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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.1502/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Ispica (RG) nella via Campania n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Sirugo,
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Carollo,
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 27/8/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia di Parte_2 scioglimento del loro matrimonio, contratto con rito civile a Misilmeri (PA) il 5/7/2018.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale cartolare del 14/5/2021 e che la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Termini Imerese del 26/05/2021.
Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 2 I coniugi hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, chiedendo la pronuncia del loro divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“1. I ricorrenti, fermo l'obbligo del mutuo rispetto, dichiarano di liberarsi reciprocamente dall'obbligo della coabitazione. Ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza secondo le rispettive esigenze e volontà, impegnandosi a comunicare tempestivamente i cambi di domicilio e gli eventuali trasferimenti.
2. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a non recarsi l'uno nell'abitazione dell'altro senza preavviso e/o consenso ed a non interferire in alcun modo nelle rispettive vite private.
3. La casa familiare, sita in Misilmeri (Pa), Viale Europa n. 352, attualmente detenuta in locazione dalla signora , rimane nella esclusiva detenzione di quest'ultima, Parte_2 avendo il sig. già asportato dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali;
Pt_1
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente ad ogni diritto al rispettivo mantenimento.
5. Per quant'altro non espressamente previsto in questo atto si rimanda alla normativa vigente in materia”.
Il Tribunale si limita a pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti e, in particolare, della rinuncia al reciproco mantenimento, dalle stesse formulata.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1502/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto, con rito civile, a Misilmeri (PA) il
5/7/2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 9, parte 1^ dell'anno 2018, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, in particolare, della rinuncia al reciproco mantenimento, dalle stesse formulata. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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