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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2719/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. C. Pietropaolo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Di Pietro giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4637/2023, pubblicata il 9 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- era iscritta alla con codice impresa n. 54534 ed era soggetta Controparte_1 al versamento dei contributi per i propri dipendenti sulla base delle denunce MUT trasmesse telematicamente;
- in relazione alla posizione del dipendente (matr. n. 4923068) aveva Persona_1 documentato alla la richiesta del lavoratore di un periodo di aspettativa non retribuita CP_1 per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019, poi prorogato giusta nuove domande fino al 31 dicembre 2020 e poi fino al 15 luglio 2021;
- sebbene nel predetto complessivo periodo il dipendente non avesse svolto attività lavorativa, la le aveva chiesto di pagare la somma di € 6.182,53 a copertura della relativa CP_1 contribuzione;
- il consulente della società aveva inviato alla a mezzo pec richieste di rettifica nonché CP_1 la documentazione giustificativa delle assenze del lavoratore, che tuttavia era stata arbitrariamente ritenuta dall'ente “non idonea”, sull'erroneo presupposto che nelle denunce
MUT relative al complessivo periodo indicato erano state inserite ore di assenza ingiustificata, anziché di aspettativa non retribuita;
- nonostante la pretesa della fosse infondata, aveva comunque pagato la somma CP_1 richiesta, ma con riserva di ripetizione, trovandosi in stato di necessità connesso all'esigenza di ottenere un DURC regolare e poter così concludere gli impegni lavorativi programmati, limitando in tal modo ulteriori e maggiori danni causati dall'inattività della sua impresa;
- con pec del 22 novembre 2021 la le aveva negato il rimborso, sul presupposto errato CP_1 che con il pagamento avesse accettato il debito contributivo;
- con successiva pec del 29 novembre 2021 la le aveva pure chiesto di pagare l'ulteriore CP_1
Per_ somma di € 1.883,00 per contributi dovuti in favore dello in relazione al periodo gennaio - maggio 2021;
- anche la sua ultima richiesta di rimborso del pagamento indebitamente incassato, inviata all'ente con pec del 9 dicembre 2021, era rimasta priva di riscontro.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi dalla resistente per il periodo dedotto in narrativa, o per quello ritenuto di giustizia, durante il quale il dipendente Persona_1
non ha prestato attività lavorativa trovandosi in aspettativa non retribuita;
[...]
2 per l'effetto condannare la resistente a rimborsare alla ricorrente la somma illegittimamente versata a titolo contributivo per le causali sopra descritte di euro 6.182,53, o quella diversa ritenuta di giustizia, nonché a rimborsare le eventuali ulteriori somme nelle more versate per le medesime causali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento;
in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dichiarasse la ricorrente tenuta al versamento contributivo per le causali dedotte, riquantificare le somme effettivamente dovute all'esito di quanto risultato provato e dovuto in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge”.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_1 respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la causa verte esclusivamente sull'asserito pagamento indebito della contribuzione per il lavoratore , avendo la società ricorrente riconosciuto di dover Persona_1 corrispondere alla la contribuzione richiesta sulle posizioni degli altri quattro CP_1 dipendenti IR SO, , tant'è che Persona_2 Persona_3 Persona_4 alla prima udienza il procuratore della società ha limitato in conformità la domanda;
- la ha dimostrato che con comunicazione del 26 marzo 2021 aveva chiesto alla CP_1 società ricorrente chiarimenti sulla posizione del lavoratore , in relazione Persona_1 al quale risultavano dichiarate ben 2128 ore di assenza ingiustificata nelle denunce MUT del periodo gennaio - dicembre 2020;
- peraltro, la produzione da parte della resistente della ricevuta di consegna via pec della predetta comunicazione del 26 marzo 2021, già presente in atti, non è tardiva, in quanto tale produzione è stata richiesta tempestivamente dalla alla prima udienza, con difesa CP_1 necessitata dalle contestazioni avversarie circa la ricezione dell'atto:
- inoltre, risulta dai documenti di causa che la ha chiesto alla società ulteriori CP_1 chiarimenti sulla vicenda al vaglio sia in data 9 giugno 2021, sia in data 3 agosto 2021 e la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto dette comunicazioni;
- le domande di aspettativa del lavoratore sono state prodotte alla Persona_1 CP_1
dalla società ricorrente soltanto il 4 agosto 2021, ossia dopo che il 1°
[...] Pt_1 Pt_1 agosto 2021 aveva licenziato il lavoratore a seguito delle assenze ingiustificate, circostanza questa non contestata e, dunque provata;
Per_
- tuttavia detta documentazione, volta sostenere che le ore di assenza dello erano state erroneamente denunciate come ingiustificate, non è idonea a comprovare l'effettiva
3 fruizione, da parte del lavoratore, dell'aspettativa non retribuita nei periodi in parola, in quanto priva di data certa quanto alla richiesta e quanto all'autorizzazione dell'aspettativa.
