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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3357/2024 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Marrazzo e domiciliata Parte_1 come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20.5.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 7.10.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Ciò posto, nel merito, l'opponente contesta che il ctu della precedente fase del giudizio avrebbe sottostimato lo stato patologico della sig.ra , giungendo Pt_1
a conclusioni viziate da errori metodologici ed in netto contrasto con il dato obiettivo. Deposita, altresì, documentazione medica successiva (cfr. certificato geriatrico del 3.2.25 allegato alle note del 17.2.2025) dalla quale si evincerebbero le gravi patologie della ricorrente. Sicchè, proposta opposizione e valutata l'opportunità, è stato disposto il rinnovo della ctu. L'esperto, dott. , all'esito della visita del 4.6.2025, ha riscontrato un Per_1 soggetto lucido, che ben comprende i motivi della visita, con deambulazione autonoma, sebbene possibile con l'ausilio di un bastone, al pari dei passaggi posturali. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: « di anni 78 (è nata il [...]), Parte_1 quasi 75 all'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa (07/10/2022) è affetta dalle seguenti, sostanziali infermità: - segni clinici di artrosi diffusa con discreto impegno funzionale;
- segni clinici di cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
- verosimile iniziale decadimento cognitivo su base vascolare. Altre o più dettagliate diagnosi, per quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti e per quanto riferita dalla ricorrente e dai suoi accompagnatori, non risultano mai formulate». Così descritto il quadro diagnostico il ctu ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: «È, quello in diagnosi, un quadro patologico per il quale, tenuto conto anche dell'età, può certamente riconoscersi la difficoltà grave 100% di cui al decreto relativo 124/98. Ove rilevante, la difficoltà grave può retrodatarsi anche all'epoca presentazione della domanda in fase amministrativa (07/10/2022). Allo stato, non risultano documentate patologie capaci di compromettere l'autonomia personale della signora al punto tale da rendere Parte_1 impossibile la deambulazione autonoma o da rendere necessaria un'assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita». Ciò posto, sulla scorta delle censure avanzate nel ricorso in opposizione e, soprattutto, alla luce della folta documentazione medica allegata dalla parte, il dott. ha avuto modo di confermare le conclusioni del precedente ctu, Per_1 evidenziando come le lamentate difficoltà deambulatorie non troverebbero riscontro dall'esame obiettivo effettuato. Al riguardo ha precisato che: «[…] tenuto conto che agli atti vi sono diverse certificazioni nelle quali gli specialisti
2 che l'hanno visitata hanno poi concluso con frasi attestanti l'impossibilità alla deambulazione autonoma o all'esecuzione in autonomia degli atti quotidiani della vita, forse opportuno ribadire che tali affermazioni non trovano riscontro nelle patologie effettivamente diagnosticate. In particolare, lascia estremamente perplessi che i medici certificatori, pur descrivendo un quadro estremamente invalidante in un soggetto peraltro di età nemmeno particolarmente avanzata (non ancora 75 anni all'epoca delle prime certificazioni) e privo di una lunga storia di importanti patologie pregresse, non abbiano ritenuto necessario suggerire nessuna indagine strumentale di approfondimento, indispensabili per una corretta diagnosi e per qualsiasi serio tentativo di cura o di riabilitazione. Intendo dire che la certificazione agli atti, basata fondamentalmente sul dato anamnestico, non è trasferibile in ambito medico-legale. Così, per fare un esempio concreto, prendiamo l'ultimo certificato geriatrico del 03/02/2025 a firma della Dott.ssa . In esso viene descritto un Persona_2
ADL = 1/6 che è un valore palesemente inverosimile. La ricorrente è sicuramente in grado di passare autonomamente dal letto alla poltrona (vale un punto ADL, anche se dovesse riuscirci solo servendosi di un deambulatore) e a tavola può utilizzare autonomamente la forchetta o il cucchiaio (questo vale un secondo punto ADL). Già queste due ovvie e credo incontestabili considerazioni confermano che l'ADL 1/6 riportato dal Geriatra è il frutto di un metodo di lavoro che non può essere esteso in ambito medico-legale. L'ADL riportato dai geriatri, ma lo stesso discorso può essere esteso alla IADL e alle altre scale, è quello ottenuto dalle sole risposte date dal paziente, come è corretto che sia quando tali test sono somministrati a fini clinici. In ambito medico-legale, quanto riferito, va poi vagliato alla luce delle reali condizioni fisiche di fatto obiettivate e delle patologie effettivamente presenti e documentate. Appare corretto, quindi, l'operato del CTU che basandosi fondamentalmente sulla propria obiettività ha escluso l'esistenza dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento». Il ctu, in definitiva, ha ritenuto che il complesso menomativo riscontrato a carico della sig.ra , per natura ed entità, non comporta l'impossibilità di Pt_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita. Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
3 Ad abundantiam, si osserva che la circostanza per cui la sig.ra nella Pt_1 deambulazione possa aiutarsi con un bastone (così come osservato dal ctu in sede peritale) non è sufficiente ad integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento. Si cita a tale scopo la Sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2015, (ud. 20/05/2015, dep.28/07/2015), n. 15882 in cui viene negato l'accompagnamento a persona che deambula con doppio appoggio («il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame,essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto»). In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. CP_ Le spese di ctu di entrambe le procedure sono poste a carico dell' .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di ctu di entrambe le fasi processuali, liquidate con separati decreti.
Nola, 11.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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