TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/09/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo iscritta al numero 90-2/2024 R.G.
P.U. promossa da p. iva , con sede legale in Treviso, Via Parte_1 P.IVA_1
Canova n. 6, con l'Avv. MARCO GREGGIO
- ricorrente -
***
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, la società ha proposto una domanda ex art. 44, co. 1, C.C.I.I., riservandosi di presentare entro un assegnando termine la proposta, il piano e gli accordi.
Entro il termine concesso, la società ha presentato il piano, la proposta e la restante documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I. e, successivamente, le integrazioni richieste dal Tribunale, che ha provveduto all'apertura della procedura di concordato preventivo nei confronti della debitrice.
Tra l'11.4.2025 e il 24.4.2025 i creditori hanno espresso i loro voti e, con relazione ex art. 110 C.C.I.I. depositata in data 26.4.2025, il commissario giudiziale ha dato atto dei nominativi dei creditori che hanno esercitato il voto e dei voti espressi: nello specifico, nelle Classi 1, 3, 6, 7, 8 e 9 la proposta di concordato è stata approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, nella Classe 4 la proposta di concordato è stata approvata, avendo votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti (ed essendo i creditori votanti titolari di almeno metà dei crediti della medesima classe), mentre nelle Classi 2 e 5 la proposta di concordato non risulta essere stata approvata, di tal che la proposta di concordato presentata da Parte_1 non può ritenersi approvata dai creditori;
infatti, ai sensi dell'art. 109, co. 5, C.C.I.I.: “Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”.
In ragione del suddetto esito delle operazioni di voto, vista l'istanza di omologazione del concordato preventivo presentata dalla debitrice ai sensi dell'art. 112, co. 2, C.C.I.I., il Tribunale ha fissato udienza ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I. per la comparizione della debitrice ricorrente e del commissario giudiziale.
Si è costituita in giudizio la società che ha documentato la Parte_1 notificazione del decreto di fissazione udienza ai creditori dissenzienti (
[...]
e , Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
) ed ha insistito per l'omologazione del Controparte_6 concordato.
Con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza si è altresì costituita in giudizio , che ha “confermato” il parere e voto Controparte_1 sfavorevoli sulla proposta di concordato già espressi nell'ambito della Classe 2 e si
è opposta all'omologazione del concordato.
Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato.
All'udienza sono state sentite le parti, che hanno concluso in conformità alle rispettive istanze.
***
Il concordato di è un concordato in continuità aziendale, Parte_1 che prevede la continuazione in via diretta dell'attività afferente a due dei tre rami d'azienda di proprietà della società ricorrente (ramo che si occupa prevalentemente della vendita di olio di vinacciolo negli USA e ramo che si occupa della consulenza per lo sviluppo delle vendite di prodotti tramite piattaforme di e-commerce) e la prosecuzione da parte della terza dell'affitto dell'ulteriore ramo di Controparte_7 azienda relativo alla produzione di oli confezionati e dolcificanti e alla vendita di detti prodotti, oltre all'apporto di risorse esterne da parte del socio unico della società per l'importo di € 40.000,00.
In base al Business plan prodotto dalla debitrice, con proiezione fino al
31.12.2028, sino al 31.12.2028 la Società sarà in grado di generare un surplus di
€ 362.529,00 (di cui € 40.000,00 derivanti dall'apporto di finanza in conto capitale) che verrà messo a disposizione della massa creditoria, al netto di una quota (€ 23.468,00) appostata come liquidità residua e che è previsto mantenere
2 per assicurare la continuità aziendale (attivo complessivo stimato in €
332.529,20). Il Business plan 2024-2028 redatto dal dott. tiene Persona_1 conto sia del realizzo delle componenti patrimoniali delle rimanenze, dei crediti e della liquidità, sia dei flussi di cassa che verranno a generarsi dalla continuità indiretta (in forza del citato contratto d'affitto di ramo d'azienda a Controparte_7
e da quella diretta basata su: i) il realizzo delle componenti patrimoniali delle rimanenze, dei crediti e della liquidità durante la continuità aziendale (€ 97.529);
ii) il conseguimento dei flussi di cassa che verranno a generarsi per lo svolgimento dell'attività in continuità (€ 225.000); iii) l'apporto di finanza del Socio unico (€
40.000).
