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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE R.g. n. 1292 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 30/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1292 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 30/1/2025, e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. CAREDDU Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 30/1/2025.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/9/2024, ha adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria deducendo: di avere intrattenuto con una relazione more uxorio dal marzo 2021 Controparte_1 all'agosto 2024 da cui, il 30/5/2024, era nata la LI;
Per_1
di aver appreso di una ulteriore relazione sentimentale intrattenuta dal con CP_1
altra donna, nonché che lo stesso facesse abituale uso di sostane stupefacenti;
che in data 25/4/2024 il causava un incidente stradale con il veicolo MINI tg CP_1
GB200MB, di proprietà della ricorrente, cagionando al detto veicolo un danno patrimoniale di €
16.000,00; che, da tale momento, la ricorrente è priva di veicolo e, dunque, è impossibilitata a muoversi autonomamente;
che, in conseguenza del comportamento del in ambito familiare, i genitori CP_1
della ricorrente in data 21/07/2024 erano stati costretti a richiedere l'intervento dei Carabinieri;
che tale situazione ha creato alla ricorrente, anche nel periodo della gravidanza e del post parto, un forte malessere, un pesante stato di ansia e grande insicurezza;
che progressivamente il dialogo con il si è fatto sempre più difficile, anche alla CP_1
luce del comportamento costantemente aggressivo del medesimo;
che in diverse occasioni il aveva minacciato la ricorrente di divulgare video CP_1 privati ripresi all'insaputa della stessa;
che la parallela relazione sentimentale del con altra donna era stata confermata CP_1 alla ricorrente da quest'ultima; che dagli esami del sangue eseguiti dal in occasione di un ricovero dallo stesso CP_1
subito il 5/5/2024, era emerso che i valori di cocaina e cannabinoidi nelle di lui urine mostravano un valore triplo rispetto al massimo indicato nel range numerico di riferimento;
che, sulla scorta di ciò, aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale con il
. CP_1
Sulla scorta di ciò, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione e fissazione dei termini di cui all'art. 473 bis14 c.p.c., Voglia accogliere le sue richieste e, per
l'effetto, disporre le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento della minore Per_1
2 : CP_1
A. sarà affidata esclusivamente alla madre , la quale ne curerà Persona_2 Parte_1
la crescita e la tutela, con ogni conseguenza di legge in relazione alle azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che la riguardano.
B. Per l'effetto, e in forza di quanto argomentato al punto d) che precede, al cognome paterno verrà anteposto quello materno;
pertanto la registrazione anagrafica della bambina dovrà essere rettificata in ”. Si chiede sin d'ora che il provvedimento omologato Controparte_2 venga trasmesso ai competenti uffici comunali per l'adeguamento.
avrà dimora e residenza anagrafica presso la madre, , attualmente in Per_3 Parte_1
Tempio Pausania, via Santa Rita, 9.
D. Il padre potrà vedere la bimba a settimane alterne, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore
19:00 del sabato e della domenica, per un tempo che non confligga con le esigenze di vita della bambina e sempre in presenza della madre o di persona di sua fiducia, allo stato con preclusione della possibilità di pernottare con la LI, anche in considerazione dell'età della stessa. In ogni caso gli incontri dovranno essere protetti;
dopo il primo anno di età e in seguito a successiva valutazione, se ed in quanto le condizioni del sig. saranno tali da giustificarne una CP_1
frequentazione autonoma (e quindi in base ad accertamenti sociali e sanitati futuri), il padre potrà vedere e tenere la LI senza alcuna mediazione e, se le condizioni contingenti e Per_1
l'interesse della minore lo permetteranno, pernottare con essa. E. Considerate le esigenze di vita
e l'età della minore si stima congruo, secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c., un contributo per mantenimento mensile della minore LI di euro 400,00 che il sig. CP_1
verserà, entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico al seguente indirizzo iban
[...], intestato a . Tale cifra dovrà essere rivalutata Parte_1
secondo indici ISTAT.
F. Attualmente la Ricorrente utilizza un appartamento concessole in comodato d'uso gratuito dai genitori. Per interesse preminente suo e della LI, è in procinto di lasciare tale appartamento e condurne un altro in locazione;
il sig. dovrà sostenere il 50% del canone di locazione e CP_1
delle spese di utilizzo.
contribuirà al 50% delle spese straordinarie, debitamente certificate, come Parte_2
appresso esposte (a titolo esemplificativo e non completamente esaustivo):
- spese per cure mediche, dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, per cure termali e fisioterapiche, per trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma eseguiti privatamente, per farmaci e spese mediche di carattere straordinario, visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra o medico curante di carattere straordinario;
-
3 spese per il campo estivo eventualmente frequentato dalla minore a seguito della chiusura della scuola, per la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); - le tasse scolastiche (anche universitarie) per la frequentazione di istituti privati;
le spese per gite scolastiche con pernottamento;
per i corsi di recupero e lezioni private;
per i corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; le spese per alloggio presso la sede universitaria;
il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; per i corsi di lingue;
per i corsi di musica e strumenti musicali;
per attività sportive
e per il pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- spese per attività ludiche e ricreative;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida “corso e lezioni” - spese per acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della LI;
- per il centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); ed ogni altra spesa che risulterà necessaria.E. Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie fossero anticipate per intero da un genitore, questi provvederà a documentarle e
l'altro a rimborsare la propria quota entro 30 giorni dalla richiesta e trasmissione dei documenti giustificativi della medesima. I genitori s'impegnano ad annotare le spese sostenute e conservare le relative ricevute di pagamento.
F. rinuncia al 50% dell'Assegno Unico per i figli Minori in favore della Controparte_1
signora , la quale, dunque, ne usufruirà al 100%. Parte_1
G. I nonni materni e paterni e gli zii saranno i soggetti deputati a tenere con loro il minore nel il caso di impossibilità del genitore affidatario/assegnatario.
H. Quando e se sarà possibile, le principali festività saranno regolate dal principio dell'alternanza tra le stesse e negli anni;
I. Per il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità la relativa istanza, ove non diversamente previsto dalle leggi vigenti, sarà sottoscritta da entrambi i genitori o, se necessario in caso di inerzia di uno dei due, dal genitore più diligente anche per
l'altro”.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si Controparte_1
è costituito nel giudizio, mostrando totale disinteresse.
All'udienza del 30/1/2025 la parte ricorrente, presente personalmente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, data anche l'urgenza della situazione relativa al mantenimento della LI AT, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini di legge per gli scritti conclusionali.
4 Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso, previa declaratoria di contumacia di ritiene il Controparte_1
tribunale in composizione collegiale che la domanda formulata da debba Parte_1
trovare accoglimento senza esito alcuno e senza ulteriore ritardo.
In primo luogo, il tempo decorso dall'introduzione del presente giudizio, senza che fra le parti sia intervenuta riconciliazione, dimostra che la convivenza more uxorio tra le stesse sia divenuta intollerabile ed irrecuperabile.
In secondo luogo, il totale disinteresse mostrato dal resistente al presente CP_1 giudizio riguardante, tra l'altro, la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della LI AT , deve essere adeguatamente valutato in questa sede sotto ogni profilo ed in Per_1
relazione ad ogni domanda formulata dalla ricorrente.
In particolare, quanto alla richiesta di affidamento in via esclusivo della LI minore
(nata il [...]) alla madre, si deve rilevare che l'art. 337 c.c. dispone che, in caso di Per_1
divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c., anche in caso di separazione e, per analoga ratio, anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Nel caso di specie, alla luce del totale prolungato disinteresse mostrato dal nei CP_1
confronti della prole sin dalla sua nascita, confermato dalla indifferenza mostrata anche in relazione al presente procedimento, ed anche alla luce delle allegazioni offerte dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo del giudizio (sistematico uso e/o abuso di sostanze stupefacenti da parte del ), si ritengono sussistenti fatti specifici impeditivi dell'affido CP_1
condiviso della AT , la quale, dunque, viene affidata in via esclusiva alla madre, Per_1
odierna ricorrente, presso la quale viene collocata, con attribuzione alla medesima del potere di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
Con riferimento al cognome della AT , emergendo agli atti che il primo Per_1 genitore ad averla riconosciuto, in applicazione del disposto dell'art. 262, comma 1, c.c., deve trovare accoglimento la domanda, formulata dalla ricorrente, di anteporre il proprio cognome a quello del padre.
In ordine al diritto di visita del padre, stante il fatto che la LI ha meno di 1 anno e, dunque, è AT e necessita continuativamente della madre, deve trovare accoglimento la regolamentazione proposta dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, rispondendo essa
5 alle esigenze della minore e garantendo in ogni caso la sussistenza del rapporto tra genitore non affidatario e prole.
