Articolo 2 della Legge 8 agosto 1980, n. 433
Articolo 1
Versione
3 settembre 1980
Art. 2.
All'onere di L. 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 settembre 1980