Articolo 35 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 34Articolo 36
Versione
14 aprile 1968
Art. 35.
L'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 , dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, e' riliquidato, con effetto dal 1 marzo 1968, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attivita', delle seguenti competenze:
stipendio o paga in vigore al 1 marzo 1968, ridotto del 10 per cento;
quote di aggiunte di famiglia;
indennita' militare nelle misure vigenti al 1 marzo 1968;
assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1 marzo 1968 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.
Entrata in vigore il 14 aprile 1968