Inoltre, il Piano proposto prevede che:
(i) secondo il principio della c.d. absolute priority rule di cui all'art. 84, co. 6,
CCII, il valore di liquidazione (per € 182.620,74, rideterminato a ribasso dal commissario giudiziale in € 173.458,15) sia distribuito tra i creditori privilegiati nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
(ii) il valore eccedente quello di liquidazione (pari ad € 139.908,46) sia distribuito, tra i creditori privilegiati degradati al chirografo ed ai creditori chirografari, secondo il principio della c.d. della Relative Priority Rule nel rispetto dell'art. 84, co. 6, CCII e dell'art. 88, co. 1, CCII;
(iii) l'apporto di finanza esterna sia distribuito liberamente tra i creditori privilegiati degradati al chirografo ed i creditori chirografari.
Pertanto, la proposta formulata da ai creditori, prevede: Parte_1
• il pagamento integrale dei creditori prededucibili;
• il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 c.c.;
• il degrado degli ulteriori creditori privilegiati, parzialmente capienti sul valore di liquidazione (rappresentato dalle sole masse mobiliari);
• il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII;
• il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografo, suddivisi in n. 9 classi, secondo le percentuali meglio indicate nella proposta.
I pagamenti sono previsti alle seguenti date:
1) 30/05/2025: pagamento dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (ad esclusione del debito afferente al trattamento di fine rapporto che risulta accantonato nelle casse sociali);
2) 31/10/2026: pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
3) 31/12/2028: pagamento di tutti gli altri creditori.
3 La procedura si è svolta regolarmente.
La società ha depositato tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, fornito i chiarimenti ed operato le integrazioni richieste con i decreti del 25.09.2024 e del
3.12.2024, osservato gli obblighi informativi prescritti con il decreto di apertura della procedura e provveduto al tempestivo pagamento della somma di cui all'art. 47, co. 2, lett. d), CCII.
Il contenuto del piano è conforme alle previsioni dell'art. 87 e la relazione del professionista indipendente in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano è completa ed esaustiva.
La proposta è conforme ai requisiti di legge ex artt. 84 e ss. CCII.
In particolare, con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiati di grado successivo a quello ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed alla degradazione a chirografo della quota residua, alla proposta è stata allegata la relazione ai sensi dell'art. 84, co. 5, CCII del dott. il quale ha Persona_2 attestato – in modo ritenuto esaustivo dal commissario giudiziale – che “il Piano concordatario proposto dalla società pur non riconoscendo la Parte_1 soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”, atteso che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il riparto si concluderebbe con pagamento parziale (98,91%) dei creditori con privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., a differenza dell'ipotesi concordataria, che ne prevede il pagamento integrale, oltre a prevedere altresì il pagamento parziale di tutti gli altri creditori.
Risulta altresì rispettato il disposto di cui all'art. 84, co. 6 CCII.
Come verificato dal commissario, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre quello eccedente è distribuito in modo che i creditori di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Risultano, inoltre, rispettati i criteri dettati dall'art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali.
Le classi dei creditori sono state correttamente formate nell'osservanza del requisito della cosiddetta doppia omogeneità, ovvero di posizione giuridica ed interessi economici. I creditori della stessa classe, inoltre, sono trattati pariteticamente.
4 Il piano tutela le ragioni dei creditori;
consente la conservazione dei rapporti di lavoro (attesa la continuità diretta in due rami di azienda) e salvaguarda gli interessi futuri dei fornitori e degli istituti di credito, che potranno continuare a fare riferimento in termini economici su una realtà produttiva risanata.