Né la società ricorrente ha prodotto altre prove (ad esempio, buste paga da cui risulti l'aspettativa, eventuali documenti di viaggio o altro), che dimostrino le date precise di effettiva fruizione dell'aspettativa da parte del lavoratore, peraltro licenziato a seguito delle assenze ingiustificate, per come dichiarato dalla stessa azienda.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 31 ottobre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa considerazione del fatto che la comunicazione alla , tramite il modello CP_1
MUT, di ore di assenza ingiustificata invece che di ore di aspettativa non retribuita sulla posizione del dipendente è stata eseguita dal consulente della società Persona_1 incaricato di gestire il personale e, pertanto, non ha valore confessorio a carico della società
e a favore dell'ente, trattandosi di errore materiale nell'incasellamento di un dato da parte di un soggetto terzo, il quale ha espressamente riconosciuto per iscritto il suo errore;
b) pregiudizievole omessa considerazione della prova documentale che dà conto di tale errore, prova costituita dalle domande di aspettativa non retribuita avanzate dal dipendente e accettate dall'azienda;
c) omesso rilievo del fatto che tali domande erano state trasmesse alla , la quale CP_1 non ha formulato, all'atto della ricezione, né successivamente e nemmeno in sede giudiziale, contestazione alcuna sulla loro valenza probatoria dell'effettiva fruizione da parte del dipendente dei periodi di aspettativa non retribuita;
d) violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 2697 cc e dell'art. 39 del CCNL di categoria ed erronea valutazione della prova documentale. Omessa considerazione che la concessione dell'aspettativa per motivi personali al lavoratore richiede quale unica condizione che la domanda sia avanzata in forma scritta e non anche la data certa della richiesta e/o dell'accettazione datoriale;
e) violazione del contraddittorio e irrituale acquisizione dei documenti prodotti tardivamente dalla con le note conclusive, in difetto peraltro di un conforme provvedimento CP_1 autorizzativo del Giudice;
Per_ f) erroneo convincimento che il licenziamento dello sia avvenuto per giusta causa in ragione delle assenze ingiustificate dichiarate dall'azienda;
4 g) erroneo convincimento dell'esistenza dell'obbligazione contributiva a carico della società Per_ in relazione ai periodi in cui lo non ha svolto attività lavorativa.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Controparte_1 all'appello. Concludeva chiedendo:
“Letti i documenti tutti del fascicolo di causa, valutati gli atti difensivi, le deduzioni e le memorie e note difensive depositate nel giudizio avanti il Tribunale e da considerarsi qui integralmente trascritte e richiamate, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Adita contrariis reiectis rigettare il ricorso introduttivo con tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti in narrativa, con ogni conseguente provvedimento e statuizione.
In subordine, e per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto ridurre l'importo oggetto di restituzione in euro 1.347,53 [5.303,53 somme rideterminata Per_ nel verbale dell'udienza del 10.10.2020) - 3.956,00 (importo corrisposto al Sig. a titolo di GNF per il periodo oggetto di contestazione) = 1.347,53].
Con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge”.
5. All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'appellante ha agito per recuperare il pagamento dei contributi richiesti dalla sulla posizione del dipendente , assumendo di non esservi obbligato. CP_1 Persona_1
8. In applicazione dell'art. 2033 cc, era quindi onere dell'appellante dimostrare l'inesistenza di una causa giustificativa dell'esborso e tale onere si profila viepiù rigoroso se si considera che, com'è pacifico in giudizio, il pagamento è stato eseguito a fronte del credito contributivo vantato dalla CP_1 proprio sulla base delle denunce mensili (MUT) inviate dallo stesso solvens; dunque, a estinzione di un debito che allo stato risulta munito di causa.
