Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 15/09/2022, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00682/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2017, proposto da
Immobiliare Marano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigino Biagini, domiciliato presso la Segreteria TAR Emilia – Romagna, in Bologna, via D'Azeglio, 54;
contro
Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio eletto presso lo studio IS LL in Bologna, piazza Galileo 5;
per l'annullamento
dell'ordinanza-ingiunzione n. 18/2016 del 21/09/2016, non ritualmente notificata, con cui veniva disposta la demolizione di pretese opere abusive site in Riccione Via Flaminia n. 85
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Riccione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame (derivante dalla trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso amministrativo originariamente presentato al Presidente della Repubblica), Immobiliare Marano s,p.a. ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’ordinanza in data 5/10/2016, con la quale l’Amministrazione comunale di Riccione ha ingiunto alla stessa la demolizione delle opere edilizie ritenute abusive eseguite in Riccione, via Flaminia n. 85, consistenti in: un edificio adibito ad abitazione colonica di superfici di mq. 217 ca., un portico al piano seminterrato mq. 141 ca. e serra al piano terra di mq. 228 ca. (Fabbricato A); manufatto contenente n. 4 serre e un pollaio di superficie complessiva di mq. 1264 ca. (Fabbricato B); manufatto in struttura metallica con tamponamenti e copertura in PVC di superficie complessiva di mq. 55 ca. (Fabbricato C).
La ricorrente censura la predetta ingiunzione di demolizione unicamente per illegittimità derivata da quella che essa ritiene affligga i precedenti, presupposti provvedimenti con i quali il Comune, rispettivamente in data 27/12/1999 e in data 3/4/2000, ha respinto entrambe le istanze di condono edilizio presentate dalla società ai sensi della L. n. 47 del 1985 e della L. n. 724 del 1994 al fine di sanare i suddetti manufatti abusivi, motivando tale determinazione in base alla non sanabilità delle opere abusive in quanto esse insistono su fabbricato ricadente in area sottoposta a totale vincolo di inedificabilità.
Il comune di Riccione, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato. Con memoria depositata in data 11/2/2022 la stessa amministrazione comunale ha comunicato che il Consiglio di Stato sez. VI, con la sentenza n. 1802 del 19/3/2019 ha definitivamente respinto i ricorsi presentati dalla ricorrente avverso n. 2 dinieghi di sanatoria concernenti i manufatti abusivi oggetto della gravata ingiunzione di demolizione, con conseguente richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso o di reiezione dello stesso nel merito.
Alla pubblica udienza del 22/6/2022, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
Il Tribunale osserva che la società odierna ricorrente ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. entrambi i suddetti dinieghi di sanatoria, rispettivamente con ricorsi rubricati sub RG 800/2000 e sub RG 1263/2000. Con sentenza n. 217 del 2012 il T.A.R. ha respinto entrambi i ricorsi. Tale decisione è stata appellata dalla società dinanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza della sez. VI n. 1802 del 19/3/2019 ha confermato la decisione del giudice amministrativo di prime cure, respingendo il ricorso in appello e ribadendo la legittimità dei dinieghi di sanatoria adottati dal comune di Riccione (v. doc. n. 5 del Comune), costituenti atti presupposti rispetto all’ingiunzione di demolizione gravata in questa sede.
Di qui, pertanto, l’evidente infondatezza del ricorso proposto avverso la suddetta ordinanza del comune di Riccione, stante l’unica censura di illegittimità derivata su cui esso si basa.
Per i suesposti motivi il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente, quale parte ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente comune di Riccione, per importo che si liquida in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Umberto Giovannini, Presidente FF, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Umberto Giovannini |
IL SEGRETARIO