Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 23/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.7307/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nata a [...] [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Gabriella Lauretta, presso il cui studio elett.te domicilia in Trecase (NA) alla Via
Vesuvio n. 53 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 3.585,17, erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2004, importo che, a dire dell , CP_2 era stato corrisposto indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con il provvedimento di indebito notificato nel maggio del 2019.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall' e come riconosciuto anche dalla difesa della ricorrente, l' CP_1 CP_2 ha provveduto ad annullare il provvedimento di indebito notificato alla e ad Pt_1 abbandonare la relativa azione di recupero.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/11/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l al pagamento di metà CP_1 delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 639,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 16/4/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco