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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5425/2025 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
BE NO in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 05 novembre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5425 dell'anno 2023 e vertente
T R A
( elettivamente domiciliata in Taranto alla via Parte_1 C.F._1
Lucania 66 presso e nello studio dell' Avv. Giovanni Pontrelli ( dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
con sede legale in Milano a via Benigno Crespi 23 ( P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Lorusso (C.F.: ), presso il cui studio C.F._3
in Gravina (BA) a Via Ravenna 70, elegge domicilio giusta documentazione in atti;
Appellata
residente in [...] a Taranto;
Controparte_2
Appellato contumace
Ove all'udienza del 23 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc con ordinanza del 22 giugno 2024 come novellati dal DLvo
149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra evocava innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Taranto il sig. e la chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 3700,00 oltre euro 500,00 per spese stragiudiziali, a titolo di ristoro dei danni assertivamente patiti il 04 agosto 2020 allorchè il motociclo di sua proprietà Piaggio Beverly tg. DZ01170 condotto da con a bordo la trasportata Controparte_3
ed assicurato presso la percorreva l'incrocio Due Mari a Taranto Controparte_4 CP_5
rovinava al suolo per fatto di che proprietario della vettura IA ND tg. FF406RA Controparte_2
ometteva di arrestarsi al segnale di stop e di prestare soccorso agli occupanti il . CP_6
Nella contumacia di i costituiva la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 CP_1
per infondatezza e rilevando, in particolare, l'omessa revisione del motociclo Beverly e la sua condotta di guida irregolare che lo vedeva percorrere contro il senso di marcia la via Matteotti
occupando la corsia riservata ai Bus e mantenendo una velocità elevata.
Con sentenza n. 1595/23 emessa in data 26 giugno 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
592/2022, il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[rigetta la domanda;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa in favore della costituita
Assicurazione, che liquida nella complessiva somma di E 650,00 oltre…..]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[a ) accogliere l' appello proposto;
b ) Dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva , comunque prevalente ed in estremo subordine concorrente di CP_2
c ) Conseguentemente condannare in via solidale , e
[...] Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento favore di della
[...] Pt_1
2 somma di euro 1800,00 o di quella diversa , maggiore o minore , che sarà ritenuta di giustizia ,
interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
3 ) condannare in via solidale CP_2
e in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento
[...] Controparte_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio , 15,00 % per rimborso forfettario , cap ed iva come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
]
Così argomentava le proprie richieste processuali la sig.ra : Parte_1
[Indicazione delle parti della sentenza che vengono impugnate ex art. 342 cpc
2 ) In ossequio al requisito dell' ammissibilità del gravame previsto dall' art. 342 cpc si precisa che la sentenza viene impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto unico responsabile del sinistro il conducente della moto , omettendo di attribuire il giusto ( esclusivo e/o prevalente ) peso alla condotta del che , pacificamente , non aveva rispettato il segnale di stop;
con ciò CP_2
violando l' art. 2054 c.c. . Del pari si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice afferma che i
Carabinieri non erano stati in grado di ricostruire “ una dinamica diversa ovvero di stabilire l' effettiva causa che ha determinato il sinistro “ e che la caduta in terra del motociclista era frutto di un autonomo sbandamento non cagionato dalla guida del veicolo antagonista . Si censura la sentenza nella parte in cui il giudice si è doluto della mancata escussione del teste , verbalizzato in Tes_1
maniera esaustiva dai Carabinieri di Taranto in occasione del loro intervento ( di talchè non sarebbe stata di alcuna utilità la sua audizione in giudizio avendo egli precisato , in un secondo momento e sempre ai verbalizzanti , di “ non aver visto il momento dell' impatto “ ) ; e nella parte in cui si lamenta della mancata produzione in giudizio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza , visionate
, però , sempre dai carabinieri che ne riportavano il contenuto nell' acquisito verbale . Non provata
è pure la circostanza che l' procedesse contromano la via Matteotti mentre è vero che CP_3
transitava sulla semicarreggiata corsia riservata ai bus .
Motivo di appello : violazione degli artt. 2043 , 2054 , 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc . Errata
applicazione di norme di diritto ed errata valutazione del compendio probatorio .
3 principi giurisprudenziali , nonché da una superficiale valutazione degli atti di causa e delle risultanze processuali . Come sostenuto , se pure in maniera un po' confusa dal primo giudice , l' art. 2054 c.c. comma 2° si applica anche in caso di assenza di collisione tra veicoli in quanto , come ha affermato
Cass Civ. 3704/2012 “ La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro. Conformi Cass. 18337/2013 , 10751/2001 , 3131/1996 .
4 ) Fatta questa precisazione in diritto , analizziamo le risultanze probatorie al fine di valutare le condotte tenute dal e dall' . E' singolare come il giudice di prime cure abbia CP_2 CP_3
focalizzato l' attenzione sul solo comportamento del motociclista , dimenticando di valutare quanto fatto dal . CP_2
5 ) La ricostruzione dell' accaduto era agevole atteso che , nel verbale redatto , i Carabinieri avevano riportato la dinamica dopo aver visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza , ragion per cui la vera questione non era capire lo svolgimento dei fatti , ma il valore giuridico da ascrivere a ciascuna condotta di guida .
6 ) Di fatto , le affermazioni del giudice di pace – che ha individuato nel motociclista l' unico responsabile del sinistro - sono sconfessate dall' allegato verbale dei carabinieri di Taranto : dal predetto verbale risulta che ometteva di fermarsi al segnale di STOP e che l' Controparte_2
, per evitare la collisione con la predetta IA ND , sterzava con la moto riuscendo a CP_3
non impattare con l' autoveicolo , ma terminando la sua corsa in terra;
il si allontanava dal CP_2
luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso e sostenendo di averlo fatto perché temeva una rapina .
7 ) Evitando ogni commento sul fantasioso racconto del convenuto , finalizzato ad evitare CP_2
conseguenze penali per l' omissione di soccorso , è un fatto che egli non abbia dato la precedenza al motociclista non rispettando lo STOP . L' , conducente del motociclo , “ al fine di evitare l' CP_3
4 impatto con l' autovettura IA ND “ , inciso riportato dai Carabinieri – di cui riportiamo scansione del verbale redatto – sterzò e scivolò in terra .
8 ) Abbiamo , quindi , due condotte : quella del che non si ferma allo STOP ( e fugge pure via CP_2
dopo il sinistro ) e quella del motociclista che , per evitare di essere investito , riesce ad evitare l'
impatto ma cade in terra . L' unico rimprovero che poteva essere mosso al motociclista era quello di percorrere la corsia di circolazione riservata ai mezzi pubblici , circostanza passibile di sanzione amministrativa , ma causalmente non determinante nella verificazione del sinistro .
9 ) Rimane un mistero come possa essere ritenuta esente da colpe la condotta di un soggetto che non si ferma allo STOP e ritenere , incredibilmente , unico responsabile l' che percorreva CP_3
la semicarreggiata riservata alla circolazione dei bus ma godeva , comunque , della precedenza a fronte di un segnale di STOP .
10 ) Rimane altrettanto misteriosa l' affermazione secondo cui non vi sarebbe nesso causale tra condotta del ed i danni riportati dall' appellante … se il motociclista non si fosse visto la CP_2
strada sbarrata dall' auto ( che non rispettava lo STOP ) non avrebbe avuto alcuna necessità di sterzare ma avrebbe proseguito tranquillamente la sua marcia . L' antecedente causale del fatto è
rappresentato esclusivamente /prevalentemente dalla condotta del senza la quale il sinistro CP_2
non si sarebbe verificato . E l' non cadde a terra , come ha sostenuto – fantasiosamente - CP_3
il giudice non professionale , per un “ un autonomo sbandamento “ ma solo in conseguenza di altrui negligenza .
11 ) Il giudice onorario si duole del fatto che non sia stato ascoltato il teste il Testimone_2
quale fu , però , verbalizzato dai Carabinieri di Taranto ai quali dichiarò
Il teste , precisano poi i Carabinieri , ebbe l' onestà di precisare “ di non avere visto il momento dell'
impatto “ . Abbiamo rinunciato alla sua escussione per la semplice ragione che , pur citato , egli non comparve ma soprattutto perché non vediamo cosa avrebbe potuto aggiungere a quanto già
dichiarato .
5 particolare istruttoria giacchè la dinamica risultava chiaramente da quanto avevano rilevato le videocamere di sorveglianza : le cui immagini , si duole sempre il primo giudice , non sarebbero state prodotte da parte attrice . Ma quelle immagini erano state visionate dai Carabinieri e , quindi , il loro resoconto – non contestato da - faceva piena sino a querela di falso . CP_1
13 ) In sostanza , né la testimonianza in aula del , né la produzione delle immagini avrebbe Tes_1
potuto aggiungere alcunchè a quanto risultava dal verbale dei Carabinieri e pure dagli atti difensivi
. Ricordiamo che nell' atto di citazione avevamo chiaramente scritto non vi era stato impatto in quanto l' per evitare la collisione con la IA ND , aveva sterzato con la moto riuscendo CP_3
a non impattare con l' autoveicolo , ma terminando la sua corsa in terra;
e che la dinamica del “
sinistro veniva meglio chiarita dalle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza ZTL
installato sulla corsia di via Matteotti e visionate sempre dai carabinieri di Taranto “. E che il CP_2
non si fosse fermato allo STOP era fatto dimostrato , oltre che dalle immagini visionate dai carabinieri , dalla mancata contestazione ex art. 115 cpc da parte di CP_1
14 ) Va , quindi , debitamente valutata la guida del che non si fermò allo stop : per CP_2
giurisprudenza costante “ il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli. Ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile, in concreto, accertare le rispettive responsabilità “ .
15 ) Non si comprende quale sia , poi , l' elemento fattuale , se non il “ copia e incolla “ della comparsa di secondo cui la via Matteotti sarebbe , a dire del giudice , “ percorribile solo in direzione via CP_1
NA ER “ : in altri termini , il giudice di pace , in violazione dell' art. 2697 c.c. comma 2°,
ha ritenuta vera una circostanza allegata , ma non provata da controparte .
15 ) In realtà , l' non percorreva via Matteotti contromano come hanno rilevato i CP_3
6 Carabinieri i quali hanno evidenziato che egli percorreva la via Matteotti sulla corsia riservata ai bus con direzione ponte girevole : nel caso di circolazione contromano , tanto sarebbe stato scritto nel verbale ed oggetto di sanzione . Ma è notorio che la via Matteotti sia una strada a doppio senso di circolazione perché è ( insieme al successivo ponte di TA NA ), l' unica via che consente di uscire da Taranto imboccando il ponte girevole : essa è pacificamente strada a doppio senso di circolazione
.
16 ) In conclusione , la sentenza deve essere riformata atteso che unico responsabile deve essere ritenuto il , atteso che nulla può essere addebitato al motociclista il quale , diligentemente CP_2
, riuscì pure ad evitare il materiale impatto con il veicolo di controparte : ma di certo non pote' evitare di cadere in terra . Il percorrere la corsia riservata ai bus era circostanza amministrativamente sanzionabile , ma eziologicamente irrilevante . In subordine la responsabilità del sinistro va ripartita in maniera differente tra i due conducenti, conferendo maggiore peso nella determinazione del
Co sinistro alla condotta del uria che non osservava il segnale di Stop ed impegnava ugualmente l'incrocio mentre passava la moto.]
Si costituiva con comparsa di risposta la P.L.C. rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[A) Rigettare l'avverso gravame perché destituito di fondamento giuridico per le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo e, pertanto, confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza impugnata;
B) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la CP_1
[Sulla responsabilità del sinistro e valutazione dei risultati dell'istruttoria
Parte appellante lamenta, quale principale motivo di appello, la violazione degli artt. 2043, 2054 e
2697 c.c. nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla dinamica di sinistro da parte del Giudice a quo.
Ritiene, infatti, l'appellante che la circostanza secondo cui il Sig. , conducente il Controparte_3
motociclo di proprietà della viaggiasse sulla corsia di marcia destinata agli autobus sarebbe Pt_1
7 irrilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sinistro di cui trattasi.
Parte appellante, inoltre, ribadisce, anche in sede di gravame, che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. conducente il veicolo IA ND, per aver quest'ultimo Controparte_2
omesso di rispettare la segnaletica di stop, provocando una turbativa nella guida del Sig. CP_3
che determinava la rovinosa caduta al suolo del motociclista.
[...]
Nel contestare, in ogni sua parte, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello, la deducente rileva che la sentenza del Giudice di prime cure non merita censura alcuna in relazione alle doglianze ex adverso formulate e, pertanto, la sentenza appellata va confermata, con l'accessoria condanna della stessa parte appellante al pagamento, in favore dell'odierna appellata, delle spese del presente giudizio secondo i comuni canoni della soccombenza, per i motivi di seguito riportati.
Le avverse censure non trovano alcun fondamento in quanto attengono ad una arbitraria considerazione sulla dinamica di sinistro, laddove è evidente che le motivazioni poste alla base della decisione del Giudice a quo, vertono esclusivamente sul fatto che alcuna valida prova è stata fornita nel corso del primo giudizio.
Si evince, infatti, dalla lettura dell'impugnata sentenza: “Alla luce di ciò, in assenza della prova, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra l'evento e comportamento antigiuridico del veicolo antagonista, nessuna responsabilità ex art. 2054/1 si rinviene a carico del convenuto ritenendosi assolutamente autonoma ed indipendente dall'altrui comportamento la caduta del motociclista,
determinata dallo sbandamento in conseguenza della sua anomala e non regolare circolazione sulla via Matteotti – corsia riservata ai pullman ed ai mezzi di emergenza …. Ne discende il rigetto della domanda attorea poiché non provata nei suoi fondanti elementi..” (Cfr. Sentenza impugnata).
Dunque, è fin troppo evidente che il rigetto dell'avversa pretesa risarcitoria non è dipesa da una errata valutazione, da parte del Giudice di Pace, degli elementi di prova raccolti ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sinistro, come controparte vuole far credere, bensì, principalmente, dalla palese ed incontestabile mancata dimostrazione dei fatti esposti a cui controparte, ex art. 2967 c.c., era tenuta ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
8 Fatta tale doverosa premessa, è opportuno evidenziare che il gravame proposto appare, comunque,
infondato e meritevole di rigetto anche sotto altro e diverso aspetto!
Infatti, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il Giudice a quo ha ampiamente argomentato e motivato la propria decisione, analizzando con estrema precisione gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, oltre a fare corretto uso del proprio potere discrezionale di valutare il compendio probatorio raccolto, sebbene limitato al solo verbale di intervento redatto dai Carabinieri di Taranto, così come espressamente previsto dall'art. 116 c.p.c., a mente del quale il Giudice deve valutare le prove raccolte secondo il suo prudente apprezzamento.
Invero, sostiene il Giudice a quo nell'impugna sentenza “…l'unico testimone indicato dalla parte attrice a supporto della propria tesi sulla dinamica, non veniva escusso avendovi rinunciato la difesa attorea all'udienza del 24/2/2023…. Tuttavia dall'esame della stessa nulla di preciso emerge circa la dinamica, avendo il testimone, sentito dai Carabinieri, dichiarato testualmente di non aver visto l'impatto e di aver solo sentito rumori e grida dei ragazzi”; Ed ancora ribadisce “…Né parte attrice che fa riferimento ad immagini video registrate dal sistema di video sorveglianza ZTL installato sulla corsia Matteotti, ha prodotto dette immagini in giudizio”.
Dunque, la circostanza addotta dall'avversa parte difensiva secondo cui la rovinosa caduta del Sig.
ea dipesa dal comportamento di guida tenuto dal conducente il veicolo IA ND è CP_3
risultata assolutamente priva di supporto probatorio.
Quindi, è evidente che il Giudice di Pace di Taranto, contrariamente a quanto sostenuto dall'avversa parte difensiva, ha fatto buon governo della normativa di riferimento in ordine all'onere della prova e della valutazione giudiziale delle risultanze probatorie acquisite in giudizio.
Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che “…una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove
9 legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,
elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cfr. Cass. 01 febbraio 2019, n. 3149).
Dunque, anche alla luce dei suesposti principi, l'impugnata sentenza non risulta meritevole di censura, essendo le motivazioni poste alla base del gravame del tutto destituite di fondamento logico e giuridico!
Per quanto attiene il quantum debeatur, per mero zelo difensivo, ove mai fossero superate le argomentazioni innanzi formulate ci si riporta, anche per brevità espositiva, a tutto quanto da questa difesa eccepito, dedotto e rassegnato negli scritti difensivi e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
II.- Il teste non è stato audito nel corso del giudizio di primo grado e le Testimone_2
dichiarazioni rese ai Carabinieri escludono ogni fondamento alla domanda giudiziale proposta da
. Parte_1
Il sig. ha infatti dichiarato: [ Stavo seduto in compagnia della mia compagna, Testimone_2
stavo sulla panchina davanti al canale navigabile. Ho sentito un rumore di incidente, mi sono girato ed ho visto un'autovettura IA ND di colore scuro del tipo nuovo che con la freccia azionata cercava di fermarsi vicino la cioccolateria bernardi mentre un ragazzo segnalava qualcosa alla direzione dell'auto. Il veicolo continuava la marcia e in quel momento ho rilevato la targa posteriore
FF406RA. Preciso che non ho visto l'impatto. Ho solo sentito rumorii e grida dei ragazzi.]
Punto saliente della dichiarazione dell'unico potenziale testimone è quindi il seguente:
[….Ho sentito un rumore di incidente, mi sono girato ed ho visto un'autovettura IA ND di colore scuro del tipo nuovo che con la freccia azionata cercava di fermarsi vicino la cioccolateria bernardi mentre un ragazzo segnalava qualcosa alla direzione dell'auto….]
Il sig. non solo non ha visto l'impatto ma, avendo solo avvertito un rumore, si è girato quindi Tes_2
10 neppure ha assistito al momento del presunto sfioramento senza collisione perché con tutta evidenza era di spalle e non aveva visto né poteva aver visto la fase preparatoria del momento critico, con la IA ND che assertivamente ometteva di fermarsi al segnale di stop costringendo il motociclo Beverly ad una manovra azzardata.
Il rumore che egli ha sentito, e che lo ha indotto a girarsi, ben avrebbe potuto essere il rumore del motociclo Beverly caduto al suolo senza alcuna condotta efficiente causalmente riconducibile alla
IA ND.
Il sig. ha invece visto un ragazzo che […..segnalava qualcosa alla direzione dell'auto….] Tes_2
Trova così conferma la dichiarazione del sig. di aver visto un ragazzo avvicinarsi al lunotto CP_2
posteriore della IA ND condotta dal medesimo il quale si sarebbe impaurito ed CP_2
allontanato pensando ad una possibile aggressione e/o rapina;
motivazione, questa, nient'affatto fantasiosa attesa anche l'ora tarda successiva alla mezzanotte.
Le dichiarazioni dell'informatore confermano pertanto solo la tesi difensiva del sig. Tes_1
e l'esistenza di un rumore che potrebbe essere solo quello provocato dalla caduta Controparte_2
al suolo del motociclo Beverly anche senza alcun contatto o comunque contributo causale proveniente dalla IA ND.
Questi dati obbiettivi concordano con il risultato delle immagini captate dalle telecamere di sorveglianza visionate dai Carabinieri di Taranto che rilevavano: [ Dalle citate immagini visionate non emerge alcuna collisione con l'autovettura antagonista].
Inoltre i Carabinieri non hanno rilevato la presunta infrazione del sig. che con la IA ND CP_2
non si sarebbe fermato al segnale di stop.
Quindi dal filmato realizzato dalle telecamere i Carabinieri non hanno riscontrato:
a) Un impatto tra la IA ND ed il motociclo Beverly;
b) Una condotta di guida trasgressiva tenuta dalla IA ND che non avrebbe osservato l'obbligo di fermarsi allo stop.
11 L'assenza di impatto viene inoltre provata anche dalla totale assenza di segni di collisione sulla IA
ND pure rilevata dai Carabinieri nel predetto verbale.
III.- In conclusione la domanda giudiziale della sig.ra si è rivelata infondata come pure Pt_1
l'appello da essa proposto avverso la sentenza del GdP che deve così essere rigettato.
IV.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sull'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
All'interno della sentenza si riportano in copia le dichiarazioni rese ai Carabinieri dal sig. Tes_2
e la relazione di servizio dei Carabinieri di Taranto nella parte in cui evidenzia i risultati
[...]
della disamina dei filmati raccolti dalle fotocamere di sorveglianza.
12 13
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1595/23 emessa Parte_1
in data 26 giugno 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 592/2022 dal Giudice di Pace di
Taranto;
c) visto ed applicato l'articolo 91 cpc condanna a rifondere spese e Parte_1
competenze del giudizio di appello in favore della appellata , liquidandole in euro 1200,00 CP_1
per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese rispetto al contumace Controparte_2
e) visto ed applicato l'art. 13 comma 1quater del dpr 115/02, dichiara che sussistono le condizioni affinchè l'appellante versi una somma ulteriore pari a quella corrisposta Parte_1
14 per contributo unificato, e dichiara l'appellante obbligata in tal senso;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 08 ottobre 2025;
Il giudice dott. BE NO
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 ) La sentenza deve essere riformata perchè viziata da errata applicazione di norme di diritto , di
12 ) Perché - ma purtroppo il giudice di pace non lo ha compreso - il giudizio non necessitava di
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
BE NO in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 05 novembre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5425 dell'anno 2023 e vertente
T R A
( elettivamente domiciliata in Taranto alla via Parte_1 C.F._1
Lucania 66 presso e nello studio dell' Avv. Giovanni Pontrelli ( dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
con sede legale in Milano a via Benigno Crespi 23 ( P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Lorusso (C.F.: ), presso il cui studio C.F._3
in Gravina (BA) a Via Ravenna 70, elegge domicilio giusta documentazione in atti;
Appellata
residente in [...] a Taranto;
Controparte_2
Appellato contumace
Ove all'udienza del 23 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc con ordinanza del 22 giugno 2024 come novellati dal DLvo
149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra evocava innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Taranto il sig. e la chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 3700,00 oltre euro 500,00 per spese stragiudiziali, a titolo di ristoro dei danni assertivamente patiti il 04 agosto 2020 allorchè il motociclo di sua proprietà Piaggio Beverly tg. DZ01170 condotto da con a bordo la trasportata Controparte_3
ed assicurato presso la percorreva l'incrocio Due Mari a Taranto Controparte_4 CP_5
rovinava al suolo per fatto di che proprietario della vettura IA ND tg. FF406RA Controparte_2
ometteva di arrestarsi al segnale di stop e di prestare soccorso agli occupanti il . CP_6
Nella contumacia di i costituiva la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 CP_1
per infondatezza e rilevando, in particolare, l'omessa revisione del motociclo Beverly e la sua condotta di guida irregolare che lo vedeva percorrere contro il senso di marcia la via Matteotti
occupando la corsia riservata ai Bus e mantenendo una velocità elevata.
Con sentenza n. 1595/23 emessa in data 26 giugno 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
592/2022, il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[rigetta la domanda;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa in favore della costituita
Assicurazione, che liquida nella complessiva somma di E 650,00 oltre…..]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[a ) accogliere l' appello proposto;
b ) Dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva , comunque prevalente ed in estremo subordine concorrente di CP_2
c ) Conseguentemente condannare in via solidale , e
[...] Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento favore di della
[...] Pt_1
2 somma di euro 1800,00 o di quella diversa , maggiore o minore , che sarà ritenuta di giustizia ,
interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
3 ) condannare in via solidale CP_2
e in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento
[...] Controparte_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio , 15,00 % per rimborso forfettario , cap ed iva come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
]
Così argomentava le proprie richieste processuali la sig.ra : Parte_1
[Indicazione delle parti della sentenza che vengono impugnate ex art. 342 cpc
2 ) In ossequio al requisito dell' ammissibilità del gravame previsto dall' art. 342 cpc si precisa che la sentenza viene impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto unico responsabile del sinistro il conducente della moto , omettendo di attribuire il giusto ( esclusivo e/o prevalente ) peso alla condotta del che , pacificamente , non aveva rispettato il segnale di stop;
con ciò CP_2
violando l' art. 2054 c.c. . Del pari si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice afferma che i
Carabinieri non erano stati in grado di ricostruire “ una dinamica diversa ovvero di stabilire l' effettiva causa che ha determinato il sinistro “ e che la caduta in terra del motociclista era frutto di un autonomo sbandamento non cagionato dalla guida del veicolo antagonista . Si censura la sentenza nella parte in cui il giudice si è doluto della mancata escussione del teste , verbalizzato in Tes_1
maniera esaustiva dai Carabinieri di Taranto in occasione del loro intervento ( di talchè non sarebbe stata di alcuna utilità la sua audizione in giudizio avendo egli precisato , in un secondo momento e sempre ai verbalizzanti , di “ non aver visto il momento dell' impatto “ ) ; e nella parte in cui si lamenta della mancata produzione in giudizio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza , visionate
, però , sempre dai carabinieri che ne riportavano il contenuto nell' acquisito verbale . Non provata
è pure la circostanza che l' procedesse contromano la via Matteotti mentre è vero che CP_3
transitava sulla semicarreggiata corsia riservata ai bus .
Motivo di appello : violazione degli artt. 2043 , 2054 , 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc . Errata
applicazione di norme di diritto ed errata valutazione del compendio probatorio .
3 principi giurisprudenziali , nonché da una superficiale valutazione degli atti di causa e delle risultanze processuali . Come sostenuto , se pure in maniera un po' confusa dal primo giudice , l' art. 2054 c.c. comma 2° si applica anche in caso di assenza di collisione tra veicoli in quanto , come ha affermato
Cass Civ. 3704/2012 “ La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro. Conformi Cass. 18337/2013 , 10751/2001 , 3131/1996 .
4 ) Fatta questa precisazione in diritto , analizziamo le risultanze probatorie al fine di valutare le condotte tenute dal e dall' . E' singolare come il giudice di prime cure abbia CP_2 CP_3
focalizzato l' attenzione sul solo comportamento del motociclista , dimenticando di valutare quanto fatto dal . CP_2
5 ) La ricostruzione dell' accaduto era agevole atteso che , nel verbale redatto , i Carabinieri avevano riportato la dinamica dopo aver visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza , ragion per cui la vera questione non era capire lo svolgimento dei fatti , ma il valore giuridico da ascrivere a ciascuna condotta di guida .
