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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 437/2025 R.G.A.C.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Ten. Genovese n. 26, presso lo studio dell'Avv. SOFIA ELISABETTA che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Santa Maria del C.F._2
Selciato n. 4, Messina presso lo studio dell'Avv. ALESSI FILIPPO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistente, avente per oggetto: separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 conveniva in giudizio Parte_1
e premetteva: CP_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in Monforte San Giorgio il 15 giugno 1986 – atto trascritto al n. 1, serie A, parte II, anno 1986, uff. 2°;
- che dalla predetta unione nascevano due figli, FI (il 20.06.1991) e Per_1
(30.05.1987); - che da circa un decennio il rapporto coniugale si incrinava tanto che, di comune accordo, il resistente lasciava l'abitazione coniugale continuando a mantenere la propria famiglia;
- di essere da sempre casalinga e di essersi dedicata alla cura della casa e dei due figli e di essere comproprietaria in ragione del 50% della casa coniugale;
- che il coniuge percepisce una pensione di circa 1.800,00/ 2.000,00 euro al mese, oltre ad essere proprietario della casa ove risiede in CA.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che non è possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi e dunque dichiarare la separazione. 2)
Conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monforte San
Giorgio di procedere alla relativa annotazione della emittenda statuizione nell'atto di matrimonio contratto in data 05\06\1986. 3) Assegnare alla ricorrente la casa familiare di Via Saini n. 20\A interno 4 di Pace del Mela frazione Giammoro, stabilendo il relativo diritto di abitazione anche per la relativa collocazione privilegiata della figlia
non autonoma economicamente ma impegnata nel completamento dei propri Per_1 studi universitari in vista di uno sbocco occupazionale. 4) Disporre un mantenimento a carico del sig. e a favore della sig.ra non inferiore a € CP_1 Parte_1
400,00 mensili oltre ad un contributo di mantenimento per la figlia di € 400,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. 5) Condannare il resistente alle spese e compensi del giudizio in caso di resistenza.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale CP_1 rappresentava di essere titolare di trattamento pensionistico quale ex dipendente dei
Vigili del Fuoco, con trattenuta periodica del quinto e del doppio quinto per onorare dei finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia. Sosteneva di dover far fronte ad un cospicuo esborso mensile poiché affetto da diverse patologie, compresa quella cardiologica in prima classe NYHA e odontoiatrica, mentre la moglie, in seguito alla separazione di fatto, aveva intrapreso alcune attività lavorative, anche a chiamata.
Rappresentava che la ricorrente, oltre ad essere comproprietaria dell'abitazione familiare, era proprietaria di un immobile ove abita il figlio FI e aveva ricevuto altri beni in eredità dal padre defunto.
Ciò premesso, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito compendiate: “1) accertare e dichiarare che non è possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi e dunque dichiarare la separazione tra i coniugi . 2) Conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Monforte San Giorgio di procedere alla relativa annotazione della emittenda statuizione nell'atto di matrimonio contratto in data 05\06\1986. 3) Assegnare alla ricorrente la casa familiare di Via Saini n. 20\A interno 4 di Pace del Mela frazione
Giammoro, stabilendo il relativo diritto di abitazione anche per la relativa collocazione privilegiata della figlia e sino a quando la stessa conviverà con la genitrice ma Per_1 non certamente perché non autonoma economicamente avendo completato gli studi universitari e dunque in grado di procurarsi adeguato reddito. 4) Disporre un assegno di mantenimento a carico del sig. e a favore della sig.ra CP_1 Pt_1
non superiore a € 200,00 mensili oltre ad un contributo di mantenimento per la
[...] figlia di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione Per_1
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. 5) Compensare le spese e compensi del giudizio in caso di adesione”.
All'udienza tenuta in data 15.07.2025, i procuratori di entrambe le parti rappresentavano la presenza di trattative di bonario componimento in corso e, pertanto, chiedevano, congiuntamente, un rinvio al fine di addivenire compiutamente all'accordo prospettato e dichiaravano di rinunciare alla comparizione in presenza, chiedendo la fissazione dell'udienza successiva i sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte depositate in atti, le parti depositavano l'accordo raggiunto e debitamente sottoscritto.
Il giudizio, conseguentemente, veniva tratto in decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie,
è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Inoltre, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Il Collegio, altresì, ritiene che possano essere accolte le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 26.09.2025, che non appaiono contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e della prole.
Non sussistono, quindi, ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tuttavia, va precisato che in merito ai trasferimenti immobiliari in beneficio della figlia e del figlio FI, il presente accordo produce effetti obbligatori e Per_1 non reali.
Considerato l'esito del procedimento di separazione personale, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in data 5.06.1986, giusto atto di CP_2 matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Monforte San Giorgio, anno 1986, parte II, serie A, n.1, uff.2;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
7/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.