TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli PRESIDENTE
Dott. Valentina Prudente GIUDICE REL.EST.
Dott. Ilario Ottobrino GIUDICE
Riunito nella camera di consiglio del 28/03/2025, sulla relazione del Giudice relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n.r.g.95/2025
Avente a oggetto: Dichiarazione di assenza
Su ricorso di on l'avv. MESTURINI SILVIA Parte_1
Con le seguenti conclusioni:
“che codesto Ill.mo Tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 49 c.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione e osservate le forme indicate dagli artt. 473-bis.60 c.p.c., Voglia dichiarare l'assenza del predetto come Parte_2 sopra meglio identificato, con conseguente immissione nel possesso temporaneo a favore della figlia con ogni provvedimento consequenziale e Parte_1 conservativo del patrimonio dello scomparso, e con espressa autorizzazione affinché la ricorrente possa disporre, a favore della madre (e coniuge dello scomparso) IG.ra
, un bonifico mensile su conto corrente intestato alla stessa pari alla quota CP_1 che le competerebbe in caso di successione legittima a titolo di reversibilità sulla pensione del marito o nella misura che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà opportuno autorizzare per consentire alla di poter provvedere alla propria sussistenza CP_1 dignitosamente”.
***
Pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17/01/2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 28/03/2025, il Giudice provvedeva a sentire i presenti sulle circostanze ritenute rilevanti in ordine al luogo e al momento della scomparsa di Pt_2
[...]
Parte ricorrente insisteva come in atti e il Giudice riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 48 c.c., dato atto della regolare notifica ai soggetti indicati come legittimi eredi dello scomparso, ritiene sussistenti i presupposti per addivenire alla pronuncia dell'assenza di DELFINO LOMBARDI. Risultano, infatti, decorsi oltre due anni dalla data dell'ultima notizia dello scomparso (5.9.22).
Deve osservarsi che, in ordine ai richiesti provvedimenti conservativi e di immissione nel possesso temporaneo, gli stessi possono essere disposti dal Tribunale, su istanza di chi sarebbe erede legittimo o testamentario o loro rispettivi eredi, solo una volta divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa dell'assenza, previo passaggio in giudicato. Lo stesso è a dirsi rispetto alla richiesta avanzata dalla ricorrente in favore di , coniuge CP_1 dello scomparso, avente a oggetto diritti successori.
Ai sensi dell'art. 473 bis.63, la sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia a cura di qualsiasi interessato, onerandosi di tale incombente la parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA l'assenza di .f. , nato il Parte_2 C.F._1
26/02/1944 a FIVIZZANO;
ONERA la parte ricorrente degli incombenti di cui all'art. 473 bis.63 c.p.c.;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella suindicata camera di consiglio,
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Pag. 2 di 2