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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. EP IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
742/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANGELA CAPUTO in sostituzione dell'avv.
IN PIZZINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Insiste nella distrazione della spese.
È comparso, per , l'avv. TIZIANA ALESCI in Controparte_1 sostituzione dell'avv. MARIA DI GREGORIO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 742/2025 R.G.
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
TI IN presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, Controparte_3 giusta procura speciale conferita, autenticata il 25 luglio 2025, dal Notaio Per_1 in Roma, rep. N. 183055, racc. n. 13239, rappresentata e difesa, come da
[...] procura in atti, dall'avv. Maria Di Gregorio, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
(cf. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso il cui ufficio è ope CP_4 legis domiciliata
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 23 giugno 2025 proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29576202500000587000 limitatamente all'importo di € 20.192,14 a titolo di sanzioni amministrative ex L. n. 689/81 e d. lgs. n. 507/99 per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2017 e di cui alla pregressa cartella di pagamento n. 29520200015153377000, eccependo la prescrizione del credito per omessa notificazione della prodromica cartella.
Fissata l'udienza di comparizione, con comparsa del 4 novembre 2025 e del 18 novembre 2025 si costituivano, rispettivamente, Controparte_5
e la , resistendo. Controparte_4
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito come l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, precisando altresì che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare preventivante al contribuente che procederà a tale iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (Cass., S.U., n. 19667/2014).
In continuità con l'orientamento appena indicato il Supremo Collegio, dirimendo la questione relativa alla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'iscrizione ipotecaria, ha affermato che “[i]l fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass.,
S.U., n. 15354/2015). È stato inoltre precisato che sia il fermo amministrativo che l'iscrizione di ipoteca sono atti discrezionalmente adottati dell'Agente della riscossione, la cui adozione non costituisce un passaggio indefettibile per l'avvio di procedure esecutive. Dunque, tali atti, temporalmente collocati tra la notificazione della cartella di pagamento e la procedura esecutiva, devono intendersi quali misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento, anche al fine di ottenerne la rimozione.
Accertato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, secondo costante orientamento della
Corte di Cassazione, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo e, pertanto, risulta svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando è affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass., n. 25745/2015).
Pertanto, l'azione proposta dall'odierno opponente si configura quale azione di accertamento negativo del credito da far valere nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
3. – Con un unico motivo ha sostenuto l'estinzione del Parte_1 credito oggetto di censura per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.
ha documentato che la notificazione della cartella Controparte_5
n. 29520200015153377000 è avvenuta secondo le formalità previste per la irreperibilità relativa, i.e. tramite deposito dell'atto presso il Comune e previa affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione con l'invio di raccomandata informativa.
Sennonché tale ultimo adempimento non risulta essere stato correttamente eseguito giacché l'incaricato della riscossione certifica la restituzione del plico per compiuta giacenza, ma non la spedizione della raccomandata informativa di comunicazione dell'avvenuto deposito (c.d. CAD).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “[i]n tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., S.U., n. 10012/2021).
Né a tal fine può assumere rilievo la dicitura “lasc. avv.” giacché tale dichiarazione non è sottoscritta.
La notifica va considerata nulla, ma il credito non è comunque prescritto.
È vero che esso deriva da un provvedimento sanzionatorio notificato l'11 ottobre
2017 e che il successivo atto interruttivo documentato in atti risale al 23 febbraio 2024
(i.e. intimazione di pagamento n. 295 2023 90089146 36/000, cfr. allegato d) alla comparsa di costituzione di ). Controparte_5
Nondimeno nel computo del termine quinquennale va considerato che la prescrizione risulta ex lege sospesa in forza dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, modificato dalla legge n. 197/2022 e dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La prima disposizione prevede che “[c]on riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; mentre la seconda stabilisce che “[l]e disposizioni in materia di sospensione dei termini (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Considerati allora i 541 giorni di sospensione in forza del c.d. decreto Cura Italia, il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato il 4 aprile 2024 e, pertanto, la notifica della intimazione di pagamento n. 295 2023 90089146 36/000 il 23 febbraio
2024 nelle mani del destinatario ha impedito l'estinzione del credito.
4. – L'opposizione va dunque respinta, ma le spese di lite nei confronti di
[...]
vanno integralmente compensate in ragione della nullità Controparte_5 della notifica a quest'ultima imputabile e tenuto conto dell'intervento sopravvenuto della disciplina emergenziale.
Nei confronti, invece, dell'ente impositore esse seguono il principio di causalità e soccombenza e – liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 in ragione dell'attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo – vanno dunque poste a carico di giacché non vi è alcun inadempimento addebitabile Parte_1 alla e “[a]i fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di CP_4 pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_5 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga
[...] annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (v., per tutte, Cass., n. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 742/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione al preavviso di iscrizione di ipoteca n. 29576202500000587000 contestato limitatamente all'importo di € 20.192,14; 2) compensa integralmente le spese nei confronti di Controparte_5
;
[...]
