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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2043/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713 AUTOTUTELA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esaminato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU 2021. Preso atto che il Comune di Catanzaro con memoria di costituzione ha sostanzialmente modificato la pretesa facendo venire meno la controversia. Proposta accettata, per come risulta dal verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che detta situazione sopravvenuta elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire;
considerato che
il principio di economia processuale, di cui è parte l'interesse -ora coperto dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 111cost.- alla spedita definizione dei processi, vieta qualsiasi inutile reiterazione di attività processuali, per cui non osta all'emissione della pronuncia di cessazione della materia del contendere la circostanza che l'udienza odierna sia stata fissata per la trattazione della domanda di sospensione dell'atto impugnato, dovendo il giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento, così provvedere, una volta venuto a conoscenza, come nel caso di specie, di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale;
ritenuto che
sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro- giudice monocratico- cosi provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2043/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713 AUTOTUTELA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esaminato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU 2021. Preso atto che il Comune di Catanzaro con memoria di costituzione ha sostanzialmente modificato la pretesa facendo venire meno la controversia. Proposta accettata, per come risulta dal verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che detta situazione sopravvenuta elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire;
considerato che
il principio di economia processuale, di cui è parte l'interesse -ora coperto dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 111cost.- alla spedita definizione dei processi, vieta qualsiasi inutile reiterazione di attività processuali, per cui non osta all'emissione della pronuncia di cessazione della materia del contendere la circostanza che l'udienza odierna sia stata fissata per la trattazione della domanda di sospensione dell'atto impugnato, dovendo il giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento, così provvedere, una volta venuto a conoscenza, come nel caso di specie, di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale;
ritenuto che
sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro- giudice monocratico- cosi provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il giudice monocratico