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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario CH EN, premesso che con l'ordinanza pronunziata all'udienza del 2.9.2025 le parti erano state autorizzate al deposito di memorie scritte per l'udienza di discussione orale, ha pronunziato la seguente SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc nella controversia iscritta al numero 157 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
TRA
nato a [...] il [...], e la società Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procure alle
[...] liti su foglio separato in calce al ricorso, dall'Avvocato Mario Petrucciani presso il cui studio professionale in Campobasso al C.so Bucci n. 76, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Ottavio Antonio Balducci presso il cui studio professionale, in Isernia via Occidentale n. 148, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. e la società , obbligata in solido, Parte_1 Parte_2
hanno proposto tempestiva opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, avverso l'ordinanza ingiunzione n.767/2023 emessa in data 13 giugno 2023 dal Commissario
Straordinario dell' ed a mezzo della quale è stata irrogata la Controparte_1
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.434,19. Ai ricorrenti è stata contestata la violazione di cui pagina 1 di 4 all'art. 7, comma 2 in relazione all'All. 2 punto 1.1. lettera c) del Decreto Legislativo n. 151/2007, per aver circolato alla guida dell'autocarro tg. BG396PV, adibito a trasporto animali vivi (pollame), senza che lo stesso dopo lo scarico fosse stato pulito e disinfettato, come accertato in data 27.11.2019 con verbale n. 700015399045 dalla Polizia Stradale di Isernia. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha eccepito la violazione del combinato delle norme di cui all'art. 7 ed all'Allegato 2 del Decreto
Legislativo n. 151/2007, l'intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 28 L. n.
689/1981 e, infine l'eccessività della sanzione irrogata.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Ritiene il Tribunale fondato il primo motivo di opposizione.
Difatti, dalla lettura del regolamento n. 1/2005 e, in particolare, del “considerando” undicesimo, si evince come le disposizioni particolareggiate previste per far fronte alle varie esigenze che possano emergere in relazione ai diversi tipi di trasporto, devono essere interpretate ed applicate conformemente al principio posto a base del Regolamento stesso secondo cui: “gli animali non debbono essere
trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”.
L'art. 3 di tale regolamento, intitolato "Condizioni generali per il trasporto di animali", dispone:
"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni
o a sofferenze inutili". Inoltre, sono soddisfatte le seguenti condizioni: (...) "c) i mezzi di trasporto sono
progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità
degli animali;
d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite,
mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
”.
Il D. Lgs n. 151/2007 all'art. 7, inerente la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, al comma 2 recita: "
Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al
presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000".
L'Allegato 2 (previsto dall'art. 7, comma 2) "Mezzi di Trasporto" al punto 1.1. prevede che: "I mezzi di pagina 2 di 4 trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da,,,
lett. c) essere puliti e disinfettati".
Fatta tale necessaria premessa, appare evidente come la fattispecie di cui è causa rientra nell'alveo della materia igienico-sanitaria e come il regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, trasposto in Italia con D.Lgs n. 151/2007, ha la finalità di creare e garantire condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza agli animali trasportati e, quindi, di salvaguardare il benessere e la salute degli animali stessi anche durante il trasporto e di prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive.
La condotta sanzionata nel caso di specie, cioè quella prevista dall'art. 7, comma 2, in relazione all'All.
n. 2 punto 1.1 lettera C), è da individuarsi pertanto nella inidonea modalità di trasporto degli animali,
non apparendo corretto quanto dedotto da parte opposta in merito al fatto che la violazione di tale norma sussisterebbe sempre e comunque anche in assenza della presenza di animali sul veicolo e che la normativa richiamata sarebbe posta a tutela anche dell'igiene pubblica.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la fattispecie tutelata sia idonea ad atteggiarsi, al contrario, come una prescrizione di carattere permanente, la cui rilevanza prende avvio al momento in cui comincia il trasporto, con il carico degli animali, ed ha termine con il raggiungimento del luogo di destinazione e con lo scarico degli stessi.
Infatti, il trasporto sanzionato, e cioè quello che si effettua senza il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'allegato 2, deve essere interpretato nel senso che durante le fasi di trasporto devono essere adottate tutte le cautele previste dalla normativa di settore al fine di prevenire eventuali contagi e garantire l'incolumità degli animali stessi mentre, dopo l'ultima fase di dette operazioni e a veicolo ormai privo di animali, non si comprende cosa si dovrebbe ancora tutelare.
