Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2020, proposto da Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cosenza, Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Catanzaro-Crotone-Vibo valentia, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del regolamento forestale n. 2 del 9.4.2020 pubblicato sul bur regione Calabria n. 32 del 10.4.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa IA RB LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1.I suindicati Collegi di Agrotecnici hanno adito questo T.a.r. per ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento - del Regolamento forestale n. 2 del 9.4.2020, rubricato “Regolamento di attuazione della legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 recante <Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale>”, pubblicato sul BUR della Regione Calabria n. 32 del 10 aprile 2020, nella parte in cui esclude gli Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati dal novero dei professionisti abilitati al compimento di determinate attività, riservandole in via esclusiva ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali.
Prospettano che l’Avviso pubblico di selezione impugnato abbia privato la categoria professionale ricorrente della competenza – invece prevista dalla Legge - allo svolgimento di attività professionali legate alla gestione, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio forestale regionale, per attribuirla in esclusiva alla categoria dei dottori agronomi e forestali.
2. Nella seduta del 23 aprile 2024 la Giunta regionale ha approvato il Regolamento 4/2024, di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”, che ha in parte modificato le disposizioni contenute nel precedente regolamento impugnato, senza esplicitamente includere i professionisti appartenenti ai collegi ricorrenti ma con una formulazione che, interpretata in modo evolutivo, consentirebbe di ritenere l’inclusione e, quindi, di far ritenere cessata la materia del contendere.
Questo è quanto prospettato dai ricorrenti con la memoria depositata il 17.2.2026, con la quale chiedono la declaratoria della cessata materia del contendere laddove il Collegio ritenesse attribuito il bene della vita richiesto.
In subordine, le parti hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento del regolamento impugnato.
3. In giudizio si era costituita la regione Calabria, chiedendone il rigetto.
4. All’udienza di smaltimento del 20 marzo 2026, il difensore dei ricorrenti ha insistito nella richiesta di cui alla memoria da ultimo depositata e la causa è passata in decisione.
5. L’art. 5, comma 2 del Regolamento del 2020 rubricato “Trattamento dei boschi di neoformazione” aveva assegnato ai soli dottori agronomi e forestali la competenza a presentare un progetto di taglio per i soprassuoli di neoformazione.
Testualmente stabiliva : “Per i soprassuoli di neoformazione, di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo, previa presentazione di un progetto di taglio redatto da dottore agronomo o dottore forestale iscritto all'ordine professionale”.
Su questa disposizione e su molte altre (7, 12, 32, 34, 54, art. 6 lettera d) dell’Allegato A, art. 2 comma 3 dell’Allegato C, ultimo capoverso dell’allegato D), tutte di analogo tenore in ordine all’attribuzione di competenze specifiche ai solo dottori agronomi e forestali, si erano appuntate le censure dei Collegi ricorrenti in quanto esse assegnavano alla sola categoria dei dottori Agronomi e Forestali le competenze allo svolgimento delle attività connesse alla gestione, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio forestale regionale escludendo del tutto la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, nonostante anche questi ultimi vantassero una competenza in materia, riconosciuta dalla legge professionale di cui alla l. n.251/1986 e s.m.i., mentre i dottori agronomi e forestali non porebbero vantare una competenza esclusiva o riservata in materia.
6. Il Regolamento regionale 4 del 2024 all’art. 103 ha abrogato il regolamento impugnato.
Questo astrattamente determinerebbe l’improcedibilità del ricorso ma nella realtà l’interesse, come prospettato dalla parte ricorrente, permane, considerando che il Regolamento detta una regolamentazione ex novo sulla disciplina oggetto di contestazione, o meglio, riproduce parte della normativa, sostituendola in alcuni punti.
Al posto del riferimento specifico ai “dottori agronomi o forestali” il nuovo regolamento fa riferimento a “ tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali ”.
Ad esempio, l’art. 4 “ Trattamento dei boschi di neoformazione”, corrispondente ad una delle disposizioni censurate – l’art. 5 comma 2 del regolamento impugnato – stabilisce ora che “ Per i soprassuoli di neoformazione di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, il taglio è autorizzato, sulla base di un progetto redatto da tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali, dall’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che valuta la forma di governo più adeguata in funzione delle condizioni stazionali, della capacità pollonifera e della velocità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.”
Il comma 2 dell’art. 6 - Piano di gestione e assestamento forestale - stabilisce che “il Piano di gestione e assestamento forestale è elaborato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 7 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45, alle linee guida regionali, alle disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale da tecnici, abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali .”
L’art. 9 – Piano Poliennale di taglio stabilisce ora che “ I proprietari di boschi e di pascoli, in forma singola o associata, aventi superfici superiori a 50 ha e inferiori a 100 ha presentano, all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, un Piano Poliennale di taglio, redatto, in conformità all’art. 7 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45, da tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali . La superficie soggetta a pianificazione coincide con l’intera proprietà ricadente su tutto il territorio regionale. È possibile definire pianificazioni distinte per bacini idrografici.”
L’art.10 – Progetto di taglio - al comma 1 stabilisce che “ Il progetto di taglio è redatto da tecnici, abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali , in conformità allo schema di cui all’Allegato C”.
Così pure l’art. 11 comma 14 fa riferimento ai tecnici iscritti agli albi.
Non vi è più alcun riferimento esclusivo ai soli dottori agronomi o forestali.
7. Il contenuto delle nuove disposizioni regolamentari non lascia dubbi in ordine al fatto che la Regione, probabilmente anche per effetto del ricorso proposto, abbia adeguato la propria normativa regolamentare, eliminando i riferimenti a una sola categoria di tecnici abilitati (agronomi e forestali) cui erano consentii interventi sul patrimonio forestale, che era stata oggetto di censure che, ex post, il Collegio ritiene fondate.
Infatti, gli agrotecnici vantano competenza in materia, riconosciuta dalla legge professionale di cui alla l. n.251/1986, e poiché tale competenza non era stata tenuta in alcuna considerazione dal regolamento 2 del 2020, questo sarebbe stato dichiarato illegittimo in parte qua.
Il nuovo regolamento ha rimediato alle illegittimità del precedente e quindi si può ritenere che la materia del contendere sia cessata, perché i ricorrenti, in forza della modifica regolamentare, hanno ottenuto il bene della vita desiderato e l’hanno ottenuto dall’Amministrazione convenuta in giudizio.
Il Collegio ritiene dunque che il Regolamento della Regione Calabria n. 4 del 2024 abbia stabilito che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, iscritti nei rispettivi albi professionali, possono svolgere l’attività professionale di cui alle disposizioni regolamentari, nei casi in cui lo prevede la legge nazionale o regionale attributiva delle rispettive competenze.
8. In conclusione, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Stante la peculiarità del contenzioso e l’intervenuta modifica normativa, le spese possono essere compensate con contributo unificato a carico della regione Calabria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RB LL, Presidente, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Consigliere
Arturo Levato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA RB LL |
IL SEGRETARIO