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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19846/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19846/2025 v.g. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 SCONZA ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRACONARO Controparte_1 TERESA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in SAN SEBASTIANO DA PO il 09/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (atto n. 4 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: , a Torino il 21/12/2016. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27.01.2025. Con ricorso depositato il 13/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Controparte_1 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa la figlia minore nata a Torino il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
i genitori dovranno pertanto prendere insieme e di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi desideri ed attitudini;
tali decisioni, discusse e concordate preventivamente dai genitori, ove necessario e possibile in ragione della sua tenera età, saranno comunicate alla figlia alla presenza di entrambi i genitori. I genitori dovranno reciprocamente aggiornarsi, anche telefonicamente, su ogni aspetto rilevante riguardante la bambina, i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, le esigenze e/o problematiche che dovessero emergere durante la permanenza con l'uno o con l'altro genitore, senza tuttavia invadere la serenità della bambina per il tempo che trascorrerà col genitore;
DISPONE che vengano così determinati i tempi e le modalità della presenza della figlia presso ciascuno dei genitori: Per_ salvo diverso accordo tra le parti, il Sig. potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente Pt_1 calendario: - a fine settimana alternati il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino all'entrata a scuola il lunedì mattina;
- nelle settimane in cui la minore trascorrerà il week-end con il padre, il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino al giorno successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnare la minore a scuola;
- nelle settimane in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino al giorno successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnare la minore a scuola, e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino al giorno successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnare la minore a scuola;
- nelle vacanze natalizie, un periodo di sette giorni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio ad Per_ anni alterni, consentendo alla madre di tenere con sé il 24 dicembre e al padre il 25 dicembre;
- la metà delle vacanze pasquali, con previsione che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano fruiti dai genitori ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze lavorative e l'effettiva possibilità di fruizione delle ferie di entrambi, un periodo massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui nessuno dei due genitori fosse disponibile per motivi di lavoro, il genitore che ha la bambina in custodia dovrà farsi carico di accompagnarla e riprenderla da un centro estivo o altra struttura educativa, compatibilmente con le esigenze di salute della minore. Invece, qualora la bambina venisse portata in vacanza dai nonni materni/paterni o dal genitore che se ne occuperà, il diritto di visita dell'altro genitore potrebbe essere sospeso;
I genitori, ferme restando le modalità decisionali testé descritte, concordano sin d'ora che potranno essere fruiti in modo consecutivo fino a 21 giorni consecutivi a partire dal compimento del Per_ dodicesimo anno di per consentire alla figlia la partecipazione a viaggi di particolare importanza;
- in ogni caso, qualora il genitore decidesse di fare un viaggio con la figlia nel periodo di sua competenza, l'altro genitore dovrà essere preventivamente notiziato sulle date, sul luogo esatto della permanenza e sugli eventuali spostamenti, e in tali occasioni dovranno essere consentite e favorite le comunicazioni telefoniche tra la bambina ed il genitore assente;
- per il caso di malattia della figlia, il genitore che non la ha con sé potrà liberamente farle visita previo annuncio del suo arrivo e sempre l'altro genitore possa organizzare l'incontro;
DÀ ATTO che in ragione dei propri impegni di lavoro, i genitori potranno fare riferimento ai propri familiari o a persone di fiducia (i nominativi di queste ultime saranno previamente comunicati all'altro genitore) per accompagnamento e prelievo a scuola della figlia, nonché per la permanenza presso di loro;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Collegno (TO), Via Alessandro Manzoni n. 1, alla Sig.ra
[...]
in quanto rispondente all'interesse della prole;
sul punto, i coniugi si impegnano ad CP_1 alienare l'immobile al prezzo di mercato al momento della vendita, e comunque a una cifra non inferiore a € 180.000,00, entro il 30/06/2029, ed il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50% al netto delle spese da sostenere;
in caso di trasferimento della Sig.ra e della figlia, decorsi otto mesi CP_1 dalla comunicazione di questa circostanza, l'immobile potrà essere posto in vendita;
in questo caso, ciascun coniuge potrà fornire all'altro un preventivo elaborato da mediatore immobiliare di sua fiducia;
l'altro coniuge, entro trenta giorni dalla ricezione di detto preventivo, potrà fornirne uno alternativo;
tra i due preventivi, verrà selezionato quello che comporta una percentuale di provvigione inferiore;
in caso di inerzia, verrà considerato come accettato il primo preventivo. In ogni caso i coniugi si faranno carico al 50% ciascuno di tutti gli oneri legati alla vendita e così, a titolo meramente esemplificativo, costi di sanatoria, ripristini, costi per l'elaborazione di APE etc etc, rispetto ai quali i coniugi procederanno negli stessi termini delineati per la scelta del mediatore;
DISPONE a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore Parte_2 della figlia minore pari ad € 402,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della Persona_1 Per_ figlia minore somma che di comune accordo non verrà rivalutata sino alla vendita della casa coniugale;
DÀ ATTO che dal mese successivo alla vendita della casa coniugale, o, se seguente, dal mese successivo all'estinzione del mutuo da parte del Sig. l'assegno di mantenimento subirà un Pt_1 aumento pari ad € 50,00, per un totale dunque di € 452,00, somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat a partire dall'anno seguente;
DISPONE che le spese straordinarie che saranno necessarie per la minore, purché previamente concordate, anche in base alle capacità economiche dei genitori, salvo casi di urgenza, e debitamente documentate, saranno divise al 50% tra i genitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno intese quali straordinarie le spese per: eventuali rette scolastiche (per scuole partitarie/private), libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno e altri strumenti di studio, trasporto scolastico, attività ludico-sportive e relative attrezzature eventualmente necessarie, viaggi di istruzione, doposcuola, apparecchi per la salute anche odontoiatrici, visite mediche specialistiche, interventi chirurgici o comunque non coperte dal SSN, cicli di logopedia o psicoterapia, spese per organizzazione di ricevimenti o festeggiamenti dedicati alla figlia, patente, auto. La mensa scolastica sarà a carico del genitore collocatario;
qualora alcune spese riguardanti la figlia rientrassero nella eventuale copertura assicurativa di uno dei genitori, esse verranno in questo modo soddisfatte, salva ripartizione dell'eventuale franchigia scoperta e salvo anticipo della spesa sempre in misura egalitaria tra i genitori;
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano sin da ora, reciprocamente, al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per loro e per la figlia;
DÀ ATTO che ogni eventuale variazione di residenza dovrà essere comunicata all'altro coniuge;
DÀ ATTO che l'assegno unico o altra analoga provvidenza garantita dallo Stato e/o altri enti pubblici verrà percepito da ciascun genitore per la misura prevista dalla Legge o, in difetto di regolamentazione, in misura paritetica;
CONFERMA per il resto quanto stabilito dalla sentenza di separazione, ivi compreso il richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19846/2025 v.g. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 SCONZA ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRACONARO Controparte_1 TERESA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in SAN SEBASTIANO DA PO il 09/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (atto n. 4 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: , a Torino il 21/12/2016. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27.01.2025. Con ricorso depositato il 13/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Controparte_1 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa la figlia minore nata a Torino il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
i genitori dovranno pertanto prendere insieme e di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi desideri ed attitudini;
tali decisioni, discusse e concordate preventivamente dai genitori, ove necessario e possibile in ragione della sua tenera età, saranno comunicate alla figlia alla presenza di entrambi i genitori. I genitori dovranno reciprocamente aggiornarsi, anche telefonicamente, su ogni aspetto rilevante riguardante la bambina, i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, le esigenze e/o problematiche che dovessero emergere durante la permanenza con l'uno o con l'altro genitore, senza tuttavia invadere la serenità della bambina per il tempo che trascorrerà col genitore;
DISPONE che vengano così determinati i tempi e le modalità della presenza della figlia presso ciascuno dei genitori: Per_ salvo diverso accordo tra le parti, il Sig. potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente Pt_1 calendario: - a fine settimana alternati il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino all'entrata a scuola il lunedì mattina;
- nelle settimane in cui la minore trascorrerà il week-end con il padre, il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino al giorno successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnare la minore a scuola;
- nelle settimane in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino al giorno successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnare la minore a scuola, e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino al giorno successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnare la minore a scuola;
- nelle vacanze natalizie, un periodo di sette giorni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio ad Per_ anni alterni, consentendo alla madre di tenere con sé il 24 dicembre e al padre il 25 dicembre;
- la metà delle vacanze pasquali, con previsione che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano fruiti dai genitori ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze lavorative e l'effettiva possibilità di fruizione delle ferie di entrambi, un periodo massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui nessuno dei due genitori fosse disponibile per motivi di lavoro, il genitore che ha la bambina in custodia dovrà farsi carico di accompagnarla e riprenderla da un centro estivo o altra struttura educativa, compatibilmente con le esigenze di salute della minore. Invece, qualora la bambina venisse portata in vacanza dai nonni materni/paterni o dal genitore che se ne occuperà, il diritto di visita dell'altro genitore potrebbe essere sospeso;
I genitori, ferme restando le modalità decisionali testé descritte, concordano sin d'ora che potranno essere fruiti in modo consecutivo fino a 21 giorni consecutivi a partire dal compimento del Per_ dodicesimo anno di per consentire alla figlia la partecipazione a viaggi di particolare importanza;
- in ogni caso, qualora il genitore decidesse di fare un viaggio con la figlia nel periodo di sua competenza, l'altro genitore dovrà essere preventivamente notiziato sulle date, sul luogo esatto della permanenza e sugli eventuali spostamenti, e in tali occasioni dovranno essere consentite e favorite le comunicazioni telefoniche tra la bambina ed il genitore assente;
- per il caso di malattia della figlia, il genitore che non la ha con sé potrà liberamente farle visita previo annuncio del suo arrivo e sempre l'altro genitore possa organizzare l'incontro;
DÀ ATTO che in ragione dei propri impegni di lavoro, i genitori potranno fare riferimento ai propri familiari o a persone di fiducia (i nominativi di queste ultime saranno previamente comunicati all'altro genitore) per accompagnamento e prelievo a scuola della figlia, nonché per la permanenza presso di loro;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Collegno (TO), Via Alessandro Manzoni n. 1, alla Sig.ra
[...]