3) condanna a rifondere alla Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 oltre spese Controparte_4 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
EP IS
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. EP IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
742/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANGELA CAPUTO in sostituzione dell'avv.
IN PIZZINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Insiste nella distrazione della spese.
È comparso, per , l'avv. TIZIANA ALESCI in Controparte_1 sostituzione dell'avv. MARIA DI GREGORIO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 742/2025 R.G.
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
TI IN presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, Controparte_3 giusta procura speciale conferita, autenticata il 25 luglio 2025, dal Notaio Per_1 in Roma, rep. N. 183055, racc. n. 13239, rappresentata e difesa, come da
[...] procura in atti, dall'avv. Maria Di Gregorio, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
(cf. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso il cui ufficio è ope CP_4 legis domiciliata
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 23 giugno 2025 proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29576202500000587000 limitatamente all'importo di € 20.192,14 a titolo di sanzioni amministrative ex L. n. 689/81 e d. lgs. n. 507/99 per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2017 e di cui alla pregressa cartella di pagamento n. 29520200015153377000, eccependo la prescrizione del credito per omessa notificazione della prodromica cartella.
Fissata l'udienza di comparizione, con comparsa del 4 novembre 2025 e del 18 novembre 2025 si costituivano, rispettivamente, Controparte_5
e la , resistendo. Controparte_4
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito come l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, precisando altresì che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare preventivante al contribuente che procederà a tale iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (Cass., S.U., n. 19667/2014).
In continuità con l'orientamento appena indicato il Supremo Collegio, dirimendo la questione relativa alla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'iscrizione ipotecaria, ha affermato che “[i]l fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass.,
S.U., n. 15354/2015). È stato inoltre precisato che sia il fermo amministrativo che l'iscrizione di ipoteca sono atti discrezionalmente adottati dell'Agente della riscossione, la cui adozione non costituisce un passaggio indefettibile per l'avvio di procedure esecutive. Dunque, tali atti, temporalmente collocati tra la notificazione della cartella di pagamento e la procedura esecutiva, devono intendersi quali misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento, anche al fine di ottenerne la rimozione.
Accertato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, secondo costante orientamento della
Corte di Cassazione, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo e, pertanto, risulta svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando è affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass., n. 25745/2015).
Pertanto, l'azione proposta dall'odierno opponente si configura quale azione di accertamento negativo del credito da far valere nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
3. – Con un unico motivo ha sostenuto l'estinzione del Parte_1 credito oggetto di censura per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.
ha documentato che la notificazione della cartella Controparte_5
n. 29520200015153377000 è avvenuta secondo le formalità previste per la irreperibilità relativa, i.e. tramite deposito dell'atto presso il Comune e previa affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione con l'invio di raccomandata informativa.
Sennonché tale ultimo adempimento non risulta essere stato correttamente eseguito giacché l'incaricato della riscossione certifica la restituzione del plico per compiuta giacenza, ma non la spedizione della raccomandata informativa di comunicazione dell'avvenuto deposito (c.d. CAD).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “[i]n tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., S.U., n. 10012/2021).
Né a tal fine può assumere rilievo la dicitura “lasc. avv.” giacché tale dichiarazione non è sottoscritta.
La notifica va considerata nulla, ma il credito non è comunque prescritto.
È vero che esso deriva da un provvedimento sanzionatorio notificato l'11 ottobre
2017 e che il successivo atto interruttivo documentato in atti risale al 23 febbraio 2024
(i.e. intimazione di pagamento n. 295 2023 90089146 36/000, cfr. allegato d) alla comparsa di costituzione di ). Controparte_5
Nondimeno nel computo del termine quinquennale va considerato che la prescrizione risulta ex lege sospesa in forza dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, modificato dalla legge n. 197/2022 e dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La prima disposizione prevede che “[c]on riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; mentre la seconda stabilisce che “[l]e disposizioni in materia di sospensione dei termini (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Considerati allora i 541 giorni di sospensione in forza del c.d. decreto Cura Italia, il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato il 4 aprile 2024 e, pertanto, la notifica della intimazione di pagamento n. 295 2023 90089146 36/000 il 23 febbraio
2024 nelle mani del destinatario ha impedito l'estinzione del credito.
4. – L'opposizione va dunque respinta, ma le spese di lite nei confronti di
[...]
vanno integralmente compensate in ragione della nullità Controparte_5 della notifica a quest'ultima imputabile e tenuto conto dell'intervento sopravvenuto della disciplina emergenziale.
Nei confronti, invece, dell'ente impositore esse seguono il principio di causalità e soccombenza e – liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 in ragione dell'attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo – vanno dunque poste a carico di giacché non vi è alcun inadempimento addebitabile Parte_1 alla e “[a]i fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di CP_4 pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_5 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga
[...] annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (v., per tutte, Cass., n. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 742/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione al preavviso di iscrizione di ipoteca n. 29576202500000587000 contestato limitatamente all'importo di € 20.192,14; 2) compensa integralmente le spese nei confronti di Controparte_5
;
[...]
3) condanna a rifondere alla Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 oltre spese Controparte_4 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
EP IS