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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Separazione TRIBUNALE DI MATERA
consensuale e Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno contestuale 22/10/2025, nelle persone dei magistrati: domanda di dott. RD GR Presidente rel. divorzio dott. Gaetano Catalani Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1217/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato GUARINO ANNA MARIA, C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato FRANGIONE MARIA BRUNA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dai predetti coniugi e depositato l'8 luglio
2025, contenente le condizioni della separazione, con contestuale richiesta di pronuncia di divorzio alle medesime condizioni;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative,
e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto della minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis
51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 08/07/2025 da e Parte_1
, così provvede: CP_1 1) omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...]
, e , coniugati il 18/12/2009 in Palermo, Pt_1 CP_1
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 9/07/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 , Parte II, serie C, numero 159;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 22/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. RD GR