in quanto rispondente all'interesse della prole;
sul punto, i coniugi si impegnano ad CP_1 alienare l'immobile al prezzo di mercato al momento della vendita, e comunque a una cifra non inferiore a € 180.000,00, entro il 30/06/2029, ed il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50% al netto delle spese da sostenere;
in caso di trasferimento della Sig.ra e della figlia, decorsi otto mesi CP_1 dalla comunicazione di questa circostanza, l'immobile potrà essere posto in vendita;
in questo caso, ciascun coniuge potrà fornire all'altro un preventivo elaborato da mediatore immobiliare di sua fiducia;
l'altro coniuge, entro trenta giorni dalla ricezione di detto preventivo, potrà fornirne uno alternativo;
tra i due preventivi, verrà selezionato quello che comporta una percentuale di provvigione inferiore;
in caso di inerzia, verrà considerato come accettato il primo preventivo. In ogni caso i coniugi si faranno carico al 50% ciascuno di tutti gli oneri legati alla vendita e così, a titolo meramente esemplificativo, costi di sanatoria, ripristini, costi per l'elaborazione di APE etc etc, rispetto ai quali i coniugi procederanno negli stessi termini delineati per la scelta del mediatore;
DISPONE a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore Parte_2 della figlia minore pari ad € 402,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della Persona_1 Per_ figlia minore somma che di comune accordo non verrà rivalutata sino alla vendita della casa coniugale;
DÀ ATTO che dal mese successivo alla vendita della casa coniugale, o, se seguente, dal mese successivo all'estinzione del mutuo da parte del Sig. l'assegno di mantenimento subirà un Pt_1 aumento pari ad € 50,00, per un totale dunque di € 452,00, somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat a partire dall'anno seguente;
DISPONE che le spese straordinarie che saranno necessarie per la minore, purché previamente concordate, anche in base alle capacità economiche dei genitori, salvo casi di urgenza, e debitamente documentate, saranno divise al 50% tra i genitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno intese quali straordinarie le spese per: eventuali rette scolastiche (per scuole partitarie/private), libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno e altri strumenti di studio, trasporto scolastico, attività ludico-sportive e relative attrezzature eventualmente necessarie, viaggi di istruzione, doposcuola, apparecchi per la salute anche odontoiatrici, visite mediche specialistiche, interventi chirurgici o comunque non coperte dal SSN, cicli di logopedia o psicoterapia, spese per organizzazione di ricevimenti o festeggiamenti dedicati alla figlia, patente, auto. La mensa scolastica sarà a carico del genitore collocatario;
qualora alcune spese riguardanti la figlia rientrassero nella eventuale copertura assicurativa di uno dei genitori, esse verranno in questo modo soddisfatte, salva ripartizione dell'eventuale franchigia scoperta e salvo anticipo della spesa sempre in misura egalitaria tra i genitori;
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano sin da ora, reciprocamente, al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per loro e per la figlia;
DÀ ATTO che ogni eventuale variazione di residenza dovrà essere comunicata all'altro coniuge;
DÀ ATTO che l'assegno unico o altra analoga provvidenza garantita dallo Stato e/o altri enti pubblici verrà percepito da ciascun genitore per la misura prevista dalla Legge o, in difetto di regolamentazione, in misura paritetica;
CONFERMA per il resto quanto stabilito dalla sentenza di separazione, ivi compreso il richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.