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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9116 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 22356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 46, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Tarocco e dell'avv. Alessio
Chiabotto che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Hajech n. 10, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Russo che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Diritto d'autore.
CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza dell'8.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa, la Controparte_1
e ha chiesto - previo accertamento della violazione da parte della convenuta del proprio diritto di
[...] utilizzazione economica esclusiva dei programmi per elaboratore denominati “HA” - la condanna della medesima alla cancellazione, dai dispositivi di sua proprietà, dei predetti programmi per elaboratore di titolarità dell'attrice privi di licenza e/o illegalmente detenuti con la previsione di una penale di € 10.000,00 per ogni giorni di ritardo nell'adempimento dell'ordine di cancellazione e l'adozione di un ordine di inibitoria alla prosecuzione dell'illecito con la previsione di una penale di €
10.000,00 per ogni giorno di ripetizione dell'illecito.
Ha inoltre chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito e quantificato in €
124.395,00 oltre ai costi tecnici e amministrativi delle attività antipirateria, oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura dell'attrice e a spese delle convenute, per una volta, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”.
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato di far parte del , Controparte_2 leader mondiale nel settore delle soluzioni di information technology volte a migliorare la produttività
e la qualità delle applicazioni industriali e di essere attiva nel settore dello sviluppo e commercializzazione di applicativi software ad uso industriale, tra i quali figura quello oggetto di causa, denominato “HA”, di cui detiene i diritti d'autore; che il software “HA” è un sistema CAD/CAM basato su un motore proprietario 2D e 3D in grado di interfacciarsi con tutte le macchine a controllo numerico normalmente utilizzate nel settore delle lavorazioni di materie plastiche, compositi, alluminio, nonchè in ambito di fresatura, tornitura, laser e waterjet e che, grazie alla possibilità di importare file esterni dai più conosciuti software di modellazione solida, permette di programmare particolari di uso industriale mentre, grazie alla possibilità di importare file da software grafici, è anche adatto per le lavorazioni di materiale plastico nel settore visual e pubblicitario;
che tale software, al pari degli altri prodotti della società attrice, è concesso in licenza d'uso che consente l'accesso esclusivamente per l'utilizzo del/dei prodotto/i legittimamente licenziato/i; che la società attrice si è rivolta a per meglio tutelare la proprietà intellettuale Controparte_3 del software di cui è titolare e contrastare il fenomeno della pirateria informatica;
di avere appreso, grazie all'attività di , dell'abusiva installazione del proprio software “HA” su tre CP_3 dispositivi hardware della società convenuta;
che sulla base del compliance report di è stato CP_3 introdotto davanti a questo Tribunale un ricorso per descrizione ai sensi degli artt. 161 ss. L. 633/1941
2 nei confronti dell'odierna convenuta e che, con decreto del 7.2.2023 emesso inaudita altera parte, era stata autorizzata la descrizione nei confronti di dei programmi per Controparte_1 elaboratore, presenti sui server, sui computer, anche portatili e su qualsiasi altro tipo di supporto nella disponibilità della resistente, al fine di verificare la presenza, sui suddetti supporti, dei programmi delle ricorrenti e delle relative licenze d'uso; che nel corso del procedimento di descrizione, eseguito presso la sede della società convenuta in Olgiate Molgora (LC), erano state rinvenute tre copie del software “HA” prive di regolare licenza (di cui una disinstallata il 23.11.2022), con accesso a tutti i moduli opzionali disponibili, nonchè il relativo “file di crack” ossia il programma utilizzato per scaricare e installare illecitamente i software;
che il Tribunale di Milano, con ordinanza in data
27.4.2023, aveva confermato il provvedimento di descrizione.
Sul presupposto che la condotta della convenuta integri un illecito ai sensi degli artt. 1 e 64 bis
l.d.a. nonché un illecito civile ex art. 2043, 2049 e 2059 c.c., la società attrice ha concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio la concludendo per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea e, in subordine, per la limitazione della condanna alla minor somma ai sensi dell'art. 158 L.