Non vi sono perciò ragioni per dubitare che esso sia privo di ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza.
Come anticipato, l'esito delle operazioni di voto è stato il seguente: nelle Classi
1, 3, 6, 7, 8 e 9 la proposta di concordato è stata approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, nella Classe 4 la proposta di concordato è stata approvata, avendo votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, ed essendo i creditori votanti titolari di almeno metà dei crediti della medesima classe, mentre nelle Classi 2 e 5 la proposta di concordato non risulta essere stata approvata.
Mancando l'approvazione di tutte le classi (art. 109, co. 5, CCII), la società ha proposto domanda di ristrutturazione trasversale ai sensi dell'art. 112, co. 2, CCII.
L'omologazione presuppone, quindi, non solo che abbiano esito positivo le ordinarie verifiche in punto di regolarità della procedura, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, ma anche che ricorrano le più rigorose condizioni prescritte dal citato art. 112, comma 2:
a) che la distribuzione del valore di liquidazione avvenga nel rispetto della regola di priorità assoluta;
b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello di grado inferiore, ferma restando la necessità del rispetto della priorità assoluta su tutto con riferimento al trattamento dei crediti dei lavoratori ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
c) che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito;
d) che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza della maggioranza delle classi, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero in tutto o in parte soddisfatti qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
5 La sussistenza di dette condizioni è stata riscontrata dal Commissario giudiziale con il parere motivato depositato in data 10.07.2025 (cfr. pag. 7 del parere), con richiamo a quanto evidenziato sul punto dalla stessa ricorrente nell'istanza di omologazione ex art. 112, co. 2, C.C.I.I. depositata in data 2.5.2025; in particolare, quanto al requisito di cui alla lett. d) della norma citata, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, tra le quali la classe 9, formata da creditori titolari di diritti di prelazione, di tal che non è nemmeno necessario verificare la sussistenza delle condizioni di cui alla seconda parte della medesima lettera d).
Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 120quater CCII (in base al quale “fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e più favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci”), la società debitrice, sulla base dei calcoli effettuati, ha evidenziato l'assenza di un valore residuo della società riservato ai soci da ripartire, di tal che anche la condizione prevista nella norma citata risulterebbe soddisfatta. Anche il commissario giudiziale, seppur sulla base di una diversa metodologia di calcolo, ha ritenuto, nel parere depositato in data
10.7.2025, che il valore riservato ai soci risulti comunque pari ad un valore negativo, in quanto gli apporti economici del socio di maggioranza (a titolo di finanza esterna per € 40.000,00 e di rinuncia ad una parte dei compensi per complessivi € 100.000 circa) risultano maggiori rispetto al capitale economico della società risanata (preventivabile in € 82.600,00 circa). Pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione di detta disposizione.
Per quanto concerne, infine, l'opposizione depositata da in CP_1 CP_1 data 3.7.2025, ovvero nei dieci giorni antecedenti l'udienza fissata dal Tribunale per l'omologazione, essa non appare condivisibile nella misura in cui – come condivisibilmente ritenuto dal commissario giudiziale (cfr. pagg. 8/9 parere
10.7.2025) - non tiene conto del fatto che la rinuncia dell'amministratore unico della debitrice al maggior compenso che gli spetterebbe e che potrebbe ritenersi
6 congruo (seppur non espressamente precedentemente indicato nel piano) correttamente deve considerarsi quale apporto rilevante ai fini della determinazione del valore risultante dalla ristrutturazione ai sensi dell'art. 120quater CCII, atteso che la minor retribuzione è una sorta di “contributo indiretto” del socio. Quanto alla fattibilità del piano richiesta dall'art. 112, co. 1, lett. g), CCII, il commissario giudiziale ha, per contro, condivisibilmente ritenuto, sulla base dei dati contabili esaminati, che non sussistano elementi di criticità tali da far ritenere il piano di concordato non realizzabile;
peraltro, i fondi rischi appostati appaiono sufficienti, alla luce della sopravvenuta estinzione di alcuni debiti in capo alla debitrice. Quanto, infine, alle previste tempistiche dei pagamenti, per la maggior parte rinviati al 31.12.2028, le date indicate sono state individuate in maniera prudenziale, impregiudicata l'effettuazione di riparti anticipati laddove ne sussistano i presupposti, mentre la finanza esterna consiste in somme liberamente disponibili, di tal che non si comprendono i rilievi di sul punto, atteso che esse verranno utilizzate per i Controparte_1 pagamenti previsti dal piano.
