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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2024, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 723/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI SERGIO e dell'avv. P.IVA_1
BRUNORI ELENA,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. PABIS TICCI NICOLA,
APPELLATO avverso la sentenza n. 621/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 2.3.2023
CONCLUSIONI
In data 19.3.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 20 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni altra domanda, difesa ed eccezione avversaria e premessa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 dei motivi specifici di impugnazione trascritti in atto ed in riforma della sentenza impugnata n. 621/23, pubblicata il 2.3.2023, Rep. 1408/23, RGN. 4770/23, respingere e rigettare la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento Legend di dichiarazione di inefficacia ex art. 64 L.F. e, comunque, ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., della clausola di rinuncia ai “decimi a garanzia” contenuta nell'atto di risoluzione di appalto datato 3.6.2019, stipulato tra la società fallita e l'appellante, o se del caso, dell'intero contratto datato 3.6.2019.
Voglia altresì la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare ed accertare che nulla è dovuto per qualsivoglia titolo o ragione da parte dell'appellante all'appellata anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione di cui ai motivi di appello e per l'effetto, ove risultino in prosieguo eseguiti pagamenti per compulsum da parte dell'appellante a favore dell'appellata in esecuzione del capo di condanna della sentenza appellata per il pagamento di euro 15.041,59 oltre interessi e spese legali come in dispositivo, condannare la Curatela convenuta a restituire altrettanto importo, oltre interessi e rivalutazione dal momento della percezione della somma e fino al saldo.
Voglia l'Ecc.mo C. Istruttore se nominato, o, la Corte, altresì, ove occorra, in via istruttoria ammettere la prova per testi formulata con la memoria istruttoria in primo grado e riprodotta nei suoi contenuti in atto di citazione in appello (nota 5 pagina 12) e disporre per la sua assunzione.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado e del precedente grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze
(I) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze;
(II) Nel merito, rigettare l'appello principale in quanto infondato un fatto e in diritto;
(III) Sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Curatela, in parziale riforma della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, dichiarare la (c.f./P.Iva Controparte_2
) tenuta a P.IVA_1 al in persona del Curatore pro tempore, Controparte_1
l'importo di € 45.124,77;
(IV) comunque, in subordine, laddove fossero accolti i motivi di cui all'appello principale in punto di disapplicazione alla fattispecie dell'art. 64 l.f., voglia, anche in accoglimento dell'appello incidentale in punto di quantum del credito e, dunque, in riforma in parte qua della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, accogliere la pagina 2 di 20 domanda subordinata riproposta in grado di appello dal Controparte_3
e, previa dichiarazione di inefficacia ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. della
[...] rinuncia ai “decimi a garanzia” contenuta nell'atto di risoluzione del contratto di appalto datato 3.6.2019 stipulato tra la società fallita e la convenuta (art. V) o, se del caso, dell'intero contratto datato 3.6.2019, dichiarare la
[...]
(c.f./P.Iva , in Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a corrispondere al Controparte_1
in persona del Curatore pro tempore, l'importo di € 45.124
[...] to che sarà ritenuto di giustizia
(V) per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub (III) o sub (IV), anche in riforma dell'impugnata sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, condannare
[...]
(c.f./P.Iva ) a Controparte_2 P.IVA_1 atore pro te di Controparte_1
€ 45.124,77 o ggiore o minore somma, che sarà determinata di giustizia, oltre interessi al saggio legale a far data dal 3.6.2019 fino al 15.4.2021 e nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. a partire dal 15.4.2021 e fino al saldo;
(VI) in ogni caso e in via di estremo subordine, in ipotesi di rigetto dell'appello principale e dei primi due motivi dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, condannare
[...]
(c.f./P.Iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 pondere l' alla condanna portata dalla sentenza n. 621/2023, incrementato degli interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c. a partire dal 15.4.2021 e fino al saldo, ferma per il resto la statuizione di condanna.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il (di seguito anche solo fallimento, curatela o Parte_3
) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze la CP_1 [...]
(di seguito anche solo ) per Parte_1 Parte_1 chiedere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 64, L.F., e comunque, ex artt. 66
L.F. e 2901 c.c., della clausola di rinuncia dei “decimi a garanzia” contenuta nell'atto di risoluzione di un contratto di appalto datato 3.6.2019, o, se del caso, dell'intero contratto, con condanna della convenuta al pagamento della somma di
€ 45.124,77.
pagina 3 di 20 A sostegno della propria domanda la curatela esponeva che:
- il 4.6.2018 la società (in bonis) e la società CP_1 Parte_1 avevano stipulato un contratto di appalto per la costruzione
[...] di un complesso per edilizia sociale partecipata a per il Parte_4 quale era stato previsto un corrispettivo complessivo di circa 2,3 milioni di euro e il pagamento dell'appaltatore a stati di avanzamento di lavori, con trattenuta a garanzia del 5% dell'importo su ogni SAL (art. 15 contratto);
− il 3.6.2019 le medesime parti avevano stipulato un contratto di risoluzione del contratto di appalto, dichiarando che non formalizzavano contestazioni reciproche e pertanto l'appaltante rinunciava alle ritenute a garanzia di cui all'art. 15 del contratto di appalto, dell'importo indicato di € 45.124,77;
− in quel momento storico Legend era già in palese difficoltà, tanto che nel giro di pochi mesi – il 5.12.2019 – avrebbe presentato domanda di concordato, che veniva quasi subito revocato ex art. 173, L.F. con dichiarazione di fallimento della società, intervenuta il 28.1.2020;
- un creditore della , la a seguito di una dichiarazione di CP_1 Parte_5 terzo negativa, aveva promosso un giudizio di accertamento dell'obbligo di terzo, nel cui contesto era stata confermata l'esistenza del credito, non essendo opponibile al creditore la risoluzione del contratto successiva al pignoramento;
− la rinuncia sarebbe stato un atto a titolo gratuito, e pertanto inefficace ai sensi dell'art. 64, L.F.;
− qualora avesse avuto i tratti di corrispettività, lo stesso sarebbe stato revocabile ex art. 66 L.F. e 2901, c.c., dovendo essere ravvisati sia la scientia fraudis di Legend che il consilium fraudis di , avendo la convenuta Parte_1 iniziato ad accettare, fin dall'inizio del 2019, una serie di delegazioni di pagamento dei creditori di . CP_1
Si costituiva in giudizio la Parte_1
pagina 4 di 20 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta ad integrazione dell'esposizione dei fatti allegati dalla controparte deduceva che:
− il corrispettivo del contratto non era pari a € 2.300.000,00, bensì a €
2.040.00,00, e su ogni SAL il committente aveva il diritto di recuperare anche l'anticipo di € 231.360,00 oltre IVA, erogato per l'esecuzione delle opere di approntamento del cantiere;
− i lavori avevano avuto uno svolgimento regolare fino al mese di febbraio 2019, quando erano iniziati a rallentare e il coordinatore per la sicurezza, avendo rilevato delle irregolarità, aveva intimato il blocco delle lavorazioni, protrattosi fino al 18.3.2019;
