CASS
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2024, n. 43882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43882 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor PIETRO GAETA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 43882 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FA CA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di DI, di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura per la durata di due anni. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine e le ragioni di necessità di urgenza che giustificano l'adozione della misura, rappresentando che tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida del giudice la squadra AP WW ha giocato il match di campionato contro la Luiss Roma, e di essersi recato, in quella data presso gli uffici di polizia, ottemperando all'obbligo di presentazione. 2.3.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione in quanto recidivo amministrativo, evidenziando di aver dedotto con memoria difensiva che i precedenti AS sono stati tutti revocati ed annullati, e quindi evidenziando la carenza dei presupposti della recidiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento senza rinvio limitatamente al primo motivo. Inammissibile nel resto. 4. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il ricorso ed approfondito la trattazione del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. In ordine al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione dell'urgenza, posto che il provvedimento amministrativo del Questore ha avuto esecuzione prima dell'intervento di convalida del magistrato, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Non è quindi necessario argomentare sull'urgenza se il daspo ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica. Si è precisato, altresì, che incombe sul destinatario che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del 1 provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 267256). Nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che tra la notifica del provvedimento questorile, avvenuta alle ore 11.40 del 14 aprile 2024, e l'adozione dell'ordinanza di convalida da parte del GIP di DI, alle ore 12.00 del 16 marzo 2024, si è effettivamente svolta una manifestazione sportiva (incontro di basket AP WW DI - Luiss Roma, disputata la sera del 14 aprile 2024) in relazione alla quale il soggetto ha ottemperato all'obbligo di presentazione in questura. In tale evenienza, il requisito della necessità ed urgenza, attenendo alla limitazione della libertà subita prima della convalida ed in forza di un provvedimento di polizia, avrebbe dovuto essere sorretto da adeguata motivazione nel provvedimento del questore e comunque in qualche modo 'integrato' da una specifica verifica motivata in sede di provvedimento di convalida. Per contro, la motivazione sulla necessità ed urgenza si rivela insussistente sia nel provvedimento questorile che nell'ordinanza di convalida, posto che il giudice si è limitato a richiamare i presupposti di applicazione dell'obbligo di presentazione e a formulare una valutazione di pericolosità sociale e di pericolo di violazione del divieto, senza nulla specificare in ordine alla necessità ed urgenza. 1.2. Si impone, dunque, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di DI. È assorbito il secondo motivo di ricorso. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di DI e deve essere dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di DI del 13/03/2024. Alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di DI.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di DI e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di DI del 13/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di DI. Così deciso all'udienza del 02/10/2024 il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG dottor PIETRO GAETA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 43882 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FA CA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di DI, di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura per la durata di due anni. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine e le ragioni di necessità di urgenza che giustificano l'adozione della misura, rappresentando che tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida del giudice la squadra AP WW ha giocato il match di campionato contro la Luiss Roma, e di essersi recato, in quella data presso gli uffici di polizia, ottemperando all'obbligo di presentazione. 2.3.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione in quanto recidivo amministrativo, evidenziando di aver dedotto con memoria difensiva che i precedenti AS sono stati tutti revocati ed annullati, e quindi evidenziando la carenza dei presupposti della recidiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento senza rinvio limitatamente al primo motivo. Inammissibile nel resto. 4. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il ricorso ed approfondito la trattazione del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. In ordine al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione dell'urgenza, posto che il provvedimento amministrativo del Questore ha avuto esecuzione prima dell'intervento di convalida del magistrato, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Non è quindi necessario argomentare sull'urgenza se il daspo ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica. Si è precisato, altresì, che incombe sul destinatario che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del 1 provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 267256). Nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che tra la notifica del provvedimento questorile, avvenuta alle ore 11.40 del 14 aprile 2024, e l'adozione dell'ordinanza di convalida da parte del GIP di DI, alle ore 12.00 del 16 marzo 2024, si è effettivamente svolta una manifestazione sportiva (incontro di basket AP WW DI - Luiss Roma, disputata la sera del 14 aprile 2024) in relazione alla quale il soggetto ha ottemperato all'obbligo di presentazione in questura. In tale evenienza, il requisito della necessità ed urgenza, attenendo alla limitazione della libertà subita prima della convalida ed in forza di un provvedimento di polizia, avrebbe dovuto essere sorretto da adeguata motivazione nel provvedimento del questore e comunque in qualche modo 'integrato' da una specifica verifica motivata in sede di provvedimento di convalida. Per contro, la motivazione sulla necessità ed urgenza si rivela insussistente sia nel provvedimento questorile che nell'ordinanza di convalida, posto che il giudice si è limitato a richiamare i presupposti di applicazione dell'obbligo di presentazione e a formulare una valutazione di pericolosità sociale e di pericolo di violazione del divieto, senza nulla specificare in ordine alla necessità ed urgenza. 1.2. Si impone, dunque, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di DI. È assorbito il secondo motivo di ricorso. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di DI e deve essere dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di DI del 13/03/2024. Alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di DI.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di DI e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di DI del 13/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di DI. Così deciso all'udienza del 02/10/2024 il Consigliere estensore Il Presidente