9. Al riguardo, vale evidenziare che con le denunce mensili i datori di lavoro trasmettono alla CP_1
le informazioni sulla concreta occupazione dei dipendenti, in specie le ore di lavoro espletate,
[...] le assenze ingiustificate, le cause legittime della mancata prestazione di lavoro e, tra di esse, appunto la fruizione dell'aspettativa da parte del lavoratore, ipotesi che rileva nel caso di specie.
10. Poiché le denunce mensili trasmesse alla sono scritture che provengono dal datore di CP_1 lavoro, è chiaro che gli sono per questo opponibili dall'ente, il quale dunque ben se ne può giovare per affermare l'esistenza del proprio credito contributivo, liquidato per l'appunto secondo quanto ivi annotato.
5 11. Né rileva in senso contrario l'evenienza che la compilazione delle denunce mensili sia eseguita da un soggetto terzo, ad esempio -come qui interessa- da un consulente del lavoro.
Infatti, il titolare sostanziale della posizione debitoria nei confronti della è il datore di CP_1 lavoro, che -giusta i fondamenti della materia- risponde dell'esatto adempimento del suo obbligo contributivo, ovvero può opporre fatti estintivi o impeditivi dell'insorgenza del corrispondente credito rivendicato dalla Di conseguenza, non rileva il fatto che per consentire il funzionamento di CP_1 quel rapporto obbligatorio il datore di lavoro, per quanto gli compete, si avvalga di un ausiliare, che
è e rimane estraneo al detto rapporto obbligatorio.
Restano invece relegate nella sfera dei rapporti interni tra il datore di lavoro e il suo ausiliare sia la valutazione della correttezza o meno dell'attività svolta dal secondo nell'interesse del primo e incidente sul funzionamento del rapporto contributivo, sia le conseguenze di eventuali pregiudizi che da tale attività sono derivate al datore di lavoro, debitore dei contributi.
12. Ebbene, nel caso di specie l'appellante intende negare la valenza probatoria delle denunce mensili, con le quali aveva comunicato alla che il dipendente era stato assente CP_1 Persona_1 ingiustificato nel periodo oggetto di causa, adducendo che costui, in realtà, stava fruendo di aspettativa non retribuita e che soltanto per un errore -del consulente- la comunicazione non aveva riportato la corretta causale della mancata esecuzione della prestazione di lavoro.
13. Nondimeno, l'appellante ha prodotto documentazione per dimostrare quale sarebbe stata la ragione Per_ dell'assenza dello , utile -in linea di principio- per dar conto dell'inveridicità di quanto dichiarato nelle denunce mensili.
L'appellante non ha però allegato e tanto meno dimostrato in che cosa sarebbe consistito l'errore; dunque, il motivo che avrebbe viziato fin dall'origine la dichiarazione contenuta nelle denunce mensili, alterando l'apprezzamento dei fatti d'interesse in sé considerati (ossia, perché era stato Per_ ritenuto che ci fosse assenza ingiustificata dello , invece che aspettativa non retributiva), oppure il motivo che avrebbe inciso sulla trasmissione dei dati alla (ossia, perché, pur essendovi CP_1 stata la rappresentazione corretta della causale di assenza del dipendente, nondimeno alla era CP_1 stata data una comunicazione discordante). Per_ 14. Certo è che allo scopo non rileva il fatto che le plurime domande di aspettativa sottoscritte dallo siano state trasmesse alla ben oltre la conclusione dei periodi di aspettativa, posto che, CP_1 come si è detto (e in disparte ogni altra considerazione in tema), l'onere probatorio dell'appellante è di dimostrare non soltanto l'inveridicità di quanto dichiarato con le denunce mensili, ma pure la consistenza dello sbaglio, consistenza che non può dirsi apprezzabile sulla scorta della mera
6 tautologica affermazione che uno sbaglio vi era stato e che se ne era richiesta la rettifica, affermazione questa compiuta -peraltro irritualmente- dallo stesso dichiarante, cui dovrebbe giovare.
15. Gli argomenti fin qui esposti sono avallati dalla considerazione che il preteso errore nelle denunce mensili non era neppure riconoscibile dalla alla quale infatti l'appellante non aveva inviato per CP_1
Per_ tempo le domande di aspettativa sottoscritte dallo e tanto non solo in violazione dell'art. 37 del
CCNL, ma anche in spregio della conforme richiesta rivoltale dall'ente fin dal 26 marzo 2021.