633/1941. In particolare, la convenuta - premesse alcune considerazioni sull'attività svolta e sulla propria composizione societaria - ha allegato che nel 2021 aveva intrapreso un'attività di sperimentazione su una macchina utensile di alta precisione CNC, acquistata nel 2018 ma risalente al
1996 e priva di collegamento ethernet, sulla quale il software “HA” avrebbe dovuto agevolare la realizzazione di componentistica in 2D e 3D; che pertanto tale software era stato installato dapprima sul computer fisso pc 004 e successivamente sul computer fisso pc 0010 e, infine, sul portatile marca Fujitsu;
che l'installazione del software su tre diversi dispositivi “si rendeva necessaria in seguito alla prima fase di sperimentazione avviata tra la sorgente elettronica ed il macchinario” dal momento che il primo test di collegamento tra la macchina CNC e il pc 004 non aveva avuto esito positivo;
che, dopo aver terminato la configurazione del programma “HA” sui tre computer indicati, aveva constatato che la mancanza di collegamento internet sulla macchina
CNC non permetteva alcun tipo di connessione tra la macchina e i device tanto che “i progetti lanciati tramite il software “Alphacam” non trovavano riscontro alcuno”; che la versione del programma installato era risultata incompatibile con la mancanza di collegamento ethernet sulla macchina in questione e pertanto la sperimentazione era stata abbandonata poche settimane dopo il suo avvio;
che in conseguenza il software “HA” non era stato utilizzato ed era stato rimosso dal pc 0010 e dal portatile nel novembre 2022 in seguito a un attività di formattazione dei predetti device;
che gli
3 accessi al programma riportati dal compliance report di , relativi al periodo luglio 2022 - CP_3 gennaio 2023, non potevano essere stati effettuati dal computer pc 0010, nè dal portatile dai quali il programma era stato rimosso a novembre 2022 e che, in ogni caso, il persistere delle incompatibilità aveva precluso un effettivo e concreto utilizzo del programma. La convenuta infine ha contestato la quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice che non avrebbe tenuto conto del mancato utilizzo del software da parte della convenuta e doveva quindi ritenersi sproporzionata rispetto al presunto danno subito.
La causa è stata istruita in via documentale sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento cautelare di descrizione.
All'udienza dell'8.7.2025 fissata per la precisazione conclusioni, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
È pacifico che l'art. 1 l.d.a. estenda ai programmi per elaboratore la disciplina prevista a tutela delle opere dell'ingegno e che la società attrice sia titolare del programma per elaboratore per cui è causa, “HA”, e dei connessi diritti d'autore previsti dall'art. 8 l.d.a., secondo cui “è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale”.
La prova della titolarità in capo all'attrice del programma per elaboratore “HA” -circostanza comunque non contestata - emerge dalle indicazioni fornite nel sito internet dell'attrice - in cui compare il riferimento espresso al software “HA” (cfr. doc. 1 attrice) - e dai certificati di registrazione del software rilasciati dal Copyright Office statunitense (doc. 2 attrice).
L'attrice è dunque titolare dei diritti d'autore sul software ex art. 12 e 12 bis l.d.a. e, pertanto, legittimata a far valere tali diritti ai sensi dell'art. 167 della medesima legge, che richiede - ai fini della lecita autorizzazione dei software - la presenza di licenza concessa dai titolari.
È pacifico inoltre che, nel corso delle operazioni di descrizione, il programma “HA” sia stato rinvenuto installato su due computer presenti presso la sede della convenuta mentre su di un terzo computer portatile siano state trovate tracce della sua disinstallazione.
In particolare, dal verbale di descrizione è emerso che, al momento dell'accesso presso la sede di avvenuto in data 15.2.2023: Controparte_1
4 i) sul dispositivo avente hostname pc 004 era installato il software HA 2017 R2 regolarmente funzionante e recante i moduli opzionali “meglio precisati nella schermata allegata al presente verbale (rep. 1)”;
ii) sul dispositivo portatile Fujitsu sono state trovate tracce della disinstallazione del software
Alphacam avvenuta in data 23.11.2022;
iii) sul dispositivo avente hostname pc 0010 è stato trovato il software HA 2017 R2 con i moduli opzionali regolarmente funzionante oltre ai file di crack.
Più nello specifico, il CTU nominato nella fase di descrizione ha evidenziato, nella propria relazione tecnica, di avere individuato “sul desktop dei vari PC l'icona del SW HA (con relativo screenshot, ovvero copia-schermo)” e di avere quindi dato avvio al programma “tramite doppio click;
si è quindi verificato che il SW era attivo e funzionante” (cfr. pag. 3 della relazione tecnica prodotta sub doc. 9 attore). Ha poi accertato che “A programma operante, è stato possibile verificare ulteriori informazioni sulla licenza del SW, tramite il tasto “about”; anche con questa modalità è stato appurato che le licenze del Software non erano genuine” (cfr. pag. 4 della relazione tecnica prodotta sub doc. 9 attore).
Le risultanze della descrizione, non specificatamente contestate dalla convenuta, provano l'abusiva installazione dei programmi di titolarità di e quindi la violazione, ai sensi dell'art. 64 Parte_1 bis l.d.a., del diritto d'autore in capo alla società attrice, in relazione al software di cui è causa.
La convenuta, infatti, non solo non ha fornito la prova della relativa licenza di acquisto ma, nel presente giudizio, ha persino ammesso l'avvenuta installazione abusiva dei software in questione sui tre computer meglio indicati in precedenza giustificando il proprio operato nel contesto delle attività di sperimentazione di un nuovo macchinario.
L'unica difesa svolta dalla convenuta si è incentrata sul mancato utilizzo effettivo dei software in questione a causa dell'assenza di un collegamento ethernet sulla macchina che avrebbe dovuto lavorare utilizzando il predetto software. Persino la relazione peritale prodotta dalla convenuta ha accertato l'abusiva installazione del software Alphacam sui computer presenti nella sede aziendale della stessa, essendosi la medesima preoccupata di dimostrare unicamente il mancato utilizzo del software da parte della convenuta (cfr. doc. 4 convenuta “Al momento del sopralluogo, il software è stato trovato installato, ma non in uso…la presenza dei files di installazione illegale del software, rilevata durante l'attività di accertamento, indica che possano essere stati utilizzati per una attività di
5 installazione di test svolta localmente su quella specifica macchina, senza mai utilizzare poi il software stesso, in quanto altrimenti sarebbe stato incluso nei report di telemetria”).
Tuttavia, l'allegazione per cui detti programmi non sarebbero stati mai concretamente utilizzati è circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito, posto che l'art. 64 bis l.d.a. vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'avente diritto a prescindere dall'utilizzo che se ne faccia.
Passando alla quantificazione del danno, parte attrice ha chiesto il risarcimento del lucro cessante da liquidarsi ex art. 158 l.d.a. secondo il quale “il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 2223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quantomeno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, può alternativamente farsi riferimento agli utili realizzati dalla società convenuta in conseguenza della condotta illecita o alla liquidazione forfettaria basata sul prezzo di mercato della licenza.
La società attrice ha parametrato la richiesta risarcitoria al valore commerciale della licenza d'uso di una full suite di “HA” come risultante dal listino prezzi prodotto (doc. 11 convenuta) e ciò sul presupposto che la riproduzione non autorizzata di un software modulare, quale è quello oggetto di causa, permetta all'utilizzatore l'accesso a tutti i moduli applicativi disponibili.
La circostanza risulta confermata dalla stessa relazione peritale del CTU nominato nel procedimento di descrizione che, in relazione ai moduli opzionali ha evidenziato “come passi conclusivi è stata poi prodotta la copia delle cartelle contenenti i vari SW HA, riportandola su supporti di tipo
“scheda SD” ad ampia capacità e ad elevata velocità di trasferimento, e successivamente anche un video – ripreso dallo smartphone del CTU – che ha registrato il lungo elenco di tutti i moduli opzionali della famiglia HA, moduli il cui utilizzo veniva liberamente permesso a causa della presenza della licenza non genuina presente sulla postazione di lavoro”.
Parte attrice ha poi moltiplicato il valore commerciale della singola licenza d'uso per il numero dei software (tre) abusivamente duplicati dalla convenuta sul presupposto che ogni installazione del software debba trovare giustificazione in una corrispondente licenza.
6 Ritiene il Tribunale che, ai fini della determinazione del danno, possa essere utilizzato quale parametro base l'importo di una full suite del software HA, come risultante dal listino prodotto da parte attrice e non contestato quanto a provenienza e contenuto dalla società convenuta, ma senza considerare il canone annuale di manutenzione, non essendo ipotizzabile alcuna manutenzione per le copie non autorizzate.
L'ammontare complessivo del danno, ad avviso del Tribunale, può essere poi determinato in via equitativa in complessivi € 45.000,00 avendo come parametro di riferimento l'importo base di €
35.440,00. Si ritiene, infatti, che tale importo rispecchi le peculiarità della fattispecie concreta molto più di quanto non farebbe l'automatismo invocato dalla società attrice: sotto il profilo della liquidazione del danno, non può non tenersi conto del fatto che rientra nella normale logica di mercato l'applicazione di una scontistica variabile nel caso di acquisto di un pacchetto di licenze anziché di una sola licenza e che, nel caso di specie, è stata comunque accertata l'avvenuta disinstallazione del software da uno dei computer già diversi mesi prima dell'inizio delle operazioni di descrizione, circostanza che non è di per sé idonea a elidere l'illecito ma che si ritiene di valorizzare ai fini di una quantificazione del risarcimento del danno il più possibile aderente alla fattispecie concreta.