Tanto è sufficiente per considerare sussistenti i presupposti della ristrutturazione trasversale.
E, in definitiva, per omologare il concordato di Parte_1
In ragione del rigetto dell'opposizione formulata da ai Controparte_1 sensi dell'art. 48, co. 2, CCII, la stessa viene condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte debitrice ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, in considerazione della valore indeterminato del procedimento e della relativa complessità della controversia, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso così provvede:
1) omologa il concordato preventivo proposto da con Parte_1 sede legale in Treviso, via Canova n. 6, p. iva. ; P.IVA_1
2) conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Elena Merlo e, quale commissario giudiziale, del dott. Persona_3
3) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario
7 nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
4) il commissario giudiziale potrà effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività finalizzata all'esecuzione del piano e, per tutta la durata della procedura, avrà facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice;
la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Giudice
Delegato;
5) entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al Commissario Giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;
6) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente e trasmettere ai creditori i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII, dando altresì conto delle attività compiute nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
7) conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9,
CCII;
8) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati dalla debitrice sulla base di piani di riparto fondati sulle previsioni del piano, approvati dal commissario giudiziale e vistati dal giudice delegato;
9) condanna la creditrice opponente alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore della debitrice ricorrente che si Parte_1 liquidano nell'importo di € 2.336,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 15/07/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
8
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo iscritta al numero 90-2/2024 R.G.
P.U. promossa da p. iva , con sede legale in Treviso, Via Parte_1 P.IVA_1
Canova n. 6, con l'Avv. MARCO GREGGIO
- ricorrente -
***
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, la società ha proposto una domanda ex art. 44, co. 1, C.C.I.I., riservandosi di presentare entro un assegnando termine la proposta, il piano e gli accordi.
Entro il termine concesso, la società ha presentato il piano, la proposta e la restante documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I. e, successivamente, le integrazioni richieste dal Tribunale, che ha provveduto all'apertura della procedura di concordato preventivo nei confronti della debitrice.
Tra l'11.4.2025 e il 24.4.2025 i creditori hanno espresso i loro voti e, con relazione ex art. 110 C.C.I.I. depositata in data 26.4.2025, il commissario giudiziale ha dato atto dei nominativi dei creditori che hanno esercitato il voto e dei voti espressi: nello specifico, nelle Classi 1, 3, 6, 7, 8 e 9 la proposta di concordato è stata approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, nella Classe 4 la proposta di concordato è stata approvata, avendo votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti (ed essendo i creditori votanti titolari di almeno metà dei crediti della medesima classe), mentre nelle Classi 2 e 5 la proposta di concordato non risulta essere stata approvata, di tal che la proposta di concordato presentata da Parte_1 non può ritenersi approvata dai creditori;
infatti, ai sensi dell'art. 109, co. 5, C.C.I.I.: “Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”.
In ragione del suddetto esito delle operazioni di voto, vista l'istanza di omologazione del concordato preventivo presentata dalla debitrice ai sensi dell'art. 112, co. 2, C.C.I.I., il Tribunale ha fissato udienza ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I. per la comparizione della debitrice ricorrente e del commissario giudiziale.
Si è costituita in giudizio la società che ha documentato la Parte_1 notificazione del decreto di fissazione udienza ai creditori dissenzienti (
[...]
e , Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
) ed ha insistito per l'omologazione del Controparte_6 concordato.