Così ricostruito il quadro normativo ed interpretate le norme contestate, dal momento che la sanzione è
stata irrogata a parte ricorrente dalla Polizia Stradale perché: “ circolava alla guida del suddetto
autocarro, adibito al trasporto di animali vivi, senza che lo stesso dopo lo scarico fosse stato pulito e pagina 3 di 4 disinfettato”, è evidente che, terminata la fase di scarico degli animali, nessuna violazione poteva essere contestata a parte ricorrente a salvaguardia del benessere e della salute degli animali, che avevano ormai raggiunto la loro destinazione e che, pertanto, nulla più vi era da tutelare e salvaguardare almeno per ciò che concerne gli animali appena scaricati.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto della controversia, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata anche con riferimento alla sanzione ingiunta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice onorario CH EN, sul ricorso presentato in data 30.1.2025 dal sig. unitamente alla società Parte_1 Parte_2
ei confronti dell' , così provvede:
[...] Controparte_1
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 767 del 13.6.2023 emessa dal Commissario Straordinario
dell' ; CP_2
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'Avv. Mario Petrucciani dichiaratosi CP_2
antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 1.701,00 oltre spese generali, Iva e Cap
nonché euro 125,00 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 25 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
CH EN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario CH EN, premesso che con l'ordinanza pronunziata all'udienza del 2.9.2025 le parti erano state autorizzate al deposito di memorie scritte per l'udienza di discussione orale, ha pronunziato la seguente SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc nella controversia iscritta al numero 157 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
TRA
nato a [...] il [...], e la società Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procure alle
[...] liti su foglio separato in calce al ricorso, dall'Avvocato Mario Petrucciani presso il cui studio professionale in Campobasso al C.so Bucci n. 76, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Ottavio Antonio Balducci presso il cui studio professionale, in Isernia via Occidentale n. 148, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. e la società , obbligata in solido, Parte_1 Parte_2
hanno proposto tempestiva opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, avverso l'ordinanza ingiunzione n.767/2023 emessa in data 13 giugno 2023 dal Commissario
Straordinario dell' ed a mezzo della quale è stata irrogata la Controparte_1
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.434,19. Ai ricorrenti è stata contestata la violazione di cui pagina 1 di 4 all'art. 7, comma 2 in relazione all'All. 2 punto 1.1. lettera c) del Decreto Legislativo n. 151/2007, per aver circolato alla guida dell'autocarro tg. BG396PV, adibito a trasporto animali vivi (pollame), senza che lo stesso dopo lo scarico fosse stato pulito e disinfettato, come accertato in data 27.11.2019 con verbale n. 700015399045 dalla Polizia Stradale di Isernia. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha eccepito la violazione del combinato delle norme di cui all'art. 7 ed all'Allegato 2 del Decreto
Legislativo n. 151/2007, l'intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 28 L. n.
689/1981 e, infine l'eccessività della sanzione irrogata.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Ritiene il Tribunale fondato il primo motivo di opposizione.
Difatti, dalla lettura del regolamento n. 1/2005 e, in particolare, del “considerando” undicesimo, si evince come le disposizioni particolareggiate previste per far fronte alle varie esigenze che possano emergere in relazione ai diversi tipi di trasporto, devono essere interpretate ed applicate conformemente al principio posto a base del Regolamento stesso secondo cui: “gli animali non debbono essere
trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”.
L'art. 3 di tale regolamento, intitolato "Condizioni generali per il trasporto di animali", dispone:
"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni
o a sofferenze inutili". Inoltre, sono soddisfatte le seguenti condizioni: (...) "c) i mezzi di trasporto sono
progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità
degli animali;
d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite,
mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
”.
Il D. Lgs n. 151/2007 all'art. 7, inerente la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, al comma 2 recita: "
Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al
presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000".
L'Allegato 2 (previsto dall'art. 7, comma 2) "Mezzi di Trasporto" al punto 1.1. prevede che: "I mezzi di pagina 2 di 4 trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da,,,
lett. c) essere puliti e disinfettati".
Fatta tale necessaria premessa, appare evidente come la fattispecie di cui è causa rientra nell'alveo della materia igienico-sanitaria e come il regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, trasposto in Italia con D.Lgs n. 151/2007, ha la finalità di creare e garantire condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza agli animali trasportati e, quindi, di salvaguardare il benessere e la salute degli animali stessi anche durante il trasporto e di prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive.
La condotta sanzionata nel caso di specie, cioè quella prevista dall'art. 7, comma 2, in relazione all'All.
n. 2 punto 1.1 lettera C), è da individuarsi pertanto nella inidonea modalità di trasporto degli animali,
non apparendo corretto quanto dedotto da parte opposta in merito al fatto che la violazione di tale norma sussisterebbe sempre e comunque anche in assenza della presenza di animali sul veicolo e che la normativa richiamata sarebbe posta a tutela anche dell'igiene pubblica.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la fattispecie tutelata sia idonea ad atteggiarsi, al contrario, come una prescrizione di carattere permanente, la cui rilevanza prende avvio al momento in cui comincia il trasporto, con il carico degli animali, ed ha termine con il raggiungimento del luogo di destinazione e con lo scarico degli stessi.
Infatti, il trasporto sanzionato, e cioè quello che si effettua senza il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'allegato 2, deve essere interpretato nel senso che durante le fasi di trasporto devono essere adottate tutte le cautele previste dalla normativa di settore al fine di prevenire eventuali contagi e garantire l'incolumità degli animali stessi mentre, dopo l'ultima fase di dette operazioni e a veicolo ormai privo di animali, non si comprende cosa si dovrebbe ancora tutelare.
Così ricostruito il quadro normativo ed interpretate le norme contestate, dal momento che la sanzione è
stata irrogata a parte ricorrente dalla Polizia Stradale perché: “ circolava alla guida del suddetto
autocarro, adibito al trasporto di animali vivi, senza che lo stesso dopo lo scarico fosse stato pulito e pagina 3 di 4 disinfettato”, è evidente che, terminata la fase di scarico degli animali, nessuna violazione poteva essere contestata a parte ricorrente a salvaguardia del benessere e della salute degli animali, che avevano ormai raggiunto la loro destinazione e che, pertanto, nulla più vi era da tutelare e salvaguardare almeno per ciò che concerne gli animali appena scaricati.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto della controversia, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata anche con riferimento alla sanzione ingiunta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice onorario CH EN, sul ricorso presentato in data 30.1.2025 dal sig. unitamente alla società Parte_1 Parte_2
ei confronti dell' , così provvede:
[...] Controparte_1
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 767 del 13.6.2023 emessa dal Commissario Straordinario
dell' ; CP_2
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'Avv. Mario Petrucciani dichiaratosi CP_2
antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 1.701,00 oltre spese generali, Iva e Cap
nonché euro 125,00 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 25 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
CH EN
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