Il danno patrimoniale può essere quindi quantificato in complessivi € 45.000,00 comprensivo di
IVA.
Tale importo appare ampiamente satisfattivo dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice, ragion per cui non si ravvisano i presupposti per un incremento ex art. 159 co. 2 l.d.a.
Trattandosi di importo già calcolato all'attualità, esso non va rivalutato ma va ulteriormente incrementato per compensare la mancata disponibilità della somma alla data dell'evento dannoso attraverso l'attribuzione degli interessi legali calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data dell'illecito e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'illecito (15.2.2023 data del verbale di descrizione) alla data della presente sentenza.
La società attrice, nelle conclusioni dell'atto di citazione, ha chiesto inoltre “il risarcimento dei costi tecnici ed amministrativi delle attività antipirateria in misura che ci si riserva di quantificare”.
Tuttavia, parte attrice non ha indicato alcuna specifica voce di spesa e non ha evidenziato alcun costo sostenuto che possa essere messo in relazione con la questione di cui si controverte.
7 La domanda sul punto non può dunque essere accolta tenuto conto della genericità della relativa allegazione e dell'assenza di qualsivoglia indicazione, oltre che di prova, circa i costi asseritamente sostenuti per contrastare i fenomeni di pirateria informatica.
La convenuta va pertanto condannata a pagare, in favore della società attrice la somma complessiva di € 45.000,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'illecito e rivalutate in base agli indici Istat anno per anno dalla data di accertamento dell'illecito alla presente sentenza. Considerato poi che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta, sulla somma complessiva così determinata, spettano, inoltre gli interessi nella misura legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va inoltre disposta la misura accessoria della rimozione dei software dai supporti in disponibilità della società convenuta, sensi degli artt. 156 e 158 l.d.a. non avendo la convenuta fornito una prova effettiva dell'intervenuta cancellazione su tutti i dispositivi oggetto dell'accertamento peritale. Il CTU nominato nel procedimento di descrizione ha infatti accertato l'avvenuta eliminazione del software solo dal dispositivo portatile Fujitsu. Tale misura va accompagnata dalla previsione di una penale che si ritiene congruo stabilire nella somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che il risarcimento del danno e la misura della cancellazione dei software siano pienamente satisfattive degli interessi della società attrice, senza necessità di disporre anche l'inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita non essendo emersi elementi tali da far presumere una reiterazione dell'illecito.
Infine, per analoghe ragioni, va esclusa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 166 l.d.a.
Infatti, sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione della sentenza una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame si ritiene che non vi siano i presupposti della pubblicazione anche in considerazione del fatto che la misura in questione non pare proporzionata rispetto al pregiudizio subito dalla società attrice.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e dei valori minimi
8 per la fase istruttoria e decisionale tenuto conto che l'istruttoria solo documentale ha comportato una sostanziale ripetizione, negli scritti conclusivi, degli argomenti difensivi già svolti negli atti introduttivi.
Vanno inoltre riconosciute alla parte attrice le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, relative al procedimento di descrizione ex art. 161 l.d.a. e la cui liquidazione era stata rimessa alla fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara che la società convenuta ha utilizzato senza licenza il programma per elaboratore “HA” di titolarità della società attrice e che tale condotta costituisce violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'attrice ai sensi degli artt. 1
e 64 bis l.d.a.;
- Dispone la cancellazione dei programmi per elaboratore “HA” di titolarità della società attrice dai personal computer e dai server in uso presso la società convenuta;
- Fissa a carico della società convenuta la penale di 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cui al punto precedente con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza;
- Condanna in persona del rappresentante legale pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 45.000,00 oltre accessori Parte_1 come da parte motiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- Condanna in persona del rappresentante legale pro-tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano per il presente Parte_1 giudizio in complessivi € 7.545,00 (di cui € 6.000,00 per compensi di avvocato ed € 1.545,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA e per il procedimento cautelare di descrizione in complessivi € 4.245,00 (di cui € 3.700,00 per compensi di avvocato ed € 545,00 per esborsi).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 46, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Tarocco e dell'avv. Alessio
Chiabotto che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Hajech n. 10, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Russo che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Diritto d'autore.
CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza dell'8.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa, la Controparte_1
e ha chiesto - previo accertamento della violazione da parte della convenuta del proprio diritto di
[...] utilizzazione economica esclusiva dei programmi per elaboratore denominati “HA” - la condanna della medesima alla cancellazione, dai dispositivi di sua proprietà, dei predetti programmi per elaboratore di titolarità dell'attrice privi di licenza e/o illegalmente detenuti con la previsione di una penale di € 10.000,00 per ogni giorni di ritardo nell'adempimento dell'ordine di cancellazione e l'adozione di un ordine di inibitoria alla prosecuzione dell'illecito con la previsione di una penale di €
10.000,00 per ogni giorno di ripetizione dell'illecito.
Ha inoltre chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito e quantificato in €
124.395,00 oltre ai costi tecnici e amministrativi delle attività antipirateria, oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura dell'attrice e a spese delle convenute, per una volta, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”.
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato di far parte del , Controparte_2 leader mondiale nel settore delle soluzioni di information technology volte a migliorare la produttività
e la qualità delle applicazioni industriali e di essere attiva nel settore dello sviluppo e commercializzazione di applicativi software ad uso industriale, tra i quali figura quello oggetto di causa, denominato “HA”, di cui detiene i diritti d'autore; che il software “HA” è un sistema CAD/CAM basato su un motore proprietario 2D e 3D in grado di interfacciarsi con tutte le macchine a controllo numerico normalmente utilizzate nel settore delle lavorazioni di materie plastiche, compositi, alluminio, nonchè in ambito di fresatura, tornitura, laser e waterjet e che, grazie alla possibilità di importare file esterni dai più conosciuti software di modellazione solida, permette di programmare particolari di uso industriale mentre, grazie alla possibilità di importare file da software grafici, è anche adatto per le lavorazioni di materiale plastico nel settore visual e pubblicitario;
che tale software, al pari degli altri prodotti della società attrice, è concesso in licenza d'uso che consente l'accesso esclusivamente per l'utilizzo del/dei prodotto/i legittimamente licenziato/i; che la società attrice si è rivolta a per meglio tutelare la proprietà intellettuale Controparte_3 del software di cui è titolare e contrastare il fenomeno della pirateria informatica;
di avere appreso, grazie all'attività di , dell'abusiva installazione del proprio software “HA” su tre CP_3 dispositivi hardware della società convenuta;
che sulla base del compliance report di è stato CP_3 introdotto davanti a questo Tribunale un ricorso per descrizione ai sensi degli artt. 161 ss. L. 633/1941
2 nei confronti dell'odierna convenuta e che, con decreto del 7.2.2023 emesso inaudita altera parte, era stata autorizzata la descrizione nei confronti di dei programmi per Controparte_1 elaboratore, presenti sui server, sui computer, anche portatili e su qualsiasi altro tipo di supporto nella disponibilità della resistente, al fine di verificare la presenza, sui suddetti supporti, dei programmi delle ricorrenti e delle relative licenze d'uso; che nel corso del procedimento di descrizione, eseguito presso la sede della società convenuta in Olgiate Molgora (LC), erano state rinvenute tre copie del software “HA” prive di regolare licenza (di cui una disinstallata il 23.11.2022), con accesso a tutti i moduli opzionali disponibili, nonchè il relativo “file di crack” ossia il programma utilizzato per scaricare e installare illecitamente i software;
che il Tribunale di Milano, con ordinanza in data
27.4.2023, aveva confermato il provvedimento di descrizione.
Sul presupposto che la condotta della convenuta integri un illecito ai sensi degli artt. 1 e 64 bis
l.d.a. nonché un illecito civile ex art. 2043, 2049 e 2059 c.c., la società attrice ha concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio la concludendo per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea e, in subordine, per la limitazione della condanna alla minor somma ai sensi dell'art. 158 L.