16. In particolare, l'art. 37 citato, che disciplina l'istituto dell'aspettativa, stabilisce che il lavoratore deve chiedere per iscritto di beneficiarne e che il datore di lavoro “…deve portare per iscritto a conoscenza della il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni”, ponendo così a suo CP_1 carico un onere informativo il cui assolvimento, proprio per la sottesa esigenza di consentire all'ente la quantificazione della contribuzione dovuta, non può che essere temporalmente contiguo al verificarsi dell'evento in parola e alla trasmissione delle denunce mensili che ne risultano interessate. Per_
17. Di contro, nel caso di specie nessuna delle tre successive domande di aspettativa avanzata dallo era stata trasmessa alla in epoca prossima alla presentazione di ciascuna di esse da parte CP_1 del lavoratore, così come nelle denunce mensili trasmesse alla in relazione a tale CP_1 complessivo periodo (circa due anni) non era stato dato conto di questa causa di mancata esecuzione della prestazione di lavoro.
18. Quanto alla comunicazione inviata alla società appellante dalla il 26 marzo 2022, il CP_1
Tribunale ha espresso le ragioni che consentivano la produzione tardiva della pec di sua avvenuta consegna, ossia l'esistenza del principio di prova -giacché la comunicazione era stata già depositata in atti- e la necessità di tale produzione indotta dalla difesa della società debitrice, la quale alla prima udienza aveva negato di averla ricevuta.
Sul punto, l'appellante insiste nel dire che la produzione di questo documento sarebbe irrituale, senza però confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi che ha condotto il Giudice di primo grado a ritenere superabili le preclusioni previste in via generale dal rito in applicazione, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
Inoltre, l'appellante si è limitata a lamentare che tale produzione sarebbe intervenuta senza le garanzie del contraddittorio, ma non indica gli elementi che infirmerebbero la portata dimostrativa del documento in questione, così risolvendosi a dedurre un mero vizio procedurale della statuizione impugnata, ex se privo di qualsiasi efficacia emendativa.
19. Alla stregua delle svolte considerazioni, assorbita ogni altra considerazione, l'appello va quindi respinto.
7 20. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
21. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 2 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2719/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. C. Pietropaolo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Di Pietro giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4637/2023, pubblicata il 9 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- era iscritta alla con codice impresa n. 54534 ed era soggetta Controparte_1 al versamento dei contributi per i propri dipendenti sulla base delle denunce MUT trasmesse telematicamente;
- in relazione alla posizione del dipendente (matr. n. 4923068) aveva Persona_1 documentato alla la richiesta del lavoratore di un periodo di aspettativa non retribuita CP_1 per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019, poi prorogato giusta nuove domande fino al 31 dicembre 2020 e poi fino al 15 luglio 2021;
- sebbene nel predetto complessivo periodo il dipendente non avesse svolto attività lavorativa, la le aveva chiesto di pagare la somma di € 6.182,53 a copertura della relativa CP_1 contribuzione;
- il consulente della società aveva inviato alla a mezzo pec richieste di rettifica nonché CP_1 la documentazione giustificativa delle assenze del lavoratore, che tuttavia era stata arbitrariamente ritenuta dall'ente “non idonea”, sull'erroneo presupposto che nelle denunce
MUT relative al complessivo periodo indicato erano state inserite ore di assenza ingiustificata, anziché di aspettativa non retribuita;
- nonostante la pretesa della fosse infondata, aveva comunque pagato la somma CP_1 richiesta, ma con riserva di ripetizione, trovandosi in stato di necessità connesso all'esigenza di ottenere un DURC regolare e poter così concludere gli impegni lavorativi programmati, limitando in tal modo ulteriori e maggiori danni causati dall'inattività della sua impresa;
- con pec del 22 novembre 2021 la le aveva negato il rimborso, sul presupposto errato CP_1 che con il pagamento avesse accettato il debito contributivo;
- con successiva pec del 29 novembre 2021 la le aveva pure chiesto di pagare l'ulteriore CP_1
Per_ somma di € 1.883,00 per contributi dovuti in favore dello in relazione al periodo gennaio - maggio 2021;
- anche la sua ultima richiesta di rimborso del pagamento indebitamente incassato, inviata all'ente con pec del 9 dicembre 2021, era rimasta priva di riscontro.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi dalla resistente per il periodo dedotto in narrativa, o per quello ritenuto di giustizia, durante il quale il dipendente Persona_1
non ha prestato attività lavorativa trovandosi in aspettativa non retribuita;
[...]