In ordine al mantenimento della LI , ritiene il Collegio, alla luce della Per_1
giovanissima della minore (meno di un anno) e delle prevedibili elevate esigenze economiche della madre per la gestione in via esclusiva della stessa, di dover porre a carico del il CP_1
pagamento della somma, che allo stato appare congrua, di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, le quali vanno determinate secondo il protocollo approvato dal CNF.
Non può trovare accoglimento, allo stato, l'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente in ordine alla eventuale futura spesa per la conduzione in locazione di altro immobile diverso da quello, di proprietà dei di lei genitori, attualmente dagli stessi concessi in comodato.
Deve trovare, infine, accoglimento la domanda di assegnazione al 100% alla odierna ricorrente dell'Assegno Unico per i figli minori, in quanto, come detto, la minore risulta è a totale carico della madre.
Rimette alle parti, infine, la regolamentazione della frequentazione della minore nel corso delle festività, nel rispetto del principio dell'alternanza, laddove e quando possibile.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, alla luce della particolare situazione familiare e della contumacia del . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_3
dispone:
- AFFIDA la LI minorenne in via esclusiva alla madre con Per_1 Parte_1
collocamento della stessa presso quest'ultima, con attribuzione del potere di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
- DISPONE che il cognome della minore sia “ ”; Per_1 Controparte_2
- DISPONE che il padre, , possa vedere la bimba a settimane alterne, nella Controparte_1
fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 19:00 del sabato e della domenica, per un tempo che non confligga con le esigenze di vita della bambina e sempre in presenza della madre o di persona di sua fiducia, allo stato con preclusione della possibilità di pernottare con la LI, anche in considerazione dell'età della stessa. Per il primo anno gli incontri dovranno essere protetti;
in seguito a successiva valutazione, se ed in quanto le condizioni del COTRINO siano tali da giustificarne una frequentazione autonoma (e quindi in base ad accertamenti sociali e sanitati futuri), il padre potrà vedere e tenere la LI senza alcuna mediazione e, se le condizioni Per_1 contingenti e l'interesse della minore lo permetteranno, pernottare con essa;
- DISPONE che contribuisca al mantenimento della LI con un Controparte_1 Per_1
6 assegno mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con assunzione delle spese straordinarie in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo del CNF;
- DISPONE che l'Assegno Unico per i figli minori sia versato integralmente in favore della ricorrente Parte_1
- COMPENSA le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 30/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE R.g. n. 1292 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 30/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1292 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 30/1/2025, e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. CAREDDU Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 30/1/2025.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/9/2024, ha adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria deducendo: di avere intrattenuto con una relazione more uxorio dal marzo 2021 Controparte_1 all'agosto 2024 da cui, il 30/5/2024, era nata la LI;
Per_1
di aver appreso di una ulteriore relazione sentimentale intrattenuta dal con CP_1
altra donna, nonché che lo stesso facesse abituale uso di sostane stupefacenti;
che in data 25/4/2024 il causava un incidente stradale con il veicolo MINI tg CP_1
GB200MB, di proprietà della ricorrente, cagionando al detto veicolo un danno patrimoniale di €
16.000,00; che, da tale momento, la ricorrente è priva di veicolo e, dunque, è impossibilitata a muoversi autonomamente;
che, in conseguenza del comportamento del in ambito familiare, i genitori CP_1
della ricorrente in data 21/07/2024 erano stati costretti a richiedere l'intervento dei Carabinieri;
che tale situazione ha creato alla ricorrente, anche nel periodo della gravidanza e del post parto, un forte malessere, un pesante stato di ansia e grande insicurezza;
che progressivamente il dialogo con il si è fatto sempre più difficile, anche alla CP_1
luce del comportamento costantemente aggressivo del medesimo;
che in diverse occasioni il aveva minacciato la ricorrente di divulgare video CP_1 privati ripresi all'insaputa della stessa;
che la parallela relazione sentimentale del con altra donna era stata confermata CP_1 alla ricorrente da quest'ultima; che dagli esami del sangue eseguiti dal in occasione di un ricovero dallo stesso CP_1
subito il 5/5/2024, era emerso che i valori di cocaina e cannabinoidi nelle di lui urine mostravano un valore triplo rispetto al massimo indicato nel range numerico di riferimento;
che, sulla scorta di ciò, aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale con il
. CP_1
Sulla scorta di ciò, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione e fissazione dei termini di cui all'art. 473 bis14 c.p.c., Voglia accogliere le sue richieste e, per
l'effetto, disporre le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento della minore Per_1
2 : CP_1
A. sarà affidata esclusivamente alla madre , la quale ne curerà Persona_2 Parte_1
la crescita e la tutela, con ogni conseguenza di legge in relazione alle azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che la riguardano.