633/1941. In particolare, la convenuta - premesse alcune considerazioni sull'attività svolta e sulla propria composizione societaria - ha allegato che nel 2021 aveva intrapreso un'attività di sperimentazione su una macchina utensile di alta precisione CNC, acquistata nel 2018 ma risalente al
1996 e priva di collegamento ethernet, sulla quale il software “HA” avrebbe dovuto agevolare la realizzazione di componentistica in 2D e 3D; che pertanto tale software era stato installato dapprima sul computer fisso pc 004 e successivamente sul computer fisso pc 0010 e, infine, sul portatile marca Fujitsu;
che l'installazione del software su tre diversi dispositivi “si rendeva necessaria in seguito alla prima fase di sperimentazione avviata tra la sorgente elettronica ed il macchinario” dal momento che il primo test di collegamento tra la macchina CNC e il pc 004 non aveva avuto esito positivo;
che, dopo aver terminato la configurazione del programma “HA” sui tre computer indicati, aveva constatato che la mancanza di collegamento internet sulla macchina
CNC non permetteva alcun tipo di connessione tra la macchina e i device tanto che “i progetti lanciati tramite il software “Alphacam” non trovavano riscontro alcuno”; che la versione del programma installato era risultata incompatibile con la mancanza di collegamento ethernet sulla macchina in questione e pertanto la sperimentazione era stata abbandonata poche settimane dopo il suo avvio;
che in conseguenza il software “HA” non era stato utilizzato ed era stato rimosso dal pc 0010 e dal portatile nel novembre 2022 in seguito a un attività di formattazione dei predetti device;
che gli
3 accessi al programma riportati dal compliance report di , relativi al periodo luglio 2022 - CP_3 gennaio 2023, non potevano essere stati effettuati dal computer pc 0010, nè dal portatile dai quali il programma era stato rimosso a novembre 2022 e che, in ogni caso, il persistere delle incompatibilità aveva precluso un effettivo e concreto utilizzo del programma. La convenuta infine ha contestato la quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice che non avrebbe tenuto conto del mancato utilizzo del software da parte della convenuta e doveva quindi ritenersi sproporzionata rispetto al presunto danno subito.
La causa è stata istruita in via documentale sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento cautelare di descrizione.
All'udienza dell'8.7.2025 fissata per la precisazione conclusioni, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
È pacifico che l'art. 1 l.d.a. estenda ai programmi per elaboratore la disciplina prevista a tutela delle opere dell'ingegno e che la società attrice sia titolare del programma per elaboratore per cui è causa, “HA”, e dei connessi diritti d'autore previsti dall'art. 8 l.d.a., secondo cui “è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale”.
La prova della titolarità in capo all'attrice del programma per elaboratore “HA” -circostanza comunque non contestata - emerge dalle indicazioni fornite nel sito internet dell'attrice - in cui compare il riferimento espresso al software “HA” (cfr. doc. 1 attrice) - e dai certificati di registrazione del software rilasciati dal Copyright Office statunitense (doc. 2 attrice).
L'attrice è dunque titolare dei diritti d'autore sul software ex art. 12 e 12 bis l.d.a. e, pertanto, legittimata a far valere tali diritti ai sensi dell'art. 167 della medesima legge, che richiede - ai fini della lecita autorizzazione dei software - la presenza di licenza concessa dai titolari.
È pacifico inoltre che, nel corso delle operazioni di descrizione, il programma “HA” sia stato rinvenuto installato su due computer presenti presso la sede della convenuta mentre su di un terzo computer portatile siano state trovate tracce della sua disinstallazione.
In particolare, dal verbale di descrizione è emerso che, al momento dell'accesso presso la sede di avvenuto in data 15.2.2023: Controparte_1
4 i) sul dispositivo avente hostname pc 004 era installato il software HA 2017 R2 regolarmente funzionante e recante i moduli opzionali “meglio precisati nella schermata allegata al presente verbale (rep. 1)”;
ii) sul dispositivo portatile Fujitsu sono state trovate tracce della disinstallazione del software
Alphacam avvenuta in data 23.11.2022;
iii) sul dispositivo avente hostname pc 0010 è stato trovato il software HA 2017 R2 con i moduli opzionali regolarmente funzionante oltre ai file di crack.
Più nello specifico, il CTU nominato nella fase di descrizione ha evidenziato, nella propria relazione tecnica, di avere individuato “sul desktop dei vari PC l'icona del SW HA (con relativo screenshot, ovvero copia-schermo)” e di avere quindi dato avvio al programma “tramite doppio click;
si è quindi verificato che il SW era attivo e funzionante” (cfr. pag. 3 della relazione tecnica prodotta sub doc. 9 attore). Ha poi accertato che “A programma operante, è stato possibile verificare ulteriori informazioni sulla licenza del SW, tramite il tasto “about”; anche con questa modalità è stato appurato che le licenze del Software non erano genuine” (cfr. pag. 4 della relazione tecnica prodotta sub doc. 9 attore).
