TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 756/2023 R.G., riservata a decisione all'udienza del 19.3.2025 e vertente
TRA
n. in Romania il 3.3.1980, CF Parte_1
difesa dall'Avv.- Giuseppe Russo C.F._1
E
n. in Svizzera il 7.2.1975, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Daniela Giancristofaro
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
L'Avv. Giuseppe Russo per l'attrice conclude: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio dei coniugi separati con l'accoglimento delle seguenti richieste di regolamentazione del regime divorzile: ▪ dispone l'obbligo a carico del signor di somministrare Parte_2 periodicamente a favore della signora un assegno divorzile non inferiore ad € 250,00 mensili con previsione di adeguamento annuale secondo indici ISTAT per delle indennità ed assegni previdenziali;
” L'Avv. Daniela Giancristofaro per il convenuto conclude: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei suindicati motivi, accogliere integralmente la presente domanda e per l'effetto rigettare l'avverso libello ivi dichiarando non dovuto alcun assegno di mantenimento.; sempre comunque in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori e rimborso forfettario (15%) ut lege.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sullo “status libertatis”, va osservato che entrambe le parti richiedono lo scioglimento del matrimonio, deve, pertanto, emettersi la richiesta pronuncia.
Riguardo le questioni economiche, la richiede un assegno Parte_1 divorzile non inferiore ad € 250,00 mensili, il chiede il rigetto di tale Pt_2 domanda.
Sul punto il Tribunale osserva che, atteso che l'art. 5, sesto comma, L. 898/1970 definisce i presupposti dell'assegno divorzile «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.». Dal tenore letterale e sintattico della disposizione del sesto comma, è evidente che il presupposto che giustifica la spettanza dell'assegno divorzile è costituito dalle sole due condizioni racchiuse nel periodo finale della norma in esame («quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»), dal momento che la congiunzione temporale “quando” indica appunto il momento, e implicitamente anche il caso, in cui spetta il diritto. In ossequio alla interpretazione che la stessa Corte di Cassazione n. 11504/2017 ha voluto fornire, l'adeguatezza dei mezzi non può essere individuata con riferimento al precedente tenore di vita matrimoniale.
Pertanto, presupposto per la determinazione dell'assegno di cui all'art. 5 comma 6, della l. n. 898 del 1970 e succ. modif., non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, bensì la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere saldamente ancorato alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, tenuto conto delle scelte e dei ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. E ciò al fine di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari e comunque all'assunzione di un ruolo esclusivamente consumato all'interno della famiglia, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6 sono rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Nel conferire preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio va evidenziata la necessità di accertare, nel caso vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente, tenendo sempre presente il criterio della oggettiva impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge più debole dal punto di vista economico.
Sul punto si osserva che la risulta essere disoccupata, e non avere Parte_1 alcun'altra entrata, di contro il svolge una stabile attività lavorativa. Pt_2
Evidente è la sussistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, ciò comporta l'accoglimento della richiesta di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
In ragione delle condizioni economiche del resistente, si ritiene congruo determinare l'assegno che il dovrà corrispondere alla in Pt_2 Parte_1 euro 200,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese e soggetta ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT.
La natura delle questioni trattate comporta l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, non definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 756/2023, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2 contratto tra gli stessi in Frisa il 23.7.2016 ed ordina
[...]
l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2016 n.
4 - Parte I – Ufficio 1)
Fissa in euro 200 mensili l'assegno di mantenimento a carico di Pt_2 in favore di somma da versarsi entro il giorno
[...] Parte_1
25 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 21.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa