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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Patrizia Mannacio– consigliere dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2611 del ruolo generale dell'anno
2020 tra già con Parte_1 Parte_2
socio unico), rapresentata e difesa dall'avvocato Mauro Maltese
- appellante
e rappresentata e difesa dall'avvocato Sabatino Controparte_1
Alessio Marrama
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 4420/2020 oggetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società si opponeva al decreto ingiuntivo, di Parte_2
euro 36.781,56 oltre accessori e spese, chiesto e ottenuto da Controparte_1
[... a titolo di adeguamento prezzi per variazione ISTAT in relazione ad un contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito e, in via subordinata, di ridurre la condanna per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Tribunale di Roma, dopo aver riconosciuto come spettante il minore importo di euro 31.343,82, dopo aver ritenuto prescritto il maggior credito richiesto, dava atto che detta somma era stata corrisposta nel corso del giudizio dalla società opposta;
revocava quindi il decreto ingiuntivo e condannava la società alla rifusione delle spese. Parte_2
Avverso la detta sentenza insorgeva la Parte_1
[... (già . Parte_2
Resisteva Controparte_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione si fonda su due motivi: 1) la asserita decadenza della appellata dalla pretesa di riconoscimento dell'adeguamento ISTAT;
2) l'erroneo calcolo della maturazione del termine di prescrizione del diritto vantato e riconosciuto. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Giudice ha erroneamente interpretato una clausola contrattuale riconoscendo l'adeguamento ISTAT nonostante la società non avesse rispettato le condizioni indicate nel contratto.
L'appellante ha infatti sostenuto che, ai sensi dell'art. 9 del contratto per cui è causa, l'adeguamento ISTAT del canone previsto per il servizio fosse subordinato ad una richiesta da parte della appellata, a pena di decadenza, a decorrere dal secondo anno e dimostrando documentalmente un aumento di oltre l'1% dello stesso.
Tale richiesta, inoltre, avrebbe dovuto essere formulata anche nel rispetto Cont dei principi di buona fede, che avrebbero imposto all' di documentare l'aumento verificatosi e di chiederlo annualmente, onde consentire all'altra parte di scegliere o meno di rinnovare il contratto.
Detto motivo è infondato.
Come correttamente ha rilevato il Tribunale l'eccezione di decadenza non trova fondamento nel regolamento negoziale che non prevede alcuna richiesta per il pagamento degli aumenti ISTAT ma ne subordina il pagamento esclusivamente alla dimostrazione che l'aumento sia superiore all'1%.
Il Giudice ha poi aggiunto che l'espressione “Le variazioni saranno reciprocamente riconosciute per intero a partire dalla scadenza del primo anno” si limita ad indicare il momento dal quale la pretesa può essere fatta valere ma non il termine entro il quale deve essere fatta valere pena la sua estinzione.
L'interpretazione data a tale espressione dall'appellante, secondo cui vi era un onere a carico dell'appaltatore di richiedere espressamente l'adeguamento
ISTAT, a partire dal secondo anno, in quanto si trattava di un contratto annuale e rinnovabile, non è condivisibile alla luce del tenore letterale della clausola in quanto a partire dal secondo anno l'aumento era dovuto automaticamente sempre che l'aumento fosse stato superiore all'1% mentre ben poteva essere chiesto in un momento successivo. Infatti all'art. 9 del richiamato contratto, le parti hanno espressamente pattuito che i prezzi contrattuali: “… sono soggetti a rivalutazione per variazione del costo della manodopera. Per misurare gli aumenti o le diminuzioni si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Nessuna variazione avrà luogo per oscillazione pari od inferiore all'1%. Le variazioni saranno reciprocamente riconosciute per intero a partire dalla scadenza del primo anno, su documentazione prodotta a cura della Soc. Gruppo Ina, pubblicata da riviste o giornali specializzati”.
L'unica condizione quindi era quella che vi fosse stato un aumento ISTAT superiore all'1% e che detto aumento fosse documentato e nel caso concreto entrambe le circostanze sono state provate da parte dell'appellata.
Con il secondo motivo viene censurata la sentenza per avere accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione.
Sostiene l'appellante che la lettera del maggio 2015, ritenuta dal Giudice idonea ad interrompere la prescrizione, non può essere ritenuta tale perché ambigua essendo indirizzata all ed essendovi allegata una fattura Parte_2
per importi irreali intestata ad altro soggetto.
Anche detto motivo è del tutto infondato avendo il Tribunale chiarito che con la predetta missiva vi è una chiara richiesta di pagamento rivolta all'attuale appellante e che nel documento contabile la causale è chiaramente indicata come
“adeguamento ISTAT dall'1/2/2006 al 31 luglio 2014”.
Secondo costante giurisprudenza “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità”
(Cass. n. 15140/2021).
Nel caso in esame, oltre al dato incontestato che la lettera è stata indirizzata e ricevuta dal soggetto obbligato, vi è anche l'indicazione della causale per la quale si chiede il pagamento, mentre a nulla rileva il fatto che la fattura allegata alla missiva sia di importo superiore, il che si spiega sia con il fatto che si chiede anche l'importo per un periodo più lungo (coperto dalla prescrizione) sia con il fatto che una parte della somma era a carico di altro soggetto.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 4420/2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la società appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 6.946,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 16 febbraio 2025
Il presidente estensore