dispositivo di sicurezza Viasat” R.: Nulla so;
” Io sono stato CP_4
accompagnato a casa per primo, gli altri non so cosa hanno fatto. Non so se sia andato Pt_1
dalla polizia o dai carabinieri per denunciare il furto”.
Dalle dichiarazioni ripotate emerge che il ha affermato di essersi recato alla Polizia la sera Pt_1 stessa, mentre il teste ha affermato che “il … chiamava carabinieri o polizia al Tes_1 Pt_1 telefono”. Al momento della denuncia il non ha indicato come presenti ai fatti gli amici Pt_1
della cena. Dallo scontrino, allegato da parte attrice per provare la sua presenza al ristorante, emerge che alla cena erano in quattro persone e non in sei.
Tali discordanze inducono a ritenere inattendibili il teste e, quindi, che parte attrice non Tes_1 abbia fornito specifica prova dell'avvenuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità.
7 La domanda manifesta gravi criticità soprattutto in merito al quantum preteso.
In particolare, è ben noto che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n. 16229/2023).
Nel caso di specie, applicando quanto appena detto, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del veicolo di proprietà dell'attore al momento del furto avvenuto in data 22/23.7.2020.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
È chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Nella fattispecie in esame, dovendosi escludere l'esistenza di “perizia stimata” ai sensi del comma 2 del citato art. 1908 c.c., è necessario l'accertamento del danno da intendersi come diminuzione patrimoniale corrispondente al valore del veicolo sottratto al momento dell'illecito.
Non rileva ai fini della quantificazione del danno il prezzo di vendita riportato sull'estratto cronologico, in quanto trattandosi di trascrizione di transazione tra privati esso è oggetto di scelta libera, cosicché ben potrebbe essere di molto superiore al valore del bene o, all'inverso, potrebbe esserne di molto inferiore. Inoltre, occorre osservare che dalle acquisizioni probatorie non è possibile risalire alle effettive condizioni del veicolo al momento del furto, né si ha contezza del numero di chilometri già registrati dal veicolo de qua né, come già rilevato, che la ricostruzione del veicolo sia stata effettuata da un'officina autorizzata jaguar, con materiali di ricambio della casa produttrice, prove delle quali era onerata la parte attrice, cui è impossibile sopperire, non essendo più il veicolo disponibile per una perizia.
8 Ogni domanda risarcitoria è composta di due “pilastri” strutturali, l'an debeatur ed il quantum debeatur.
Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, o quantomeno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno.
Non esiste un ordine prioritario nell'esame dei due elementi strutturali (an debeatur e quantum debeatur), in quanto l'insussistenza o l'infondatezza di uno di essi comporta il rigetto nel merito dell'intera domanda risarcitoria.
In conclusione, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia fornito oltre alla prova dell'evento determinante il rischio coperto da garanzia, la prova deldanno, del quale chiedeva di essere indennizzato
La domanda attorea, per le superiori considerazioni va disattesa.
3. Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite ricorrono gravi e giustificati motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Esposito, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 08/01/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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