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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. iscritto al n. 17199/2024 R.G. instaurato da
con l'avv. CONTI EDOARDO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CONTI EDOARDO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 27.07.2012; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capriolo (BS) al n. 7 parte II serie C - anno 2012 in data 13.09.2012; - ordinare al Comune di Capriolo (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle richieste di divorzio/scioglimento del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Capriolo (BS) (atto n. 7, parte II, serie C, anno 2012), risultano separate dal
19/3/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 30/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST ET EA MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. iscritto al n. 17199/2024 R.G. instaurato da
con l'avv. CONTI EDOARDO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CONTI EDOARDO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 27.07.2012; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capriolo (BS) al n. 7 parte II serie C - anno 2012 in data 13.09.2012; - ordinare al Comune di Capriolo (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle richieste di divorzio/scioglimento del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Capriolo (BS) (atto n. 7, parte II, serie C, anno 2012), risultano separate dal
19/3/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 30/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST ET EA MA
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