Sentenza 10 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 10/06/2023, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2023
N. 00413/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2020, proposto da VA RO, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Santoro, con domicilio eletto presso il suo studio in TI, via Aristide 24;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per
l’annullamento della nota del Comandante del 70° stormo “G.C. Graziani” prot. n. M_D_ALT001_0040237-2019 del 3 dicembre 2019, notificata il successivo giorno 5, con la quale è stata rigettata l’istanza proposta dal ricorrente per la corresponsione del beneficio economico previsto per la reperibilità dall’art. 11, comma 6, d.P.R. 13 giugno 2002 n. 163, in relazione al servizio di c.d. riserva da lui espletato sin dal 4 dicembre 2014 e per l’accertamento del diritto alla percezione dell’emolumento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – VA RO è un primo maresciallo dell’Aeronautica militare in servizio, a far data dal 4 dicembre 2014, come comandante della guardia presso la compagnia protezione delle forze, nucleo difesa attiva, del 70° stormo “G.C. Graziani” di TI.
In relazione a ciò, V.R. con istanza del 5 novembre 2019 ha chiesto la corresponsione dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 11, comma 6, d.P.R. 13 giugno 2002 n. 163, per i servizi di c.d. riserva prestati a partire dal 4 dicembre 2014 e da prestare in futuro, ai quali è stato comandato sulla base degli ordini di giorno del comandante del reparto. L’Amministrazione con nota prot. n. M_D_ALT001_0040237-2019 del 3 dicembre 2019, notificata il successivo giorno 5, ha rigettato la richiesta di V.R., rilevando come, per le concrete modalità di organizzazione del servizio di guardia presso il 70° stormo, le prestazioni del personale inserito nella riserva non siano assimilabili al canone della reperibilità, non fondandosi sull’obbligo di rientro del dipendente, entro un termine superiore a due ore, in caso di chiamata, ma sulla generica disponibilità al servizio che è propria dello status militare.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 20 gennaio 2020 e depositato il 7 febbraio 2020, V.M. ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in parola, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 163 del 2002, oltre che della direttiva n. SMA-ORD-011 approvata l’8 luglio 2015, ritenendo che per le caratteristiche concrete in cui è svolto, il servizio che presso il 70° stormo di TI è denominato “riserva” presenti tutte le caratteristiche per essere remunerato mediante corresponsione del beneficio economico in discorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa che, argomentando nel merito della ricostruzione operata dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del gravame, non avendo il citato servizio di riserva i requisiti richiesti dall’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 163 cit. per la corresponsione dell’indennità di reperibilità.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato, potendo essere definito sulla base di quanto recentemente affermato dalla sezione nella sentenza 3 aprile 2023 n. 223, resa in un caso del tutto analogo.
Si premette che a termini dell’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 163 cit., “ Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese ”. Inoltre, alla stregua del § 6 della direttiva n. SMA-ORD-011 del 2015 “a. L’istituto della reperibilità va inteso come condizione del soggetto ad essere prontamente rintracciato al di fuori dell’attività di servizio, per rendersi disponibile ad un impiego contraddistinto dalla tempestività. Esso va perciò distinto dalla ‘disponibilità al servizio’ propria dello ‘ status’ di militare, nonché dall’obbligo generico di essere rintracciabili (es.: durante la licenza) per i quali non è prevista la corresponsione di alcun compenso accessorio. […] c. La reperibilità comporta per il personale l'obbligo di comunicare la propria ubicazione e di rientrare in servizio su chiamata, se necessario, entro i tempi specificamente indicati dal Comando competente per il servizio da assolvere, e comunque entro un massimo di 2 ore. […] f. Il compenso spettante per la reperibilità non remunera una prestazione di lavoro effettivamente resa, bensì la disponibilità del personale a prestarla nei modi e nei termini stabiliti, con le inevitabili limitazioni alla libertà individuale ”.
In definitiva, dai sopra descritti riferimenti normativi, si evince che l’indennità di reperibilità, di cui all’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 163 cit., remunera esclusivamente la specifica disponibilità del militare a svolgere un servizio che comporta non solo l’obbligo di comunicare all’Amministrazione la propria ubicazione ma, soprattutto, quello di rientrare in servizio su chiamata entro i tempi specificamente indicati dal comando competente, comunque non superiori a due ore, la cui mancanza è oggetto di valutazione in sede quantomeno disciplinare.
Ebbene, come recentemente rilevato da questo Tribunale, nei servizi per la protezione delle forze dell’Aeronautica militare gli ordini di servizio che individuano il personale titolare, che cioè giornalmente deve montare di guardi, indicano anche i nominativi delle riserve, ossia di coloro i quali sono chiamati a sostituire i titolari laddove, a inizio turno, se ne presentasse la necessità; tuttavia, la “ reperibilità delle riserve termina allorquando il titolare ha iniziato il servizio regolarmente. In caso di esigenze improvvise che comportano sostituzione, il personale necessario, in mancanza della riserva prevista, viene individuato tra quello idoneo presente al momento presso l’ente ” (TAR Lazio, TI, sez. I, 3 aprile 2023 n. 223). Pertanto il personale posto in riserva non è propriamente reperibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 163 cit., perché è soltanto solo chiamato in sostituzione dei titolari, in caso di necessità, al momento dell’inizio del servizio di guardia. Infatti, nell’evenienza che un titolare montato di servizio nel corso del turno di guardia debba essere sostituito per qualsiasi motivo, viene richiamato non il militare individuato quale riserva nel relativo ordine di servizio, ma quello presente e/o in servizio presso l’ente al momento dell’insorgere dell’emergenza. Tale versione dei fatti è avvalorata anche dalle deduzioni e dai documenti dell’Amministrazione resistente, la quale ha dimostrato come, in più di un caso, un dipendente designato come riserva abbia legittimamente declinato il richiamo in servizio ovvero vi abbia adempiuto dopo il termine massimo di due ore.
È evidente, quindi, la diversità con l’istituto della reperibilità, che va inteso come condizione in cui un soggetto, per un arco temporale di almeno 12 ore consecutive, può essere prontamente rintracciato al di fuori dell’attività di servizio, per essere impiegato in un compito contraddistinto dalla tempestività (TAR Lazio, TI, sez. I, 3 aprile 2023 n. 223). In quest’ultima fattispecie, infatti, l’indennità ex art. 11, comma 6, d.P.R. n. 163 cit. spetta in considerazione del sacrificio consistente nell’obbligo di comunicare la propria ubicazione e di rientrare in servizio su chiamata, se necessario, entro i tempi specificamente indicati dal comando competente per il servizio da assolvere e, comunque, entro un massimo di due ore (TAR Lazio, TI, sez. I, 3 aprile 2023 n. 223). Condizioni queste insussistenti nella fattispecie oggetto di scrutinio e in alcun modo menzionate negli ordini di servizio del periodo di interesse.
Infine, come già chiarito dal collegio, è necessario non confondere e sovrapporre gli specifici obblighi connessi all’istituto della reperibilità con quelli derivanti dalla totale disponibilità al servizio, richiamata dall’art. 10, comma 1, l. 8 agosto 1990 n. 231, per la quale non è prevista la corresponsione di compensi aggiuntivi (TAR Lazio, TI, sez. I, 3 aprile 2023 n. 223).
In definitiva, il ricorso è infondato perché l’Amministrazione ha correttamente ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennità di reperibilità, in quanto il sottufficiale ricorrente è stato semplicemente comandato in riserva e, quindi, la sua reperibilità è sempre terminata allorquando il titolare ha iniziato il servizio regolarmente.
3. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO