Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 25.06.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
– Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al numero 2120 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2015 a seguito della discussione nell'udienza del 25/06/2025 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angela De Martino, presso Parte_1 cui domicilia come da procura alle liti in calce
- Attore -
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo D'Ascoli, Controparte_1 C.F._1 presso cui domicilia come da procura in atti;
NONCHE'
, P.IVA - CF. in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Carmine Infante, presso cui domicilia come da procura in atti;
- Convenuti –
CF. residente in [...] bis;
Controparte_3 C.F._2
- Convenuto contumace –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
, deducendo di aver stipulato in data 19 marzo 2001 un contratto preliminare di Controparte_2 vendita con la Findomus avente ad oggetto un appartamento in corso di costruzione sito in Controparte_4 località Pagliarone, nel complesso edilizio denominato “Parco Aurora”, lotto B, fabbricato G, piano secondo dopo il rialzato, interno n. 9, per il prezzo di €.30.987,41, integralmente versato.
Il contratto prevedeva che l'immobile, in corso di costruzione, fosse consegnato completato e rifinito entro il 31 dicembre 2002, con il contestuale pagamento del saldo, anch'esso pari a €. 30.987,41, corrisposto parzialmente tramite denaro contante e parzialmente tramite effetti cambiari, come attestato dalla quietanza allegata al preliminare. L'unità immobiliare era parte di un intervento edilizio autorizzato con concessione edilizia n. 67/2000, rilasciata dal Comune di in data 22 novembre Controparte_2
2000, su area acquistata con rogito del 12 dicembre 2000.
Tuttavia, in data 15 maggio 2003, poco prima della prevista consegna dell'immobile, il cantiere della
Findomus Boschese S.r.l. veniva sottoposto a sequestro preventivo su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria, che contestava il reato di lottizzazione abusiva a carico della società, dei suoi rappresentanti e di alcuni funzionari comunali.
A seguito del procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna, all'attore veniva riconosciuta una provvisionale pari all'importo complessivamente versato, ovvero €.30.987,41, con rinvio al giudice civile per la liquidazione definitiva del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della mancata consegna dell'immobile.
L'attore chiedeva di accertare la responsabilità di , della Controparte_3 Controparte_1
Findomus Boschese S.r.l. e del ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., per i Controparte_2 danni derivanti dalla mancata consegna dell'immobile. In particolare, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in €.30.000,00 a titolo di lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno morale subito, con la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Imposimato si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione e l'improponibilità della domanda per la mancanza dei presupposti processuali ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo altresì il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., comma 3. In caso di rigetto delle sue eccezioni, chiedeva il rigetto nel merito della domanda attorea, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. In via subordinata, qualora fosse stato condannato, chiedeva che il fosse considerato Controparte_2 esclusivamente responsabile per il pagamento, in quanto subentrato nella proprietà del bene e in qualità di responsabile ex art. 2049 c.c.
pagina 2 di 6 Il , costituitosi in giudizio, impugnava integralmente le Controparte_2 argomentazioni avverse, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la mancanza dei presupposti di legge e contestando, in via preliminare, l'applicabilità del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., rilevando che il rito medesimo fosse applicabile solo per questioni risolvibili tramite un'istruttoria rapida. Inoltre, l'Ente chiedeva che la domanda fosse dichiarata inammissibile, richiamando una precedente sentenza del
Tribunale che aveva respinto una domanda simile. Nel merito, il eccepiva che non fosse possibile CP_2 avanzare una pretesa risarcitoria per il mancato adempimento di un contratto nullo, né nei confronti dell'Amministrazione, indicando che eventuali obblighi di restituzione spettavano alla Findomus Boschese.
In via subordinata, il chiedeva di essere condannato esclusivamente per il danno provato, con CP_2 detrazione delle somme già corrisposte.
Restava contumace non comparendo in giudizio né depositando difese. Controparte_3
Pertanto, nei suoi confronti il processo proseguiva nei termini di legge, con la decisione della causa nel merito, in assenza di contraddittorio.
