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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESITENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda divorzile
CONCLUSIONI
Parte ricorrente il 15 aprile 2025 precisava le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale pronuncia di separazione personale nei confronti del coniuge , sposato a CP_1
Dovera il 22.4.2007, unione dalla quale non nascevano figli.
Proponeva, altresì, domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza n. 483 del 29.3.2024, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente dichiarava che le parti non si erano riconciliate e chiedeva che venisse emessa sentenza divorzile.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie un anno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
*
Nulla in punto di spese, considerato che la pronuncia riguarda esclusivamente lo status.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Dovera il Parte_1 CP_1
22.4.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, P. I, anno
2007 e nei registri di stato civile del Comune di Milano al n. 172, parte 2, serie C/2, anno 2007);
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Dovera e Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESITENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda divorzile
CONCLUSIONI
Parte ricorrente il 15 aprile 2025 precisava le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale pronuncia di separazione personale nei confronti del coniuge , sposato a CP_1
Dovera il 22.4.2007, unione dalla quale non nascevano figli.
Proponeva, altresì, domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza n. 483 del 29.3.2024, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente dichiarava che le parti non si erano riconciliate e chiedeva che venisse emessa sentenza divorzile.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie un anno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
*
Nulla in punto di spese, considerato che la pronuncia riguarda esclusivamente lo status.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Dovera il Parte_1 CP_1
22.4.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, P. I, anno
2007 e nei registri di stato civile del Comune di Milano al n. 172, parte 2, serie C/2, anno 2007);
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Dovera e Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2