6 ) Di fatto , le affermazioni del giudice di pace – che ha individuato nel motociclista l' unico responsabile del sinistro - sono sconfessate dall' allegato verbale dei carabinieri di Taranto : dal predetto verbale risulta che ometteva di fermarsi al segnale di STOP e che l' Controparte_2
, per evitare la collisione con la predetta IA ND , sterzava con la moto riuscendo a CP_3
non impattare con l' autoveicolo , ma terminando la sua corsa in terra;
il si allontanava dal CP_2
luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso e sostenendo di averlo fatto perché temeva una rapina .
7 ) Evitando ogni commento sul fantasioso racconto del convenuto , finalizzato ad evitare CP_2
conseguenze penali per l' omissione di soccorso , è un fatto che egli non abbia dato la precedenza al motociclista non rispettando lo STOP . L' , conducente del motociclo , “ al fine di evitare l' CP_3
4 impatto con l' autovettura IA ND “ , inciso riportato dai Carabinieri – di cui riportiamo scansione del verbale redatto – sterzò e scivolò in terra .
8 ) Abbiamo , quindi , due condotte : quella del che non si ferma allo STOP ( e fugge pure via CP_2
dopo il sinistro ) e quella del motociclista che , per evitare di essere investito , riesce ad evitare l'
impatto ma cade in terra . L' unico rimprovero che poteva essere mosso al motociclista era quello di percorrere la corsia di circolazione riservata ai mezzi pubblici , circostanza passibile di sanzione amministrativa , ma causalmente non determinante nella verificazione del sinistro .
9 ) Rimane un mistero come possa essere ritenuta esente da colpe la condotta di un soggetto che non si ferma allo STOP e ritenere , incredibilmente , unico responsabile l' che percorreva CP_3
la semicarreggiata riservata alla circolazione dei bus ma godeva , comunque , della precedenza a fronte di un segnale di STOP .
10 ) Rimane altrettanto misteriosa l' affermazione secondo cui non vi sarebbe nesso causale tra condotta del ed i danni riportati dall' appellante … se il motociclista non si fosse visto la CP_2
strada sbarrata dall' auto ( che non rispettava lo STOP ) non avrebbe avuto alcuna necessità di sterzare ma avrebbe proseguito tranquillamente la sua marcia . L' antecedente causale del fatto è
rappresentato esclusivamente /prevalentemente dalla condotta del senza la quale il sinistro CP_2
non si sarebbe verificato . E l' non cadde a terra , come ha sostenuto – fantasiosamente - CP_3
il giudice non professionale , per un “ un autonomo sbandamento “ ma solo in conseguenza di altrui negligenza .
11 ) Il giudice onorario si duole del fatto che non sia stato ascoltato il teste il Testimone_2
quale fu , però , verbalizzato dai Carabinieri di Taranto ai quali dichiarò
Il teste , precisano poi i Carabinieri , ebbe l' onestà di precisare “ di non avere visto il momento dell'
impatto “ . Abbiamo rinunciato alla sua escussione per la semplice ragione che , pur citato , egli non comparve ma soprattutto perché non vediamo cosa avrebbe potuto aggiungere a quanto già
dichiarato .
5 particolare istruttoria giacchè la dinamica risultava chiaramente da quanto avevano rilevato le videocamere di sorveglianza : le cui immagini , si duole sempre il primo giudice , non sarebbero state prodotte da parte attrice . Ma quelle immagini erano state visionate dai Carabinieri e , quindi , il loro resoconto – non contestato da - faceva piena sino a querela di falso . CP_1
13 ) In sostanza , né la testimonianza in aula del , né la produzione delle immagini avrebbe Tes_1
potuto aggiungere alcunchè a quanto risultava dal verbale dei Carabinieri e pure dagli atti difensivi
. Ricordiamo che nell' atto di citazione avevamo chiaramente scritto non vi era stato impatto in quanto l' per evitare la collisione con la IA ND , aveva sterzato con la moto riuscendo CP_3
a non impattare con l' autoveicolo , ma terminando la sua corsa in terra;
e che la dinamica del “
sinistro veniva meglio chiarita dalle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza ZTL
installato sulla corsia di via Matteotti e visionate sempre dai carabinieri di Taranto “. E che il CP_2
non si fosse fermato allo STOP era fatto dimostrato , oltre che dalle immagini visionate dai carabinieri , dalla mancata contestazione ex art. 115 cpc da parte di CP_1
14 ) Va , quindi , debitamente valutata la guida del che non si fermò allo stop : per CP_2
giurisprudenza costante “ il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli. Ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile, in concreto, accertare le rispettive responsabilità “ .
15 ) Non si comprende quale sia , poi , l' elemento fattuale , se non il “ copia e incolla “ della comparsa di secondo cui la via Matteotti sarebbe , a dire del giudice , “ percorribile solo in direzione via CP_1
NA ER “ : in altri termini , il giudice di pace , in violazione dell' art. 2697 c.c. comma 2°,
ha ritenuta vera una circostanza allegata , ma non provata da controparte .
15 ) In realtà , l' non percorreva via Matteotti contromano come hanno rilevato i CP_3
6 Carabinieri i quali hanno evidenziato che egli percorreva la via Matteotti sulla corsia riservata ai bus con direzione ponte girevole : nel caso di circolazione contromano , tanto sarebbe stato scritto nel verbale ed oggetto di sanzione . Ma è notorio che la via Matteotti sia una strada a doppio senso di circolazione perché è ( insieme al successivo ponte di TA NA ), l' unica via che consente di uscire da Taranto imboccando il ponte girevole : essa è pacificamente strada a doppio senso di circolazione
.
