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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15529/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210099712548 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210108339817 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210130399922 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230011778380 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230051219882 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418223 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418223 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418223 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418324 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230170496531 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173682888 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11727/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone alla intimazione di pagamento n. 09720249076577020000, notificata il 09.07.24, con la quale l'agente della riscossione chiede l'importo complessivo di € 72.018,86 relativo a cartelle di pagamento rimaste insolute afferenti a crediti di natura tributaria e un avviso di addebito relativo a pretese contributive e previdenziali INPS.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale limitando la propria impugnazione alle sole cartelle: n. 09720210099712548000 relativa ad Irap del 2017 di € 2.689,61; n. 09720210108339817000 relativa ad Iva del 2019 di € 16.000,55; n. 09720210130399922000 relativa ad Ires del 2017 di € 700,32;
n. 09720230011778380000 relativa a Ritenute Irpef del 2017 di € 319,18; n. 09720230051219882000 relativa ad Iva del 2017 di € 3.167,38; n. 09720230108418223000 relativa ad Irap, Ires e Ritenute Irpef del 2018 di
€ 7.230,20; n. 09720230108418324000 relativa ad Iva del 2018 di € 12.549,33; n. 09720230170496531000 relativa ad Iva del 2019 di € 15.956,08; n. 09720230173682888000 relativa ad Iva del 2021 di € 9.184,45; per un totale complessivo di € 67.797,71.
Come motivi di impugnazione la società eccepisce l'omessa regolare notifica delle cartelle con conseguente prescrizione del credito e decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
La società eccepisce inoltre la mancanza di prova circa la consegna dei ruoli all'agente della riscossione,
l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e l'illegittimità degli interessi e delle sanzioni afferenti il periodo di sospensione conseguente alla normativa emergenziale COVID.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento unitamente ad un'altra intimazione in data 06.07.2023 avente efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione mediante spedizione all'indirizzo "Email_4" risultante dai pubblici elenchi.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di riscossione di imposte dirette relative alle annualità dal 2017 al
2021 e quindi di crediti sottoposti all'ordinario termine decennale ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (si vedano le sentenze della Cassazione n. 23215/2024; n. 15877/2024; n. 3827/2024; n. 33213/2023), alla data di notifica della intimazione di pagamento del 09.07.24, i crediti erano efficaci ed esigibili e la prescrizione non maturata.
Quanto alle ulteriori eccezioni di parte ricorrente la Corte osserva che l'intimazione di pagamento è redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge e non necessita della prova della consegna dei ruoli all'agente della riscossione trattandosi di mera indicazione di somme che risultano dovute dal contribuente a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori e che sono puntualmente trasposte nella cartella di pagamento.
Per ultimo, quanto alla eccezione di illegittimità degli interessi e delle sanzioni calcolate anche nell'arco temporale di incidenza della legislazion emergenziale Covid, nessuna norma ne prevede lo scomputo e pertanto l'eccezione si palesa infondata.
Per l'insieme delle ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in euro
2500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate DP3.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025. Il relatore Il Presidente
DO Centi OS Di UL
(Digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15529/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076577020 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210099712548 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210108339817 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210130399922 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230011778380 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230051219882 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418223 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418223 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418223 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108418324 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230170496531 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173682888 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11727/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone alla intimazione di pagamento n. 09720249076577020000, notificata il 09.07.24, con la quale l'agente della riscossione chiede l'importo complessivo di € 72.018,86 relativo a cartelle di pagamento rimaste insolute afferenti a crediti di natura tributaria e un avviso di addebito relativo a pretese contributive e previdenziali INPS.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale limitando la propria impugnazione alle sole cartelle: n. 09720210099712548000 relativa ad Irap del 2017 di € 2.689,61; n. 09720210108339817000 relativa ad Iva del 2019 di € 16.000,55; n. 09720210130399922000 relativa ad Ires del 2017 di € 700,32;
n. 09720230011778380000 relativa a Ritenute Irpef del 2017 di € 319,18; n. 09720230051219882000 relativa ad Iva del 2017 di € 3.167,38; n. 09720230108418223000 relativa ad Irap, Ires e Ritenute Irpef del 2018 di
€ 7.230,20; n. 09720230108418324000 relativa ad Iva del 2018 di € 12.549,33; n. 09720230170496531000 relativa ad Iva del 2019 di € 15.956,08; n. 09720230173682888000 relativa ad Iva del 2021 di € 9.184,45; per un totale complessivo di € 67.797,71.
Come motivi di impugnazione la società eccepisce l'omessa regolare notifica delle cartelle con conseguente prescrizione del credito e decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
La società eccepisce inoltre la mancanza di prova circa la consegna dei ruoli all'agente della riscossione,
l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e l'illegittimità degli interessi e delle sanzioni afferenti il periodo di sospensione conseguente alla normativa emergenziale COVID.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento unitamente ad un'altra intimazione in data 06.07.2023 avente efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione mediante spedizione all'indirizzo "Email_4" risultante dai pubblici elenchi.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di riscossione di imposte dirette relative alle annualità dal 2017 al
2021 e quindi di crediti sottoposti all'ordinario termine decennale ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (si vedano le sentenze della Cassazione n. 23215/2024; n. 15877/2024; n. 3827/2024; n. 33213/2023), alla data di notifica della intimazione di pagamento del 09.07.24, i crediti erano efficaci ed esigibili e la prescrizione non maturata.
Quanto alle ulteriori eccezioni di parte ricorrente la Corte osserva che l'intimazione di pagamento è redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge e non necessita della prova della consegna dei ruoli all'agente della riscossione trattandosi di mera indicazione di somme che risultano dovute dal contribuente a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori e che sono puntualmente trasposte nella cartella di pagamento.
Per ultimo, quanto alla eccezione di illegittimità degli interessi e delle sanzioni calcolate anche nell'arco temporale di incidenza della legislazion emergenziale Covid, nessuna norma ne prevede lo scomputo e pertanto l'eccezione si palesa infondata.
Per l'insieme delle ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in euro
2500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate DP3.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025. Il relatore Il Presidente
DO Centi OS Di UL
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