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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12716/2020 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 12716/2020 promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 codice CUI , ID vestanet NA0011602, elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Danilo Comito che lo rappresenta e difende RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2 di Salerno Sez. 1 di Napoli
[...]
RESISTENTE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.7.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 18.12.2019 emesso dal , Controparte_1
di Controparte_2
Salerno Sez. 1 di Napoli, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, che gli venga riconosciuta la protezione pagina 1 di 3 internazionale e, in via subordinata, che gli venga riconosciuta la protezione speciale.
Il si è costituito in giudizio, tramite il Presidente Controparte_1 dell'indicata Commissione il 5.11.2021, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Il PM, con nota del 22.10.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo non sussistenti le condizioni per la concessione delle tutele richieste dal ricorrente.
Con ordinanza del 16.9.2024 veniva fissata l'udienza per il 4.12.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte con scadenza al 4.12.2024.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024, il giudice, rilevato che nessuna delle parti ha depositato la prova della notifica del provvedimento impugnato e delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla CP_2
, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza a trattazione scritta del 15.5.2025,
[...] onerando le parti di depositare la documentazione necessaria ai fini della decisione.
Scaduto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, il giudice riservava al Collegio la decisione della causa.
Tanto premesso, la controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla , per quel che in Controparte_2 questa sede interessa, sulla domanda di protezione internazionale proposta dalla ricorrente. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25, anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'art. 32, comma 3, e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo.
Il cit. art. 35bis stabilisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha dato prova della notifica del provvedimento impugnato, pur essendo stata sollevata la questione d'ufficio a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024.
Dunque, non potendosi verificare la tempestività del ricorso ed essendo precluso l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Circa le spese processuali, poiché il vittorioso si è costituito tramite il CP_1
Presidente della Commissione che ha emesso il provvedimento, non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale). pagina 2 di 3
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara il ricorso inammissibile;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20.5.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 3 di 3
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 12716/2020 promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 codice CUI , ID vestanet NA0011602, elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Danilo Comito che lo rappresenta e difende RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2 di Salerno Sez. 1 di Napoli
[...]
RESISTENTE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.7.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 18.12.2019 emesso dal , Controparte_1
di Controparte_2
Salerno Sez. 1 di Napoli, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, che gli venga riconosciuta la protezione pagina 1 di 3 internazionale e, in via subordinata, che gli venga riconosciuta la protezione speciale.
Il si è costituito in giudizio, tramite il Presidente Controparte_1 dell'indicata Commissione il 5.11.2021, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Il PM, con nota del 22.10.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo non sussistenti le condizioni per la concessione delle tutele richieste dal ricorrente.
Con ordinanza del 16.9.2024 veniva fissata l'udienza per il 4.12.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte con scadenza al 4.12.2024.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024, il giudice, rilevato che nessuna delle parti ha depositato la prova della notifica del provvedimento impugnato e delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla CP_2
, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza a trattazione scritta del 15.5.2025,
[...] onerando le parti di depositare la documentazione necessaria ai fini della decisione.
Scaduto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, il giudice riservava al Collegio la decisione della causa.
Tanto premesso, la controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla , per quel che in Controparte_2 questa sede interessa, sulla domanda di protezione internazionale proposta dalla ricorrente. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25, anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'art. 32, comma 3, e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo.
Il cit. art. 35bis stabilisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha dato prova della notifica del provvedimento impugnato, pur essendo stata sollevata la questione d'ufficio a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024.
Dunque, non potendosi verificare la tempestività del ricorso ed essendo precluso l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Circa le spese processuali, poiché il vittorioso si è costituito tramite il CP_1
Presidente della Commissione che ha emesso il provvedimento, non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale). pagina 2 di 3
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara il ricorso inammissibile;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20.5.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 3 di 3