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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4344 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, Via Agostino Gallo n.46, presso lo studio dell'avv. Rigano Francesco Paolo che la rappresenta e difende per mandato in atti E
nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 Ficarazzi, Corso Umberto I, presso lo studio dell'avv. Mancino Loredana che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Essi coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco. Pertanto, rimanendo esonerati dall'obbligo della coabitazione e da quello della mutua assistenza e fermi restando gli altri obblighi nascenti ex lege dal vincolo matrimoniale, ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà opportuno, restando comunque obbligato a darne comunicazione all'altro coniuge ai fini e per gli effetti delle obbligazioni nascenti dalle presenti pattuizioni.
1. Le parti concordano sin d'ora che la sig.ra nel diritto ad abitare Controparte_2 presso l'abitazione familiare, sita in Palermo, via Pernice n. 9, con rinuncia da parte del sig. ad ogni diritto in merito alla medesima abitazione. Controparte_1
2. I coniugi dichiarano sin d'ora di non essere titolari in cointestazione di conti correnti bancari e/o postali e/o di diversi titoli, di non essere proprietari in cointestazione di beni immobili o di beni mobili registrati.
3. I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra e qualsiasi questione di ordine patrimoniale tra gli stessi e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e concordato i coniugi dichiarano di riportarsi alle vigenti disposizioni di legge.
5. Si precisa altresì che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente ricorso”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/07/1986 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 131 – P II – Serie A – Anno 1986).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4344 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, Via Agostino Gallo n.46, presso lo studio dell'avv. Rigano Francesco Paolo che la rappresenta e difende per mandato in atti E
nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 Ficarazzi, Corso Umberto I, presso lo studio dell'avv. Mancino Loredana che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Essi coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco. Pertanto, rimanendo esonerati dall'obbligo della coabitazione e da quello della mutua assistenza e fermi restando gli altri obblighi nascenti ex lege dal vincolo matrimoniale, ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà opportuno, restando comunque obbligato a darne comunicazione all'altro coniuge ai fini e per gli effetti delle obbligazioni nascenti dalle presenti pattuizioni.
1. Le parti concordano sin d'ora che la sig.ra nel diritto ad abitare Controparte_2 presso l'abitazione familiare, sita in Palermo, via Pernice n. 9, con rinuncia da parte del sig. ad ogni diritto in merito alla medesima abitazione. Controparte_1
2. I coniugi dichiarano sin d'ora di non essere titolari in cointestazione di conti correnti bancari e/o postali e/o di diversi titoli, di non essere proprietari in cointestazione di beni immobili o di beni mobili registrati.
3. I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra e qualsiasi questione di ordine patrimoniale tra gli stessi e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e concordato i coniugi dichiarano di riportarsi alle vigenti disposizioni di legge.
5. Si precisa altresì che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente ricorso”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/07/1986 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 131 – P II – Serie A – Anno 1986).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.