Le risultanze della descrizione, non specificatamente contestate dalla convenuta, provano l'abusiva installazione dei programmi di titolarità di e quindi la violazione, ai sensi dell'art. 64 Parte_1 bis l.d.a., del diritto d'autore in capo alla società attrice, in relazione al software di cui è causa.
La convenuta, infatti, non solo non ha fornito la prova della relativa licenza di acquisto ma, nel presente giudizio, ha persino ammesso l'avvenuta installazione abusiva dei software in questione sui tre computer meglio indicati in precedenza giustificando il proprio operato nel contesto delle attività di sperimentazione di un nuovo macchinario.
L'unica difesa svolta dalla convenuta si è incentrata sul mancato utilizzo effettivo dei software in questione a causa dell'assenza di un collegamento ethernet sulla macchina che avrebbe dovuto lavorare utilizzando il predetto software. Persino la relazione peritale prodotta dalla convenuta ha accertato l'abusiva installazione del software Alphacam sui computer presenti nella sede aziendale della stessa, essendosi la medesima preoccupata di dimostrare unicamente il mancato utilizzo del software da parte della convenuta (cfr. doc. 4 convenuta “Al momento del sopralluogo, il software è stato trovato installato, ma non in uso…la presenza dei files di installazione illegale del software, rilevata durante l'attività di accertamento, indica che possano essere stati utilizzati per una attività di
5 installazione di test svolta localmente su quella specifica macchina, senza mai utilizzare poi il software stesso, in quanto altrimenti sarebbe stato incluso nei report di telemetria”).
Tuttavia, l'allegazione per cui detti programmi non sarebbero stati mai concretamente utilizzati è circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito, posto che l'art. 64 bis l.d.a. vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'avente diritto a prescindere dall'utilizzo che se ne faccia.
Passando alla quantificazione del danno, parte attrice ha chiesto il risarcimento del lucro cessante da liquidarsi ex art. 158 l.d.a. secondo il quale “il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 2223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quantomeno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, può alternativamente farsi riferimento agli utili realizzati dalla società convenuta in conseguenza della condotta illecita o alla liquidazione forfettaria basata sul prezzo di mercato della licenza.
La società attrice ha parametrato la richiesta risarcitoria al valore commerciale della licenza d'uso di una full suite di “HA” come risultante dal listino prezzi prodotto (doc. 11 convenuta) e ciò sul presupposto che la riproduzione non autorizzata di un software modulare, quale è quello oggetto di causa, permetta all'utilizzatore l'accesso a tutti i moduli applicativi disponibili.
La circostanza risulta confermata dalla stessa relazione peritale del CTU nominato nel procedimento di descrizione che, in relazione ai moduli opzionali ha evidenziato “come passi conclusivi è stata poi prodotta la copia delle cartelle contenenti i vari SW HA, riportandola su supporti di tipo
“scheda SD” ad ampia capacità e ad elevata velocità di trasferimento, e successivamente anche un video – ripreso dallo smartphone del CTU – che ha registrato il lungo elenco di tutti i moduli opzionali della famiglia HA, moduli il cui utilizzo veniva liberamente permesso a causa della presenza della licenza non genuina presente sulla postazione di lavoro”.
Parte attrice ha poi moltiplicato il valore commerciale della singola licenza d'uso per il numero dei software (tre) abusivamente duplicati dalla convenuta sul presupposto che ogni installazione del software debba trovare giustificazione in una corrispondente licenza.
6 Ritiene il Tribunale che, ai fini della determinazione del danno, possa essere utilizzato quale parametro base l'importo di una full suite del software HA, come risultante dal listino prodotto da parte attrice e non contestato quanto a provenienza e contenuto dalla società convenuta, ma senza considerare il canone annuale di manutenzione, non essendo ipotizzabile alcuna manutenzione per le copie non autorizzate.
L'ammontare complessivo del danno, ad avviso del Tribunale, può essere poi determinato in via equitativa in complessivi € 45.000,00 avendo come parametro di riferimento l'importo base di €
35.440,00. Si ritiene, infatti, che tale importo rispecchi le peculiarità della fattispecie concreta molto più di quanto non farebbe l'automatismo invocato dalla società attrice: sotto il profilo della liquidazione del danno, non può non tenersi conto del fatto che rientra nella normale logica di mercato l'applicazione di una scontistica variabile nel caso di acquisto di un pacchetto di licenze anziché di una sola licenza e che, nel caso di specie, è stata comunque accertata l'avvenuta disinstallazione del software da uno dei computer già diversi mesi prima dell'inizio delle operazioni di descrizione, circostanza che non è di per sé idonea a elidere l'illecito ma che si ritiene di valorizzare ai fini di una quantificazione del risarcimento del danno il più possibile aderente alla fattispecie concreta.