16 ) In conclusione , la sentenza deve essere riformata atteso che unico responsabile deve essere ritenuto il , atteso che nulla può essere addebitato al motociclista il quale , diligentemente CP_2
, riuscì pure ad evitare il materiale impatto con il veicolo di controparte : ma di certo non pote' evitare di cadere in terra . Il percorrere la corsia riservata ai bus era circostanza amministrativamente sanzionabile , ma eziologicamente irrilevante . In subordine la responsabilità del sinistro va ripartita in maniera differente tra i due conducenti, conferendo maggiore peso nella determinazione del
Co sinistro alla condotta del uria che non osservava il segnale di Stop ed impegnava ugualmente l'incrocio mentre passava la moto.]
Si costituiva con comparsa di risposta la P.L.C. rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[A) Rigettare l'avverso gravame perché destituito di fondamento giuridico per le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo e, pertanto, confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza impugnata;
B) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la CP_1
[Sulla responsabilità del sinistro e valutazione dei risultati dell'istruttoria
Parte appellante lamenta, quale principale motivo di appello, la violazione degli artt. 2043, 2054 e
2697 c.c. nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla dinamica di sinistro da parte del Giudice a quo.
Ritiene, infatti, l'appellante che la circostanza secondo cui il Sig. , conducente il Controparte_3
motociclo di proprietà della viaggiasse sulla corsia di marcia destinata agli autobus sarebbe Pt_1
7 irrilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sinistro di cui trattasi.
Parte appellante, inoltre, ribadisce, anche in sede di gravame, che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. conducente il veicolo IA ND, per aver quest'ultimo Controparte_2
omesso di rispettare la segnaletica di stop, provocando una turbativa nella guida del Sig. CP_3
che determinava la rovinosa caduta al suolo del motociclista.
[...]
Nel contestare, in ogni sua parte, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello, la deducente rileva che la sentenza del Giudice di prime cure non merita censura alcuna in relazione alle doglianze ex adverso formulate e, pertanto, la sentenza appellata va confermata, con l'accessoria condanna della stessa parte appellante al pagamento, in favore dell'odierna appellata, delle spese del presente giudizio secondo i comuni canoni della soccombenza, per i motivi di seguito riportati.
Le avverse censure non trovano alcun fondamento in quanto attengono ad una arbitraria considerazione sulla dinamica di sinistro, laddove è evidente che le motivazioni poste alla base della decisione del Giudice a quo, vertono esclusivamente sul fatto che alcuna valida prova è stata fornita nel corso del primo giudizio.
Si evince, infatti, dalla lettura dell'impugnata sentenza: “Alla luce di ciò, in assenza della prova, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra l'evento e comportamento antigiuridico del veicolo antagonista, nessuna responsabilità ex art. 2054/1 si rinviene a carico del convenuto ritenendosi assolutamente autonoma ed indipendente dall'altrui comportamento la caduta del motociclista,
determinata dallo sbandamento in conseguenza della sua anomala e non regolare circolazione sulla via Matteotti – corsia riservata ai pullman ed ai mezzi di emergenza …. Ne discende il rigetto della domanda attorea poiché non provata nei suoi fondanti elementi..” (Cfr. Sentenza impugnata).
Dunque, è fin troppo evidente che il rigetto dell'avversa pretesa risarcitoria non è dipesa da una errata valutazione, da parte del Giudice di Pace, degli elementi di prova raccolti ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sinistro, come controparte vuole far credere, bensì, principalmente, dalla palese ed incontestabile mancata dimostrazione dei fatti esposti a cui controparte, ex art. 2967 c.c., era tenuta ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
8 Fatta tale doverosa premessa, è opportuno evidenziare che il gravame proposto appare, comunque,
infondato e meritevole di rigetto anche sotto altro e diverso aspetto!
Infatti, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il Giudice a quo ha ampiamente argomentato e motivato la propria decisione, analizzando con estrema precisione gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, oltre a fare corretto uso del proprio potere discrezionale di valutare il compendio probatorio raccolto, sebbene limitato al solo verbale di intervento redatto dai Carabinieri di Taranto, così come espressamente previsto dall'art. 116 c.p.c., a mente del quale il Giudice deve valutare le prove raccolte secondo il suo prudente apprezzamento.
Invero, sostiene il Giudice a quo nell'impugna sentenza “…l'unico testimone indicato dalla parte attrice a supporto della propria tesi sulla dinamica, non veniva escusso avendovi rinunciato la difesa attorea all'udienza del 24/2/2023…. Tuttavia dall'esame della stessa nulla di preciso emerge circa la dinamica, avendo il testimone, sentito dai Carabinieri, dichiarato testualmente di non aver visto l'impatto e di aver solo sentito rumori e grida dei ragazzi”; Ed ancora ribadisce “…Né parte attrice che fa riferimento ad immagini video registrate dal sistema di video sorveglianza ZTL installato sulla corsia Matteotti, ha prodotto dette immagini in giudizio”.
Dunque, la circostanza addotta dall'avversa parte difensiva secondo cui la rovinosa caduta del Sig.
ea dipesa dal comportamento di guida tenuto dal conducente il veicolo IA ND è CP_3
risultata assolutamente priva di supporto probatorio.
Quindi, è evidente che il Giudice di Pace di Taranto, contrariamente a quanto sostenuto dall'avversa parte difensiva, ha fatto buon governo della normativa di riferimento in ordine all'onere della prova e della valutazione giudiziale delle risultanze probatorie acquisite in giudizio.
Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che “…una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove
9 legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,
elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cfr. Cass. 01 febbraio 2019, n. 3149).
Dunque, anche alla luce dei suesposti principi, l'impugnata sentenza non risulta meritevole di censura, essendo le motivazioni poste alla base del gravame del tutto destituite di fondamento logico e giuridico!
Per quanto attiene il quantum debeatur, per mero zelo difensivo, ove mai fossero superate le argomentazioni innanzi formulate ci si riporta, anche per brevità espositiva, a tutto quanto da questa difesa eccepito, dedotto e rassegnato negli scritti difensivi e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
II.- Il teste non è stato audito nel corso del giudizio di primo grado e le Testimone_2
dichiarazioni rese ai Carabinieri escludono ogni fondamento alla domanda giudiziale proposta da
. Parte_1
Il sig. ha infatti dichiarato: [ Stavo seduto in compagnia della mia compagna, Testimone_2
stavo sulla panchina davanti al canale navigabile. Ho sentito un rumore di incidente, mi sono girato ed ho visto un'autovettura IA ND di colore scuro del tipo nuovo che con la freccia azionata cercava di fermarsi vicino la cioccolateria bernardi mentre un ragazzo segnalava qualcosa alla direzione dell'auto. Il veicolo continuava la marcia e in quel momento ho rilevato la targa posteriore
FF406RA. Preciso che non ho visto l'impatto. Ho solo sentito rumorii e grida dei ragazzi.]
Punto saliente della dichiarazione dell'unico potenziale testimone è quindi il seguente:
[….Ho sentito un rumore di incidente, mi sono girato ed ho visto un'autovettura IA ND di colore scuro del tipo nuovo che con la freccia azionata cercava di fermarsi vicino la cioccolateria bernardi mentre un ragazzo segnalava qualcosa alla direzione dell'auto….]
Il sig. non solo non ha visto l'impatto ma, avendo solo avvertito un rumore, si è girato quindi Tes_2
10 neppure ha assistito al momento del presunto sfioramento senza collisione perché con tutta evidenza era di spalle e non aveva visto né poteva aver visto la fase preparatoria del momento critico, con la IA ND che assertivamente ometteva di fermarsi al segnale di stop costringendo il motociclo Beverly ad una manovra azzardata.
Il rumore che egli ha sentito, e che lo ha indotto a girarsi, ben avrebbe potuto essere il rumore del motociclo Beverly caduto al suolo senza alcuna condotta efficiente causalmente riconducibile alla
IA ND.
Il sig. ha invece visto un ragazzo che […..segnalava qualcosa alla direzione dell'auto….] Tes_2
Trova così conferma la dichiarazione del sig. di aver visto un ragazzo avvicinarsi al lunotto CP_2
posteriore della IA ND condotta dal medesimo il quale si sarebbe impaurito ed CP_2
allontanato pensando ad una possibile aggressione e/o rapina;
motivazione, questa, nient'affatto fantasiosa attesa anche l'ora tarda successiva alla mezzanotte.
Le dichiarazioni dell'informatore confermano pertanto solo la tesi difensiva del sig. Tes_1
e l'esistenza di un rumore che potrebbe essere solo quello provocato dalla caduta Controparte_2
al suolo del motociclo Beverly anche senza alcun contatto o comunque contributo causale proveniente dalla IA ND.
Questi dati obbiettivi concordano con il risultato delle immagini captate dalle telecamere di sorveglianza visionate dai Carabinieri di Taranto che rilevavano: [ Dalle citate immagini visionate non emerge alcuna collisione con l'autovettura antagonista].
Inoltre i Carabinieri non hanno rilevato la presunta infrazione del sig. che con la IA ND CP_2
non si sarebbe fermato al segnale di stop.
Quindi dal filmato realizzato dalle telecamere i Carabinieri non hanno riscontrato:
a) Un impatto tra la IA ND ed il motociclo Beverly;
b) Una condotta di guida trasgressiva tenuta dalla IA ND che non avrebbe osservato l'obbligo di fermarsi allo stop.
11 L'assenza di impatto viene inoltre provata anche dalla totale assenza di segni di collisione sulla IA
ND pure rilevata dai Carabinieri nel predetto verbale.
III.- In conclusione la domanda giudiziale della sig.ra si è rivelata infondata come pure Pt_1
l'appello da essa proposto avverso la sentenza del GdP che deve così essere rigettato.
IV.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sull'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
All'interno della sentenza si riportano in copia le dichiarazioni rese ai Carabinieri dal sig. Tes_2
e la relazione di servizio dei Carabinieri di Taranto nella parte in cui evidenzia i risultati
[...]
della disamina dei filmati raccolti dalle fotocamere di sorveglianza.
12 13
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1595/23 emessa Parte_1
in data 26 giugno 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 592/2022 dal Giudice di Pace di
Taranto;
c) visto ed applicato l'articolo 91 cpc condanna a rifondere spese e Parte_1
competenze del giudizio di appello in favore della appellata , liquidandole in euro 1200,00 CP_1
per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese rispetto al contumace Controparte_2
e) visto ed applicato l'art. 13 comma 1quater del dpr 115/02, dichiara che sussistono le condizioni affinchè l'appellante versi una somma ulteriore pari a quella corrisposta Parte_1
14 per contributo unificato, e dichiara l'appellante obbligata in tal senso;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 08 ottobre 2025;
Il giudice dott. BE NO
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3 ) La sentenza deve essere riformata perchè viziata da errata applicazione di norme di diritto , di
12 ) Perché - ma purtroppo il giudice di pace non lo ha compreso - il giudizio non necessitava di