− i lavori si interrompevano poi definitivamente nel mese di aprile 2019 a causa di problemi incontrati da con la propria subappaltatrice CP_1 CP_4
in un momento in cui erano state eseguite poche lavorazioni ulteriori
[...] rispetto a quelle indicate nel 3° SAL, dal quale risultava l'esecuzione di lavori per
€ 344.398,20, somma da cui doveva essere detratto il ribasso del 12,65% per l'autocostruzione, con un valore residuo delle lavorazioni eseguite da pari CP_1
a € 300.801,83;
− al momento della risoluzione contrattuale il valore delle opere eseguite era pari a € 385.000,00, come attestato dal direttore dei lavori;
− alla data del 3.6.2019 aveva corrisposto all'appaltatrice (e ai suoi Parte_1 fornitori) la somma complessiva di € 580.071,98 oltre IVA a titolo di saldo dei primi tre SAL e di acconti sul 4° SAL;
pur consapevole di aver corrisposto somme maggiori rispetto CP_5 all'entità dei lavori, preoccupata per la sorte del cantiere e dei suoi consorziati, si sarebbe determinata a concludere con l'accordo del 3.6.2019; CP_1
− prima dell'inizio dei lavori, aveva corrisposto a a titolo di Parte_1 CP_1 pagina 5 di 20 “anticipo sull'importo dell'appalto, per l'esecuzione delle prime opere di approntamento del cantiere”, la somma di € 261.360,00, a fronte del rilascio da parte di di polizza fideiussoria di pari importo, somma che avrebbe dovuto CP_1 essere recuperata dalla committente durante lo svolgimento dei lavori, effettuando una trattenuta del 10% sullo stato di avanzamento lavori, che sarebbe andata ad aggiungersi alle trattenute in garanzia dovute dall'appaltatrice nella misura del 5%;
− dunque, la somma di € 45.124,77 non sarebbe costituita dalle trattenute a garanzia del 5%, ma anche (e per la sua maggior parte) dal rimborso dell'anticipo ottenuto per l'approntamento del cantiere e che essa era obbligata a restituire per ogni SAL, nella percentuale del 10%;
− l'importo di € 15.041,59, pari al 5% di € 300.831,83 (valore dei lavori fino a quel momento effettuati), era stato rinunciato da con l'accordo transattivo CP_1 del 3.6.2019, a fronte della ben più cospicua rinuncia della committente a richiedere la restituzione dell'anticipo corrisposto.
In diritto, eccepiva in primo luogo che la rinuncia alle ritenute non era Parte_1 un atto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 64, L.F., poiché a fronte di tale rinuncia la committente aveva rinunciato sia al proprio credito derivante dall'anticipazione del corrispettivo, pari in quel momento a € 201.277,00, sia alla garanzia della restituzione di tale importo di cui alla polizza fideiussoria.
In secondo luogo, la convenuta contestava la fondatezza della domanda ex art. 66, L.F. e 2901, c.c., non potendo questa essere promossa contro atti che avevano quale effetto un mancato incremento del patrimonio del debitore.
Nell'ipotesi di ammissione della domanda revocatoria, la convenuta invocava l'esistenza di un proprio maggior credito, per il quale sollevava eccezione riconvenzionale di compensazione impropria.
In ultimo, la convenuta rilevava che nel processo esecutivo n. 2128/2019 il pagina 6 di 20 Tribunale non aveva accertato l'esistenza del credito di , come sostenuto CP_1 dalla controparte, ma aveva solo affermato che la risoluzione del contratto di appalto non era opponibile al creditore procedente Parte_5
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 621/2023 pubblicata il 2.3.2023 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 64, L.F. la clausola con la quale CP_1 rinuncia ai decimi in garanzia contenuta nell'atto di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la società fallita e la convenuta il 3.6.2019;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
15.041,59, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna a pagare in favore Parte_1 dell'Erario le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le altre spese anticipate dall'Erario e/o prenotate a debito”.
Nello specifico, il giudice evidenziava che l'accordo transattivo conteneva un riconoscimento di debito da parte di in favore di per € Parte_1 CP_1
45.124,77 a titolo di pagamento delle ritenute a garanzia sui SAL e la rinuncia della seconda al credito per le trattenute non corrisposte.
Riteneva però raggiunta la prova del fatto che l'importo dovuto da per Parte_1 le ritenute a garanzia corrispondeva a € 15.041,59, pari al 5% del valore dei lavori effettuati fino al momento della risoluzione dell'appalto (€ 300.831,83).
La residua somma di € 32.245,70 veniva invece ricondotta alla differenza tra l'importo derivante dal valore delle lavorazioni detratti le trattenute e l'anticipo per approntamento del cantiere (pari a € 30.083,18), ovvero € 255.707,06, meno gli acconti corrisposti per € 223.461,36 (anche se dalle fatture risulterebbero €
2.000,00 in più). pagina 7 di 20 Il giudice riteneva poi che la rinuncia a tale credito fosse un atto a titolo gratuito, non emergendo alcun sinallagma contrattuale tale da far individuare una controprestazione a carico di , considerando che al momento della Parte_1 sottoscrizione dell'atto risolutivo non vi era alcun credito di quest'ultima verso
, né vi erano controversie e/o contestazioni in ordine all'entità delle CP_1 fatturazioni e alle modalità esecutive dell'appalto.
Riteneva quindi il Tribunale integrata l'ipotesi prevista dall'art. 64 L.F., sia sotto il profilo della valutazione della gratuità della rinuncia, che sotto il profilo temporale, essendo l'atto stipulato il 3.6.2019 e il fallimento dichiarato il
28.1.2020.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il
[...] proponendo gravame avverso la sopra richiamata Controparte_1 sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Col primo motivo di impugnazione si censura la sentenza per avere escluso che, al momento della sottoscrizione dell'atto risolutivo, l'appellante avesse un credito verso l'appaltatore per la restituzione dell'anticipo ricevuto sul corrispettivo e che vi fossero controversie e/o contestazioni in ordine alle modalità esecutive dell'appalto;
2) Col secondo motivo di impugnazione si contesta una violazione di legge riguardo alla qualifica della rinuncia di al credito già acquisito al CP_1 suo patrimonio per il pagamento delle ritenute a garanzia quale atto a titolo gratuito, perché la rinuncia sarebbe stata espressa senza alcun vantaggio che si ponesse in rapporto di sinallagmaticità con essa;
pagina 8 di 20 3) Col terzo motivo di impugnazione si censura la decisione del Tribunale per avere respinto la eccezione riconvenzionale di compensazione del credito della curatela alla restituzione dei decimi, per l'inefficacia della rinuncia, con il controcredito della appellante per la restituzione dell'anticipo versato nella misura non ancora rimborsata al momento della risoluzione del contratto di appalto;
4) Col quarto motivo di impugnazione si censura la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale perché inammissibile in quanto sarebbe volta a dimostrare la sussistenza di un controcredito di importo superiore a € 2,58, dall'altro violerebbe il disposto dell'art. 2722 c.c. perché mirerebbe a dimostrare l'esistenza di patti aggiunti anteriori al contenuto dell'atto di risoluzione diretti ad ampliare il contenuto della convenzione documentale o comunque diretti a modificare e/o elidere gli effetti delle clausole scritte della risoluzione predetta e a determinare un contrasto tra ciò che è stato scritto e quello che si assume essere stato stipulato verbalmente prima o contestualmente alla formazione della scrittura.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la curatela del
[...] contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante CP_1 nei confronti della sentenza impugnata.
L'appellato riproponeva altresì la domanda assorbita di revocatoria ordinaria ed avanzava appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
pagina 9 di 20 1) nella parte in cui ha interpretato l'art. V del contratto come ricognizione di debito, e, dunque, come dichiarazione di scienza che ammetta prova contraria;
2) nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della minore entità del credito rispetto all'importo riconosciuto;
3) nella parte in cui non ha riconosciuto alla Curatela gli interessi moratori a far data dalla domanda giudiziale
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
19.3.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, e conseguentemente le impugnazioni principale e incidentale, ruota intorno all'interpretazione dell'accordo con cui è stato risolto il contratto di appalto.
Giova quindi riportare preliminarmente il contenuto delle parti dell'accordo del
3.6.2019 che assumono rilevanza ai fini dell'odierna decisione.
Nelle premesse le parti hanno dato atto:
- di avere sottoscritto il 4.6.2018 un contratto di appalto per l'esecuzione di 16 alloggi di edilizia sociale partecipata per un importo complessivo di €
2.040.000,00, ai quali si sommavano € 273.600 quale valorizzazione economica delle 14.400 ore di lavoro di cantiere che la cooperativa si era impegnata a realizzare attraverso il lavoro di autocostruzione dei suoi soci assegnatari;
pagina 10 di 20 - che, dopo che i lavori erano regolarmente iniziati, l'impresa appaltatrice, per proprie problematiche organizzative, aveva richiesto di risolvere il rapporto contrattuale;
- che, al fine di evitare l'insorgere di controversie, si erano concordemente determinate a risolvere consensualmente il contratto.
Tanto premesso, le parti hanno convenuto di risolvere il contratto con effetto immediato, dando atto che in costanza di rapporto erano state emesse 10 fatture, per un totale di € 580.071,98 oltre IVA, che queste erano state pagate e che delle
14.400 ore di lavoro di autocostruzione ne erano state realizzate 6700.
Inoltre, si legge nell'accordo:
“IV che a fronte del presente accordo e CP_1 Controparte_2 dichiarano reciprocamente di essere completamente soddisfatte nei loro diritti e nelle loro pretese e di non avere nulla altro da pretendere relativamente al presente contratto, che viene consensualmente risolto ed ai lavori fino ad oggi eseguiti dalla appaltatrice;
V si conviene altresì che l'impresa appaltatrice rinuncia integralmente CP_1 all'importo relativo alle ritenute a garanzia di cui all'art. 15 del predetto contratto di appalto, che alla data ammontano a complessivi euro 45.124,77 lasciandole nella totale disponibilità della Cooperativa con l'impegno di quest'ultima a contabilizzarla a favore della nuova impresa appaltatrice;
…
VII che con il presente atto le parti si danno reciprocamente conto e si dichiarano soddisfatte in ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativa al predetto contratto, rimossa o rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo l'atto stesso anche natura di transazione generale ai sensi dell'art. 1975 codice civile;
…
pagina 11 di 20 XII che la committente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, riconsegna alla appaltatrice rinunciando con ciò a tutti i diritti dalle stesse derivanti gli originali della polizza fideiussoria degli appalti privati n. Z077867”.
La domanda di revocatoria avanzata dalla curatela riguarda il punto V, ovvero la rinuncia da parte di alle ritenute a garanzia previste dall'art. 15 del CP_1 contratto di appalto.
Tale articolo, infatti, prevedeva, tra l'altro:
…
…
2. Passando alla disamina dell'appello principale, si osserva quanto segue.
2.1. Le prime due critiche mosse dell'appellante principale si incentrano sulla qualificazione dell'accordo intercorso tra le parti quale atto a titolo gratuito.
pagina 12 di 20 Sotto un primo profilo, infatti, afferma che il giudice avrebbe errato Parte_1 nell'escludere che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, essa vantasse un credito verso l'appaltatore, fatto utilizzato per argomentare in merito alla insussistenza di una corrispettività delle prestazioni.
Sotto un secondo profilo, poi, viene denunciata una violazione di legge con riferimento alla qualifica della rinuncia di al credito quale atto a titolo CP_1 gratuito.
Con riferimento all'interpretazione dell'accordo occorre premettere che lo stesso viene espressamente qualificato dalle parti quale atto transattivo, finalizzato ad evitare potenziali controversie derivanti dall'impossibilità dell'appaltatrice di proseguire le lavorazioni, ed a seguito del quale le parti hanno dichiarato di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra.
Come è noto, la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Nel caso in esame, l'accordo non indica espressamente quali concessioni siano state fatte da , venendo riportata esclusivamente la rinuncia di Legend Parte_1 alle somme trattenuta in garanzia.
La parte appellante evidenzia però che, per quanto non espressamente indicato, la stazione appaltante ha nei fatti rinunciato alla restituzione delle somme maggiori corrisposte rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite per effetto del meccanismo disciplinato nell'art. 15 del contratto di appalto, che prevedeva il versamento di un anticipo del 10% sugli importi pattuiti da recuperare in corso d'opera sui SAL che sarebbero stati emessi.
Infatti, rispetto all'anticipazione concessa di € 231.360,00, risultavano trattenuti per la restituzione nei SAL emessi alla data della risoluzione € 30.083,16, per cui avrebbe dovuto restituire ancora la somma di € 201.277,00. CP_1
pagina 13 di 20 La dichiarazione di non avere niente da pretendere, quindi, comportava una rinuncia alla restituzione di tale somma.
Tale argomentazione risulta corretta.
Lo stesso giudice di prime cure, infatti, ha dato atto del fatto che dal 3° SAL si evince che il totale delle lavorazioni eseguite era pari ad € 300.831,83 e che sullo stesso era stato trattenuto l'importo di € 30.083,18, pari al 10%, per il recupero di una parte dell'anticipo corrisposto da per l'approntamento del Parte_1 cantiere.
Il meccanismo contrattuale prevedeva che l'anticipo fosse interamente recuperato solo al termine dei pagamenti, essendo stato inizialmente calcolato sull'intero importo dell'appalto, per cui la risoluzione anticipata avrebbe certamente comportato un diritto alla restituzione delle somme non ancora recuperate.
Sicuramente si sarebbe dovuto tenere conto dei benefici che il nuovo appaltatore avrebbe tratto dal trovare un cantiere già avviato a spese di chi l'aveva preceduto, ma è indubbio che per una qualche misura vi sia stata nei fatti la rinuncia alle pretese restitutorie da parte di . Parte_1
Inoltre, l'appaltatore certamente rinunciava al diritto di pretendere l'esecuzione del contratto dalla controparte, che ammetteva di non essere in condizione di adempiere.
Per quanto non esplicitato, quindi, la transazione prevedeva reciproche rinunce.
Quanto alla qualificazione dell'atto come gratuito o oneroso, la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha da tempo chiarito che: «In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e pagina 14 di 20 corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa… » (Sez. U, Sentenza n. 6538 del 18/03/2010).
Nel caso in esame, la rinuncia da parte di alla restituzione delle somme CP_1 trattenute in garanzia aveva quale contropartita la rinuncia di a Parte_1 chiedere la restituzione, almeno in parte, delle somme anticipate per l'avvio del cantiere, e soprattutto ad avanzare pretese risarcitorie per l'inadempimento dell'appaltatrice, che non era in condizione di portare a termine i lavori.
Non depone in senso contrario il contenuto dell'atto transattivo, come afferma la curatela, in quanto dallo stesso non emerge affatto l'affermazione di Parte_1 di non vantare alcun diritto di credito nei confronti di . Nell'atto si afferma CP_1 infatti che le parti “dichiarano reciprocamente di essere completamente soddisfatte nei loro diritti e nelle loro pretese e di non avere nulla altro da pretendere relativamente al presente contratto”, affermazione che appare compatibile anche con la rinuncia ad ogni diversa contestazione in merito all'esecuzione del contratto. Una diversa interpretazione, del resto, renderebbe l'accordo privo di reale utilità pratica per le parti, venendo contraddetto l'assunto da cui prende le mosse l'intero accordo, ovvero la necessità di evitare possibili liti future derivanti dall'impossibilità dell'appaltatrice di portare a termine i lavori.
Sotto tale profilo, quindi, l'atto non può certamente essere qualificato come a titolo gratuito.
La sentenza impugnata, pertanto, sotto tale profilo non può essere condivisa.
2.2. Non vertendosi in ipotesi di atto a titolo gratuito, la domanda svolta dalla curatela ai sensi dell'art. 64 L.F. non può trovare accoglimento.
pagina 15 di 20 Il fallimento ha comunque riproposto nel presente giudizio la domanda di revocatoria ordinaria rimasta assorbita in primo grado.
Prima di proseguire con l'esame degli ulteriori motivi di appello principale e di quelli dell'appello incidentale è opportuno esaminare tale domanda, posto che, laddove non ricorressero i presupposti per il suo accoglimento, tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti verrebbero assorbite.
3. La Curatela afferma che, anche a considerare l'atto oneroso, sarebbero comunque sussistenti i presupposti per la revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901, I comma n. 1 e 2 c.c.
A tale proposito si evidenzia che la ragione di credito tale da legittimare l'azione revocatoria sarebbe da rinvenire nei debiti aziendali ammessi al passivo, potendo la curatela agire nell'interesse di tali creditori.
La scientia fraudis di viene poi desunta dal fatto che la società ben sapeva CP_1 di avere una vasta massa di creditori che reclamavano quanto loro dovuto.
Il consilium fraudis di , inoltre, sarebbe desumibile dal fatto che, fin Parte_1 dall'inizio del 2019, questa aveva iniziato ad accettare una serie di delegazioni di pagamento, dalle quali doveva ricavare la consapevolezza circa l'esistenza di creditori di e della sua evidente difficoltà a soddisfarli in via ordinaria. CP_1
La revoca degli atti dispositivi ai sensi dell'art. 2901 c.c. presuppone l'esistenza in capo al soggetto agente di una ragione di credito nei confronti di colui che ha effettuato l'atto dispositivo nonché, trattandosi nel caso in esame di un atto a titolo oneroso:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. pagina 16 di 20 Oltre a tali requisiti soggettivi, è richiesto quello oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Afferma sul punto la Suprema Corte: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019).
Con riferimento all'aspetto soggettivo è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (v.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021).
Nel caso in esame la legittimazione del Curatore deriva dal fatto che egli può intraprendere l'azione nell'interessi dei creditori ai sensi dell'art. 66 L.F..
L'esistenza dei crediti degli stessi, poi, è sufficientemente provata attraverso la produzione dello stato passivo.
pagina 17 di 20 Dallo stato passivo non si evince la data in cui i crediti sono sorti, è stata però prodotta la domanda di insinuazione tardiva di dalla quale si Controparte_6 evince che quanto meno i crediti di questa sono anteriori all'atto dispositivo.
Non è pertanto necessario che venga provato che l'atto fosse preordinato a pregiudicare i creditori.
Quanto all'elemento oggettivo, l'atto dispositivo, consistendo nella rinuncia ad un credito, ha certamente determinato la riduzione della consistenza del patrimonio astrattamente aggredibile da parte dei creditori. Va però evidenziato che, come si
è detto, la rinuncia al credito di è avvenuta a seguito di una CP_1 corrispondente rinuncia di ad avanzare pretese risarcitorie e Parte_1 restitutorie conseguenti alla manifestata volontà della controparte di non proseguire nel rapporto, tali potenzialmente idonee a generare un debito anche superiore al credito rinunciato.
In un tale contesto, quindi, non è possibile ritenere raggiunta la prova del fatto che l'atto abbia determinato una diminuzione del patrimonio della debitrice, dovendo essere valutato l'accordo transattivo nella sua globalità, e quindi anche gli effetti positivi derivanti dalle concessioni ricevute a fronte della rinuncia al credito.
L'assenza dell'elemento oggettivo rende superfluo l'esame di quello soggettivo, manifestando di per sé l'infondatezza della domanda di revocatoria.
4. Alla luce dell'infondatezza delle domande di revocatoria fallimentare ed ordinaria risultano assorbiti sia gli ulteriori motivi di appello principale, sia quelli dell'appello incidentale, teso ad ampliare dal punto di vista quantitativo l'ammontare della condanna subita dalla controparte per effetto dell'accoglimento della prima di tali domande.
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'appellante principale) le spese pagina 18 di 20 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della curatela nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dei compensi minimi alla luce della scarsa complessità della vicenda, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1
e sull'appello incidentale di quest'ultima, avverso la Controparte_1 sentenza n. 621/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 2.3.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate dal nei Controparte_1 confronti della Parte_1
2. dichiara assorbito l'appello incidentale avanzato dalla curatela;
3. condanna il a rifondere alla controparte le Parte_3 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 3.809 per il giudizio di primo grado ed € 3.473 per il giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 12 maggio 2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
pagina 19 di 20 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 723/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI SERGIO e dell'avv. P.IVA_1
BRUNORI ELENA,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. PABIS TICCI NICOLA,
APPELLATO avverso la sentenza n. 621/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 2.3.2023
CONCLUSIONI
In data 19.3.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 20 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni altra domanda, difesa ed eccezione avversaria e premessa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 dei motivi specifici di impugnazione trascritti in atto ed in riforma della sentenza impugnata n. 621/23, pubblicata il 2.3.2023, Rep. 1408/23, RGN. 4770/23, respingere e rigettare la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento Legend di dichiarazione di inefficacia ex art. 64 L.F. e, comunque, ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., della clausola di rinuncia ai “decimi a garanzia” contenuta nell'atto di risoluzione di appalto datato 3.6.2019, stipulato tra la società fallita e l'appellante, o se del caso, dell'intero contratto datato 3.6.2019.
Voglia altresì la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare ed accertare che nulla è dovuto per qualsivoglia titolo o ragione da parte dell'appellante all'appellata anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione di cui ai motivi di appello e per l'effetto, ove risultino in prosieguo eseguiti pagamenti per compulsum da parte dell'appellante a favore dell'appellata in esecuzione del capo di condanna della sentenza appellata per il pagamento di euro 15.041,59 oltre interessi e spese legali come in dispositivo, condannare la Curatela convenuta a restituire altrettanto importo, oltre interessi e rivalutazione dal momento della percezione della somma e fino al saldo.
Voglia l'Ecc.mo C. Istruttore se nominato, o, la Corte, altresì, ove occorra, in via istruttoria ammettere la prova per testi formulata con la memoria istruttoria in primo grado e riprodotta nei suoi contenuti in atto di citazione in appello (nota 5 pagina 12) e disporre per la sua assunzione.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado e del precedente grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze
(I) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze;
(II) Nel merito, rigettare l'appello principale in quanto infondato un fatto e in diritto;
(III) Sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Curatela, in parziale riforma della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, dichiarare la (c.f./P.Iva Controparte_2
) tenuta a P.IVA_1 al in persona del Curatore pro tempore, Controparte_1
l'importo di € 45.124,77;
(IV) comunque, in subordine, laddove fossero accolti i motivi di cui all'appello principale in punto di disapplicazione alla fattispecie dell'art. 64 l.f., voglia, anche in accoglimento dell'appello incidentale in punto di quantum del credito e, dunque, in riforma in parte qua della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, accogliere la pagina 2 di 20 domanda subordinata riproposta in grado di appello dal Controparte_3
e, previa dichiarazione di inefficacia ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. della
[...] rinuncia ai “decimi a garanzia” contenuta nell'atto di risoluzione del contratto di appalto datato 3.6.2019 stipulato tra la società fallita e la convenuta (art. V) o, se del caso, dell'intero contratto datato 3.6.2019, dichiarare la
[...]
(c.f./P.Iva , in Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a corrispondere al Controparte_1
in persona del Curatore pro tempore, l'importo di € 45.124
[...] to che sarà ritenuto di giustizia
(V) per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub (III) o sub (IV), anche in riforma dell'impugnata sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, condannare
[...]
(c.f./P.Iva ) a Controparte_2 P.IVA_1 atore pro te di Controparte_1
€ 45.124,77 o ggiore o minore somma, che sarà determinata di giustizia, oltre interessi al saggio legale a far data dal 3.6.2019 fino al 15.4.2021 e nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. a partire dal 15.4.2021 e fino al saldo;
(VI) in ogni caso e in via di estremo subordine, in ipotesi di rigetto dell'appello principale e dei primi due motivi dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Firenze, condannare
[...]
(c.f./P.Iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 pondere l' alla condanna portata dalla sentenza n. 621/2023, incrementato degli interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c. a partire dal 15.4.2021 e fino al saldo, ferma per il resto la statuizione di condanna.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il (di seguito anche solo fallimento, curatela o Parte_3
) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze la CP_1 [...]
(di seguito anche solo ) per Parte_1 Parte_1 chiedere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 64, L.F., e comunque, ex artt. 66
L.F. e 2901 c.c., della clausola di rinuncia dei “decimi a garanzia” contenuta nell'atto di risoluzione di un contratto di appalto datato 3.6.2019, o, se del caso, dell'intero contratto, con condanna della convenuta al pagamento della somma di
€ 45.124,77.
pagina 3 di 20 A sostegno della propria domanda la curatela esponeva che:
- il 4.6.2018 la società (in bonis) e la società CP_1 Parte_1 avevano stipulato un contratto di appalto per la costruzione
[...] di un complesso per edilizia sociale partecipata a per il Parte_4 quale era stato previsto un corrispettivo complessivo di circa 2,3 milioni di euro e il pagamento dell'appaltatore a stati di avanzamento di lavori, con trattenuta a garanzia del 5% dell'importo su ogni SAL (art. 15 contratto);
− il 3.6.2019 le medesime parti avevano stipulato un contratto di risoluzione del contratto di appalto, dichiarando che non formalizzavano contestazioni reciproche e pertanto l'appaltante rinunciava alle ritenute a garanzia di cui all'art. 15 del contratto di appalto, dell'importo indicato di € 45.124,77;
− in quel momento storico Legend era già in palese difficoltà, tanto che nel giro di pochi mesi – il 5.12.2019 – avrebbe presentato domanda di concordato, che veniva quasi subito revocato ex art. 173, L.F. con dichiarazione di fallimento della società, intervenuta il 28.1.2020;
- un creditore della , la a seguito di una dichiarazione di CP_1 Parte_5 terzo negativa, aveva promosso un giudizio di accertamento dell'obbligo di terzo, nel cui contesto era stata confermata l'esistenza del credito, non essendo opponibile al creditore la risoluzione del contratto successiva al pignoramento;
− la rinuncia sarebbe stato un atto a titolo gratuito, e pertanto inefficace ai sensi dell'art. 64, L.F.;
− qualora avesse avuto i tratti di corrispettività, lo stesso sarebbe stato revocabile ex art. 66 L.F. e 2901, c.c., dovendo essere ravvisati sia la scientia fraudis di Legend che il consilium fraudis di , avendo la convenuta Parte_1 iniziato ad accettare, fin dall'inizio del 2019, una serie di delegazioni di pagamento dei creditori di . CP_1
Si costituiva in giudizio la Parte_1
pagina 4 di 20 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta ad integrazione dell'esposizione dei fatti allegati dalla controparte deduceva che:
− il corrispettivo del contratto non era pari a € 2.300.000,00, bensì a €
2.040.00,00, e su ogni SAL il committente aveva il diritto di recuperare anche l'anticipo di € 231.360,00 oltre IVA, erogato per l'esecuzione delle opere di approntamento del cantiere;
− i lavori avevano avuto uno svolgimento regolare fino al mese di febbraio 2019, quando erano iniziati a rallentare e il coordinatore per la sicurezza, avendo rilevato delle irregolarità, aveva intimato il blocco delle lavorazioni, protrattosi fino al 18.3.2019;
− i lavori si interrompevano poi definitivamente nel mese di aprile 2019 a causa di problemi incontrati da con la propria subappaltatrice CP_1 CP_4
in un momento in cui erano state eseguite poche lavorazioni ulteriori
[...] rispetto a quelle indicate nel 3° SAL, dal quale risultava l'esecuzione di lavori per
€ 344.398,20, somma da cui doveva essere detratto il ribasso del 12,65% per l'autocostruzione, con un valore residuo delle lavorazioni eseguite da pari CP_1
a € 300.801,83;
− al momento della risoluzione contrattuale il valore delle opere eseguite era pari a € 385.000,00, come attestato dal direttore dei lavori;
− alla data del 3.6.2019 aveva corrisposto all'appaltatrice (e ai suoi Parte_1 fornitori) la somma complessiva di € 580.071,98 oltre IVA a titolo di saldo dei primi tre SAL e di acconti sul 4° SAL;
pur consapevole di aver corrisposto somme maggiori rispetto CP_5 all'entità dei lavori, preoccupata per la sorte del cantiere e dei suoi consorziati, si sarebbe determinata a concludere con l'accordo del 3.6.2019; CP_1
− prima dell'inizio dei lavori, aveva corrisposto a a titolo di Parte_1 CP_1 pagina 5 di 20 “anticipo sull'importo dell'appalto, per l'esecuzione delle prime opere di approntamento del cantiere”, la somma di € 261.360,00, a fronte del rilascio da parte di di polizza fideiussoria di pari importo, somma che avrebbe dovuto CP_1 essere recuperata dalla committente durante lo svolgimento dei lavori, effettuando una trattenuta del 10% sullo stato di avanzamento lavori, che sarebbe andata ad aggiungersi alle trattenute in garanzia dovute dall'appaltatrice nella misura del 5%;
− dunque, la somma di € 45.124,77 non sarebbe costituita dalle trattenute a garanzia del 5%, ma anche (e per la sua maggior parte) dal rimborso dell'anticipo ottenuto per l'approntamento del cantiere e che essa era obbligata a restituire per ogni SAL, nella percentuale del 10%;
− l'importo di € 15.041,59, pari al 5% di € 300.831,83 (valore dei lavori fino a quel momento effettuati), era stato rinunciato da con l'accordo transattivo CP_1 del 3.6.2019, a fronte della ben più cospicua rinuncia della committente a richiedere la restituzione dell'anticipo corrisposto.
In diritto, eccepiva in primo luogo che la rinuncia alle ritenute non era Parte_1 un atto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 64, L.F., poiché a fronte di tale rinuncia la committente aveva rinunciato sia al proprio credito derivante dall'anticipazione del corrispettivo, pari in quel momento a € 201.277,00, sia alla garanzia della restituzione di tale importo di cui alla polizza fideiussoria.
In secondo luogo, la convenuta contestava la fondatezza della domanda ex art. 66, L.F. e 2901, c.c., non potendo questa essere promossa contro atti che avevano quale effetto un mancato incremento del patrimonio del debitore.
Nell'ipotesi di ammissione della domanda revocatoria, la convenuta invocava l'esistenza di un proprio maggior credito, per il quale sollevava eccezione riconvenzionale di compensazione impropria.
In ultimo, la convenuta rilevava che nel processo esecutivo n. 2128/2019 il pagina 6 di 20 Tribunale non aveva accertato l'esistenza del credito di , come sostenuto CP_1 dalla controparte, ma aveva solo affermato che la risoluzione del contratto di appalto non era opponibile al creditore procedente Parte_5
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 621/2023 pubblicata il 2.3.2023 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 64, L.F. la clausola con la quale CP_1 rinuncia ai decimi in garanzia contenuta nell'atto di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la società fallita e la convenuta il 3.6.2019;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
15.041,59, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna a pagare in favore Parte_1 dell'Erario le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le altre spese anticipate dall'Erario e/o prenotate a debito”.
Nello specifico, il giudice evidenziava che l'accordo transattivo conteneva un riconoscimento di debito da parte di in favore di per € Parte_1 CP_1
45.124,77 a titolo di pagamento delle ritenute a garanzia sui SAL e la rinuncia della seconda al credito per le trattenute non corrisposte.
Riteneva però raggiunta la prova del fatto che l'importo dovuto da per Parte_1 le ritenute a garanzia corrispondeva a € 15.041,59, pari al 5% del valore dei lavori effettuati fino al momento della risoluzione dell'appalto (€ 300.831,83).
La residua somma di € 32.245,70 veniva invece ricondotta alla differenza tra l'importo derivante dal valore delle lavorazioni detratti le trattenute e l'anticipo per approntamento del cantiere (pari a € 30.083,18), ovvero € 255.707,06, meno gli acconti corrisposti per € 223.461,36 (anche se dalle fatture risulterebbero €
2.000,00 in più). pagina 7 di 20 Il giudice riteneva poi che la rinuncia a tale credito fosse un atto a titolo gratuito, non emergendo alcun sinallagma contrattuale tale da far individuare una controprestazione a carico di , considerando che al momento della Parte_1 sottoscrizione dell'atto risolutivo non vi era alcun credito di quest'ultima verso
, né vi erano controversie e/o contestazioni in ordine all'entità delle CP_1 fatturazioni e alle modalità esecutive dell'appalto.
Riteneva quindi il Tribunale integrata l'ipotesi prevista dall'art. 64 L.F., sia sotto il profilo della valutazione della gratuità della rinuncia, che sotto il profilo temporale, essendo l'atto stipulato il 3.6.2019 e il fallimento dichiarato il
28.1.2020.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il
[...] proponendo gravame avverso la sopra richiamata Controparte_1 sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Col primo motivo di impugnazione si censura la sentenza per avere escluso che, al momento della sottoscrizione dell'atto risolutivo, l'appellante avesse un credito verso l'appaltatore per la restituzione dell'anticipo ricevuto sul corrispettivo e che vi fossero controversie e/o contestazioni in ordine alle modalità esecutive dell'appalto;
2) Col secondo motivo di impugnazione si contesta una violazione di legge riguardo alla qualifica della rinuncia di al credito già acquisito al CP_1 suo patrimonio per il pagamento delle ritenute a garanzia quale atto a titolo gratuito, perché la rinuncia sarebbe stata espressa senza alcun vantaggio che si ponesse in rapporto di sinallagmaticità con essa;
pagina 8 di 20 3) Col terzo motivo di impugnazione si censura la decisione del Tribunale per avere respinto la eccezione riconvenzionale di compensazione del credito della curatela alla restituzione dei decimi, per l'inefficacia della rinuncia, con il controcredito della appellante per la restituzione dell'anticipo versato nella misura non ancora rimborsata al momento della risoluzione del contratto di appalto;
4) Col quarto motivo di impugnazione si censura la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale perché inammissibile in quanto sarebbe volta a dimostrare la sussistenza di un controcredito di importo superiore a € 2,58, dall'altro violerebbe il disposto dell'art. 2722 c.c. perché mirerebbe a dimostrare l'esistenza di patti aggiunti anteriori al contenuto dell'atto di risoluzione diretti ad ampliare il contenuto della convenzione documentale o comunque diretti a modificare e/o elidere gli effetti delle clausole scritte della risoluzione predetta e a determinare un contrasto tra ciò che è stato scritto e quello che si assume essere stato stipulato verbalmente prima o contestualmente alla formazione della scrittura.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la curatela del
[...] contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante CP_1 nei confronti della sentenza impugnata.
L'appellato riproponeva altresì la domanda assorbita di revocatoria ordinaria ed avanzava appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
pagina 9 di 20 1) nella parte in cui ha interpretato l'art. V del contratto come ricognizione di debito, e, dunque, come dichiarazione di scienza che ammetta prova contraria;
2) nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della minore entità del credito rispetto all'importo riconosciuto;
3) nella parte in cui non ha riconosciuto alla Curatela gli interessi moratori a far data dalla domanda giudiziale
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
19.3.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, e conseguentemente le impugnazioni principale e incidentale, ruota intorno all'interpretazione dell'accordo con cui è stato risolto il contratto di appalto.
Giova quindi riportare preliminarmente il contenuto delle parti dell'accordo del
3.6.2019 che assumono rilevanza ai fini dell'odierna decisione.
Nelle premesse le parti hanno dato atto:
- di avere sottoscritto il 4.6.2018 un contratto di appalto per l'esecuzione di 16 alloggi di edilizia sociale partecipata per un importo complessivo di €
2.040.000,00, ai quali si sommavano € 273.600 quale valorizzazione economica delle 14.400 ore di lavoro di cantiere che la cooperativa si era impegnata a realizzare attraverso il lavoro di autocostruzione dei suoi soci assegnatari;
pagina 10 di 20 - che, dopo che i lavori erano regolarmente iniziati, l'impresa appaltatrice, per proprie problematiche organizzative, aveva richiesto di risolvere il rapporto contrattuale;
- che, al fine di evitare l'insorgere di controversie, si erano concordemente determinate a risolvere consensualmente il contratto.
Tanto premesso, le parti hanno convenuto di risolvere il contratto con effetto immediato, dando atto che in costanza di rapporto erano state emesse 10 fatture, per un totale di € 580.071,98 oltre IVA, che queste erano state pagate e che delle
14.400 ore di lavoro di autocostruzione ne erano state realizzate 6700.
Inoltre, si legge nell'accordo:
“IV che a fronte del presente accordo e CP_1 Controparte_2 dichiarano reciprocamente di essere completamente soddisfatte nei loro diritti e nelle loro pretese e di non avere nulla altro da pretendere relativamente al presente contratto, che viene consensualmente risolto ed ai lavori fino ad oggi eseguiti dalla appaltatrice;
V si conviene altresì che l'impresa appaltatrice rinuncia integralmente CP_1 all'importo relativo alle ritenute a garanzia di cui all'art. 15 del predetto contratto di appalto, che alla data ammontano a complessivi euro 45.124,77 lasciandole nella totale disponibilità della Cooperativa con l'impegno di quest'ultima a contabilizzarla a favore della nuova impresa appaltatrice;
…
VII che con il presente atto le parti si danno reciprocamente conto e si dichiarano soddisfatte in ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativa al predetto contratto, rimossa o rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo l'atto stesso anche natura di transazione generale ai sensi dell'art. 1975 codice civile;
…
pagina 11 di 20 XII che la committente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, riconsegna alla appaltatrice rinunciando con ciò a tutti i diritti dalle stesse derivanti gli originali della polizza fideiussoria degli appalti privati n. Z077867”.
La domanda di revocatoria avanzata dalla curatela riguarda il punto V, ovvero la rinuncia da parte di alle ritenute a garanzia previste dall'art. 15 del CP_1 contratto di appalto.
Tale articolo, infatti, prevedeva, tra l'altro:
…
…
2. Passando alla disamina dell'appello principale, si osserva quanto segue.
2.1. Le prime due critiche mosse dell'appellante principale si incentrano sulla qualificazione dell'accordo intercorso tra le parti quale atto a titolo gratuito.
pagina 12 di 20 Sotto un primo profilo, infatti, afferma che il giudice avrebbe errato Parte_1 nell'escludere che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, essa vantasse un credito verso l'appaltatore, fatto utilizzato per argomentare in merito alla insussistenza di una corrispettività delle prestazioni.
Sotto un secondo profilo, poi, viene denunciata una violazione di legge con riferimento alla qualifica della rinuncia di al credito quale atto a titolo CP_1 gratuito.
Con riferimento all'interpretazione dell'accordo occorre premettere che lo stesso viene espressamente qualificato dalle parti quale atto transattivo, finalizzato ad evitare potenziali controversie derivanti dall'impossibilità dell'appaltatrice di proseguire le lavorazioni, ed a seguito del quale le parti hanno dichiarato di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra.
Come è noto, la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Nel caso in esame, l'accordo non indica espressamente quali concessioni siano state fatte da , venendo riportata esclusivamente la rinuncia di Legend Parte_1 alle somme trattenuta in garanzia.
La parte appellante evidenzia però che, per quanto non espressamente indicato, la stazione appaltante ha nei fatti rinunciato alla restituzione delle somme maggiori corrisposte rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite per effetto del meccanismo disciplinato nell'art. 15 del contratto di appalto, che prevedeva il versamento di un anticipo del 10% sugli importi pattuiti da recuperare in corso d'opera sui SAL che sarebbero stati emessi.
Infatti, rispetto all'anticipazione concessa di € 231.360,00, risultavano trattenuti per la restituzione nei SAL emessi alla data della risoluzione € 30.083,16, per cui avrebbe dovuto restituire ancora la somma di € 201.277,00. CP_1
pagina 13 di 20 La dichiarazione di non avere niente da pretendere, quindi, comportava una rinuncia alla restituzione di tale somma.
Tale argomentazione risulta corretta.
Lo stesso giudice di prime cure, infatti, ha dato atto del fatto che dal 3° SAL si evince che il totale delle lavorazioni eseguite era pari ad € 300.831,83 e che sullo stesso era stato trattenuto l'importo di € 30.083,18, pari al 10%, per il recupero di una parte dell'anticipo corrisposto da per l'approntamento del Parte_1 cantiere.
Il meccanismo contrattuale prevedeva che l'anticipo fosse interamente recuperato solo al termine dei pagamenti, essendo stato inizialmente calcolato sull'intero importo dell'appalto, per cui la risoluzione anticipata avrebbe certamente comportato un diritto alla restituzione delle somme non ancora recuperate.
Sicuramente si sarebbe dovuto tenere conto dei benefici che il nuovo appaltatore avrebbe tratto dal trovare un cantiere già avviato a spese di chi l'aveva preceduto, ma è indubbio che per una qualche misura vi sia stata nei fatti la rinuncia alle pretese restitutorie da parte di . Parte_1
Inoltre, l'appaltatore certamente rinunciava al diritto di pretendere l'esecuzione del contratto dalla controparte, che ammetteva di non essere in condizione di adempiere.
Per quanto non esplicitato, quindi, la transazione prevedeva reciproche rinunce.
Quanto alla qualificazione dell'atto come gratuito o oneroso, la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha da tempo chiarito che: «In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e pagina 14 di 20 corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa… » (Sez. U, Sentenza n. 6538 del 18/03/2010).
Nel caso in esame, la rinuncia da parte di alla restituzione delle somme CP_1 trattenute in garanzia aveva quale contropartita la rinuncia di a Parte_1 chiedere la restituzione, almeno in parte, delle somme anticipate per l'avvio del cantiere, e soprattutto ad avanzare pretese risarcitorie per l'inadempimento dell'appaltatrice, che non era in condizione di portare a termine i lavori.
Non depone in senso contrario il contenuto dell'atto transattivo, come afferma la curatela, in quanto dallo stesso non emerge affatto l'affermazione di Parte_1 di non vantare alcun diritto di credito nei confronti di . Nell'atto si afferma CP_1 infatti che le parti “dichiarano reciprocamente di essere completamente soddisfatte nei loro diritti e nelle loro pretese e di non avere nulla altro da pretendere relativamente al presente contratto”, affermazione che appare compatibile anche con la rinuncia ad ogni diversa contestazione in merito all'esecuzione del contratto. Una diversa interpretazione, del resto, renderebbe l'accordo privo di reale utilità pratica per le parti, venendo contraddetto l'assunto da cui prende le mosse l'intero accordo, ovvero la necessità di evitare possibili liti future derivanti dall'impossibilità dell'appaltatrice di portare a termine i lavori.
Sotto tale profilo, quindi, l'atto non può certamente essere qualificato come a titolo gratuito.
La sentenza impugnata, pertanto, sotto tale profilo non può essere condivisa.
2.2. Non vertendosi in ipotesi di atto a titolo gratuito, la domanda svolta dalla curatela ai sensi dell'art. 64 L.F. non può trovare accoglimento.
pagina 15 di 20 Il fallimento ha comunque riproposto nel presente giudizio la domanda di revocatoria ordinaria rimasta assorbita in primo grado.
Prima di proseguire con l'esame degli ulteriori motivi di appello principale e di quelli dell'appello incidentale è opportuno esaminare tale domanda, posto che, laddove non ricorressero i presupposti per il suo accoglimento, tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti verrebbero assorbite.
3. La Curatela afferma che, anche a considerare l'atto oneroso, sarebbero comunque sussistenti i presupposti per la revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901, I comma n. 1 e 2 c.c.
A tale proposito si evidenzia che la ragione di credito tale da legittimare l'azione revocatoria sarebbe da rinvenire nei debiti aziendali ammessi al passivo, potendo la curatela agire nell'interesse di tali creditori.
La scientia fraudis di viene poi desunta dal fatto che la società ben sapeva CP_1 di avere una vasta massa di creditori che reclamavano quanto loro dovuto.
Il consilium fraudis di , inoltre, sarebbe desumibile dal fatto che, fin Parte_1 dall'inizio del 2019, questa aveva iniziato ad accettare una serie di delegazioni di pagamento, dalle quali doveva ricavare la consapevolezza circa l'esistenza di creditori di e della sua evidente difficoltà a soddisfarli in via ordinaria. CP_1
La revoca degli atti dispositivi ai sensi dell'art. 2901 c.c. presuppone l'esistenza in capo al soggetto agente di una ragione di credito nei confronti di colui che ha effettuato l'atto dispositivo nonché, trattandosi nel caso in esame di un atto a titolo oneroso:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. pagina 16 di 20 Oltre a tali requisiti soggettivi, è richiesto quello oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Afferma sul punto la Suprema Corte: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019).
Con riferimento all'aspetto soggettivo è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (v.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021).
Nel caso in esame la legittimazione del Curatore deriva dal fatto che egli può intraprendere l'azione nell'interessi dei creditori ai sensi dell'art. 66 L.F..
L'esistenza dei crediti degli stessi, poi, è sufficientemente provata attraverso la produzione dello stato passivo.
pagina 17 di 20 Dallo stato passivo non si evince la data in cui i crediti sono sorti, è stata però prodotta la domanda di insinuazione tardiva di dalla quale si Controparte_6 evince che quanto meno i crediti di questa sono anteriori all'atto dispositivo.
Non è pertanto necessario che venga provato che l'atto fosse preordinato a pregiudicare i creditori.
Quanto all'elemento oggettivo, l'atto dispositivo, consistendo nella rinuncia ad un credito, ha certamente determinato la riduzione della consistenza del patrimonio astrattamente aggredibile da parte dei creditori. Va però evidenziato che, come si
è detto, la rinuncia al credito di è avvenuta a seguito di una CP_1 corrispondente rinuncia di ad avanzare pretese risarcitorie e Parte_1 restitutorie conseguenti alla manifestata volontà della controparte di non proseguire nel rapporto, tali potenzialmente idonee a generare un debito anche superiore al credito rinunciato.
In un tale contesto, quindi, non è possibile ritenere raggiunta la prova del fatto che l'atto abbia determinato una diminuzione del patrimonio della debitrice, dovendo essere valutato l'accordo transattivo nella sua globalità, e quindi anche gli effetti positivi derivanti dalle concessioni ricevute a fronte della rinuncia al credito.
L'assenza dell'elemento oggettivo rende superfluo l'esame di quello soggettivo, manifestando di per sé l'infondatezza della domanda di revocatoria.
4. Alla luce dell'infondatezza delle domande di revocatoria fallimentare ed ordinaria risultano assorbiti sia gli ulteriori motivi di appello principale, sia quelli dell'appello incidentale, teso ad ampliare dal punto di vista quantitativo l'ammontare della condanna subita dalla controparte per effetto dell'accoglimento della prima di tali domande.
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'appellante principale) le spese pagina 18 di 20 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della curatela nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dei compensi minimi alla luce della scarsa complessità della vicenda, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1
e sull'appello incidentale di quest'ultima, avverso la Controparte_1 sentenza n. 621/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 2.3.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate dal nei Controparte_1 confronti della Parte_1
2. dichiara assorbito l'appello incidentale avanzato dalla curatela;
3. condanna il a rifondere alla controparte le Parte_3 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 3.809 per il giudizio di primo grado ed € 3.473 per il giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 12 maggio 2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
pagina 19 di 20 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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