2 per l'effetto condannare la resistente a rimborsare alla ricorrente la somma illegittimamente versata a titolo contributivo per le causali sopra descritte di euro 6.182,53, o quella diversa ritenuta di giustizia, nonché a rimborsare le eventuali ulteriori somme nelle more versate per le medesime causali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento;
in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dichiarasse la ricorrente tenuta al versamento contributivo per le causali dedotte, riquantificare le somme effettivamente dovute all'esito di quanto risultato provato e dovuto in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge”.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_1 respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la causa verte esclusivamente sull'asserito pagamento indebito della contribuzione per il lavoratore , avendo la società ricorrente riconosciuto di dover Persona_1 corrispondere alla la contribuzione richiesta sulle posizioni degli altri quattro CP_1 dipendenti IR SO, , tant'è che Persona_2 Persona_3 Persona_4 alla prima udienza il procuratore della società ha limitato in conformità la domanda;
- la ha dimostrato che con comunicazione del 26 marzo 2021 aveva chiesto alla CP_1 società ricorrente chiarimenti sulla posizione del lavoratore , in relazione Persona_1 al quale risultavano dichiarate ben 2128 ore di assenza ingiustificata nelle denunce MUT del periodo gennaio - dicembre 2020;
- peraltro, la produzione da parte della resistente della ricevuta di consegna via pec della predetta comunicazione del 26 marzo 2021, già presente in atti, non è tardiva, in quanto tale produzione è stata richiesta tempestivamente dalla alla prima udienza, con difesa CP_1 necessitata dalle contestazioni avversarie circa la ricezione dell'atto:
- inoltre, risulta dai documenti di causa che la ha chiesto alla società ulteriori CP_1 chiarimenti sulla vicenda al vaglio sia in data 9 giugno 2021, sia in data 3 agosto 2021 e la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto dette comunicazioni;
- le domande di aspettativa del lavoratore sono state prodotte alla Persona_1 CP_1
dalla società ricorrente soltanto il 4 agosto 2021, ossia dopo che il 1°
[...] Pt_1 Pt_1 agosto 2021 aveva licenziato il lavoratore a seguito delle assenze ingiustificate, circostanza questa non contestata e, dunque provata;
Per_
- tuttavia detta documentazione, volta sostenere che le ore di assenza dello erano state erroneamente denunciate come ingiustificate, non è idonea a comprovare l'effettiva
3 fruizione, da parte del lavoratore, dell'aspettativa non retribuita nei periodi in parola, in quanto priva di data certa quanto alla richiesta e quanto all'autorizzazione dell'aspettativa.
Né la società ricorrente ha prodotto altre prove (ad esempio, buste paga da cui risulti l'aspettativa, eventuali documenti di viaggio o altro), che dimostrino le date precise di effettiva fruizione dell'aspettativa da parte del lavoratore, peraltro licenziato a seguito delle assenze ingiustificate, per come dichiarato dalla stessa azienda.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 31 ottobre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa considerazione del fatto che la comunicazione alla , tramite il modello CP_1
MUT, di ore di assenza ingiustificata invece che di ore di aspettativa non retribuita sulla posizione del dipendente è stata eseguita dal consulente della società Persona_1 incaricato di gestire il personale e, pertanto, non ha valore confessorio a carico della società
e a favore dell'ente, trattandosi di errore materiale nell'incasellamento di un dato da parte di un soggetto terzo, il quale ha espressamente riconosciuto per iscritto il suo errore;
b) pregiudizievole omessa considerazione della prova documentale che dà conto di tale errore, prova costituita dalle domande di aspettativa non retribuita avanzate dal dipendente e accettate dall'azienda;
c) omesso rilievo del fatto che tali domande erano state trasmesse alla , la quale CP_1 non ha formulato, all'atto della ricezione, né successivamente e nemmeno in sede giudiziale, contestazione alcuna sulla loro valenza probatoria dell'effettiva fruizione da parte del dipendente dei periodi di aspettativa non retribuita;
d) violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 2697 cc e dell'art. 39 del CCNL di categoria ed erronea valutazione della prova documentale. Omessa considerazione che la concessione dell'aspettativa per motivi personali al lavoratore richiede quale unica condizione che la domanda sia avanzata in forma scritta e non anche la data certa della richiesta e/o dell'accettazione datoriale;
e) violazione del contraddittorio e irrituale acquisizione dei documenti prodotti tardivamente dalla con le note conclusive, in difetto peraltro di un conforme provvedimento CP_1 autorizzativo del Giudice;
Per_ f) erroneo convincimento che il licenziamento dello sia avvenuto per giusta causa in ragione delle assenze ingiustificate dichiarate dall'azienda;
4 g) erroneo convincimento dell'esistenza dell'obbligazione contributiva a carico della società Per_ in relazione ai periodi in cui lo non ha svolto attività lavorativa.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Controparte_1 all'appello. Concludeva chiedendo:
“Letti i documenti tutti del fascicolo di causa, valutati gli atti difensivi, le deduzioni e le memorie e note difensive depositate nel giudizio avanti il Tribunale e da considerarsi qui integralmente trascritte e richiamate, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Adita contrariis reiectis rigettare il ricorso introduttivo con tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti in narrativa, con ogni conseguente provvedimento e statuizione.