Il precedente Giudicante respingeva l'eccezione di inammissibilità per mancata mediazione obbligatoria, ritenendo che la causa non fosse soggetta alle disposizioni del D.lgs. n. 28/2010. Al contrario, accoglieva la richiesta di mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., giustificando la necessità di un'istruttoria approfondita per la valutazione del lucro cessante e dei danni morali e, per l'effetto, fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Lo scrivente giudicante, subentrato nella gestione della causa, la rinviava all'udienza del 21 maggio
2025, poi differita d'ufficio al 25.06.2025, per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Il Tribunale rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna passata in giudicato fa stato nel giudizio civile per quanto concerne l'accertamento del fatto storico, della sua illiceità penale e della responsabilità penale dell'imputato. Pertanto, il giudice civile, investito della domanda risarcitoria derivante dal reato, è vincolato all'accertamento contenuto nella sentenza penale irrevocabile, senza poter rimettere in discussione né la sussistenza del fatto né la sua qualificazione come illecito penale. Tuttavia, va ribadito che l'efficacia vincolante della sentenza penale non si estende alla prova del danno, né alla sua quantificazione. Il giudice civile conserva la piena autonomia nell'accertamento del danno risarcibile, del nesso causale e della quantificazione del risarcimento dovuto. Ne consegue che non può attribuirsi alla somma già riconosciuta in sede penale a titolo di provvisionale efficacia vincolante nel presente giudizio civile, né ai fini della quantificazione del danno complessivamente risarcibile, né ai fini della prova dell'esistenza di un eventuale danno residuo.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1176/2011, ha riconosciuto in favore di una provvisionale pari ad euro 30.987,41, comprensiva anche del danno morale Parte_1 pagina 3 di 6 nella misura del 30%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo legge. Tale somma è stata ritenuta dall'attore meramente parziale e inidonea a compensare integralmente il pregiudizio complessivamente patito.
Pur a fronte dell'intervenuto accertamento, in sede penale, della responsabilità degli odierni convenuti in relazione ai fatti che hanno condotto alla confisca del bene oggetto di promessa di vendita, le domande risarcitorie proposte dall'attore devono essere rigettate, sia con riferimento al lucro cessante, che al danno morale.
In merito al lucro cessante, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che tale danno non può essere riconosciuto automaticamente, ma richiede una prova rigorosa della sua esistenza e della sua entità
(cfr. Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2018, n. 5616).
In particolare, il lucro cessante non può essere identificato in un guadagno solo potenziale o ipotetico, ma deve corrispondere a un vantaggio economico mancato, che, in base a circostanze concrete, oggettive e documentate, sarebbe stato ragionevolmente conseguibile.
In altre parole, il danno da lucro cessante, inteso come il mancato guadagno che la parte danneggiata avrebbe verosimilmente ottenuto in assenza dell'illecito o dell'inadempimento, deve essere dimostrato mediante una valutazione obiettiva, fondata su dati certi, su circostanze documentate e su elementi di fatto attendibili, che possano provare l'effettiva possibilità di conseguire il vantaggio economico allegato.
Pertanto, non è sufficiente una mera affermazione soggettiva o una pretesa ipotetica di perdita patrimoniale, essendo necessario fornire prova rigorosa sia del nesso causale tra la condotta illecita e il danno subito, sia della concreta probabilità che, in assenza dell'evento lesivo, il guadagno si sarebbe effettivamente realizzato.
Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, deve ritenersi che la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento della confisca e il prezzo pattuito nel preliminare di vendita, non possa trovare accoglimento.
La parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva perdita patrimoniale lamentata, né ha fornito prova della differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento della confisca e il prezzo convenuto nel contratto preliminare, né, tantomeno, ha dimostrato l'esistenza di un nesso causale diretto e concreto tra tale differenza e il danno economicamente subito.
In mancanza di elementi oggettivi e verificabili, la pretesa risarcitoria avanzata a titolo di lucro cessante risulta sfornita del necessario supporto probatorio e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 4 di 6 Parimenti, non risulta dimostrata l'esistenza di un danno morale risarcibile, non potendosi ritenere, in via automatica, che la mancata acquisizione della proprietà dell'immobile abbia comportato una lesione ingiusta di diritti della personalità tale da integrare il presupposto di cui all'art. 2059 c.c.
Invero, il danno morale – inteso quale pregiudizio di natura non patrimoniale derivante da sofferenza psichica o turbamento dell'equilibrio esistenziale – deve essere oggetto di allegazione specifica e prova concreta, non essendo sufficiente una mera affermazione generica del disagio subito. È, infatti, necessario che l'attore fornisca elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'effettiva incidenza del fatto lesivo sulla sfera emotiva e relazionale della persona.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a dedurre, in via assertiva, un danno morale derivante dal mancato godimento dell'immobile oggetto del preliminare di vendita, senza tuttavia fornire alcun riscontro probatorio in ordine alla natura, entità e gravità del pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito.
In difetto, dunque, di un'adeguata allegazione e di un'idonea prova sia dei danni patrimoniali da lucro cessante che di quelli non patrimoniali da sofferenza morale, le domande risarcitorie formulate dall'attore devono essere rigettate per difetto di prova e carenza di fondamento giuridico.
In conclusione, le domande risarcitorie avanzate dall'attore per lucro cessante e danno morale devono essere rigettate per mancanza di prova.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalle convenute.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi processuali svolte (studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e decisoria), sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014, con compensazione del 50% ex art 92 co 2 cpc tenuto conto della peculiarità della situazione, e della responsabilità dei convenuti accertata in sede penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, in misura di metà, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
compensa le spese per l'altra metà;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
compensa le spese per l'altra metà;
Così deciso in Salerno pagina 5 di 6 25.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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