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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, RE
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1259/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500004103000 IRES-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500004103000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il preavviso di fermo amministrativo notificato il 10.9.2025 con cui il concessionario (di seguito
ADER) ha proceduto all'esazione delle imposte portate dalla cartella n. 13920250003908508000 (notificata il 22/04/2025, per un importo di € 12.698,53, IRES per l'anno d'imposta 2020) e in minima parte dalla cartella n. 13920240010403258000 (€ 125,88 per imposta di registro 2020, notificata 14.2.2025).
A sostegno del sospinto ricorso ha dedotto che la prima cartella (per Ires 2020) è stata oggetto di impugnazione (dianzi a questa AG) e che, dunque, dovrebbe considerarsi illegittimo l'atto opposto in questa sede poiché emanato successivamente al predetto ricorso ed in pendenza del correlato giudizio;
ha eccepito, quanto al merito della pretesa fiscale di cui alla richiamata cartella, reiterando i motivi già a suo tempo dedotti, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36-ter e 38 D.P.R. 600/73 per il ritenuto illegittimo uso della procedura di controllo formale per effettuare una rettifica nel merito della dichiarazione, ancora, la violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/92), assumendo che l'AF non avrebbe fornito elementi probatori a supporto dell'operata ripresa a tassazione, infine, la nullità per difetto assoluto di motivazione (art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000) poiché la cartella impugnata sarebbe stata priva di motivazione adeguata e sufficiente per permettere al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio. Il tutto con illegittimità derivata, quindi, dell'atto in questa sede oggetto di contestazione.
Con riferito all'atto impugnato ha altresì dedotto, quali vizi propri dello stesso,
a) la violazione del principio di proporzionalità (art. 10-ter L. 212/2000), in quanto l'azione esecutiva del concessionario deve evitare di compromettere la continuità dell'attività economica del contribuente e l'iscrizione del fermo su un bene essenziale per l'attività aziendale, a fronte di un credito la cui esistenza è fortemente contestata, deve considerarsi un'azione sproporzionata e contraria ai principi dello Statuto del
Contribuente.
b) L'illegittimità del fermo su bene strumentale all'attività d'impresa (art. 86, co. 2, D.P.R. 602/73), atteso che il veicolo interessato dal fermo (Lancia Ypsilon, targa Targa_1) <<è un bene indispensabile per lo svolgimento dell'attività della Ricorrente_1 S.R.L.>>. Ha quindi formulato conclusive richieste per accoglimento del ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite.
L'A.F. si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e controdeducendo
1) la legittimità del preavviso di fermo alla luce del fatto che nel primigenio ricorso avverso la cartella n.
13920250003908508000 la richiesta di sospensione interinale della sua efficacia e della sua esecutività era stata respinta da questa Corte, che evidentemente non aveva ravvisato il fumus boni iuris, né il periculum in mora, con ordinanza 11.7.2025 (RGR 776-2025); dunque, la mancata sospensione dell'atto ex art. 47 d. lgs. n. 546/1992 ha, secondo la resistente, legittimato il concessionario all'adozione dell'atto esecutivo qui contestato;
2) la carenza di prova circa il nesso strumentale tra il veicolo e l'attività d'impresa svolta dalla società ricorrente.
Il 10.11.2025 depositava, inoltre, le controdeduzioni afferenti al ricorso introdotto dalla ricorrente avverso la cartella contestandone i relativi motivi (in premessa richiamati).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Con memoria di replica dell'1.1.2026 la ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni evidenziando il carattere strumentale del veicolo oggetto di fermo rispetto all'attività svolta e che il dato può desumersi dalla visura della CCIAA da cui risulta l'attività economica esercitata dalla società (l'esercizio di servizi di posta, servizi di pacchi, corriere espresso;
lo studio, la realizzazione e la commercializzazione di servizi riguardanti la revisione periodica degli autoveicoli...; l'erogazione di servizi di soccorso stradale...; il noleggio di veicoli...; officina meccanica per la riparazione di autoveicoli...; attivita' di riparazione di carrozzerie...; attivita' di gommista...; la prestazione di servizi di revisione di veicoli...); inoltre il veicolo è censito nel registro beni ammortizzabili depositato il 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso avverso la cartella sopra indicata è stato respinto da questa AG con sentenza del
13.11.2025 di cui si riporta la motivazione nella sua parte essenziale:
<< Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
(…) essendo infondati i rilievi addotti dalla ricorrente;
in particolare, la Corte rileva come gli interventi di recupero che possono accedere alle agevolazioni del cd. sisma bonus devono inerire a costruzioni adibite ad attività produttive (per tali intendendosi le unità immobiliari destinate ad attività commerciali e/o professionali, in genere produttive di beni e servizi) e però dalla documentazione addotta non si evince tale caratteristica.
Al contrario, gli immobili ristrutturati sono emersi essere degli immobili ad uso abitativo/residenziale.
Del resto, nella stessa relazione tecnica depositata dalla ricorrente non è stato riportato che ad ultimazione dei lavori di recupero gli immobili ristrutturati sarebbero stati adibiti ad attività produttive. Non è stata, altresì, fornita prova documentale relativa alla data di inizio dei lavori per le valutazioni circa la tempestività della presentazione dell'asseverazione (datata 31/07/2018) relativa alle classi di rischio.
L'asseverazione del 31.7.2018 (allegato 4 del ricorso), successiva al permesso di costruire che è del 7.5.2018, non risulta allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.
Al riguardo, deve osservarsi come, a mente della circolare n. 19 /2020 e di quella n. 7/2021, il progettista dell'intervento deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato;
per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, con l'effetto per cui un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.
Quanto al motivo inerente la ritenuta carenza di motivazione circa il computo degli interessi applicati occorre rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 22281/2022, hanno affermato che allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 800,00
(oltre accessori come per legge, ove dovuti) in favore della costituita resistente.
->.
Tale motivazione deve intendersi quindi qui integralmente richiamata quanto alle doglianze (riproposte in termini identici) mosse avverso il merito della pretesa fiscale e la cartella in cui la stessa è incorporata.
Quanto agli eccepiti vizi propri dell'atto impugnato, il veicolo risulta censito nel registro dei beni ammortizzabili della società il cui oggetto sociale è idoneo a dimostrare il carattere strumentale del veicolo stesso rispetto all'attività economica svolta.
Con riferimento alla strumentalità del bene rispetto all'attività svolta dal contribuente, la Corte rileva che a mente dell'art. 86 comma 2 dpr n. 602/1973 la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
La nozione di bene strumentale è limitata ai casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa.
Ed invero, secondo il condivisibile e prevalente orientamento giurisprudenziale, il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale (si pensi all'autovettura di un agente di commercio); ciò significa che il veicolo deve quindi far parte, per non poter essere attinto dal fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa.
L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente mediante allegazione di prove documentali da cui risulti il legame tra il bene e l'azienda/professione, quali ad esempio: copia della fattura di acquisto del mezzo, libro contabile, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile (o già ammortizzato); certamente sarà ben più difficile dimostrare la strumentalità del bene che semplicemente viene utilizzato per recarsi al lavoro.
A tale riguardo, è stato di condivisibilmente affermato che è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo solo se lo stesso è strumentale all'esercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo stesso;
la stessa norma richiamata pone tre condizioni: il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore;
il debitore deve essere un esercente di una professione o di un'attività imprenditoriale;
l'utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell'attività, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività svolta.
Giova rammentare che, per delimitare il concetto di bene mobile strumentale delineato dalla norma, occorre dunque che il requisito della strumentalità sia circoscritto ai casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa o della professione dipenda direttamente dall'impiego del veicolo. In altre parole, occorre che questo sia di proprietà del debitore persona fisica o giuridica esercente un'attività imprenditoriale o una professione e sia utilizzato in tali ambiti, concorrendo a fornire i relativi ricavi.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il carattere strumentale del veicolo emerge sia dal richiamato documento contabile sia dall'oggetto sociale. E' di giustizia compensare le spese atteso che il carattere strumentale del veicolo è emerso solo in corso di causa ed era ignoto al concessionario al momento dell'emanazione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, RE
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1259/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500004103000 IRES-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500004103000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il preavviso di fermo amministrativo notificato il 10.9.2025 con cui il concessionario (di seguito
ADER) ha proceduto all'esazione delle imposte portate dalla cartella n. 13920250003908508000 (notificata il 22/04/2025, per un importo di € 12.698,53, IRES per l'anno d'imposta 2020) e in minima parte dalla cartella n. 13920240010403258000 (€ 125,88 per imposta di registro 2020, notificata 14.2.2025).
A sostegno del sospinto ricorso ha dedotto che la prima cartella (per Ires 2020) è stata oggetto di impugnazione (dianzi a questa AG) e che, dunque, dovrebbe considerarsi illegittimo l'atto opposto in questa sede poiché emanato successivamente al predetto ricorso ed in pendenza del correlato giudizio;
ha eccepito, quanto al merito della pretesa fiscale di cui alla richiamata cartella, reiterando i motivi già a suo tempo dedotti, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36-ter e 38 D.P.R. 600/73 per il ritenuto illegittimo uso della procedura di controllo formale per effettuare una rettifica nel merito della dichiarazione, ancora, la violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/92), assumendo che l'AF non avrebbe fornito elementi probatori a supporto dell'operata ripresa a tassazione, infine, la nullità per difetto assoluto di motivazione (art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000) poiché la cartella impugnata sarebbe stata priva di motivazione adeguata e sufficiente per permettere al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio. Il tutto con illegittimità derivata, quindi, dell'atto in questa sede oggetto di contestazione.
Con riferito all'atto impugnato ha altresì dedotto, quali vizi propri dello stesso,
a) la violazione del principio di proporzionalità (art. 10-ter L. 212/2000), in quanto l'azione esecutiva del concessionario deve evitare di compromettere la continuità dell'attività economica del contribuente e l'iscrizione del fermo su un bene essenziale per l'attività aziendale, a fronte di un credito la cui esistenza è fortemente contestata, deve considerarsi un'azione sproporzionata e contraria ai principi dello Statuto del
Contribuente.
b) L'illegittimità del fermo su bene strumentale all'attività d'impresa (art. 86, co. 2, D.P.R. 602/73), atteso che il veicolo interessato dal fermo (Lancia Ypsilon, targa Targa_1) <<è un bene indispensabile per lo svolgimento dell'attività della Ricorrente_1 S.R.L.>>. Ha quindi formulato conclusive richieste per accoglimento del ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite.
L'A.F. si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e controdeducendo
1) la legittimità del preavviso di fermo alla luce del fatto che nel primigenio ricorso avverso la cartella n.
13920250003908508000 la richiesta di sospensione interinale della sua efficacia e della sua esecutività era stata respinta da questa Corte, che evidentemente non aveva ravvisato il fumus boni iuris, né il periculum in mora, con ordinanza 11.7.2025 (RGR 776-2025); dunque, la mancata sospensione dell'atto ex art. 47 d. lgs. n. 546/1992 ha, secondo la resistente, legittimato il concessionario all'adozione dell'atto esecutivo qui contestato;
2) la carenza di prova circa il nesso strumentale tra il veicolo e l'attività d'impresa svolta dalla società ricorrente.
Il 10.11.2025 depositava, inoltre, le controdeduzioni afferenti al ricorso introdotto dalla ricorrente avverso la cartella contestandone i relativi motivi (in premessa richiamati).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Con memoria di replica dell'1.1.2026 la ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni evidenziando il carattere strumentale del veicolo oggetto di fermo rispetto all'attività svolta e che il dato può desumersi dalla visura della CCIAA da cui risulta l'attività economica esercitata dalla società (l'esercizio di servizi di posta, servizi di pacchi, corriere espresso;
lo studio, la realizzazione e la commercializzazione di servizi riguardanti la revisione periodica degli autoveicoli...; l'erogazione di servizi di soccorso stradale...; il noleggio di veicoli...; officina meccanica per la riparazione di autoveicoli...; attivita' di riparazione di carrozzerie...; attivita' di gommista...; la prestazione di servizi di revisione di veicoli...); inoltre il veicolo è censito nel registro beni ammortizzabili depositato il 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso avverso la cartella sopra indicata è stato respinto da questa AG con sentenza del
13.11.2025 di cui si riporta la motivazione nella sua parte essenziale:
<< Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
(…) essendo infondati i rilievi addotti dalla ricorrente;
in particolare, la Corte rileva come gli interventi di recupero che possono accedere alle agevolazioni del cd. sisma bonus devono inerire a costruzioni adibite ad attività produttive (per tali intendendosi le unità immobiliari destinate ad attività commerciali e/o professionali, in genere produttive di beni e servizi) e però dalla documentazione addotta non si evince tale caratteristica.
Al contrario, gli immobili ristrutturati sono emersi essere degli immobili ad uso abitativo/residenziale.
Del resto, nella stessa relazione tecnica depositata dalla ricorrente non è stato riportato che ad ultimazione dei lavori di recupero gli immobili ristrutturati sarebbero stati adibiti ad attività produttive. Non è stata, altresì, fornita prova documentale relativa alla data di inizio dei lavori per le valutazioni circa la tempestività della presentazione dell'asseverazione (datata 31/07/2018) relativa alle classi di rischio.
L'asseverazione del 31.7.2018 (allegato 4 del ricorso), successiva al permesso di costruire che è del 7.5.2018, non risulta allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.
Al riguardo, deve osservarsi come, a mente della circolare n. 19 /2020 e di quella n. 7/2021, il progettista dell'intervento deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato;
per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, con l'effetto per cui un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.
Quanto al motivo inerente la ritenuta carenza di motivazione circa il computo degli interessi applicati occorre rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 22281/2022, hanno affermato che allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 800,00
(oltre accessori come per legge, ove dovuti) in favore della costituita resistente.
->.
Tale motivazione deve intendersi quindi qui integralmente richiamata quanto alle doglianze (riproposte in termini identici) mosse avverso il merito della pretesa fiscale e la cartella in cui la stessa è incorporata.
Quanto agli eccepiti vizi propri dell'atto impugnato, il veicolo risulta censito nel registro dei beni ammortizzabili della società il cui oggetto sociale è idoneo a dimostrare il carattere strumentale del veicolo stesso rispetto all'attività economica svolta.
Con riferimento alla strumentalità del bene rispetto all'attività svolta dal contribuente, la Corte rileva che a mente dell'art. 86 comma 2 dpr n. 602/1973 la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
La nozione di bene strumentale è limitata ai casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa.
Ed invero, secondo il condivisibile e prevalente orientamento giurisprudenziale, il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale (si pensi all'autovettura di un agente di commercio); ciò significa che il veicolo deve quindi far parte, per non poter essere attinto dal fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa.
L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente mediante allegazione di prove documentali da cui risulti il legame tra il bene e l'azienda/professione, quali ad esempio: copia della fattura di acquisto del mezzo, libro contabile, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile (o già ammortizzato); certamente sarà ben più difficile dimostrare la strumentalità del bene che semplicemente viene utilizzato per recarsi al lavoro.
A tale riguardo, è stato di condivisibilmente affermato che è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo solo se lo stesso è strumentale all'esercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo stesso;
la stessa norma richiamata pone tre condizioni: il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore;
il debitore deve essere un esercente di una professione o di un'attività imprenditoriale;
l'utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell'attività, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività svolta.
Giova rammentare che, per delimitare il concetto di bene mobile strumentale delineato dalla norma, occorre dunque che il requisito della strumentalità sia circoscritto ai casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa o della professione dipenda direttamente dall'impiego del veicolo. In altre parole, occorre che questo sia di proprietà del debitore persona fisica o giuridica esercente un'attività imprenditoriale o una professione e sia utilizzato in tali ambiti, concorrendo a fornire i relativi ricavi.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il carattere strumentale del veicolo emerge sia dal richiamato documento contabile sia dall'oggetto sociale. E' di giustizia compensare le spese atteso che il carattere strumentale del veicolo è emerso solo in corso di causa ed era ignoto al concessionario al momento dell'emanazione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.