Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7453 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07453/2025REG.PROV.COLL.
N. 06872/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6872 del 2022, proposto da
AR AN Ferraro, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1403/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ordinanza n. 45 del 14.10.2016 il Comune di Giugliano ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate presso l’immobile dell’appellante (“ Manufatto composto da piattabanda di cemento armato alta circa 1 mt tipo camera d’aria con sovrastante struttura in legno composta da pilastri e travi con sovrastante copertura in tegole” ).
Tali opere sono state realizzate in assenza dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente.
2 - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, l’appellante ha impugnato tale provvedimento, deducendo quattro motivi di ricorso: “ i) la violazione degli artt. 31 e 36 D.P.R. n. 380/2001, per non avere l’Amministrazione considerato che, entro il termine assegnato per la demolizione, la ricorrente avrebbe potuto presentare istanza di accertamento di conformità; ii ) il difetto di motivazione e sviamento, per non avere il Comune valutato il pubblico interesse alla demolizione; iii ) l’eccesso di potere per mancata indicazione della superficie da acquisire; iv ) la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90” .
3 - Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’ultimo motivo di ricorso, ritenendo superflua la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990, stante la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione.
Contrariamente al Giudice di prime cure, parte appellante sostiene la necessità della preventiva interlocuzione tra l’Amministrazione ed il privato anche in materia di ordinanza di demolizione.
4.2 – Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado per aver respinto il secondo motivo di ricorso con il quale è stato rilevato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Comune motivato in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione e per l’omessa valutazione da parte dell’Amministrazione della conformità urbanistica degli abusi sanzionati.
5 - L’appello non può trovare accoglimento.
Con il provvedimento impugnato si contesta la realizzazione di una piattabanda di cemento armato di altezza pari a circa un metro, con sovrastante struttura in legno composta da pilastri e travi, ricoperta da una struttura in tegole e occupante una superficie di circa 150 mq.
L’appellante non contesta che le opere descritte sono state realizzate in zona agricola “E1”, in difetto di ogni titolo abilitativo.
5.1 - Quanto alle censure svolte dall’appellante, di ordine essenzialmente formale e procedimentale, si osserva che il Tar ha fatto corretta applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
5.2 - In questa sede non può pertanto che confermarsi il rigetto della doglianza con la quale si lamenta l’omissione degli adempimenti partecipativi ex art. 7 e seguenti, legge 241/1990. Invero, va ribadito che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P. A., con la conseguenza che ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua del già citato art. 21- octies , legge 241/1990 ( cfr . Cons. St., sez. IV, n. 734 del 2014; Cons. St., sez. V, n. 3337 del 2012; Cons. St., sez. V, n. 4764/2011).
5.3 - Quanto alla pretesa mancata specificazione degli interessi pubblici a fondamento della disposta demolizione è sufficiente richiamare l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), secondo la quale “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
5.4 – Infine, a nulla rileva la dedotta mancata valutazione della conformità urbanistica degli abusi sanzionati.
A questo riguardo, deve infatti ricordarsi che la eventuale (allo stato indimostrata) legittimità sostanziale delle opere, in rapporto al regime dell’area sulla quale accedono, deve necessariamente essere valutata nell’ambito di un procedimento di sanatoria, non potendosi gravare l’amministrazione dell’onere di valutare d’ufficio tale eventualità. Tanto si evince dall’art. 31 e dall’art. 27 d. P.R. n. 380/2001, che impongono all’amministrazione comunale di reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dall’art. 36, che rimette all’esclusiva iniziativa del privato l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica.
6 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di parte appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del procuratore del Comune dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO