TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 497 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO PRESTI ANDREA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di AN DI CI (ME) il
02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata in [...] il Persona_1
23/02/2010, e , nata in [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano, dandone comunicazione, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) I coniugi convengono che le figlie minori e Per_1 _2
rispettivamente di anni quattordici e di anni undici, vengano affidate condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno sito in
Castiglione di Sicilia (CT), via Volta Pafumi-Gravà. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza delle figlie presso ciascuno di essi. - I coniugi concordano che le figlie potranno trascorrere con il padre un pomeriggio a settimana dalle ore
17:00 alle ore 20:00, da concordare di volta in volta tra i genitori. - Le minori potranno trascorrere con il padre, a settimane alternate, una volta il sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00
e la volta successiva la domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Qualora le figlie volessero pernottare presso il padre lo faranno nella sera del sabato facendo ritorno presso la madre la domenica sera. - Nelle festività natalizie le figlie trascorreranno, ad anni alterni, cinque giorni consecutivi con pernottamento durante le festività natalizie,alternando di anno in anno Natale
e Capodanno tra l'uno e l'altro genitore. - Nelle festività pasquali le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. - Nelle vacanze estive le figlie e trascorreranno quindici giorni Per_1 _2
(anche non consecutivi) con il padre e quindici giorni (anche non consecutivi) con la madre con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. I giorni di riferimento dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio. In tale periodo ciascun genitore potrà condurre con sé le figlie fuori Comune previa comunicazione all'altro. - Il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà festeggiato a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme. - Il compleanno di ciascun genitore potrà essere trascorso dalle figlie con il genitore interessato e la medesima modalità potrà applicarsi in occasione della festa della mamma e della festa del papà, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. Ciascun genitore si impegna a non utilizzare, in presenza delle figlie, frasi offensive rivolte all'altro genitore;
3) La casa coniugale, sita in Castiglione di Sicilia (CT), via Volta Pafumi-Gravà, verrà assegnata alla IG in uno ai mobili ed agli arredi, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alle Pt_1
figlie e Alla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso il signor Per_1 _2
si impegna a lasciare l'immobile e trasferirsi altrove portando con sé i propri effetti CP_1
personali ed attrezzi di sua pertinenza. In particolare, il signor potrà prelevare CP_1
quando vorrà la motosaldatrice, il tondino per cavalli, il porta balloni, il gruppo elettrogeno e il box per cavalli in pannelli di legno per carpenteria. 4) Il signor Controparte_1
corrisponderà alla IG , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_1
delle figlie e collocate presso la madre, un assegno mensile pari ad euro Per_1 _2
350,00 (euro 175,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla IG;
5) Le parti concordano che il signor contribuirà, nella Parte_1 Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, in esse incluse: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative solo in caso di impossibilità di viaggiare, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, corsi e master), spese sportive (danza, palestra, nuoto, etc...), spese formative (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica, etc...), spese ricreative e ludiche;
6) Il signor autorizza la IG a Controparte_1 Parte_1
percepire, nella misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall quale misura a CP_2
sostegno dei figli a carico, introdotto con d.lgs. n.230 del 29.12.2021, in vigore dal
01.03.2022; 7) I coniugi dichiarano di avere chiuso, prima della sottoscrizione del presente ricorso, qualsivoglia pendenza economica esistente tra gli stessi in relazione ai pagamenti effettuati per l'acquisto dell'immobile sito in Castiglione di Sicilia (CT), via Volta Pafumi-
Gravà e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale causale;
8) I coniugi convengono che il prestito contratto dal signor con la Findomestic in data Controparte_1
24 luglio 2024 di euro 30.000,00 (pratica n. 20221644756538, ammontante con interessi ad euro 49.464,00) con rata mensile di euro 412,20 per 120 rate, che lo stesso verrà pagato interamente dalla IG in quanto l'assunzione del debito da parte del signor Parte_1
è stato nell'interesse della IG , in particolare per l'acquisto Controparte_1 Parte_1
della autovettura Fiat Punto tg EP481MB intestata alla stessa oltre che per sostenere altre spese sempre afferenti alla stessa;
che la IG verserà tramite bonifico Parte_1
(corrente n. [...]- Credito Agricole intestato al ) entro CP_1
e non oltre il quattro di ogni mese al signor una somma pari ad euro 412,20 Controparte_1
mensili fino all'estinzione del debito contratto, che la IG , qualora riuscirà Parte_1
ad estinguere il debito in tempi inferiori a quelli previsti dal contratto con la Findomestic, provvederà a versare l'importo restante al signor per la chiusura della Controparte_1
posizione con la Findomestic stessa. 9) I coniugi concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente ricorso in Tribunale”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di AN DI CI (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 497 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO PRESTI ANDREA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di AN DI CI (ME) il
02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata in [...] il Persona_1
23/02/2010, e , nata in [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano, dandone comunicazione, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) I coniugi convengono che le figlie minori e Per_1 _2
rispettivamente di anni quattordici e di anni undici, vengano affidate condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno sito in
Castiglione di Sicilia (CT), via Volta Pafumi-Gravà. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza delle figlie presso ciascuno di essi. - I coniugi concordano che le figlie potranno trascorrere con il padre un pomeriggio a settimana dalle ore
17:00 alle ore 20:00, da concordare di volta in volta tra i genitori. - Le minori potranno trascorrere con il padre, a settimane alternate, una volta il sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00
e la volta successiva la domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Qualora le figlie volessero pernottare presso il padre lo faranno nella sera del sabato facendo ritorno presso la madre la domenica sera. - Nelle festività natalizie le figlie trascorreranno, ad anni alterni, cinque giorni consecutivi con pernottamento durante le festività natalizie,alternando di anno in anno Natale
e Capodanno tra l'uno e l'altro genitore. - Nelle festività pasquali le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. - Nelle vacanze estive le figlie e trascorreranno quindici giorni Per_1 _2
(anche non consecutivi) con il padre e quindici giorni (anche non consecutivi) con la madre con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. I giorni di riferimento dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio. In tale periodo ciascun genitore potrà condurre con sé le figlie fuori Comune previa comunicazione all'altro. - Il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà festeggiato a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme. - Il compleanno di ciascun genitore potrà essere trascorso dalle figlie con il genitore interessato e la medesima modalità potrà applicarsi in occasione della festa della mamma e della festa del papà, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. Ciascun genitore si impegna a non utilizzare, in presenza delle figlie, frasi offensive rivolte all'altro genitore;
3) La casa coniugale, sita in Castiglione di Sicilia (CT), via Volta Pafumi-Gravà, verrà assegnata alla IG in uno ai mobili ed agli arredi, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alle Pt_1
figlie e Alla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso il signor Per_1 _2
si impegna a lasciare l'immobile e trasferirsi altrove portando con sé i propri effetti CP_1
personali ed attrezzi di sua pertinenza. In particolare, il signor potrà prelevare CP_1
quando vorrà la motosaldatrice, il tondino per cavalli, il porta balloni, il gruppo elettrogeno e il box per cavalli in pannelli di legno per carpenteria. 4) Il signor Controparte_1
corrisponderà alla IG , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_1
delle figlie e collocate presso la madre, un assegno mensile pari ad euro Per_1 _2
350,00 (euro 175,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla IG;
5) Le parti concordano che il signor contribuirà, nella Parte_1 Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, in esse incluse: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative solo in caso di impossibilità di viaggiare, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, corsi e master), spese sportive (danza, palestra, nuoto, etc...), spese formative (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica, etc...), spese ricreative e ludiche;
6) Il signor autorizza la IG a Controparte_1 Parte_1
percepire, nella misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall quale misura a CP_2
sostegno dei figli a carico, introdotto con d.lgs. n.230 del 29.12.2021, in vigore dal
01.03.2022; 7) I coniugi dichiarano di avere chiuso, prima della sottoscrizione del presente ricorso, qualsivoglia pendenza economica esistente tra gli stessi in relazione ai pagamenti effettuati per l'acquisto dell'immobile sito in Castiglione di Sicilia (CT), via Volta Pafumi-
Gravà e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale causale;
8) I coniugi convengono che il prestito contratto dal signor con la Findomestic in data Controparte_1
24 luglio 2024 di euro 30.000,00 (pratica n. 20221644756538, ammontante con interessi ad euro 49.464,00) con rata mensile di euro 412,20 per 120 rate, che lo stesso verrà pagato interamente dalla IG in quanto l'assunzione del debito da parte del signor Parte_1
è stato nell'interesse della IG , in particolare per l'acquisto Controparte_1 Parte_1
della autovettura Fiat Punto tg EP481MB intestata alla stessa oltre che per sostenere altre spese sempre afferenti alla stessa;
che la IG verserà tramite bonifico Parte_1
(corrente n. [...]- Credito Agricole intestato al ) entro CP_1
e non oltre il quattro di ogni mese al signor una somma pari ad euro 412,20 Controparte_1
mensili fino all'estinzione del debito contratto, che la IG , qualora riuscirà Parte_1
ad estinguere il debito in tempi inferiori a quelli previsti dal contratto con la Findomestic, provvederà a versare l'importo restante al signor per la chiusura della Controparte_1
posizione con la Findomestic stessa. 9) I coniugi concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente ricorso in Tribunale”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di AN DI CI (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.