B. Per l'effetto, e in forza di quanto argomentato al punto d) che precede, al cognome paterno verrà anteposto quello materno;
pertanto la registrazione anagrafica della bambina dovrà essere rettificata in ”. Si chiede sin d'ora che il provvedimento omologato Controparte_2 venga trasmesso ai competenti uffici comunali per l'adeguamento.
avrà dimora e residenza anagrafica presso la madre, , attualmente in Per_3 Parte_1
Tempio Pausania, via Santa Rita, 9.
D. Il padre potrà vedere la bimba a settimane alterne, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore
19:00 del sabato e della domenica, per un tempo che non confligga con le esigenze di vita della bambina e sempre in presenza della madre o di persona di sua fiducia, allo stato con preclusione della possibilità di pernottare con la LI, anche in considerazione dell'età della stessa. In ogni caso gli incontri dovranno essere protetti;
dopo il primo anno di età e in seguito a successiva valutazione, se ed in quanto le condizioni del sig. saranno tali da giustificarne una CP_1
frequentazione autonoma (e quindi in base ad accertamenti sociali e sanitati futuri), il padre potrà vedere e tenere la LI senza alcuna mediazione e, se le condizioni contingenti e Per_1
l'interesse della minore lo permetteranno, pernottare con essa. E. Considerate le esigenze di vita
e l'età della minore si stima congruo, secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c., un contributo per mantenimento mensile della minore LI di euro 400,00 che il sig. CP_1
verserà, entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico al seguente indirizzo iban
[...], intestato a . Tale cifra dovrà essere rivalutata Parte_1
secondo indici ISTAT.
F. Attualmente la Ricorrente utilizza un appartamento concessole in comodato d'uso gratuito dai genitori. Per interesse preminente suo e della LI, è in procinto di lasciare tale appartamento e condurne un altro in locazione;
il sig. dovrà sostenere il 50% del canone di locazione e CP_1
delle spese di utilizzo.
contribuirà al 50% delle spese straordinarie, debitamente certificate, come Parte_2
appresso esposte (a titolo esemplificativo e non completamente esaustivo):
- spese per cure mediche, dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, per cure termali e fisioterapiche, per trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma eseguiti privatamente, per farmaci e spese mediche di carattere straordinario, visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra o medico curante di carattere straordinario;
-
3 spese per il campo estivo eventualmente frequentato dalla minore a seguito della chiusura della scuola, per la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); - le tasse scolastiche (anche universitarie) per la frequentazione di istituti privati;
le spese per gite scolastiche con pernottamento;
per i corsi di recupero e lezioni private;
per i corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; le spese per alloggio presso la sede universitaria;
il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; per i corsi di lingue;
per i corsi di musica e strumenti musicali;
per attività sportive
e per il pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- spese per attività ludiche e ricreative;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida “corso e lezioni” - spese per acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della LI;
- per il centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); ed ogni altra spesa che risulterà necessaria.E. Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie fossero anticipate per intero da un genitore, questi provvederà a documentarle e
l'altro a rimborsare la propria quota entro 30 giorni dalla richiesta e trasmissione dei documenti giustificativi della medesima. I genitori s'impegnano ad annotare le spese sostenute e conservare le relative ricevute di pagamento.
F. rinuncia al 50% dell'Assegno Unico per i figli Minori in favore della Controparte_1
signora , la quale, dunque, ne usufruirà al 100%. Parte_1
G. I nonni materni e paterni e gli zii saranno i soggetti deputati a tenere con loro il minore nel il caso di impossibilità del genitore affidatario/assegnatario.
H. Quando e se sarà possibile, le principali festività saranno regolate dal principio dell'alternanza tra le stesse e negli anni;
I. Per il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità la relativa istanza, ove non diversamente previsto dalle leggi vigenti, sarà sottoscritta da entrambi i genitori o, se necessario in caso di inerzia di uno dei due, dal genitore più diligente anche per
l'altro”.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si Controparte_1
è costituito nel giudizio, mostrando totale disinteresse.
All'udienza del 30/1/2025 la parte ricorrente, presente personalmente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, data anche l'urgenza della situazione relativa al mantenimento della LI AT, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini di legge per gli scritti conclusionali.
4 Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso, previa declaratoria di contumacia di ritiene il Controparte_1
tribunale in composizione collegiale che la domanda formulata da debba Parte_1
trovare accoglimento senza esito alcuno e senza ulteriore ritardo.