In subordine, e per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto ridurre l'importo oggetto di restituzione in euro 1.347,53 [5.303,53 somme rideterminata Per_ nel verbale dell'udienza del 10.10.2020) - 3.956,00 (importo corrisposto al Sig. a titolo di GNF per il periodo oggetto di contestazione) = 1.347,53].
Con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge”.
5. All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'appellante ha agito per recuperare il pagamento dei contributi richiesti dalla sulla posizione del dipendente , assumendo di non esservi obbligato. CP_1 Persona_1
8. In applicazione dell'art. 2033 cc, era quindi onere dell'appellante dimostrare l'inesistenza di una causa giustificativa dell'esborso e tale onere si profila viepiù rigoroso se si considera che, com'è pacifico in giudizio, il pagamento è stato eseguito a fronte del credito contributivo vantato dalla CP_1 proprio sulla base delle denunce mensili (MUT) inviate dallo stesso solvens; dunque, a estinzione di un debito che allo stato risulta munito di causa.
9. Al riguardo, vale evidenziare che con le denunce mensili i datori di lavoro trasmettono alla CP_1
le informazioni sulla concreta occupazione dei dipendenti, in specie le ore di lavoro espletate,
[...] le assenze ingiustificate, le cause legittime della mancata prestazione di lavoro e, tra di esse, appunto la fruizione dell'aspettativa da parte del lavoratore, ipotesi che rileva nel caso di specie.
10. Poiché le denunce mensili trasmesse alla sono scritture che provengono dal datore di CP_1 lavoro, è chiaro che gli sono per questo opponibili dall'ente, il quale dunque ben se ne può giovare per affermare l'esistenza del proprio credito contributivo, liquidato per l'appunto secondo quanto ivi annotato.
5 11. Né rileva in senso contrario l'evenienza che la compilazione delle denunce mensili sia eseguita da un soggetto terzo, ad esempio -come qui interessa- da un consulente del lavoro.
Infatti, il titolare sostanziale della posizione debitoria nei confronti della è il datore di CP_1 lavoro, che -giusta i fondamenti della materia- risponde dell'esatto adempimento del suo obbligo contributivo, ovvero può opporre fatti estintivi o impeditivi dell'insorgenza del corrispondente credito rivendicato dalla Di conseguenza, non rileva il fatto che per consentire il funzionamento di CP_1 quel rapporto obbligatorio il datore di lavoro, per quanto gli compete, si avvalga di un ausiliare, che
è e rimane estraneo al detto rapporto obbligatorio.
Restano invece relegate nella sfera dei rapporti interni tra il datore di lavoro e il suo ausiliare sia la valutazione della correttezza o meno dell'attività svolta dal secondo nell'interesse del primo e incidente sul funzionamento del rapporto contributivo, sia le conseguenze di eventuali pregiudizi che da tale attività sono derivate al datore di lavoro, debitore dei contributi.
12. Ebbene, nel caso di specie l'appellante intende negare la valenza probatoria delle denunce mensili, con le quali aveva comunicato alla che il dipendente era stato assente CP_1 Persona_1 ingiustificato nel periodo oggetto di causa, adducendo che costui, in realtà, stava fruendo di aspettativa non retribuita e che soltanto per un errore -del consulente- la comunicazione non aveva riportato la corretta causale della mancata esecuzione della prestazione di lavoro.
13. Nondimeno, l'appellante ha prodotto documentazione per dimostrare quale sarebbe stata la ragione Per_ dell'assenza dello , utile -in linea di principio- per dar conto dell'inveridicità di quanto dichiarato nelle denunce mensili.
L'appellante non ha però allegato e tanto meno dimostrato in che cosa sarebbe consistito l'errore; dunque, il motivo che avrebbe viziato fin dall'origine la dichiarazione contenuta nelle denunce mensili, alterando l'apprezzamento dei fatti d'interesse in sé considerati (ossia, perché era stato Per_ ritenuto che ci fosse assenza ingiustificata dello , invece che aspettativa non retributiva), oppure il motivo che avrebbe inciso sulla trasmissione dei dati alla (ossia, perché, pur essendovi CP_1 stata la rappresentazione corretta della causale di assenza del dipendente, nondimeno alla era CP_1 stata data una comunicazione discordante). Per_ 14. Certo è che allo scopo non rileva il fatto che le plurime domande di aspettativa sottoscritte dallo siano state trasmesse alla ben oltre la conclusione dei periodi di aspettativa, posto che, CP_1 come si è detto (e in disparte ogni altra considerazione in tema), l'onere probatorio dell'appellante è di dimostrare non soltanto l'inveridicità di quanto dichiarato con le denunce mensili, ma pure la consistenza dello sbaglio, consistenza che non può dirsi apprezzabile sulla scorta della mera
6 tautologica affermazione che uno sbaglio vi era stato e che se ne era richiesta la rettifica, affermazione questa compiuta -peraltro irritualmente- dallo stesso dichiarante, cui dovrebbe giovare.
15. Gli argomenti fin qui esposti sono avallati dalla considerazione che il preteso errore nelle denunce mensili non era neppure riconoscibile dalla alla quale infatti l'appellante non aveva inviato per CP_1
Per_ tempo le domande di aspettativa sottoscritte dallo e tanto non solo in violazione dell'art. 37 del
CCNL, ma anche in spregio della conforme richiesta rivoltale dall'ente fin dal 26 marzo 2021.
16. In particolare, l'art. 37 citato, che disciplina l'istituto dell'aspettativa, stabilisce che il lavoratore deve chiedere per iscritto di beneficiarne e che il datore di lavoro “…deve portare per iscritto a conoscenza della il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni”, ponendo così a suo CP_1 carico un onere informativo il cui assolvimento, proprio per la sottesa esigenza di consentire all'ente la quantificazione della contribuzione dovuta, non può che essere temporalmente contiguo al verificarsi dell'evento in parola e alla trasmissione delle denunce mensili che ne risultano interessate. Per_
17. Di contro, nel caso di specie nessuna delle tre successive domande di aspettativa avanzata dallo era stata trasmessa alla in epoca prossima alla presentazione di ciascuna di esse da parte CP_1 del lavoratore, così come nelle denunce mensili trasmesse alla in relazione a tale CP_1 complessivo periodo (circa due anni) non era stato dato conto di questa causa di mancata esecuzione della prestazione di lavoro.
18. Quanto alla comunicazione inviata alla società appellante dalla il 26 marzo 2022, il CP_1
Tribunale ha espresso le ragioni che consentivano la produzione tardiva della pec di sua avvenuta consegna, ossia l'esistenza del principio di prova -giacché la comunicazione era stata già depositata in atti- e la necessità di tale produzione indotta dalla difesa della società debitrice, la quale alla prima udienza aveva negato di averla ricevuta.
Sul punto, l'appellante insiste nel dire che la produzione di questo documento sarebbe irrituale, senza però confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi che ha condotto il Giudice di primo grado a ritenere superabili le preclusioni previste in via generale dal rito in applicazione, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
Inoltre, l'appellante si è limitata a lamentare che tale produzione sarebbe intervenuta senza le garanzie del contraddittorio, ma non indica gli elementi che infirmerebbero la portata dimostrativa del documento in questione, così risolvendosi a dedurre un mero vizio procedurale della statuizione impugnata, ex se privo di qualsiasi efficacia emendativa.
19. Alla stregua delle svolte considerazioni, assorbita ogni altra considerazione, l'appello va quindi respinto.
7 20. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
21. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 2 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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