Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 69
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle e prescrizione

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova della regolare notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento. La mancata impugnazione delle cartelle le rende definitive, legittimando l'intimazione di pagamento. Ogni eccezione sulla regolarità delle cartelle è tardiva e non ammissibile in questa sede, trattandosi di mera propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle non impugnate. Inoltre, i crediti tributari per imposte dirette dal 2017 al 2021 sono soggetti al termine decennale di prescrizione, e alla data di notifica dell'intimazione (09.07.24) non erano prescritti.

  • Rigettato
    Mancanza prova consegna ruoli all'agente della riscossione

    L'intimazione di pagamento è redatta su modelli predeterminati per legge e non necessita di prova della consegna dei ruoli all'agente della riscossione, essendo una mera indicazione di somme dovute.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criterio di calcolo interessi e illegittimità interessi/sanzioni COVID

    Nessuna norma prevede lo scomputo degli interessi e delle sanzioni per il periodo di incidenza della legislazione emergenziale Covid, pertanto l'eccezione è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 69
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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