Con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza si è altresì costituita in giudizio , che ha “confermato” il parere e voto Controparte_1 sfavorevoli sulla proposta di concordato già espressi nell'ambito della Classe 2 e si
è opposta all'omologazione del concordato.
Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato.
All'udienza sono state sentite le parti, che hanno concluso in conformità alle rispettive istanze.
***
Il concordato di è un concordato in continuità aziendale, Parte_1 che prevede la continuazione in via diretta dell'attività afferente a due dei tre rami d'azienda di proprietà della società ricorrente (ramo che si occupa prevalentemente della vendita di olio di vinacciolo negli USA e ramo che si occupa della consulenza per lo sviluppo delle vendite di prodotti tramite piattaforme di e-commerce) e la prosecuzione da parte della terza dell'affitto dell'ulteriore ramo di Controparte_7 azienda relativo alla produzione di oli confezionati e dolcificanti e alla vendita di detti prodotti, oltre all'apporto di risorse esterne da parte del socio unico della società per l'importo di € 40.000,00.
In base al Business plan prodotto dalla debitrice, con proiezione fino al
31.12.2028, sino al 31.12.2028 la Società sarà in grado di generare un surplus di
€ 362.529,00 (di cui € 40.000,00 derivanti dall'apporto di finanza in conto capitale) che verrà messo a disposizione della massa creditoria, al netto di una quota (€ 23.468,00) appostata come liquidità residua e che è previsto mantenere
2 per assicurare la continuità aziendale (attivo complessivo stimato in €
332.529,20). Il Business plan 2024-2028 redatto dal dott. tiene Persona_1 conto sia del realizzo delle componenti patrimoniali delle rimanenze, dei crediti e della liquidità, sia dei flussi di cassa che verranno a generarsi dalla continuità indiretta (in forza del citato contratto d'affitto di ramo d'azienda a Controparte_7
e da quella diretta basata su: i) il realizzo delle componenti patrimoniali delle rimanenze, dei crediti e della liquidità durante la continuità aziendale (€ 97.529);
ii) il conseguimento dei flussi di cassa che verranno a generarsi per lo svolgimento dell'attività in continuità (€ 225.000); iii) l'apporto di finanza del Socio unico (€
40.000).
Inoltre, il Piano proposto prevede che:
(i) secondo il principio della c.d. absolute priority rule di cui all'art. 84, co. 6,
CCII, il valore di liquidazione (per € 182.620,74, rideterminato a ribasso dal commissario giudiziale in € 173.458,15) sia distribuito tra i creditori privilegiati nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
(ii) il valore eccedente quello di liquidazione (pari ad € 139.908,46) sia distribuito, tra i creditori privilegiati degradati al chirografo ed ai creditori chirografari, secondo il principio della c.d. della Relative Priority Rule nel rispetto dell'art. 84, co. 6, CCII e dell'art. 88, co. 1, CCII;
(iii) l'apporto di finanza esterna sia distribuito liberamente tra i creditori privilegiati degradati al chirografo ed i creditori chirografari.
Pertanto, la proposta formulata da ai creditori, prevede: Parte_1
• il pagamento integrale dei creditori prededucibili;
• il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 c.c.;
• il degrado degli ulteriori creditori privilegiati, parzialmente capienti sul valore di liquidazione (rappresentato dalle sole masse mobiliari);
• il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII;
• il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografo, suddivisi in n. 9 classi, secondo le percentuali meglio indicate nella proposta.
I pagamenti sono previsti alle seguenti date:
1) 30/05/2025: pagamento dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (ad esclusione del debito afferente al trattamento di fine rapporto che risulta accantonato nelle casse sociali);
2) 31/10/2026: pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
3) 31/12/2028: pagamento di tutti gli altri creditori.
3 La procedura si è svolta regolarmente.
La società ha depositato tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, fornito i chiarimenti ed operato le integrazioni richieste con i decreti del 25.09.2024 e del
3.12.2024, osservato gli obblighi informativi prescritti con il decreto di apertura della procedura e provveduto al tempestivo pagamento della somma di cui all'art. 47, co. 2, lett. d), CCII.
Il contenuto del piano è conforme alle previsioni dell'art. 87 e la relazione del professionista indipendente in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano è completa ed esaustiva.
La proposta è conforme ai requisiti di legge ex artt. 84 e ss. CCII.
In particolare, con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiati di grado successivo a quello ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed alla degradazione a chirografo della quota residua, alla proposta è stata allegata la relazione ai sensi dell'art. 84, co. 5, CCII del dott. il quale ha Persona_2 attestato – in modo ritenuto esaustivo dal commissario giudiziale – che “il Piano concordatario proposto dalla società pur non riconoscendo la Parte_1 soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”, atteso che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il riparto si concluderebbe con pagamento parziale (98,91%) dei creditori con privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., a differenza dell'ipotesi concordataria, che ne prevede il pagamento integrale, oltre a prevedere altresì il pagamento parziale di tutti gli altri creditori.
Risulta altresì rispettato il disposto di cui all'art. 84, co. 6 CCII.
Come verificato dal commissario, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre quello eccedente è distribuito in modo che i creditori di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Risultano, inoltre, rispettati i criteri dettati dall'art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali.
Le classi dei creditori sono state correttamente formate nell'osservanza del requisito della cosiddetta doppia omogeneità, ovvero di posizione giuridica ed interessi economici. I creditori della stessa classe, inoltre, sono trattati pariteticamente.
4 Il piano tutela le ragioni dei creditori;
consente la conservazione dei rapporti di lavoro (attesa la continuità diretta in due rami di azienda) e salvaguarda gli interessi futuri dei fornitori e degli istituti di credito, che potranno continuare a fare riferimento in termini economici su una realtà produttiva risanata.
Non vi sono perciò ragioni per dubitare che esso sia privo di ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza.
Come anticipato, l'esito delle operazioni di voto è stato il seguente: nelle Classi
1, 3, 6, 7, 8 e 9 la proposta di concordato è stata approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, nella Classe 4 la proposta di concordato è stata approvata, avendo votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, ed essendo i creditori votanti titolari di almeno metà dei crediti della medesima classe, mentre nelle Classi 2 e 5 la proposta di concordato non risulta essere stata approvata.
Mancando l'approvazione di tutte le classi (art. 109, co. 5, CCII), la società ha proposto domanda di ristrutturazione trasversale ai sensi dell'art. 112, co. 2, CCII.
L'omologazione presuppone, quindi, non solo che abbiano esito positivo le ordinarie verifiche in punto di regolarità della procedura, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, ma anche che ricorrano le più rigorose condizioni prescritte dal citato art. 112, comma 2:
a) che la distribuzione del valore di liquidazione avvenga nel rispetto della regola di priorità assoluta;
b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello di grado inferiore, ferma restando la necessità del rispetto della priorità assoluta su tutto con riferimento al trattamento dei crediti dei lavoratori ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
c) che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito;
d) che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza della maggioranza delle classi, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero in tutto o in parte soddisfatti qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
5 La sussistenza di dette condizioni è stata riscontrata dal Commissario giudiziale con il parere motivato depositato in data 10.07.2025 (cfr. pag. 7 del parere), con richiamo a quanto evidenziato sul punto dalla stessa ricorrente nell'istanza di omologazione ex art. 112, co. 2, C.C.I.I. depositata in data 2.5.2025; in particolare, quanto al requisito di cui alla lett. d) della norma citata, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, tra le quali la classe 9, formata da creditori titolari di diritti di prelazione, di tal che non è nemmeno necessario verificare la sussistenza delle condizioni di cui alla seconda parte della medesima lettera d).
Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 120quater CCII (in base al quale “fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e più favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci”), la società debitrice, sulla base dei calcoli effettuati, ha evidenziato l'assenza di un valore residuo della società riservato ai soci da ripartire, di tal che anche la condizione prevista nella norma citata risulterebbe soddisfatta. Anche il commissario giudiziale, seppur sulla base di una diversa metodologia di calcolo, ha ritenuto, nel parere depositato in data
10.7.2025, che il valore riservato ai soci risulti comunque pari ad un valore negativo, in quanto gli apporti economici del socio di maggioranza (a titolo di finanza esterna per € 40.000,00 e di rinuncia ad una parte dei compensi per complessivi € 100.000 circa) risultano maggiori rispetto al capitale economico della società risanata (preventivabile in € 82.600,00 circa). Pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione di detta disposizione.
Per quanto concerne, infine, l'opposizione depositata da in CP_1 CP_1 data 3.7.2025, ovvero nei dieci giorni antecedenti l'udienza fissata dal Tribunale per l'omologazione, essa non appare condivisibile nella misura in cui – come condivisibilmente ritenuto dal commissario giudiziale (cfr. pagg. 8/9 parere
10.7.2025) - non tiene conto del fatto che la rinuncia dell'amministratore unico della debitrice al maggior compenso che gli spetterebbe e che potrebbe ritenersi
6 congruo (seppur non espressamente precedentemente indicato nel piano) correttamente deve considerarsi quale apporto rilevante ai fini della determinazione del valore risultante dalla ristrutturazione ai sensi dell'art. 120quater CCII, atteso che la minor retribuzione è una sorta di “contributo indiretto” del socio. Quanto alla fattibilità del piano richiesta dall'art. 112, co. 1, lett. g), CCII, il commissario giudiziale ha, per contro, condivisibilmente ritenuto, sulla base dei dati contabili esaminati, che non sussistano elementi di criticità tali da far ritenere il piano di concordato non realizzabile;
peraltro, i fondi rischi appostati appaiono sufficienti, alla luce della sopravvenuta estinzione di alcuni debiti in capo alla debitrice. Quanto, infine, alle previste tempistiche dei pagamenti, per la maggior parte rinviati al 31.12.2028, le date indicate sono state individuate in maniera prudenziale, impregiudicata l'effettuazione di riparti anticipati laddove ne sussistano i presupposti, mentre la finanza esterna consiste in somme liberamente disponibili, di tal che non si comprendono i rilievi di sul punto, atteso che esse verranno utilizzate per i Controparte_1 pagamenti previsti dal piano.
Tanto è sufficiente per considerare sussistenti i presupposti della ristrutturazione trasversale.
E, in definitiva, per omologare il concordato di Parte_1
In ragione del rigetto dell'opposizione formulata da ai Controparte_1 sensi dell'art. 48, co. 2, CCII, la stessa viene condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte debitrice ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, in considerazione della valore indeterminato del procedimento e della relativa complessità della controversia, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso così provvede:
1) omologa il concordato preventivo proposto da con Parte_1 sede legale in Treviso, via Canova n. 6, p. iva. ; P.IVA_1
2) conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Elena Merlo e, quale commissario giudiziale, del dott. Persona_3
3) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario
7 nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
4) il commissario giudiziale potrà effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività finalizzata all'esecuzione del piano e, per tutta la durata della procedura, avrà facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice;
la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Giudice
Delegato;
5) entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al Commissario Giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;
6) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente e trasmettere ai creditori i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII, dando altresì conto delle attività compiute nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
7) conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9,
CCII;
8) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati dalla debitrice sulla base di piani di riparto fondati sulle previsioni del piano, approvati dal commissario giudiziale e vistati dal giudice delegato;
9) condanna la creditrice opponente alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore della debitrice ricorrente che si Parte_1 liquidano nell'importo di € 2.336,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 15/07/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
8