In primo luogo, il tempo decorso dall'introduzione del presente giudizio, senza che fra le parti sia intervenuta riconciliazione, dimostra che la convivenza more uxorio tra le stesse sia divenuta intollerabile ed irrecuperabile.
In secondo luogo, il totale disinteresse mostrato dal resistente al presente CP_1 giudizio riguardante, tra l'altro, la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della LI AT , deve essere adeguatamente valutato in questa sede sotto ogni profilo ed in Per_1
relazione ad ogni domanda formulata dalla ricorrente.
In particolare, quanto alla richiesta di affidamento in via esclusivo della LI minore
(nata il [...]) alla madre, si deve rilevare che l'art. 337 c.c. dispone che, in caso di Per_1
divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c., anche in caso di separazione e, per analoga ratio, anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Nel caso di specie, alla luce del totale prolungato disinteresse mostrato dal nei CP_1
confronti della prole sin dalla sua nascita, confermato dalla indifferenza mostrata anche in relazione al presente procedimento, ed anche alla luce delle allegazioni offerte dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo del giudizio (sistematico uso e/o abuso di sostanze stupefacenti da parte del ), si ritengono sussistenti fatti specifici impeditivi dell'affido CP_1
condiviso della AT , la quale, dunque, viene affidata in via esclusiva alla madre, Per_1
odierna ricorrente, presso la quale viene collocata, con attribuzione alla medesima del potere di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
Con riferimento al cognome della AT , emergendo agli atti che il primo Per_1 genitore ad averla riconosciuto, in applicazione del disposto dell'art. 262, comma 1, c.c., deve trovare accoglimento la domanda, formulata dalla ricorrente, di anteporre il proprio cognome a quello del padre.
In ordine al diritto di visita del padre, stante il fatto che la LI ha meno di 1 anno e, dunque, è AT e necessita continuativamente della madre, deve trovare accoglimento la regolamentazione proposta dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, rispondendo essa
5 alle esigenze della minore e garantendo in ogni caso la sussistenza del rapporto tra genitore non affidatario e prole.
In ordine al mantenimento della LI , ritiene il Collegio, alla luce della Per_1
giovanissima della minore (meno di un anno) e delle prevedibili elevate esigenze economiche della madre per la gestione in via esclusiva della stessa, di dover porre a carico del il CP_1
pagamento della somma, che allo stato appare congrua, di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, le quali vanno determinate secondo il protocollo approvato dal CNF.
Non può trovare accoglimento, allo stato, l'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente in ordine alla eventuale futura spesa per la conduzione in locazione di altro immobile diverso da quello, di proprietà dei di lei genitori, attualmente dagli stessi concessi in comodato.
Deve trovare, infine, accoglimento la domanda di assegnazione al 100% alla odierna ricorrente dell'Assegno Unico per i figli minori, in quanto, come detto, la minore risulta è a totale carico della madre.
Rimette alle parti, infine, la regolamentazione della frequentazione della minore nel corso delle festività, nel rispetto del principio dell'alternanza, laddove e quando possibile.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, alla luce della particolare situazione familiare e della contumacia del . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_3
dispone:
- AFFIDA la LI minorenne in via esclusiva alla madre con Per_1 Parte_1
collocamento della stessa presso quest'ultima, con attribuzione del potere di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
- DISPONE che il cognome della minore sia “ ”; Per_1 Controparte_2
- DISPONE che il padre, , possa vedere la bimba a settimane alterne, nella Controparte_1
fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 19:00 del sabato e della domenica, per un tempo che non confligga con le esigenze di vita della bambina e sempre in presenza della madre o di persona di sua fiducia, allo stato con preclusione della possibilità di pernottare con la LI, anche in considerazione dell'età della stessa. Per il primo anno gli incontri dovranno essere protetti;
in seguito a successiva valutazione, se ed in quanto le condizioni del COTRINO siano tali da giustificarne una frequentazione autonoma (e quindi in base ad accertamenti sociali e sanitati futuri), il padre potrà vedere e tenere la LI senza alcuna mediazione e, se le condizioni Per_1 contingenti e l'interesse della minore lo permetteranno, pernottare con essa;
- DISPONE che contribuisca al mantenimento della LI con un Controparte_1 Per_1
6 assegno mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con assunzione delle spese straordinarie in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo del CNF;
- DISPONE che l'Assegno Unico per i figli minori sia versato integralmente in favore della ricorrente Parte_1
- COMPENSA le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 30/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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