Il danno patrimoniale può essere quindi quantificato in complessivi € 45.000,00 comprensivo di
IVA.
Tale importo appare ampiamente satisfattivo dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice, ragion per cui non si ravvisano i presupposti per un incremento ex art. 159 co. 2 l.d.a.
Trattandosi di importo già calcolato all'attualità, esso non va rivalutato ma va ulteriormente incrementato per compensare la mancata disponibilità della somma alla data dell'evento dannoso attraverso l'attribuzione degli interessi legali calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data dell'illecito e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'illecito (15.2.2023 data del verbale di descrizione) alla data della presente sentenza.
La società attrice, nelle conclusioni dell'atto di citazione, ha chiesto inoltre “il risarcimento dei costi tecnici ed amministrativi delle attività antipirateria in misura che ci si riserva di quantificare”.
Tuttavia, parte attrice non ha indicato alcuna specifica voce di spesa e non ha evidenziato alcun costo sostenuto che possa essere messo in relazione con la questione di cui si controverte.
7 La domanda sul punto non può dunque essere accolta tenuto conto della genericità della relativa allegazione e dell'assenza di qualsivoglia indicazione, oltre che di prova, circa i costi asseritamente sostenuti per contrastare i fenomeni di pirateria informatica.
La convenuta va pertanto condannata a pagare, in favore della società attrice la somma complessiva di € 45.000,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'illecito e rivalutate in base agli indici Istat anno per anno dalla data di accertamento dell'illecito alla presente sentenza. Considerato poi che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta, sulla somma complessiva così determinata, spettano, inoltre gli interessi nella misura legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va inoltre disposta la misura accessoria della rimozione dei software dai supporti in disponibilità della società convenuta, sensi degli artt. 156 e 158 l.d.a. non avendo la convenuta fornito una prova effettiva dell'intervenuta cancellazione su tutti i dispositivi oggetto dell'accertamento peritale. Il CTU nominato nel procedimento di descrizione ha infatti accertato l'avvenuta eliminazione del software solo dal dispositivo portatile Fujitsu. Tale misura va accompagnata dalla previsione di una penale che si ritiene congruo stabilire nella somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che il risarcimento del danno e la misura della cancellazione dei software siano pienamente satisfattive degli interessi della società attrice, senza necessità di disporre anche l'inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita non essendo emersi elementi tali da far presumere una reiterazione dell'illecito.
Infine, per analoghe ragioni, va esclusa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 166 l.d.a.
Infatti, sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione della sentenza una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame si ritiene che non vi siano i presupposti della pubblicazione anche in considerazione del fatto che la misura in questione non pare proporzionata rispetto al pregiudizio subito dalla società attrice.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e dei valori minimi
8 per la fase istruttoria e decisionale tenuto conto che l'istruttoria solo documentale ha comportato una sostanziale ripetizione, negli scritti conclusivi, degli argomenti difensivi già svolti negli atti introduttivi.
Vanno inoltre riconosciute alla parte attrice le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, relative al procedimento di descrizione ex art. 161 l.d.a. e la cui liquidazione era stata rimessa alla fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara che la società convenuta ha utilizzato senza licenza il programma per elaboratore “HA” di titolarità della società attrice e che tale condotta costituisce violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'attrice ai sensi degli artt. 1
e 64 bis l.d.a.;
- Dispone la cancellazione dei programmi per elaboratore “HA” di titolarità della società attrice dai personal computer e dai server in uso presso la società convenuta;
- Fissa a carico della società convenuta la penale di 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cui al punto precedente con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza;
- Condanna in persona del rappresentante legale pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 45.000,00 oltre accessori Parte_1 come da parte motiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- Condanna in persona del rappresentante legale pro-tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano per il presente Parte_1 giudizio in complessivi € 7.545,00 (di cui € 6.000,00 per compensi di avvocato ed € 1.545,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA e per il procedimento cautelare di descrizione in complessivi € 4.245,00 (di cui € 3.700,00 per compensi di avvocato ed € 545,00 per esborsi).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
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