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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 50863/2021 R.G. promossa da:
(c.f./p.IVA , in persona del Sindaco Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Arboletto (c.f. Parte_2
) e Marcella Coccanari (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Coccanari, in , Via Leopardi n. 12 (FAX: Pt_1
0243510040 – PEC: - Email_1
); Email_2
- appellante – contro
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._3
- appellato – con atto di citazione in appello notificato il 14.12.2021;
oggetto: appello avverso sentenza n. 3375/2021 in data 7.4/13.5.2021 del Giudice di Pace di (RG 13513/20), di accoglimento di opposizione avverso l'ingiunzione di Pt_1
pagamento in data 10.9.2019 n. 20190430151000000028808 del
[...]
; Controparte_2
conclusioni di parte appellante:
<contrariis reiectis:
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace
n. 3375 del 2021, depositata il 13.05.2021, emessa dal Giudice Dr.ssa Leo al Pt_1
termine del procedimento n. R.G. 13513/20, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 20190430151000000028808”;
II. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice di Pace di , con la sentenza appellata, ha accolto l'opposizione proposta Pt_1 dal Sig. avverso l'ingiunzione di pagamento in data 10.9.2019 n. Controparte_1
20190430151000000028808 adottata (ai sensi del r.d. 639/1910) dal
[...]
. Il primo Giudice ha annullato Controparte_2
l'ingiunzione e condannato il a rifondere all'opponente le spese Parte_1
processuali. Ha ritenuto che il credito per il quale è stata emessa l'ingiunzione opposta, scaturito dal verbale della Polizia Locale di accertamento di infrazione al CdS n. 645468
2 2010, richiamato nell'ingiunzione insieme alla data della sentenza (17.10.2012) che aveva rigettato (altra, precedente) opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011 proposta da CP_1
non potesse dare fondamento a un “ulteriore titolo esecutivo (l'ingiunzione di pagamento opposta)”, in quanto già sussunto nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza di rigetto di quell'opposizione.
Nel presente giudizio di appello, nel quale non si è costituito, Controparte_1
nonostante ritualità e tempestività della notificazione dell'atto introduttivo, il Parte_1
lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene illegittima la
[...]
duplicazione di titolo esecutivo in relazione al medesimo credito.
Il motivo è fondato: contrariamente a quanto in passato affermato da questo giudice, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Milano ha ripetutamente asserito che “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass. 28.8.2019 ord. n. 21768; Cass. 13.9.2021 ord. n.
24646; App. Milano, 15.2.2024 n. 457).
Nella fattispecie all'esame di questo giudice, l'interesse dell'Amministrazione a ottenere anche il pagamento della sanzione aggiuntiva costituita dalla maggiorazione ex art. 27 L.
689/1981 (mai richiesta prima dell'emissione dell'ingiunzione opposta) esclude che possa ravvisarsi alcuna delle ipotesi ostative alla duplicazione del titolo (di cui alla giurisprudenza appena riportata).
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente riformata, con rigetto dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento in data 10.9.2019 n.
20190430151000000028808 del . Parte_1
*
3 Le spese dei due gradi devono essere poste a carico del soccombente Controparte_1
(art. 91 c.p.c.). Esse si liquidano in dispositivo giusta i DM 10.3.2014 n. 55 e 13.8.2022 n.
147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in dichiarata contumacia di in integrale Controparte_1
riforma della sentenza n. 3375/2021 in data 7.4/13.5.2021 del Giudice di Pace di Pt_1
(RG 13513/20):
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
in data 10.9.2019 n. 20190430151000000028808 del
[...]
; Controparte_2
condanna a rifondere al le spese dei due gradi di Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidandole in € 250,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA), con riguardo al giudizio di primo grado, e in € 400,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA) nonché in € 91,50 per anticipazioni, con riguardo al presente giudizio di appello.
Milano, 9.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
4
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 50863/2021 R.G. promossa da:
(c.f./p.IVA , in persona del Sindaco Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Arboletto (c.f. Parte_2
) e Marcella Coccanari (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Coccanari, in , Via Leopardi n. 12 (FAX: Pt_1
0243510040 – PEC: - Email_1
); Email_2
- appellante – contro
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._3
- appellato – con atto di citazione in appello notificato il 14.12.2021;
oggetto: appello avverso sentenza n. 3375/2021 in data 7.4/13.5.2021 del Giudice di Pace di (RG 13513/20), di accoglimento di opposizione avverso l'ingiunzione di Pt_1
pagamento in data 10.9.2019 n. 20190430151000000028808 del
[...]
; Controparte_2
conclusioni di parte appellante:
<contrariis reiectis:
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace
n. 3375 del 2021, depositata il 13.05.2021, emessa dal Giudice Dr.ssa Leo al Pt_1
termine del procedimento n. R.G. 13513/20, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 20190430151000000028808”;
II. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice di Pace di , con la sentenza appellata, ha accolto l'opposizione proposta Pt_1 dal Sig. avverso l'ingiunzione di pagamento in data 10.9.2019 n. Controparte_1
20190430151000000028808 adottata (ai sensi del r.d. 639/1910) dal
[...]
. Il primo Giudice ha annullato Controparte_2
l'ingiunzione e condannato il a rifondere all'opponente le spese Parte_1
processuali. Ha ritenuto che il credito per il quale è stata emessa l'ingiunzione opposta, scaturito dal verbale della Polizia Locale di accertamento di infrazione al CdS n. 645468
2 2010, richiamato nell'ingiunzione insieme alla data della sentenza (17.10.2012) che aveva rigettato (altra, precedente) opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011 proposta da CP_1
non potesse dare fondamento a un “ulteriore titolo esecutivo (l'ingiunzione di pagamento opposta)”, in quanto già sussunto nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza di rigetto di quell'opposizione.
Nel presente giudizio di appello, nel quale non si è costituito, Controparte_1
nonostante ritualità e tempestività della notificazione dell'atto introduttivo, il Parte_1
lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene illegittima la
[...]
duplicazione di titolo esecutivo in relazione al medesimo credito.
Il motivo è fondato: contrariamente a quanto in passato affermato da questo giudice, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Milano ha ripetutamente asserito che “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass. 28.8.2019 ord. n. 21768; Cass. 13.9.2021 ord. n.
24646; App. Milano, 15.2.2024 n. 457).
Nella fattispecie all'esame di questo giudice, l'interesse dell'Amministrazione a ottenere anche il pagamento della sanzione aggiuntiva costituita dalla maggiorazione ex art. 27 L.
689/1981 (mai richiesta prima dell'emissione dell'ingiunzione opposta) esclude che possa ravvisarsi alcuna delle ipotesi ostative alla duplicazione del titolo (di cui alla giurisprudenza appena riportata).
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente riformata, con rigetto dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento in data 10.9.2019 n.
20190430151000000028808 del . Parte_1
*
3 Le spese dei due gradi devono essere poste a carico del soccombente Controparte_1
(art. 91 c.p.c.). Esse si liquidano in dispositivo giusta i DM 10.3.2014 n. 55 e 13.8.2022 n.
147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in dichiarata contumacia di in integrale Controparte_1
riforma della sentenza n. 3375/2021 in data 7.4/13.5.2021 del Giudice di Pace di Pt_1
(RG 13513/20):
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
in data 10.9.2019 n. 20190430151000000028808 del
[...]
; Controparte_2
condanna a rifondere al le spese dei due gradi di Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidandole in € 250,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA), con riguardo al giudizio di primo grado, e in € 400,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA) nonché in € 91,50 per anticipazioni, con riguardo al presente giudizio di appello.
Milano, 9.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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